Articolo 36 della Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Articolo 35Articolo 37
Versione
1 gennaio 1973
Art. 36. (Contributi liquidati)

Ai fini della determinazione dell'"anzianita' contributiva" di cui all'articolo 9, secondo comma, lettera a) non sono coperti da contributi gli anni i cui contributi risultano comunque interamente liquidati.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973