Sentenza 28 ottobre 2010
Massime • 1
La richiesta di misura cautelare proposta dopo la pronuncia della sentenza di condanna non necessita dell'allegazione di atti ulteriori rispetto alla sentenza stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2010, n. 41766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41766 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 28/10/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1428
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 23801/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. GASPARINI Alessandro, difensore di fiducia di AS KH, n. in *Marocco il 21.6.1961*;
avverso l'ordinanza in data 1.4.2010 del Tribunale di Torino, con la quale è stato confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Torino in data 18.3.2010, che ha applicato all'AS\ la misura cautelare della custodia in carcere.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 18.3.2010, con il quale è stata applicata a AS KH la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'AS\ era già stato sottoposto a misura cautelare per alcuni reati della stessa specie con provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Torino in data 7.4.2009.
All'esito di giudizio abbreviato, con sentenza in data 22.1.2010, l'AS\ è stato condannato per i numerosi reati di cessione di sostanze stupefacenti di cui all'imputazione, avvinti dal vincolo della continuazione, alla pena di anni quattro, mesi dieci di reclusione oltre la multa.
Successivamente il difensore ha chiesto la revoca della misura cautelare e avverso il rigetto della richiesta ha proposto appello, deducendo la perdita di efficacia della misura, ex art. 300 c.p.p., comma 4, in base al rilievo che il reato considerato più grave nella sentenza di condanna non costituiva titolo cautelare, mentre la pena inflitta a titolo di continuazione per i reati satelliti risulta inferiore al presofferto.
Il Tribunale della libertà ha respinto l'appello, ritenendo inammissibile il citato motivo di gravame per violazione del principio di devoluzione in materia di impugnazione. In seguito il G.I.P., su istanza del difensore, ha dichiarato la perdita di efficacia della misura in atto, ma, su richiesta del P.M., ha emesso una nuova ordinanza di applicazione della misura cautelare per il reato ritenuto più grave nella sentenza di condanna. Il Tribunale ha respinto l'istanza di riesame proposta avverso tale ultimo provvedimento, in particolare, dichiarando la infondatezza dell'eccezione del difensore dell'imputato, con la quale era stata dedotta la perdita di efficacia dell'ordinanza, ai sensi dell'art.309 c.p.p., commi 5 e 10, per omessa trasmissione da parte del P.M.
degli atti su cui è fondata la misura cautelare.
Si è osservato sul punto che a seguito della sentenza di condanna era onere del P.M. trasmettere solo tale ultimo provvedimento, già contenuto nel fascicolo processuale relativo all'appello in precedenza trattato dallo stesso Tribunale, e che lo stesso è stato richiamato dalla pubblica accusa nella risposta alla richiesta di documentazione.
L'ordinanza ha inoltre affermato la irrilevanza del fatto che la sentenza di condanna è stata prodotta nel giudizio di appello dalla difesa dell'imputato.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10. In sintesi, si deduce che, a seguito della richiesta di trasmissione degli atti, il P.M. si è limitato a inviare l'ordinanza applicativa della misura ed a far riferimento agli atti già trasmessi per l'appello, tra i quali non era contenuta la sentenza di condanna, senza, peraltro, fare riferimento al contenuto del fascicolo precedente.
Sicché, si deduce, che il richiamo contenuto nella nota del P.M. può solo riferirsi agli atti già trasmessi dalla pubblica accusa e non anche a quelli prodotti dal difensore all'udienza camerale del giudizio di appello, con la conseguente perdita di efficacia del provvedimento impositivo della misura cautelare.
Il ricorso non è fondato.
Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte il P.M., nel richiedere l'emissione di misura cautelare, dopo la pronuncia della sentenza di condanna, non ha l'obbligo di allegazione degli atti posti a base della richiesta, essendo acquisiti alla conoscenza del giudice, dell'imputato e dei difensori gli elementi dell'accusa venuti in rilievo nel dibattimento ed offerti in valutazione già con la sentenza di condanna, sicché l'obbligo di trasmissione al tribunale degli atti posti a base del provvedimento è adempiuto con l'invio della sentenza di condanna, (cfr. sez. 5^, 7.10.1997 n. 4305, Franco, RV. 209974; conf. sez. 1^, 26.6.2001 33372, Boccuni, RV. 219349; sez. 6^, 9.1.2001 n. 8499, Platania, RV. 219072).
Inoltre, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva non diventa inefficace per la mancata trasmissione al tribunale del riesame degli atti sui quali essa si fonda e di quelli sopravvenuti a favore dell'indagato, da effettuarsi entro cinque giorni dalla richiesta avanzata dal presidente all'autorità procedente, qualora quest'ultima nel suddetto termine comunichi che gli atti stessi sono già presso il medesimo giudice del riesame, anche se in un diverso procedimento, indicandone gli estremi e, così, consentendo alle parti di avere la loro piena disponibilità.
A tale fine non è indispensabile che gli atti stessi siano inseriti nel fascicolo, essendo sufficiente che sia possibile il loro reperimento in locali individuati, (sez. 3^, 20.4.1999 n. 1455, Maloku ed altro, RV. 213759; conf. sent. n. 4716 del 1998 RV. 211618;
2076 del 1998, RV. 211120; n. 6954 del 1997, RV. 207088 ed altre). Orbene, emerge dall'esame degli atti che il P.M., nel rispondere alla richiesta inviata dal Presidente del Tribunale del riesame, ha fatto riferimento agli atti contenuti nel fascicolo già trasmesso al Tribunale della Libertà; fascicolo nel quale vi era la sentenza di condanna dell'imputato, a nulla rilevando che la stessa fosse stata prodotta dalla difesa dell'AS\.
Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell'obbligo di trasmissione degli atti da parte del P.M., ne' la conseguente perdita di efficacia della misura.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario competente a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2010