Articolo 8 della Legge 6 ottobre 1982, n. 752
Articolo 7Articolo 9
Versione
3 novembre 1982
Art. 8.
La ricerca operativa consiste nell'esecuzione di studi di carattere geogiacimentologico, geofisico e geochimico di dettaglio; nell'esecuzione di fori di sonda, di scavi a cielo aperto ed in sotterraneo per la ricerca e la delimitazione di nuovi giacimenti minerari; nelle operazioni di campionatura e relative valutazioni; nell'elaborazione statistica dei dati; nell'esecuzione di studi di fattibilita' minerari e mineralurgici.
Entrata in vigore il 3 novembre 1982