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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 06/08/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Alessandra
Frasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 182 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato presso il domicilio digi- C.F._1
tale dell'Avv. LELIO GURRERA (C.F. Email_1 [...]
pec: che lo rappresenta e difen- C.F._2 Email_1
de giusta procura in atti;
attore -
E
, nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
); , nato a [...]- C.F._3 Controparte_2
taldo il 20/1/1972, (C.F. ; , C.F._4 Controparte_3
nata a [...] il [...], (C.F. ); elettiva- C.F._5
mente domiciliati in San Cataldo, Viale Della Rinascita n. 6/F, presso lo studio dell'Avv. GIANLUCA AMICO (C.F. pec: C.F._6 [...]
che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2
convenuti –
OGGETTO: lesione personale.
Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 182/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclusioni con note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11/12/2024,
sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi richiamate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, questi ultimi nella qualità di genitori esercenti la responsa- CP
bilità genitoriale sul figlio all'epoca dei fatti minore, per sentirli condanna-
re, in solido tra loro, al risarcimento dei danni dallo stesso subìti a causa dell'atto illecito posto in essere da Controparte_1
Ha dedotto, in particolare, che il giorno 18/5/2019, alle ore 21.15 cir-
ca, mentre si trovava, insieme agli amici e Parte_2 CP_4
la, all'interno del garage di proprietà dei suoi genitori sito in San Cataldo,
Via Tabita, con la saracinesca parzialmente abbassata, gli era stato inti-
mato da una voce maschile di aprire e di uscire dal garage;
che, dopo un iniziale rifiuto dell'attore, lo sconosciuto si era identificato come “ Per_1
ed, alzata la saracinesca, si era rivelato essere il coetaneo Controparte_5
[..
in compagnia di il quale lo aveva invitato ad allonta- CP_6
narsi per parlare;
che, spostatisi di qualche metro dal garage, l'attore era stato colpito al volto da dapprima con uno schiaffo, poi Controparte_1
con un pugno, per avere mostrato interesse ed importunato la fidanzata di quest'ultimo, ha aggiunto che, in data 31/5/2019, i Persona_2
genitori dell'attore, all'epoca dei fatti minore, avevano presentato querela nei confronti di ed il procedimento penale iscritto al n. Controparte_1
Tribunale di Caltanissetta
- 2 - R.G. n. 182/2021
3/2020 R.G. GUP e n. 335/2019 R.G.N.R. innanzi al Tribunale per i Mi-
norenni di Caltanissetta, per il reato di cui agli artt. 81 e 582, 612 c.p.,
ancora in attesa di definizione, era stato sospeso e l'imputato era stato messo alla prova per la durata di mesi sei, come da ordinanza del
18/11/2020.
L'attore ha lamentato che, a causa dell'aggressione subìta, aveva ripor-
tato gravi danni fisici e psichici quantificati dal medico legale di parte dott. nella misura del 20% quale danno biologico permanen- Persona_3
te, oltre a quello da inabilità temporanea assoluta al 100% per giorni 35,
inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 30, inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 30.
Ha quindi chiesto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno sofferto ammontante ad € 139.545,00, comprensivo della per-
sonalizzazione derivante da cenestesi lavorativa e delle spese mediche;
in subordine, ha chiesto la condanna del danno patrimoniale da perdita di chance, da quantificarsi in via equitativa.
Costituendosi in giudizio, , e Controparte_1 Controparte_2
hanno dedotto che aveva colpito Controparte_3 CP_1 Parte_1
per motivi di gelosia e per difendere l'onore e la reputazione
[...]
della fidanzata e che, prima di sferrare il pugno, aveva ricevuto uno schiaffo dal rivale;
hanno contestato la responsabilità genitoriale rilevan-
do di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato una vigilanza adeguata e che il ragazzo aveva compreso la gravità del ge-
sto compiuto, tanto che, dopo l'accaduto, aveva contattato telefonicamen-
te e tramite messaggi per avere notizie sulle condizioni di salu- Parte_1
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te e sulle cure e aveva manifestato il suo pentimento e dispiacere con del-
le lettere di perdono e con un gesto di natura economica, frutto di regali ricevuti e di risparmi. Hanno invocato il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. dovendosi anche considerare il comportamento dell'attore nella vicenda e hanno contestato la quantificazione del danno in quanto esosa e non provata.
La causa, istruita mediante prove orali e consulenza tecnica d'ufficio, è
stata assunta in decisione con ordinanza del 12/1/2025 con assegnazio-
ne alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusio-
nali e delle memorie di replica.
2. Ricostruzione del fatto storico.
Così riassunte le difese, va osservato che il Tribunale per i Minorenni
di Caltanissetta, nella sentenza GUP n. 45/2021 del 23/6/2021, ha di-
chiarato l'estinzione dei reati ascritti a a seguito Controparte_1
dell'esito positivo della messa alla prova. A tal riguardo deve evidenziarsi che “In materia di rapporti tra giudizi civile e penale, la dichiarazione di
estinzione del reato per esito positivo della prova, pur costituendo una mo-
dalità alternativa di definizione del giudizio penale, non contiene alcun ac-
certamento di merito in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsa-
bilità del minorenne, ne consegue che il giudice civile deve indagare e valu-
tare, alla luce delle regole probatorie che governano il giudizio civile e del
materiale acquisito, la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, com-
presa la conseguente sussistenza della responsabilità dei genitori per la
condotta del proprio figlio ex art. 2048 c.c.” (Cassazione civile sez. III,
06/12/2019, n. 31894).
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Ad ogni modo, deve osservarsi che le risultanze istruttorie di questo giudizio riscontrano pienamente il fatto storico relativo alla condotta lesi-
va tenuta da secondo la prospettazione attorea. Controparte_1
A tanto si perviene sulla scorta dell'esame dei verbali di interrogatorio condotti dai Carabinieri alle persone , Parte_2 Testimone_1
presenti al momento dell'evento lesivo, i quali hanno riferi- CP_6
to di aver assistito alla scena a distanza, e di avere visto Controparte_1
sferrare con la mano destra un pugno al volto di il Parte_1
quale, aveva cercato di difendersi e poi era caduto a terra;
che Pt_2
e avevano prestato soccorso all'amico
[...] Testimone_1 Parte_1
che era sanguinante, riportandolo all'interno del garage, mentre CP_6
aveva trattenuto per evitare che continuasse a colpirlo
[...] CP_1
(cfr. verbale di sommarie informazioni di , Parte_2 Testimone_1
. CP_6
Inoltre, il teste escusso nel corso dell'udienza del Parte_2
24/2/2023, ha confermato l'avvenuta aggressione fisica ad opera di
[...]
in danno del (cfr. verbale di udienza del Parte_3 Parte_1
24/2/2023).
Ad essere dirimente è comunque la circostanza che il convenuto, costi-
tuendosi in giudizio, non ha contestato la ricostruzione dei fatti, confer-
mando anzi di avere colpito il La IU al volto, ma ha solo inteso giusti-
ficare la propria condotta.
3. Sulla responsabilità del danneggiante e dei genitori.
Tanto premesso circa la ricostruzione del fatto, deve verificarsi la sus-
sistenza della responsabilità di e dei genitori Controparte_1 CP_2
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e rispettivamente ai sensi dell'art. Controparte_2 Controparte_3
2043 e dell'art. 2048 c.c.
Nel sistema delineato dagli artt. 2046, 2047 e 2048 c.c. la minore età
non esclude l'imputabilità dell'autore del danno, né l'obbligo di costui al risarcimento, con la conseguenza che quando l'autore dell'illecito è capace d'intendere e volere, la responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. concor-
re con quella del minore (Cass. civ. n. 8740/2001: “L'art. 2048 cod. civ.
postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di in-
tendere e di volere, in relazione al quale soltanto è configurabile la "culpa in
educando" e la "culpa in vigilando". Pertanto, la responsabilità dei genitori o
precettori ex art. 2048 cit. viene a concorrere con la responsabilità del mino-
re”). Ne consegue che è dirimente affermare o escludere la capacità di in-
tendere e di volere di un minore d'età, autore di un fatto illecito, e che ciò
rientra nell'indagine del giudice di merito, che, tuttavia, non è tenuto a compiere una indagine tecnica di tipo psicologico quando le modalità del fatto e l'età del minore siano tali da autorizzare una conclusione in un senso o nell'altro (cfr. Cass. civ. n. 23464/2010). Nell'ambito di tale inda-
gine assumono rilevanza l'età del minore, le modalità di verificazione del fatto, lo sviluppo intellettivo del soggetto, la capacità del minore di ren-
dersi conto dell'illiceità della sua azione e la capacità del volere con rife-
rimento all'attitudine ad autodeterminarsi.
Deve, al riguardo, rilevarsi che aveva sedici anni Controparte_1
all'epoca dei fatti, in data 18/5/2019, e dunque aveva una rilevante ca-
pacità di autodeterminarsi e di comprendere il disvalore sociale della pro-
pria condotta, desumibile peraltro dalle modalità di verificazione del fatto
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illecito.
In particolare, a causa della gelosia accesa per il Controparte_1
presunto interessamento del rivale verso la propria fidanzata, aveva cer-
cato di incontrare, in più occasioni, nei posti da lui Parte_1
frequentati ed aveva chiesto informazioni ad amici comuni su dove poterlo trovare (cfr. verbale di sommarie informazioni di;
sicché Controparte_1
lo stesso si trovava nella condizione di compiere una scelta diversa e di comprendere che la vicenda si sarebbe potuta concludere attraverso un confronto o un chiarimento con il senza dover ricorrere Parte_1
all'aggressione fisica.
Per quanto riguarda e è Controparte_2 Controparte_3
necessario verificare se nei loro confronti si applichi la disposizione dell'art. 2048 c.c., che ne afferma la responsabilità per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore, salva la prova liberatoria di non aver po-
tuto impedirlo.
Giova rammentare che quella del genitore del minore capace è sempre una responsabilità solidale poiché concorre con quella del figlio nel senso che il padre e la madre di un figlio minore possono essere chiamati a ri-
spondere civilmente dei danni con la conseguenza che, quando il figlio autore dell'illecito sia capace d'intendere e volere, la “responsabilità dei genitori… ex art. 2048 cit. viene a concorrere con la responsabilità del minore” (Cass. civ. n. 8740/2001).
E' ormai principio radicato quello in base al quale il danneggiato che agisce contro i genitori sul fondamento dell'art. 2048 c.c. è onerato solo della prova dell'illecito del minore, del danno subito e del relativo nesso di
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causa con l'attività posta in essere dal minore stesso mentre resta a cari-
co dei genitori la c.d. prova liberatoria che consiste nella dimostrazione
“di non aver potuto impedire il fatto illecito del minore”, prova che non può ritenersi raggiunta solo allegando di avere “diligentemente vigilato”
ma con la “prova positiva di aver impartito al figlio una adeguata ed effi-
ciente educazione, in relazione al fatto illecito specifico, atta ad escludere la
culpa in educando" (Cass. civ. n. 9556/2009).
Non occorre, invero, allegare di avere esercitato una vigilanza continua ed assidua “quando dimostrare che, per l'educazione impartita, per l'età del
figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino
correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare,
facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano mai co-
stituire fonte di pericoli per sé e per i terzi” (Cass. civ. n. 3088/1997).
Ai genitori, dunque, si chiede di aver esercitato un'“adeguata attività
formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile
coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività
extrafamiliari” (Cass. civ. n. 3963/2014), con riguardo alle regole di com-
portamento “vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto
si trovi ad operare” (Cass. civ. n. 26200/2011) e tale risultato può essere rimesso al particolare apprezzamento compiuto dal Giudice laddove que-
sti ritenga che l'inadeguatezza dell'azione educativa dei genitori sia dimo-
strata “dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il
grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato
adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 c.c.”
(Cass. civ. n. 24475/2014). La Cassazione si è mostrata consapevole del
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particolare rigore derivante da una simile interpretazione, sostenendo pe-
rò di ritenerlo “giustificato, considerato che esso, per un verso, ingenera il
possibile interesse anche economico dei genitori ad impartire ai figli un'e-
ducazione che li induca a percepire il disvalore sociale dei comportamenti
pericolosi per gli altri, mentre, per altro verso, è in sè idoneo a sollecitare la
precauzione dei minori allo stesso fine, anche per il timore della possibile
reazione dei genitori che fossero chiamati a rispondere delle conseguenze
dei loro atti illeciti in danno dei terzi” (Cass. civ. n. 3964/2014).
La giurisprudenza è altresì costante nell'affermare che lo stesso fatto illecito, alla luce di modalità, tempi, circostanze, grado di offensività della condotta del minore, è idoneo ad attestare l'assenza di una corretta impo-
stazione educativa o di una corretta elaborazione del processo educativo attuato dai genitori o la mancanza di un'attività di vigilanza sul grado di apprendimento delle nozioni impartite ai figli: “Nè ha pregio la deduzione dei ricorrenti, secondo cui non sarebbe consentito al giudice di merito ri-
tenere dimostrata la mala educacion sulla base delle sole modalità del fat-
to illecito. Questa Corte, infatti, ha in verità affermato sempre un princi-
pio esattamente opposto, e cioè che "l'inadeguatezza dell'educazione im-
partita può essere desunta dalle modalità dello stesso fatto illecito" (Cass.
civ. sez. VI, 04/06/2018, n.14216, in parte motiva).
Nel caso di specie, le risultanze istruttorie non hanno consentito di superare la presunzione di responsabilità tratteggiata dall'art. 2048 c.c.;
in particolare, la produzione documentale attestante la partecipazione alle attività parrocchiali e il percorso scolastico del figlio non ap- CP_1
paiono, tuttavia, rilevanti rispetto alla vicenda in esame, avuto riguardo
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alla scelta compiuta dal figlio di ricorrere alle vie di fatto per risolvere una
“questione di gelosia”; né l'effetto di superare la presunzione legale può
essere spiegato dalla relazione psicologica del minore redatta dalla dott.ssa del 4/11/2019 (nella quale si legge che “il Persona_4
minore ha più volte espresso quanta stima e ammirazione ha verso i pro-
pri genitori “per tutto quello che fanno per noi figli, per i valori che ci hanno puntualmente espresso e trasmesso durante tutta la nostra cre-
scita”. Ad una analisi clinica, effettivamente il nucleo familiare risulta molto unito e ottimo sostegno e appoggio per il minore, si evidenzia anche una forte unione coniugale, che fanno ipotizzare un ottimo modello di ri-
ferimento per i figli sia come coppia e rispetto dell'altro, sia come genito-
ri”).
A ben vedere, è emerso, nel corso dell'istruttoria, che Controparte_1
è stato protagonista, insieme ad altri amici, di un ulteriore evento lesivo;
in particolare, il teste escusso nel corso dell'udienza Testimone_2
del 24/2/2023, ha riferito di essere stato aggredito e percosso, in data
19/2/2022, intorno alle 23.00 circa, da un gruppo di ragazzi, tra i quali vi era mentre si trovava a Santa Caterina Villarmosa, e Controparte_1
di avere presentato denuncia all'Autorità Giudiziaria;
lo stesso teste ha anche dichiarato “All'epoca dei fatti non conoscevo il , ma posso CP_1
riferire che alla fine della serata in cui sono stato aggredito, il , CP_1
non ricordo con precisione se ha pubblicato o condiviso una storia su istagram contenete una foto del con una scritta “ . Qualche giorno Pt_4
dopo il RB ed il fratello, accompagnati da un amico, mi hanno contat-
tato per scusarsi. Quando sono stato aggredito ero in bagno ed inizial-
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mente sono stato aggredito da un amico del , quando poi sono CP_1
uscito dal bagno sono stato aggredito dal e dai suoi amici” (cfr. CP_1
verbale di udienza del 24/2/2023).
Le suddette dichiarazioni, sulla cui attendibilità non vi è motivo di du-
bitare provenendo da soggetto disinteressato, dimostrano la non occasio-
nalità della condotta del . CP_1
Può quindi ritenersi che le modalità dell'illecito, come descritte anche dal teste escusso in giudizio, e la reiterazione della condotta in altra occa-
sione dimostrano l'incapacità del di dominare i suoi istinti e di ri- CP_1
spettare le regole;
le allegazioni relative alla preoccupazione dimostrata dai genitori e dal ragazzo stesso dopo i fatti non sono sufficienti a dimo-
strare che i genitori avessero reso il proprio figlio capace di dominare i suoi istinti, di fronteggiare le altrui offese e di rispettare gli altri, sì da an-
dare esenti dalla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048 c.c..
Pertanto, va dichiarata la responsabilità di tutti i convenuti, in solido tra loro, delle lesioni patite da . Parte_1
4. Concorso di colpa del danneggiato.
Non appare, invece, ravvisabile un concorrente comportamento colposo di il quale, a dire di parte convenuta, prima di rice- Parte_1
vere il pugno al volto, avrebbe tenuto una condotta provocatoria pronun-
ciando frasi lesive sulla reputazione della fidanzata di e Controparte_1
lo avrebbe colpito con uno schiaffo.
In primo luogo, deve rilevarsi che la condotta attribuita al danneggiato
è rimasta priva di prova.
In ogni caso deve ricordarsi che “In tema di responsabilità per fatto il-
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lecito doloso, l'art. 1227 c.c., concernente la diminuzione della misura del
risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato, non è
applicabile nell'ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del
reato, in quanto la determinazione dell'autore del delitto, di tenere la con-
dotta illecita che colpisce la persona offesa, costituisce causa autonoma del
danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della
provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di rego-
larità causale” (Cass. civ. n. 5679/2016). La reazione al fatto provocato-
rio, quindi, costituisce evenienza atipica, tale da dar luogo ad una se-
quenza causale autonoma, per cui la reazione rappresenta una causa so-
pravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, di fronte alla quale la provocazione va relegata al rango di mera occasione.
Pertanto, la circostanza di un'eventuale provocazione non giustifica il fatto illecito e neppure integra il concorso di colpa del danneggiato.
5. Il danno risarcibile.
Ciò posto, si rileva che la condotta lesiva perpetrata da CP_7
ai danni dell'attore ha causato a quest'ultimo dei danni alla salute
[...]
nella misura accertata dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio dal dott. . Persona_5
Quanto al nesso causale tra condotta lesiva e danno lamentato, il
C.T.U., in seno al proprio elaborato, che appare redatto con corretto me-
todo, privo di contraddizioni logiche e congruo rispetto ai fatti accertati,
ne ha confermato la sussistenza;
in particolare il C.T.U., esaminati i do-
cumenti in atti e sottoposto a visita medica l'attore, ha riscontrato sulla sua persona “esiti di frattura bifocale della sinfisi mandibolare e dell'an-
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golo mandibolare sinistro trattata chirurgicamente con mezzi osteosinteti-
ci (placca e viti), successivamente rimossi, e estrazione del molare 48 ”
ponendo detti esiti in correlazione causale con l'aggressione perpetrata dal convenuto tenuto conto della sequenza temporale Controparte_1
degli eventi, del criterio topografico e della tipologia dello strumento di of-
fesa utilizzato, oltre che facendo applicazione del criterio di esclusione di altre cause (pag. 5 della relazione di consulenza).
Il C.T.U. ha anche accertato che, per un periodo difficilmente quantifi-
cabile, stante l'esiguità degli elementi clinico strumentali, ha Parte_1
sofferto i sintomi di un disturbo psichico correlato all'aggressione subìta,
cosiddetti “disturbi psichici correlati agli eventi traumatici e stressanti”
secondo il Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali, 5 edizione
(DSM 5), e che, ad oggi, ha ritenuto l'assetto psichico del periziando esen-
te da disturbi psichici cronici.
Pertanto, l'esperto ha congruamente stimato in giorni 8 la durata dell'inabilità temporanea assoluta, in giorni 25 giorni al 75%, 30 giorni al
50% e 30 giorni al 25% la durata dell'inabilità temporanea;
adeguata – e in linea con la vigente tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica c.d. micropermanenti e con i più diffusi baremes - appare inoltre la de-
terminazione nella misura del 5% dell'incidenza percentuale sull'integrità
psico-fisica dell'attore dei postumi permanenti riscontrati (cfr. pag. 6 della relazione).
Al riguardo, la difesa attorea ha contestato le conclusioni lamentando che nella quantificazione dell'incidenza percentuale dei postumi invali-
danti sull'integrità fisica del danneggiato non si fosse tenuto conto delle
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ripercussioni funzionali sull'articolazione temporo-mandibolare né ade-
guatamente valutate quelle psicologiche e psichiatriche e non fosse stata adeguatamente apprezzata l'inabilità temporanea assoluta.
Tuttavia, condivisibile ed esauriente appare la risposta del CTU alle obiezioni di parte attrice;
quanto alla frattura bifocale della mandibola l'ausiliario ha chiarito che gli esiti sono consistenti in una dolenzia;
quan-
to al danno psichico ha rilevato la carenza documentale attestante valu-
tazioni diagnostiche – terapeutiche;
e infine, quanto all'inabilità tempora-
nea assoluta, ha escluso, al di fuori del periodo di ricovero ospedaliero,
l'impossibilità per il soggetto danneggiato di svolgere la routine quotidia-
na. Le conclusioni del consulente meritano quindi di essere condivise dal
Decidente.
Prima di dar conto nel dettaglio dei criteri liquidatori, mette conto ri-
cordare che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle at-
tività comuni ad ogni persona;
tali conseguenze possono infatti distin-
guersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima di-
verso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le se-
conde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al princi-
pio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplica-
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zioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse,
meramente formali, denominazioni.
Pertanto, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motiva-
zione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una ta-
le voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio,
ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età
della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle redatte dal Tribunale di Milano, secondo gli ultimi valori aggiornati al
2024.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di Milano, le quali sono ritenute, secondo il consoli-
dato orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che si condivide -
, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equita-
tiva ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n.
28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
Non può, invece, farsi riferimento alle tabelle sulle cd. Micropermanen-
ti, avendo la Corte di cassazione precisato che trattasi di parametri utiliz-
zabili solo in caso di lesioni conseguenti a sinistri stradali.
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabi-
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lità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si li-
quida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 5.663,75 per i giorni di inabilità
temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto del-
la invalidità del 5% e dell'età di all'epoca del sinistro Parte_1
(16 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad
€ 10.069,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto di danno non patrimoniale” di € 2.177,00 (comprensivo dell'aumento del 25% per danno morale), da moltiplicare per il grado di invalidità (5) e per il coeffi-
ciente (0,925) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Si ritiene, infatti, corretto riconoscere la sopra indicata percentuale di danno morale in considerazione delle sofferenze psichiche, allegate dall'attore, che possono ricollegarsi all'aggressione subita tenuto conto delle modalità della stessa e delle gravi conseguenze lesive che ne sono derivate sul piano fisico (seppur non si siano tramutate in postumi per-
manenti).
Non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno da cenestesi lavorativa atteso che in ipotesi di postumi di lieve en-
tità, come nel caso di specie, o comunque ove manchino elementi concreti dai quali desumere un'incidenza della lesione sulla attività di lavoro at-
tuale o futura del soggetto leso, vanno escluse l'esistenza e la risarcibilità
di qualsiasi danno da riduzione della capacità lavorativa, mentre va privi-
legiato un meccanismo di liquidazione (quello del danno alla salute) ido-
neo a cogliere, nella sua totalità, il pregiudizio subito dal soggetto nella
Tribunale di Caltanissetta
- 16 - R.G. n. 182/2021
sua integrità psico-fisica (cfr. Cass. civ., Sez. III, 09/11/2021, n. 32649).
Nel caso di specie, tenuto conto della mancata allegazione di specifici elementi da cui desumere anche in via presuntiva il pregiudizio conse-
guente alla riduzione della capacità lavorativa generica e considerata la tipologia di lesioni residue, nulla va riconosciuto a titolo di risarcimento ulteriore.
Spetta all'attore invece il ristoro del danno derivante dal ritardo nella liquidazione e nel pagamento della prestazione risarcitoria.
Ed invero, gli importi liquidati a ristoro dei danni non patrimoniali, pur se determinati in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e di-
verso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente mo-
netario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso. Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, possono essere corri-
sposti interessi (ad un tasso che, in difetto di altre allegazioni circa il maggior danno sofferto per l'indisponibilità della somma risarcitoria e te-
nuto conto della modesta entità dei tassi legali tempo per tempo vigenti,
può appunto essere commisurato a quello legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti com-
pensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica solu-
zione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a Sezioni Unite della Su-
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- 17 - R.G. n. 182/2021
prema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96,
2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessa-
ria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta at-
tuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno appli-
cati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo:
sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della tempo-
ranea; sulla temporanea dal dì del fatto.
Va infine riconosciuto al danneggiato il ristoro per le spese mediche documentate per un importo pari ad € 350,00. Non spetta, invece, né il rimborso delle spese per il pernottamento, trattandosi di spese non so-
stenute dall'attore - trovandosi lo stesso ricoverato presso il reparto di or-
topedia dell'Istituto Ortopedico Villa Salus Innocenzo Galatioto s.r.l. dal
19/5 al 24/5/2019 -, ma riferibili a , padre dell'attore; Persona_6
né l'importo di € 302,00 di cui alla fattura n. 721/2019, essendo connes-
sa ad una relazione medica neppure prodotta (non è certamente quella di parte redatta dal dott. considerando il soggetto che ha Persona_3
emesso la fattura e la data di emissione).
L'importo di € 302,00 sopra riconosciuto costituisce pur sempre debito
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- 18 - R.G. n. 182/2021
di valore e va quindi maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo della vita da ciascun esborso – o, per comodità di cal-
colo, da una data intermedia (30.6.2019) - all'attualità.
Prima di effettuare il relativo conteggio occorre tuttavia considerare che ha già corrisposto in favore del La IU la somma di Controparte_1
€ 1.800,00, a titolo risarcitorio.
Ai fini dello scomputo dell'acconto, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte più recente, “Qualora, prima della liquidazione definitiva
del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato,
tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione
che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutan-
doli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione),
per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi com-
pensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'in-
tero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento
dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto
rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione
definitiva” (vedi Cass. n.6347/2014).
Come bene argomentato nella sentenza citata “Circa la modalità con le
quali scomputare gli acconti pagati dal debitore prima della liquidazione de-
finitiva del credito, la giurisprudenza di questa Corte ha indicato agli inter-
preti due modalità alternative, ritenute equipollenti:
(a) l'una consiste nel rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto
(vuoi devalutando entrambi alla data dell'illecito, vuoi rivalutando entrambi
alla data della liquidazione), detrarre il secondo dal primo e calcolare sulla
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- 19 - R.G. n. 182/2021
differenza il danno da ritardato adempimento (Sez. 3, Sentenza n. 8104 del
03/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011);
(b) l'altro metodo di scomputo degli acconti coincide col primo quanto al
calcolo del capitale che residua al pagamento dell'acconto, ma se ne disco-
sta quanto al computo del danno da ritardato adempimento, che viene cal-
colato applicando il saggio degli interessi compensativi (supra, p.6.4):
(b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pa-
gamento dell'acconto;
(b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato,
per il periodo che va dal pagamento dell'acconto alla liquidazione (Cass.
10-3-1990 n. 1982; Cass.
8.3.1988 n. 2352; Cass. 28.9.1991 n. 10149;
Cass. 18.10.1991 n. 11014; Cass.
1.7.1994 n. 6228).
Fermo restando che ambedue i metodi sopra indicati sono legittimi, in
quanto finalizzati pur sempre ad una liquidazione equitativa ex art. 1226
c.c., questa Corte ritiene preferibile sul piano della matematica finanziaria il
secondo, in quanto consente di replicare più fedelmente quale sarebbe sta-
ta la fecondità del denaro nelle mani del creditore, se vi fosse stato tempe-
stivo adempimento.
L'altro metodo, infatti, trascura di considerare che nelle more tra l'illecito
ed il pagamento dell'acconto il creditore ha perduto la possibilità di investi-
re (e ricavarne il relativo lucro finanziario) l'intero importo dovutogli, e non
soltanto quel che ne resta dopo il pagamento dell'acconto” (in termini un passo della motivazione di Cass. n. 6347/2014).
In conformità ai principi illustrati dalla sentenza sopra citata – che si condividono - occorrerà devalutare la voce di danno non patrimoniale
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- 20 - R.G. n. 182/2021
spettante all'attore alle diverse date sopra indicate a seconda della voce di danno;
quindi rivalutare il capitale devalutato alla data di pagamento dell'acconto del 18/5/2020 (come allegato ed indicato dalla stessa parte attrice nelle conclusioni) con accantonamento degli interessi (€ 13.621,35
di cui € 50,50 di interessi), quindi imputare l'acconto ricevuto di €
1.800,00 prima ex art. 1194 c.c. agli interessi maturati e per il residuo al capitale rivalutato e rivalutare la differenza dal 18/5/2020 alla data della odierna decisione (€ 15.365,95), con accantonamento dei relativi interessi non coperti dal pagamento dell'acconto.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante a Parte_1
, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad
[...]
€ 15.365,95 al netto dell'acconto (di cui € 1.348,20 per interessi non co-
perti dall'acconto).
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
Nessuna somma può invece essere riconosciuta a titolo di danno da perdita di chance in relazione alla possibilità di svolgere la professione di farmacista. A tal proposito occorre richiamare l'insegnamento della Su-
prema Corte secondo cui “la chance, o concreta ed effettiva occasione fa-
vorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità consistente di conseguire il risul-
tato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno
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- 21 - R.G. n. 182/2021
concreto ed attuale”; ex pluribus Cass. n. 2261/2022; Cass. 6485/2021;
Cass. 26694/2017; Cass. n. 29829/2018 Cass. n. 1752/2005; Cass., 10
novembre 1998, n. 11340; 15 marzo 1996, n. 2167; 19 dicembre 1985, n.
6506…. La giurisprudenza di questa Corte distingue, infatti, la chance dalla mera aspettativa di fatto, facendole assumere alla prima i caratteri di una situazione giuridica a sé stante suscettibile di autonoma valuta-
zione patrimoniale (Cass. 26/06/2020, n. 12906; Cass. 18/03/2019, n.
7570; Cass. 29/05/2018, n. 13489), e ne ammette la risarcibilità, quale perdita della seria e consistente possibilità di ottenere un risultato spera-
to, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, precisando che il danno, non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato se cor-
relato al raggiungimento del risultato utile), bensì concreto ed attuale
(perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di con-
seguirlo” (Cass. n. 24050/2023).
Nel caso di specie, tuttavia, la scelta di svolgere la professione di far-
macista non può ritenersi provata atteso che nessun elemento è stato al-
legato da parte attrice per potere desumere che si trattasse di una seria e consistente possibilità piuttosto che di un semplice proposito, al più pro-
duttivo, quindi, di un danno ipotetico o eventuale. Né risulta del resto provata l'impossibilità di svolgere la suddetta professione a causa delle lesioni riportate.
6. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano applicando i va-
lori medi dello scaglione individuato ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 55/2014
Tribunale di Caltanissetta
- 22 - R.G. n. 182/2021
in ragione della somma riconosciuta.
Le spese di consulenza vanno poste nei rapporti interni definitivamen-
te a carico dei convenuti in solido.
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U.
sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indica nei soggetti convenuti la parte nei cui confronti deve essere recupe-
rata l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa do-
manda, eccezione e difesa, così provvede:
condanna , e Controparte_1 Controparte_2 CP
, in solido fra loro, al pagamento in favore di
[...] Parte_1
della somma di € 15.365,95 al netto dell'acconto di € 1.800,00 (di cui €
1.348,20 per interessi) oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
condanna , e Controparte_1 Controparte_2 CP
, in solido fra loro, alla refusione in favore di ,
[...] Parte_1
delle spese di lite liquidate in complessivi € 5.341,00 (di cui € 5.077,00
per compensi ed € 264,00 per spese, con limitazione a quelle corrispon-
denti allo scaglione nel quale è risultata all'esito compresa la causa), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi,
IVA e CPA come per legge;
pone le spese occorse per la C.T.U. medico – legale definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro;
indica in , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_8
Tribunale di Caltanissetta
- 23 - R.G. n. 182/2021
silia i soggetti obbligati in solido al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d),
e 60 T.U. sull'imposta di registro.
Così deciso in Caltanissetta, il 5.8.2025.
Il Giudice
Alessandra Frasca
Tribunale di Caltanissetta
- 24 -
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Alessandra
Frasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 182 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato presso il domicilio digi- C.F._1
tale dell'Avv. LELIO GURRERA (C.F. Email_1 [...]
pec: che lo rappresenta e difen- C.F._2 Email_1
de giusta procura in atti;
attore -
E
, nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
); , nato a [...]- C.F._3 Controparte_2
taldo il 20/1/1972, (C.F. ; , C.F._4 Controparte_3
nata a [...] il [...], (C.F. ); elettiva- C.F._5
mente domiciliati in San Cataldo, Viale Della Rinascita n. 6/F, presso lo studio dell'Avv. GIANLUCA AMICO (C.F. pec: C.F._6 [...]
che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2
convenuti –
OGGETTO: lesione personale.
Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 182/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclusioni con note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11/12/2024,
sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi richiamate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, questi ultimi nella qualità di genitori esercenti la responsa- CP
bilità genitoriale sul figlio all'epoca dei fatti minore, per sentirli condanna-
re, in solido tra loro, al risarcimento dei danni dallo stesso subìti a causa dell'atto illecito posto in essere da Controparte_1
Ha dedotto, in particolare, che il giorno 18/5/2019, alle ore 21.15 cir-
ca, mentre si trovava, insieme agli amici e Parte_2 CP_4
la, all'interno del garage di proprietà dei suoi genitori sito in San Cataldo,
Via Tabita, con la saracinesca parzialmente abbassata, gli era stato inti-
mato da una voce maschile di aprire e di uscire dal garage;
che, dopo un iniziale rifiuto dell'attore, lo sconosciuto si era identificato come “ Per_1
ed, alzata la saracinesca, si era rivelato essere il coetaneo Controparte_5
[..
in compagnia di il quale lo aveva invitato ad allonta- CP_6
narsi per parlare;
che, spostatisi di qualche metro dal garage, l'attore era stato colpito al volto da dapprima con uno schiaffo, poi Controparte_1
con un pugno, per avere mostrato interesse ed importunato la fidanzata di quest'ultimo, ha aggiunto che, in data 31/5/2019, i Persona_2
genitori dell'attore, all'epoca dei fatti minore, avevano presentato querela nei confronti di ed il procedimento penale iscritto al n. Controparte_1
Tribunale di Caltanissetta
- 2 - R.G. n. 182/2021
3/2020 R.G. GUP e n. 335/2019 R.G.N.R. innanzi al Tribunale per i Mi-
norenni di Caltanissetta, per il reato di cui agli artt. 81 e 582, 612 c.p.,
ancora in attesa di definizione, era stato sospeso e l'imputato era stato messo alla prova per la durata di mesi sei, come da ordinanza del
18/11/2020.
L'attore ha lamentato che, a causa dell'aggressione subìta, aveva ripor-
tato gravi danni fisici e psichici quantificati dal medico legale di parte dott. nella misura del 20% quale danno biologico permanen- Persona_3
te, oltre a quello da inabilità temporanea assoluta al 100% per giorni 35,
inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 30, inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 30.
Ha quindi chiesto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno sofferto ammontante ad € 139.545,00, comprensivo della per-
sonalizzazione derivante da cenestesi lavorativa e delle spese mediche;
in subordine, ha chiesto la condanna del danno patrimoniale da perdita di chance, da quantificarsi in via equitativa.
Costituendosi in giudizio, , e Controparte_1 Controparte_2
hanno dedotto che aveva colpito Controparte_3 CP_1 Parte_1
per motivi di gelosia e per difendere l'onore e la reputazione
[...]
della fidanzata e che, prima di sferrare il pugno, aveva ricevuto uno schiaffo dal rivale;
hanno contestato la responsabilità genitoriale rilevan-
do di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato una vigilanza adeguata e che il ragazzo aveva compreso la gravità del ge-
sto compiuto, tanto che, dopo l'accaduto, aveva contattato telefonicamen-
te e tramite messaggi per avere notizie sulle condizioni di salu- Parte_1
Tribunale di Caltanissetta
- 3 - R.G. n. 182/2021
te e sulle cure e aveva manifestato il suo pentimento e dispiacere con del-
le lettere di perdono e con un gesto di natura economica, frutto di regali ricevuti e di risparmi. Hanno invocato il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. dovendosi anche considerare il comportamento dell'attore nella vicenda e hanno contestato la quantificazione del danno in quanto esosa e non provata.
La causa, istruita mediante prove orali e consulenza tecnica d'ufficio, è
stata assunta in decisione con ordinanza del 12/1/2025 con assegnazio-
ne alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusio-
nali e delle memorie di replica.
2. Ricostruzione del fatto storico.
Così riassunte le difese, va osservato che il Tribunale per i Minorenni
di Caltanissetta, nella sentenza GUP n. 45/2021 del 23/6/2021, ha di-
chiarato l'estinzione dei reati ascritti a a seguito Controparte_1
dell'esito positivo della messa alla prova. A tal riguardo deve evidenziarsi che “In materia di rapporti tra giudizi civile e penale, la dichiarazione di
estinzione del reato per esito positivo della prova, pur costituendo una mo-
dalità alternativa di definizione del giudizio penale, non contiene alcun ac-
certamento di merito in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsa-
bilità del minorenne, ne consegue che il giudice civile deve indagare e valu-
tare, alla luce delle regole probatorie che governano il giudizio civile e del
materiale acquisito, la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, com-
presa la conseguente sussistenza della responsabilità dei genitori per la
condotta del proprio figlio ex art. 2048 c.c.” (Cassazione civile sez. III,
06/12/2019, n. 31894).
Tribunale di Caltanissetta
- 4 - R.G. n. 182/2021
Ad ogni modo, deve osservarsi che le risultanze istruttorie di questo giudizio riscontrano pienamente il fatto storico relativo alla condotta lesi-
va tenuta da secondo la prospettazione attorea. Controparte_1
A tanto si perviene sulla scorta dell'esame dei verbali di interrogatorio condotti dai Carabinieri alle persone , Parte_2 Testimone_1
presenti al momento dell'evento lesivo, i quali hanno riferi- CP_6
to di aver assistito alla scena a distanza, e di avere visto Controparte_1
sferrare con la mano destra un pugno al volto di il Parte_1
quale, aveva cercato di difendersi e poi era caduto a terra;
che Pt_2
e avevano prestato soccorso all'amico
[...] Testimone_1 Parte_1
che era sanguinante, riportandolo all'interno del garage, mentre CP_6
aveva trattenuto per evitare che continuasse a colpirlo
[...] CP_1
(cfr. verbale di sommarie informazioni di , Parte_2 Testimone_1
. CP_6
Inoltre, il teste escusso nel corso dell'udienza del Parte_2
24/2/2023, ha confermato l'avvenuta aggressione fisica ad opera di
[...]
in danno del (cfr. verbale di udienza del Parte_3 Parte_1
24/2/2023).
Ad essere dirimente è comunque la circostanza che il convenuto, costi-
tuendosi in giudizio, non ha contestato la ricostruzione dei fatti, confer-
mando anzi di avere colpito il La IU al volto, ma ha solo inteso giusti-
ficare la propria condotta.
3. Sulla responsabilità del danneggiante e dei genitori.
Tanto premesso circa la ricostruzione del fatto, deve verificarsi la sus-
sistenza della responsabilità di e dei genitori Controparte_1 CP_2
Tribunale di Caltanissetta
- 5 - R.G. n. 182/2021
e rispettivamente ai sensi dell'art. Controparte_2 Controparte_3
2043 e dell'art. 2048 c.c.
Nel sistema delineato dagli artt. 2046, 2047 e 2048 c.c. la minore età
non esclude l'imputabilità dell'autore del danno, né l'obbligo di costui al risarcimento, con la conseguenza che quando l'autore dell'illecito è capace d'intendere e volere, la responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. concor-
re con quella del minore (Cass. civ. n. 8740/2001: “L'art. 2048 cod. civ.
postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di in-
tendere e di volere, in relazione al quale soltanto è configurabile la "culpa in
educando" e la "culpa in vigilando". Pertanto, la responsabilità dei genitori o
precettori ex art. 2048 cit. viene a concorrere con la responsabilità del mino-
re”). Ne consegue che è dirimente affermare o escludere la capacità di in-
tendere e di volere di un minore d'età, autore di un fatto illecito, e che ciò
rientra nell'indagine del giudice di merito, che, tuttavia, non è tenuto a compiere una indagine tecnica di tipo psicologico quando le modalità del fatto e l'età del minore siano tali da autorizzare una conclusione in un senso o nell'altro (cfr. Cass. civ. n. 23464/2010). Nell'ambito di tale inda-
gine assumono rilevanza l'età del minore, le modalità di verificazione del fatto, lo sviluppo intellettivo del soggetto, la capacità del minore di ren-
dersi conto dell'illiceità della sua azione e la capacità del volere con rife-
rimento all'attitudine ad autodeterminarsi.
Deve, al riguardo, rilevarsi che aveva sedici anni Controparte_1
all'epoca dei fatti, in data 18/5/2019, e dunque aveva una rilevante ca-
pacità di autodeterminarsi e di comprendere il disvalore sociale della pro-
pria condotta, desumibile peraltro dalle modalità di verificazione del fatto
Tribunale di Caltanissetta
- 6 - R.G. n. 182/2021
illecito.
In particolare, a causa della gelosia accesa per il Controparte_1
presunto interessamento del rivale verso la propria fidanzata, aveva cer-
cato di incontrare, in più occasioni, nei posti da lui Parte_1
frequentati ed aveva chiesto informazioni ad amici comuni su dove poterlo trovare (cfr. verbale di sommarie informazioni di;
sicché Controparte_1
lo stesso si trovava nella condizione di compiere una scelta diversa e di comprendere che la vicenda si sarebbe potuta concludere attraverso un confronto o un chiarimento con il senza dover ricorrere Parte_1
all'aggressione fisica.
Per quanto riguarda e è Controparte_2 Controparte_3
necessario verificare se nei loro confronti si applichi la disposizione dell'art. 2048 c.c., che ne afferma la responsabilità per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore, salva la prova liberatoria di non aver po-
tuto impedirlo.
Giova rammentare che quella del genitore del minore capace è sempre una responsabilità solidale poiché concorre con quella del figlio nel senso che il padre e la madre di un figlio minore possono essere chiamati a ri-
spondere civilmente dei danni con la conseguenza che, quando il figlio autore dell'illecito sia capace d'intendere e volere, la “responsabilità dei genitori… ex art. 2048 cit. viene a concorrere con la responsabilità del minore” (Cass. civ. n. 8740/2001).
E' ormai principio radicato quello in base al quale il danneggiato che agisce contro i genitori sul fondamento dell'art. 2048 c.c. è onerato solo della prova dell'illecito del minore, del danno subito e del relativo nesso di
Tribunale di Caltanissetta
- 7 - R.G. n. 182/2021
causa con l'attività posta in essere dal minore stesso mentre resta a cari-
co dei genitori la c.d. prova liberatoria che consiste nella dimostrazione
“di non aver potuto impedire il fatto illecito del minore”, prova che non può ritenersi raggiunta solo allegando di avere “diligentemente vigilato”
ma con la “prova positiva di aver impartito al figlio una adeguata ed effi-
ciente educazione, in relazione al fatto illecito specifico, atta ad escludere la
culpa in educando" (Cass. civ. n. 9556/2009).
Non occorre, invero, allegare di avere esercitato una vigilanza continua ed assidua “quando dimostrare che, per l'educazione impartita, per l'età del
figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino
correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare,
facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano mai co-
stituire fonte di pericoli per sé e per i terzi” (Cass. civ. n. 3088/1997).
Ai genitori, dunque, si chiede di aver esercitato un'“adeguata attività
formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile
coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività
extrafamiliari” (Cass. civ. n. 3963/2014), con riguardo alle regole di com-
portamento “vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto
si trovi ad operare” (Cass. civ. n. 26200/2011) e tale risultato può essere rimesso al particolare apprezzamento compiuto dal Giudice laddove que-
sti ritenga che l'inadeguatezza dell'azione educativa dei genitori sia dimo-
strata “dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il
grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato
adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 c.c.”
(Cass. civ. n. 24475/2014). La Cassazione si è mostrata consapevole del
Tribunale di Caltanissetta
- 8 - R.G. n. 182/2021
particolare rigore derivante da una simile interpretazione, sostenendo pe-
rò di ritenerlo “giustificato, considerato che esso, per un verso, ingenera il
possibile interesse anche economico dei genitori ad impartire ai figli un'e-
ducazione che li induca a percepire il disvalore sociale dei comportamenti
pericolosi per gli altri, mentre, per altro verso, è in sè idoneo a sollecitare la
precauzione dei minori allo stesso fine, anche per il timore della possibile
reazione dei genitori che fossero chiamati a rispondere delle conseguenze
dei loro atti illeciti in danno dei terzi” (Cass. civ. n. 3964/2014).
La giurisprudenza è altresì costante nell'affermare che lo stesso fatto illecito, alla luce di modalità, tempi, circostanze, grado di offensività della condotta del minore, è idoneo ad attestare l'assenza di una corretta impo-
stazione educativa o di una corretta elaborazione del processo educativo attuato dai genitori o la mancanza di un'attività di vigilanza sul grado di apprendimento delle nozioni impartite ai figli: “Nè ha pregio la deduzione dei ricorrenti, secondo cui non sarebbe consentito al giudice di merito ri-
tenere dimostrata la mala educacion sulla base delle sole modalità del fat-
to illecito. Questa Corte, infatti, ha in verità affermato sempre un princi-
pio esattamente opposto, e cioè che "l'inadeguatezza dell'educazione im-
partita può essere desunta dalle modalità dello stesso fatto illecito" (Cass.
civ. sez. VI, 04/06/2018, n.14216, in parte motiva).
Nel caso di specie, le risultanze istruttorie non hanno consentito di superare la presunzione di responsabilità tratteggiata dall'art. 2048 c.c.;
in particolare, la produzione documentale attestante la partecipazione alle attività parrocchiali e il percorso scolastico del figlio non ap- CP_1
paiono, tuttavia, rilevanti rispetto alla vicenda in esame, avuto riguardo
Tribunale di Caltanissetta
- 9 - R.G. n. 182/2021
alla scelta compiuta dal figlio di ricorrere alle vie di fatto per risolvere una
“questione di gelosia”; né l'effetto di superare la presunzione legale può
essere spiegato dalla relazione psicologica del minore redatta dalla dott.ssa del 4/11/2019 (nella quale si legge che “il Persona_4
minore ha più volte espresso quanta stima e ammirazione ha verso i pro-
pri genitori “per tutto quello che fanno per noi figli, per i valori che ci hanno puntualmente espresso e trasmesso durante tutta la nostra cre-
scita”. Ad una analisi clinica, effettivamente il nucleo familiare risulta molto unito e ottimo sostegno e appoggio per il minore, si evidenzia anche una forte unione coniugale, che fanno ipotizzare un ottimo modello di ri-
ferimento per i figli sia come coppia e rispetto dell'altro, sia come genito-
ri”).
A ben vedere, è emerso, nel corso dell'istruttoria, che Controparte_1
è stato protagonista, insieme ad altri amici, di un ulteriore evento lesivo;
in particolare, il teste escusso nel corso dell'udienza Testimone_2
del 24/2/2023, ha riferito di essere stato aggredito e percosso, in data
19/2/2022, intorno alle 23.00 circa, da un gruppo di ragazzi, tra i quali vi era mentre si trovava a Santa Caterina Villarmosa, e Controparte_1
di avere presentato denuncia all'Autorità Giudiziaria;
lo stesso teste ha anche dichiarato “All'epoca dei fatti non conoscevo il , ma posso CP_1
riferire che alla fine della serata in cui sono stato aggredito, il , CP_1
non ricordo con precisione se ha pubblicato o condiviso una storia su istagram contenete una foto del con una scritta “ . Qualche giorno Pt_4
dopo il RB ed il fratello, accompagnati da un amico, mi hanno contat-
tato per scusarsi. Quando sono stato aggredito ero in bagno ed inizial-
Tribunale di Caltanissetta
- 10 - R.G. n. 182/2021
mente sono stato aggredito da un amico del , quando poi sono CP_1
uscito dal bagno sono stato aggredito dal e dai suoi amici” (cfr. CP_1
verbale di udienza del 24/2/2023).
Le suddette dichiarazioni, sulla cui attendibilità non vi è motivo di du-
bitare provenendo da soggetto disinteressato, dimostrano la non occasio-
nalità della condotta del . CP_1
Può quindi ritenersi che le modalità dell'illecito, come descritte anche dal teste escusso in giudizio, e la reiterazione della condotta in altra occa-
sione dimostrano l'incapacità del di dominare i suoi istinti e di ri- CP_1
spettare le regole;
le allegazioni relative alla preoccupazione dimostrata dai genitori e dal ragazzo stesso dopo i fatti non sono sufficienti a dimo-
strare che i genitori avessero reso il proprio figlio capace di dominare i suoi istinti, di fronteggiare le altrui offese e di rispettare gli altri, sì da an-
dare esenti dalla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048 c.c..
Pertanto, va dichiarata la responsabilità di tutti i convenuti, in solido tra loro, delle lesioni patite da . Parte_1
4. Concorso di colpa del danneggiato.
Non appare, invece, ravvisabile un concorrente comportamento colposo di il quale, a dire di parte convenuta, prima di rice- Parte_1
vere il pugno al volto, avrebbe tenuto una condotta provocatoria pronun-
ciando frasi lesive sulla reputazione della fidanzata di e Controparte_1
lo avrebbe colpito con uno schiaffo.
In primo luogo, deve rilevarsi che la condotta attribuita al danneggiato
è rimasta priva di prova.
In ogni caso deve ricordarsi che “In tema di responsabilità per fatto il-
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- 11 - R.G. n. 182/2021
lecito doloso, l'art. 1227 c.c., concernente la diminuzione della misura del
risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato, non è
applicabile nell'ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del
reato, in quanto la determinazione dell'autore del delitto, di tenere la con-
dotta illecita che colpisce la persona offesa, costituisce causa autonoma del
danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della
provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di rego-
larità causale” (Cass. civ. n. 5679/2016). La reazione al fatto provocato-
rio, quindi, costituisce evenienza atipica, tale da dar luogo ad una se-
quenza causale autonoma, per cui la reazione rappresenta una causa so-
pravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, di fronte alla quale la provocazione va relegata al rango di mera occasione.
Pertanto, la circostanza di un'eventuale provocazione non giustifica il fatto illecito e neppure integra il concorso di colpa del danneggiato.
5. Il danno risarcibile.
Ciò posto, si rileva che la condotta lesiva perpetrata da CP_7
ai danni dell'attore ha causato a quest'ultimo dei danni alla salute
[...]
nella misura accertata dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio dal dott. . Persona_5
Quanto al nesso causale tra condotta lesiva e danno lamentato, il
C.T.U., in seno al proprio elaborato, che appare redatto con corretto me-
todo, privo di contraddizioni logiche e congruo rispetto ai fatti accertati,
ne ha confermato la sussistenza;
in particolare il C.T.U., esaminati i do-
cumenti in atti e sottoposto a visita medica l'attore, ha riscontrato sulla sua persona “esiti di frattura bifocale della sinfisi mandibolare e dell'an-
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- 12 - R.G. n. 182/2021
golo mandibolare sinistro trattata chirurgicamente con mezzi osteosinteti-
ci (placca e viti), successivamente rimossi, e estrazione del molare 48 ”
ponendo detti esiti in correlazione causale con l'aggressione perpetrata dal convenuto tenuto conto della sequenza temporale Controparte_1
degli eventi, del criterio topografico e della tipologia dello strumento di of-
fesa utilizzato, oltre che facendo applicazione del criterio di esclusione di altre cause (pag. 5 della relazione di consulenza).
Il C.T.U. ha anche accertato che, per un periodo difficilmente quantifi-
cabile, stante l'esiguità degli elementi clinico strumentali, ha Parte_1
sofferto i sintomi di un disturbo psichico correlato all'aggressione subìta,
cosiddetti “disturbi psichici correlati agli eventi traumatici e stressanti”
secondo il Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali, 5 edizione
(DSM 5), e che, ad oggi, ha ritenuto l'assetto psichico del periziando esen-
te da disturbi psichici cronici.
Pertanto, l'esperto ha congruamente stimato in giorni 8 la durata dell'inabilità temporanea assoluta, in giorni 25 giorni al 75%, 30 giorni al
50% e 30 giorni al 25% la durata dell'inabilità temporanea;
adeguata – e in linea con la vigente tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica c.d. micropermanenti e con i più diffusi baremes - appare inoltre la de-
terminazione nella misura del 5% dell'incidenza percentuale sull'integrità
psico-fisica dell'attore dei postumi permanenti riscontrati (cfr. pag. 6 della relazione).
Al riguardo, la difesa attorea ha contestato le conclusioni lamentando che nella quantificazione dell'incidenza percentuale dei postumi invali-
danti sull'integrità fisica del danneggiato non si fosse tenuto conto delle
Tribunale di Caltanissetta
- 13 - R.G. n. 182/2021
ripercussioni funzionali sull'articolazione temporo-mandibolare né ade-
guatamente valutate quelle psicologiche e psichiatriche e non fosse stata adeguatamente apprezzata l'inabilità temporanea assoluta.
Tuttavia, condivisibile ed esauriente appare la risposta del CTU alle obiezioni di parte attrice;
quanto alla frattura bifocale della mandibola l'ausiliario ha chiarito che gli esiti sono consistenti in una dolenzia;
quan-
to al danno psichico ha rilevato la carenza documentale attestante valu-
tazioni diagnostiche – terapeutiche;
e infine, quanto all'inabilità tempora-
nea assoluta, ha escluso, al di fuori del periodo di ricovero ospedaliero,
l'impossibilità per il soggetto danneggiato di svolgere la routine quotidia-
na. Le conclusioni del consulente meritano quindi di essere condivise dal
Decidente.
Prima di dar conto nel dettaglio dei criteri liquidatori, mette conto ri-
cordare che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle at-
tività comuni ad ogni persona;
tali conseguenze possono infatti distin-
guersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima di-
verso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le se-
conde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al princi-
pio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplica-
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- 14 - R.G. n. 182/2021
zioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse,
meramente formali, denominazioni.
Pertanto, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motiva-
zione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una ta-
le voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio,
ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età
della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle redatte dal Tribunale di Milano, secondo gli ultimi valori aggiornati al
2024.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di Milano, le quali sono ritenute, secondo il consoli-
dato orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che si condivide -
, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equita-
tiva ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n.
28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
Non può, invece, farsi riferimento alle tabelle sulle cd. Micropermanen-
ti, avendo la Corte di cassazione precisato che trattasi di parametri utiliz-
zabili solo in caso di lesioni conseguenti a sinistri stradali.
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabi-
Tribunale di Caltanissetta
- 15 - R.G. n. 182/2021
lità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si li-
quida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 5.663,75 per i giorni di inabilità
temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto del-
la invalidità del 5% e dell'età di all'epoca del sinistro Parte_1
(16 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad
€ 10.069,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto di danno non patrimoniale” di € 2.177,00 (comprensivo dell'aumento del 25% per danno morale), da moltiplicare per il grado di invalidità (5) e per il coeffi-
ciente (0,925) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Si ritiene, infatti, corretto riconoscere la sopra indicata percentuale di danno morale in considerazione delle sofferenze psichiche, allegate dall'attore, che possono ricollegarsi all'aggressione subita tenuto conto delle modalità della stessa e delle gravi conseguenze lesive che ne sono derivate sul piano fisico (seppur non si siano tramutate in postumi per-
manenti).
Non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno da cenestesi lavorativa atteso che in ipotesi di postumi di lieve en-
tità, come nel caso di specie, o comunque ove manchino elementi concreti dai quali desumere un'incidenza della lesione sulla attività di lavoro at-
tuale o futura del soggetto leso, vanno escluse l'esistenza e la risarcibilità
di qualsiasi danno da riduzione della capacità lavorativa, mentre va privi-
legiato un meccanismo di liquidazione (quello del danno alla salute) ido-
neo a cogliere, nella sua totalità, il pregiudizio subito dal soggetto nella
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- 16 - R.G. n. 182/2021
sua integrità psico-fisica (cfr. Cass. civ., Sez. III, 09/11/2021, n. 32649).
Nel caso di specie, tenuto conto della mancata allegazione di specifici elementi da cui desumere anche in via presuntiva il pregiudizio conse-
guente alla riduzione della capacità lavorativa generica e considerata la tipologia di lesioni residue, nulla va riconosciuto a titolo di risarcimento ulteriore.
Spetta all'attore invece il ristoro del danno derivante dal ritardo nella liquidazione e nel pagamento della prestazione risarcitoria.
Ed invero, gli importi liquidati a ristoro dei danni non patrimoniali, pur se determinati in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e di-
verso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente mo-
netario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso. Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, possono essere corri-
sposti interessi (ad un tasso che, in difetto di altre allegazioni circa il maggior danno sofferto per l'indisponibilità della somma risarcitoria e te-
nuto conto della modesta entità dei tassi legali tempo per tempo vigenti,
può appunto essere commisurato a quello legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti com-
pensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica solu-
zione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a Sezioni Unite della Su-
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prema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96,
2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessa-
ria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta at-
tuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno appli-
cati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo:
sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della tempo-
ranea; sulla temporanea dal dì del fatto.
Va infine riconosciuto al danneggiato il ristoro per le spese mediche documentate per un importo pari ad € 350,00. Non spetta, invece, né il rimborso delle spese per il pernottamento, trattandosi di spese non so-
stenute dall'attore - trovandosi lo stesso ricoverato presso il reparto di or-
topedia dell'Istituto Ortopedico Villa Salus Innocenzo Galatioto s.r.l. dal
19/5 al 24/5/2019 -, ma riferibili a , padre dell'attore; Persona_6
né l'importo di € 302,00 di cui alla fattura n. 721/2019, essendo connes-
sa ad una relazione medica neppure prodotta (non è certamente quella di parte redatta dal dott. considerando il soggetto che ha Persona_3
emesso la fattura e la data di emissione).
L'importo di € 302,00 sopra riconosciuto costituisce pur sempre debito
Tribunale di Caltanissetta
- 18 - R.G. n. 182/2021
di valore e va quindi maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo della vita da ciascun esborso – o, per comodità di cal-
colo, da una data intermedia (30.6.2019) - all'attualità.
Prima di effettuare il relativo conteggio occorre tuttavia considerare che ha già corrisposto in favore del La IU la somma di Controparte_1
€ 1.800,00, a titolo risarcitorio.
Ai fini dello scomputo dell'acconto, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte più recente, “Qualora, prima della liquidazione definitiva
del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato,
tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione
che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutan-
doli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione),
per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi com-
pensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'in-
tero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento
dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto
rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione
definitiva” (vedi Cass. n.6347/2014).
Come bene argomentato nella sentenza citata “Circa la modalità con le
quali scomputare gli acconti pagati dal debitore prima della liquidazione de-
finitiva del credito, la giurisprudenza di questa Corte ha indicato agli inter-
preti due modalità alternative, ritenute equipollenti:
(a) l'una consiste nel rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto
(vuoi devalutando entrambi alla data dell'illecito, vuoi rivalutando entrambi
alla data della liquidazione), detrarre il secondo dal primo e calcolare sulla
Tribunale di Caltanissetta
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differenza il danno da ritardato adempimento (Sez. 3, Sentenza n. 8104 del
03/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011);
(b) l'altro metodo di scomputo degli acconti coincide col primo quanto al
calcolo del capitale che residua al pagamento dell'acconto, ma se ne disco-
sta quanto al computo del danno da ritardato adempimento, che viene cal-
colato applicando il saggio degli interessi compensativi (supra, p.6.4):
(b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pa-
gamento dell'acconto;
(b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato,
per il periodo che va dal pagamento dell'acconto alla liquidazione (Cass.
10-3-1990 n. 1982; Cass.
8.3.1988 n. 2352; Cass. 28.9.1991 n. 10149;
Cass. 18.10.1991 n. 11014; Cass.
1.7.1994 n. 6228).
Fermo restando che ambedue i metodi sopra indicati sono legittimi, in
quanto finalizzati pur sempre ad una liquidazione equitativa ex art. 1226
c.c., questa Corte ritiene preferibile sul piano della matematica finanziaria il
secondo, in quanto consente di replicare più fedelmente quale sarebbe sta-
ta la fecondità del denaro nelle mani del creditore, se vi fosse stato tempe-
stivo adempimento.
L'altro metodo, infatti, trascura di considerare che nelle more tra l'illecito
ed il pagamento dell'acconto il creditore ha perduto la possibilità di investi-
re (e ricavarne il relativo lucro finanziario) l'intero importo dovutogli, e non
soltanto quel che ne resta dopo il pagamento dell'acconto” (in termini un passo della motivazione di Cass. n. 6347/2014).
In conformità ai principi illustrati dalla sentenza sopra citata – che si condividono - occorrerà devalutare la voce di danno non patrimoniale
Tribunale di Caltanissetta
- 20 - R.G. n. 182/2021
spettante all'attore alle diverse date sopra indicate a seconda della voce di danno;
quindi rivalutare il capitale devalutato alla data di pagamento dell'acconto del 18/5/2020 (come allegato ed indicato dalla stessa parte attrice nelle conclusioni) con accantonamento degli interessi (€ 13.621,35
di cui € 50,50 di interessi), quindi imputare l'acconto ricevuto di €
1.800,00 prima ex art. 1194 c.c. agli interessi maturati e per il residuo al capitale rivalutato e rivalutare la differenza dal 18/5/2020 alla data della odierna decisione (€ 15.365,95), con accantonamento dei relativi interessi non coperti dal pagamento dell'acconto.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante a Parte_1
, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad
[...]
€ 15.365,95 al netto dell'acconto (di cui € 1.348,20 per interessi non co-
perti dall'acconto).
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
Nessuna somma può invece essere riconosciuta a titolo di danno da perdita di chance in relazione alla possibilità di svolgere la professione di farmacista. A tal proposito occorre richiamare l'insegnamento della Su-
prema Corte secondo cui “la chance, o concreta ed effettiva occasione fa-
vorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità consistente di conseguire il risul-
tato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno
Tribunale di Caltanissetta
- 21 - R.G. n. 182/2021
concreto ed attuale”; ex pluribus Cass. n. 2261/2022; Cass. 6485/2021;
Cass. 26694/2017; Cass. n. 29829/2018 Cass. n. 1752/2005; Cass., 10
novembre 1998, n. 11340; 15 marzo 1996, n. 2167; 19 dicembre 1985, n.
6506…. La giurisprudenza di questa Corte distingue, infatti, la chance dalla mera aspettativa di fatto, facendole assumere alla prima i caratteri di una situazione giuridica a sé stante suscettibile di autonoma valuta-
zione patrimoniale (Cass. 26/06/2020, n. 12906; Cass. 18/03/2019, n.
7570; Cass. 29/05/2018, n. 13489), e ne ammette la risarcibilità, quale perdita della seria e consistente possibilità di ottenere un risultato spera-
to, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, precisando che il danno, non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato se cor-
relato al raggiungimento del risultato utile), bensì concreto ed attuale
(perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di con-
seguirlo” (Cass. n. 24050/2023).
Nel caso di specie, tuttavia, la scelta di svolgere la professione di far-
macista non può ritenersi provata atteso che nessun elemento è stato al-
legato da parte attrice per potere desumere che si trattasse di una seria e consistente possibilità piuttosto che di un semplice proposito, al più pro-
duttivo, quindi, di un danno ipotetico o eventuale. Né risulta del resto provata l'impossibilità di svolgere la suddetta professione a causa delle lesioni riportate.
6. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano applicando i va-
lori medi dello scaglione individuato ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 55/2014
Tribunale di Caltanissetta
- 22 - R.G. n. 182/2021
in ragione della somma riconosciuta.
Le spese di consulenza vanno poste nei rapporti interni definitivamen-
te a carico dei convenuti in solido.
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U.
sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indica nei soggetti convenuti la parte nei cui confronti deve essere recupe-
rata l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa do-
manda, eccezione e difesa, così provvede:
condanna , e Controparte_1 Controparte_2 CP
, in solido fra loro, al pagamento in favore di
[...] Parte_1
della somma di € 15.365,95 al netto dell'acconto di € 1.800,00 (di cui €
1.348,20 per interessi) oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
condanna , e Controparte_1 Controparte_2 CP
, in solido fra loro, alla refusione in favore di ,
[...] Parte_1
delle spese di lite liquidate in complessivi € 5.341,00 (di cui € 5.077,00
per compensi ed € 264,00 per spese, con limitazione a quelle corrispon-
denti allo scaglione nel quale è risultata all'esito compresa la causa), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi,
IVA e CPA come per legge;
pone le spese occorse per la C.T.U. medico – legale definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro;
indica in , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_8
Tribunale di Caltanissetta
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silia i soggetti obbligati in solido al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d),
e 60 T.U. sull'imposta di registro.
Così deciso in Caltanissetta, il 5.8.2025.
Il Giudice
Alessandra Frasca
Tribunale di Caltanissetta
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