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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 14/10/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 153/2025 R.G.
Tribunale Ordinario di Sciacca
VERBALE DI UDIENZA DEL 14/10/2025
All'udienza del 14/10/2025, nella sede del suddetto Tribunale avanti al Giudice Dott. Filippo
Barba, designato con decreto del Presidente per l'istruzione della causa civile portante il n°
153/2025 R.G. promossa da:
NATO A MENFI (AG) IL 12/02/1941, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. PALMINTERI DANIELA
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, NATA A ROMANIA IL 22/12/1953, C.F.: CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. BUSCEMI GIUSEPPE
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
Si dà atto che con decreto del Ministro della Giustizia del 21/02/2014 questo Ufficio è stato autorizzato all'attivazione, a decorrere dal giorno 01/03/2014, del PCT, con esplicita previsione della facoltà delle parti di trasmissione di documenti informatici.
All'odierna udienza sono presenti:
l'Avv. PALMINTERI DANIELA, per parte ricorrente ; Parte_1
l'Avv. BUSCEMI GIUSEPPE, per parte resistente , parimenti presente CP_1 personalmente.
L'Avv. PALMINTERI DANIELA, conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno all'atto introduttivo del presente giudizio;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa.
L'Avv. BUSCEMI GIUSEPPE, conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno alla propria memoria di costituzione e risposta;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo viene letto a fine udienza. Sciacca 14/10/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IL G.O.T.
Rientrato dalla camera di consiglio che precede, ha emesso la seguente sentenza con contestuale motivazione.
153/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. FILIPPO BARBA, IN DATA DEL
14/10/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 153/2025 DEL RUOLO GENERALE AFFARI
CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
NATO A MENFI (AG) IL 12/02/1941, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. PALMINTERI DANIELA
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, NATA A ROMANIA IL 22/12/1953, C.F.: CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. BUSCEMI GIUSEPPE
PARTE RESISTENTE
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
Conclusioni di parte ricorrente: COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
Conclusioni di parte resistente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 22.02.2025, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti domande e conclusioni:
“- Accertare e dichiarare lo stato di occupazione abusiva del' immobile sito in Menfi, via M.
CI n. 43, da parte della sig.ra e, per l'effetto, ordinarne il rilascio CP_1 immediato;
- Condannare la sig.ra al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad € CP_1
400,00 per ogni mese di occupazione abusiva o altra misura da determinarsi anche in via equitativa;
Con vittoria di spese e compensi processuali, oltre rimborso spese forfettarie ex DM 55/14,
CPA e IVA, maggiorate del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del d.m. 55/2014”.
A sostegno delle spiegate domande, rappresentava che all'esito del giudizio di separazione giudiziale dei coniugi, con la sentenza n° 572/2024, passata in cosa giudicata, il Tribunale di Sciacca oltre a pronunciare la separazione, rigettava la domanda di assegnazione della casa coniugale, sita in Menfi, via M. CI n. 43, identificata al NCEU del Comune di
Menfi al Foglio 38, p.lla 502, avanzata dalla odierna resistente CP_1
Essendo lo stesso ricorrente proprietario esclusivo del predetto immobile, e non sussistendo titolo alcuno per la detenzione da parte della resistente rivendicava la CP_1 consegna dello stesso e l'accoglimento delle spiegate domande.
Costituitasi in giudizio, la resistente per il tramite del proprio difensore, CP_1 contestava integralmente il ricorso, evidenziando di aver percepito, nell'anno 2025, una pensione sociale di circa € 300,00 mensili e di non avere altre risorse economiche per trovare un altro alloggio. Circostanza questa impeditiva del rilascio della casa in favore del ricorrente. Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni:
“- Rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
- Rigettare la domanda tesa ad ottenere di rilascio dell'immobile, sito in Menfi in Via M.
CI n. 43
- Rigettare la domanda tesa ad ottenere un contributo pari ad euro 400,00 mensili relativa all'indennità di occupazione, conseguentemente:
- 1) disporre ed autorizzare la Sig.ra a rimanere, per il tempo necessario di CP_1 trovare altra sistemazione 2) autorizzare la ricorrente a rimanere nell'abitazione sita in Menfi Via m. CI, disporre
a carico della sig.ra l'obbligo di versare la somma di euro 100,00 a titolo CP_1 locazione, atteso che le condizioni economiche della stessa, sono molto limitate”.
Avente natura documentale, all'udienza del 09.09.2025, il giudizio veniva rinviato all'odierna udienza per la discussione e decisione ove venivano precisate le conclusioni e, all'esito della discussione, veniva deciso per il tramite della presente sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo veniva letto all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI
Le domande di parte ricorrente sono fondate e meritano di essere integralmente accolte, per quanto infra motivato e nei limiti specificati.
Nello specifico caso, per cui oggi è sentenza, non v'è motivo di contendere né in ordine alla proprietà immobiliare, né in ordine alla insussistenza di un valido titolo legittimante la detenzione della ex casa coniugale da parte della resistente CP_1
E' infatti indiscutibile la circostanza che, in forza della sentenza dichiarativa della separazione coniugale, già passata in cosa giudicata, la specifica domanda spiegata dalla moglie avente ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale, di cui CP_1 esclusivo proprietario è l'odierno ricorrente è stata rigettata. Parte_1
Conseguentemente, salva l'esistenza di altro titolo legittimante non affatto addotto né allegato da parte resistente, è indubbio che la detenzione dell'immobile da parte della odierna resistente è “sine titulo”. CP_1
Ad ulteriore conferma di ciò, inoltre, va evidenziato come le difese dalla stessa spiegata sono finalizzate ad ottenere una autorizzazione (richiesta non affatto concedibile da questo
Tribunale che non può disporre, in assenza di specifica disposizione normativa, della proprietà privata in testa ad ogni singolo cittadino, imponendo allo stesso l'obbligo di sottoscrivere un contratto di locazione ad uso abitativo) a continuare ad abitare l'immobile versando il relativo corrispettivo.
Le prove documentali ed i fatti addotti dalle parti processuali, valutabili ex art. 115 c.p.c.c, non possono che confermare, ove ancora possa ritenersi discutibile, che la detenzione dell'immobile da parte della resistente è “sine titulo” non giustificata da un CP_1 contratto di locazione, da un contratto di comodato, da un provvedimento giudiziale di assegnazione reso nel giudizio di separazione coniugale.
Inevitabilmente e conseguentemente, a prescindere dal dato fattuale della dedotta impossibilità economica a reperire altro immobile ad uso abitativo, deve pervenirsi all'accoglimento della domanda di parte ricorrente inerente la restituzione dell'immobile, così come va accolta la domanda avente ad oggetto il diritto di fare propri i frutti civili derivanti dal godimento dello stesso immobile di cui, dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (nessuna prova in ordine ad una precedente richiesta di riconsegna da cui far decorrere il dies a quo risulta agli atti), il ricorrente Parte_1
non ha potuto disporre con diritto ad essere indennizzato con una somma mensile
[...] di € 100,00, idonea a soddisfare il c.d. danno che lo stesso ha subito per il solo fatto di aver perso la disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità, anche solo potenziale, ricavabile dallo stesso.
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che, in relazione al valore del giudizio dichiarato, si liquidano in complessivi € 700,00, oltre rimborso nonché rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, di cui si dispone il pagamento in favore dell' , avendo parte ricorrente avanzato richiesta di ammissione al patrocinio a Pt_2 spese dello Stato.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- DICHIARA che la resistente detiene “sine titulo” l'immobile sito in Menfi, via CP_1
M. CI n. 43, identificata al NCEU del Comune di Menfi al Foglio 38, p.lla 502;
- CONDANNA la resistente al rilascio, entro giorni dalla CP_1 Pt_3 pubblicazione della presente sentenza, in favore del ricorrente Parte_1 dell'immobile sito in Menfi, via M. CI n. 43, identificata al NCEU del Comune di Menfi al Foglio 38, p.lla 502;
- CONDANNA la resistente al pagamento dell'indennità di occupazione “sine CP_1 titulo” dell'immobile sito in Menfi, via M. CI n. 43, identificata al NCEU del Comune di Menfi al Foglio 38, p.lla 502, nella misura determinata in via equitativa di € 100,00 a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio fino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
- CONDANNA la resistente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi € 700,00, oltre rimborso nonché rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, di cui si dispone il pagamento in favore dell'ERARIO, avendo parte ricorrente avanzato richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Sciacca, 14/10/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale Ordinario di Sciacca
VERBALE DI UDIENZA DEL 14/10/2025
All'udienza del 14/10/2025, nella sede del suddetto Tribunale avanti al Giudice Dott. Filippo
Barba, designato con decreto del Presidente per l'istruzione della causa civile portante il n°
153/2025 R.G. promossa da:
NATO A MENFI (AG) IL 12/02/1941, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. PALMINTERI DANIELA
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, NATA A ROMANIA IL 22/12/1953, C.F.: CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. BUSCEMI GIUSEPPE
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
Si dà atto che con decreto del Ministro della Giustizia del 21/02/2014 questo Ufficio è stato autorizzato all'attivazione, a decorrere dal giorno 01/03/2014, del PCT, con esplicita previsione della facoltà delle parti di trasmissione di documenti informatici.
All'odierna udienza sono presenti:
l'Avv. PALMINTERI DANIELA, per parte ricorrente ; Parte_1
l'Avv. BUSCEMI GIUSEPPE, per parte resistente , parimenti presente CP_1 personalmente.
L'Avv. PALMINTERI DANIELA, conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno all'atto introduttivo del presente giudizio;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa.
L'Avv. BUSCEMI GIUSEPPE, conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno alla propria memoria di costituzione e risposta;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo viene letto a fine udienza. Sciacca 14/10/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IL G.O.T.
Rientrato dalla camera di consiglio che precede, ha emesso la seguente sentenza con contestuale motivazione.
153/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. FILIPPO BARBA, IN DATA DEL
14/10/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 153/2025 DEL RUOLO GENERALE AFFARI
CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
NATO A MENFI (AG) IL 12/02/1941, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. PALMINTERI DANIELA
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, NATA A ROMANIA IL 22/12/1953, C.F.: CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. BUSCEMI GIUSEPPE
PARTE RESISTENTE
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
Conclusioni di parte ricorrente: COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
Conclusioni di parte resistente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 22.02.2025, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti domande e conclusioni:
“- Accertare e dichiarare lo stato di occupazione abusiva del' immobile sito in Menfi, via M.
CI n. 43, da parte della sig.ra e, per l'effetto, ordinarne il rilascio CP_1 immediato;
- Condannare la sig.ra al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad € CP_1
400,00 per ogni mese di occupazione abusiva o altra misura da determinarsi anche in via equitativa;
Con vittoria di spese e compensi processuali, oltre rimborso spese forfettarie ex DM 55/14,
CPA e IVA, maggiorate del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del d.m. 55/2014”.
A sostegno delle spiegate domande, rappresentava che all'esito del giudizio di separazione giudiziale dei coniugi, con la sentenza n° 572/2024, passata in cosa giudicata, il Tribunale di Sciacca oltre a pronunciare la separazione, rigettava la domanda di assegnazione della casa coniugale, sita in Menfi, via M. CI n. 43, identificata al NCEU del Comune di
Menfi al Foglio 38, p.lla 502, avanzata dalla odierna resistente CP_1
Essendo lo stesso ricorrente proprietario esclusivo del predetto immobile, e non sussistendo titolo alcuno per la detenzione da parte della resistente rivendicava la CP_1 consegna dello stesso e l'accoglimento delle spiegate domande.
Costituitasi in giudizio, la resistente per il tramite del proprio difensore, CP_1 contestava integralmente il ricorso, evidenziando di aver percepito, nell'anno 2025, una pensione sociale di circa € 300,00 mensili e di non avere altre risorse economiche per trovare un altro alloggio. Circostanza questa impeditiva del rilascio della casa in favore del ricorrente. Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni:
“- Rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
- Rigettare la domanda tesa ad ottenere di rilascio dell'immobile, sito in Menfi in Via M.
CI n. 43
- Rigettare la domanda tesa ad ottenere un contributo pari ad euro 400,00 mensili relativa all'indennità di occupazione, conseguentemente:
- 1) disporre ed autorizzare la Sig.ra a rimanere, per il tempo necessario di CP_1 trovare altra sistemazione 2) autorizzare la ricorrente a rimanere nell'abitazione sita in Menfi Via m. CI, disporre
a carico della sig.ra l'obbligo di versare la somma di euro 100,00 a titolo CP_1 locazione, atteso che le condizioni economiche della stessa, sono molto limitate”.
Avente natura documentale, all'udienza del 09.09.2025, il giudizio veniva rinviato all'odierna udienza per la discussione e decisione ove venivano precisate le conclusioni e, all'esito della discussione, veniva deciso per il tramite della presente sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo veniva letto all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI
Le domande di parte ricorrente sono fondate e meritano di essere integralmente accolte, per quanto infra motivato e nei limiti specificati.
Nello specifico caso, per cui oggi è sentenza, non v'è motivo di contendere né in ordine alla proprietà immobiliare, né in ordine alla insussistenza di un valido titolo legittimante la detenzione della ex casa coniugale da parte della resistente CP_1
E' infatti indiscutibile la circostanza che, in forza della sentenza dichiarativa della separazione coniugale, già passata in cosa giudicata, la specifica domanda spiegata dalla moglie avente ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale, di cui CP_1 esclusivo proprietario è l'odierno ricorrente è stata rigettata. Parte_1
Conseguentemente, salva l'esistenza di altro titolo legittimante non affatto addotto né allegato da parte resistente, è indubbio che la detenzione dell'immobile da parte della odierna resistente è “sine titulo”. CP_1
Ad ulteriore conferma di ciò, inoltre, va evidenziato come le difese dalla stessa spiegata sono finalizzate ad ottenere una autorizzazione (richiesta non affatto concedibile da questo
Tribunale che non può disporre, in assenza di specifica disposizione normativa, della proprietà privata in testa ad ogni singolo cittadino, imponendo allo stesso l'obbligo di sottoscrivere un contratto di locazione ad uso abitativo) a continuare ad abitare l'immobile versando il relativo corrispettivo.
Le prove documentali ed i fatti addotti dalle parti processuali, valutabili ex art. 115 c.p.c.c, non possono che confermare, ove ancora possa ritenersi discutibile, che la detenzione dell'immobile da parte della resistente è “sine titulo” non giustificata da un CP_1 contratto di locazione, da un contratto di comodato, da un provvedimento giudiziale di assegnazione reso nel giudizio di separazione coniugale.
Inevitabilmente e conseguentemente, a prescindere dal dato fattuale della dedotta impossibilità economica a reperire altro immobile ad uso abitativo, deve pervenirsi all'accoglimento della domanda di parte ricorrente inerente la restituzione dell'immobile, così come va accolta la domanda avente ad oggetto il diritto di fare propri i frutti civili derivanti dal godimento dello stesso immobile di cui, dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (nessuna prova in ordine ad una precedente richiesta di riconsegna da cui far decorrere il dies a quo risulta agli atti), il ricorrente Parte_1
non ha potuto disporre con diritto ad essere indennizzato con una somma mensile
[...] di € 100,00, idonea a soddisfare il c.d. danno che lo stesso ha subito per il solo fatto di aver perso la disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità, anche solo potenziale, ricavabile dallo stesso.
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che, in relazione al valore del giudizio dichiarato, si liquidano in complessivi € 700,00, oltre rimborso nonché rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, di cui si dispone il pagamento in favore dell' , avendo parte ricorrente avanzato richiesta di ammissione al patrocinio a Pt_2 spese dello Stato.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- DICHIARA che la resistente detiene “sine titulo” l'immobile sito in Menfi, via CP_1
M. CI n. 43, identificata al NCEU del Comune di Menfi al Foglio 38, p.lla 502;
- CONDANNA la resistente al rilascio, entro giorni dalla CP_1 Pt_3 pubblicazione della presente sentenza, in favore del ricorrente Parte_1 dell'immobile sito in Menfi, via M. CI n. 43, identificata al NCEU del Comune di Menfi al Foglio 38, p.lla 502;
- CONDANNA la resistente al pagamento dell'indennità di occupazione “sine CP_1 titulo” dell'immobile sito in Menfi, via M. CI n. 43, identificata al NCEU del Comune di Menfi al Foglio 38, p.lla 502, nella misura determinata in via equitativa di € 100,00 a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio fino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
- CONDANNA la resistente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi € 700,00, oltre rimborso nonché rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, di cui si dispone il pagamento in favore dell'ERARIO, avendo parte ricorrente avanzato richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Sciacca, 14/10/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.