TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 19/12/2024 ha pronunciato, a seguito di discussione ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 3515 dell'anno 2024
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pieraldo Parte_1
Capogna, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Claudio Schiavone, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 19/12/2024.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/5/2024 il ricorrente chiedeva che fosse accertata la condotta discriminatoria e mobbizzante della nei suoi confronti e che per l'effetto fosse Controparte_1 ordinato alla società datrice di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. e 1375 cc.c. di cambiare turno di lavoro (dalle attuali 11:30 – 18:00 alle 05:00 – 11:30 dal lunedì al sabato con risposo domenicale).
Deduceva a tal fine il ricorrente che all'attualità era assunto alle dipendenze della società CP_1 con qualifica di “operaio”, mansione “operatore ecologico”, livello professionale “3A” ed
[...]
effettuava la propria attività lavorativa occupandosi dello spazzamento manuale della zona 8; che
1
lavorava nel settore della nettezza urbana da 24 anni;
che era affetto da tempo da insufficienza cardiaca III – IV classe NYHA, patologia nota alla società resistente;
che da marzo 2023 i suoi superiori gerarchici lo avevano costretto a lavorare dalle ore 11,30 alle ore 18,00, disattendendo la sua richiesta di lavorare dalle ore 5,00alle ore 11,20; che in data 14/7/2023 si era sentito male in occasione di lavoro;
che, nonostante le sue reiterate richieste, le sue istanze non erano mai state accolte;
che vi era un obbligo del datore di lavoro di tutelare la sua salute ai sensi dell'art. 2087 c.c., oltre che un obbligo di correttezza e buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c.; che aveva chiesto di essere sottoposto a visita di idoneità e di ciò era stato dato atto nel verbale redatto dalla Prefettura Contr della in data 10/6/2023; che aveva diritto ad essere adibito a mansioni (rectius orari di lavoro) compatibili con la sua patologia.
Si costituiva in giudizio la società resistente, deducendo che il ricorrente aveva omesso di riferire che in precedenza aveva proposto un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il quale era stato rigettato, non essendo stata fornita adeguata prova della patologia cardiaca e dell'incidenza dei turni di lavoro rispetto a tale patologia;
che l'azienda aveva addetto il lavoratore alle varie mansioni, attenendosi alle prescrizioni delle visite di idoneità svolte nel corso degli anni e relative al carico massimo movimentabile dal lavoratore;
evidenziava che in ogni caso con decorrenza dal 15/5/2024 il ricorrente era stato adibito al turno di servizio mattutino, dalle ore 5,00 alle ore 11,20; che il ricorso era stato notificato solo in data 11/6/2024.
La società resistente aggiungeva che non era stata perpetrata da parte sua alcuna condotta mobbizzante o discriminatoria, atteso che il ricorrente era stato sempre adibito alle mansioni che poteva espletare e che alcuna prescrizione aveva ricevuto l'azienda in relazione alle fasce orarie da assegnare al lavoratore;
che inoltre il turno dalle ore 11,30 alle 18,00 non era svolto solo dal ricorrente, ma da tanti altri lavoratori. La società resistente chiedeva dunque il rigetto del ricorso.
Veniva disposta in corso di causa l'acquisizione della disposizione di servizio relativa al cambio turno del ricorrente dal 15/5/2024, idonea a determinare la cessazione della materia del contendere.
*******
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente (turni di servizio) e come ammesso dalla parte resistente si evince che dal 15/5/2024 il ricorrente è stato adibito allo svolgimento del turno di servizio dalle ore 5,00 alle ore 11,30, ottenendo esattamente il bene della vita per cui ha agito in giudizio.
Sebbene manchi (rectius non sia stata prodotta) una specifica disposizione di servizio che assegni il ricorrente in via definitiva al turno di servizio richiesto, va detto tuttavia che l'assegnazione fattuale al turno agognato rende superfluo l'esame della controversia nel merito.
Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere.
2
Resta da valutare la regolamentazione delle spese processuali. Sul punto si osserva, da un lato, che l'azienda ha assegnato al ricorrente il turno richiesto (e ciò evidentemente allo scopo di meglio tutelare le sue condizioni di salute, senza che sia risultato dagli atti depositati un obbligo specifico in tal senso, quale una idoneità con prescrizione di non esposizione al caldo o similari); dall'altro lato non può non rilevarsi che il cambio turno è avvenuto sin dal 15/5/2024, successivamente al deposito del ricorso (3/5/2024) ma prima della notifica dello stesso (avvenuta l'11/6/2024), considerato che il decreto di fissazione d'udienza è stato emesso il 17/5/2024 e comunicato al ricorrente in pari data.
Per tali ragioni si ritiene che sussistano i motivi di legge per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
3/5/2024 da nei confronti della rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese del giudizio.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
3