Articolo 59 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865
Articolo 58Articolo 60
Versione
31 ottobre 1971
Art. 59.

Per l'assegnazione dei prestiti a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 , e' formata un'unica graduatoria mediante sorteggio tra i lavoratori concorrenti in possesso dei requisiti di legge.
Il lavoratore utilmente incluso nella graduatoria sceglie la destinazione del prestito.
Coloro che per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate siano ammessi a contributi a fondo perduto per effetto di disposizioni legislative emanate in favore di persone colpite da calamita' naturali sono, altresi', ammessi, ancorche' non lavoratori, ad usufruire delle disponibilita' del fondo di rotazione di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 , con facolta' di cumulabilita' dei due benefici.
Le domande di cui al precedente comma sono classificate in un elenco speciale.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1971