Sentenza 29 novembre 2007
Massime • 1
Non è abnorme il decreto di rinvio a giudizio pronunciato dal G.u.p., allorquando lo stesso sia stato incorporato in una pronuncia avente anche natura di sentenza, potendosi in tal caso disporre, a norma degli artt. 431 e 491 cod. proc. pen., lo stralcio delle parti motivazionali del provvedimento che risultino esuberanti e non strettamente funzionali alla "vocatio in ius".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/11/2007, n. 10357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10357 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/11/2007
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1484
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 21277/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
01) IL AR, n. a Sanremo l'8.1.1938;
02) CC EP, n. a SO Lombardo l'11.5.1948;
03) GI RI, n. a Varese il 3 0.7.1942;
04) NZ IA, n. a varese l'11.1.1931;
05) NI DE, n. a Como il 23.6.1939;
06) HE IO, n. a IG LO il 2.11.1959;
07) DE FE NT, n. a Monteverde il 3.2.1949;
08) DI LU LA, n. a Saronno il 18.11.1939;
09) LU AN, n. a Brusimpiano il 23.3.1950;
10) OL IC, n. a Cassano Valcuvia il 23.3.1946;
11) NI RU, n. a Lanzada il 6.10.1955;
12) LI AR, n. a Luino l'1.4.1940;
13) AB IO, n. a Roma il 7.8.1947;
14) TO RI, n. a Vedano LO il 15.7.1936;
avverso la sentenza in data 31 marzo 2006 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Consolo NT, che ha concluso per l'annullamento con rinvio relativamente al ricorso di IL, limitatamente alla confisca;
per il rigetto del ricorso di NI e per la inammissibilità dei restanti ricorsi;
Uditi gli avvocati D'Andria Cataldo, in sostituzione dell'avv. Siniscalchi EP, per la parte civile Comune di Varese, e Gamerro Giovambattista per la parte civile Comune di IG LO, che hanno depositato conclusioni scritte con le quali sollecitano il rigetto dei ricorsi, nonché nota spese.
Uditi gli avvocati Monaco NT per IL, Spazzali Giuliano, in sostituzione dell'avv. Plastina, per CH, LL AR per RO e BR DE, NI LU, in sostituzione dell'avv. Di Palma Raffaele, per Di IO e, in sostituzione dell'avv. Pasella, per RO, ON IO per TO, MU De FE LU, NO CO per CH, IL AU per LL, CI NT per NI, BR RI per RI, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
FATTO
Con sentenza in data 31 marzo 2006 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in data 14 maggio 2002 del Tribunale di Varese, appellata dagli imputati indicati in epigrafe, decideva conformemente alle conclusioni delle parti, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, con riferimento alle posizioni di CH,
RO, RO, NI e NI, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione, previa riqualificazione giuridica dei fatti, nei confronti di IL e RI, rideterminava, previa parziale riqualificazione giuridica dei fatti, le pene inflitte a BR DE, TO, De FE, Di IO, QU, confermava la sentenza impugnata con riferimento alle posizioni di CH e LL.
Il procedimento penale aveva tratto origine da una indagine della Procura della Repubblica di Varese che avevano consentito di evidenziare numerosissimi reati contro la pubblica amministrazione o altro, tra cui concussioni corruzioni, turbata libertà degli incanti, abusi di ufficio, false comunicazioni sociali, illecito finanziamento di partiti politici, reati tributari, che avevano coinvolto amministratori locali e imprenditori, tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90, nell'ambito del circondario di Varese, in relazione ad opere pubbliche e relativi appalti interessanti le pubbliche amministrazioni insediate in quel territorio. I capi relativi agli addebiti residui a carico degli imputati, come definiti dalla Corte di appello nel senso sopra precisato per ciascuno di essi, sono i seguenti:
IL, capo 87, in esso assorbito il capo 86, e capo 113, in esso assorbito il capo 112;
CH, capi 3, 101, 128, 130, 135, 145, 149;
RO, capi 15, 72, in esso assorbito il capo 73;
RO, capi 54, 56, in esso assorbito il capo 57, 59, in esso assorbito il capo 60, 62, in esso assorbito il capo 63, 67, 71, in esso assorbito il capo 70, 72, in esso assorbito il capo 73, 84, 85;
BR DE, capo 155;
TO, capo 124;
De FE, capi 59, in esso assorbito 1 capo 60, 67, 71, in esso assorbito il capo 70, 72, in esso assorbito il capo 73, 77, 84, 87, in esso assorbito il capo 86, 88, 92, in esso assorbito il capo 94, 113, in esso assorbito il capo 112;
Di IO, capi 13, 22, 33, in esso assorbito il capo 34, 40, 59, in esso assorbito il capo 60, 74;
CH, capo 178;
LL, capo 133;
NI, capo 111;
RI, capo 113, in esso assorbito il capo 112;
NI, capi 59, in esso assorbito il capo 60, 62, in esso assorbito il capo 63, 71, in esso assorbito il capo 70, 72, in esso assorbito il capo 73, 84, 92, in esso assorbito il capo 94, 208, 209;
QU, capi 121, 132.
La Corte di appello, dopo avere richiamato le osservazioni del Tribunale in ordine alla disciplina intertemporale in materia di prova dibattimentale e le puntualizzazioni giurisprudenziali relativamente al valore probatorio delle confessioni e delle chiamate di correo e alle distinzioni tra le fattispecie di concussione e corruzione e avere esposto nuove considerazioni sia su questi temi sia con riferimento a specifici problemi sostanziali e processuali, prendeva in esame le risultanze probatorie relative a ciascun imputato.
Quanto a CH, RO, RO, NI, NI, la Corte decideva conformemente alle conclusioni delle parti, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4. IL e' stato coinvolto, nella sua qualita' di responsabile dell'ufficio legale del Comune di Varese, nella vicenda relativa al frazionamento delle quote relative agli immobili realizzati dalla società Ameno s.r.l. (capi 86-87) e in quella relativa alla ristrutturazione di un immobile da parte di EM MA nel Comune di Besozzo (capi 112-113).
Il suo coinvolgimento, secondo i giudici di merito, risultava, quanto al primo fatto, dalle dichiarazioni di LD NI e di IC RO, nonché dalle sue parziali ammissioni nonché da quelle del coimputato NT De FE;
quanto al secondo, dalle dichiarazioni di EM MA e del nipote di questo ing. DI nonché da riscontri documentali e dalle ammissioni dell'imputato e dei coimputati NT De FE e AR RI. Entrambi i reati sono stati peraltro dichiarati prescritti. La Corte di appello ha confermato la confisca delle somme di denaro e dei titoli sequestrati all'imputato, a norma dell'art. 240 cpv. c.p.. BR DE, quale assessore ai lavori pubblici del Comune di Tradate, è stato coinvolto nella vicenda relativa ai lavori appaltati alla ditta di RI QU e di AB TI (capo 155).
La sua responsabilità è stata ricavata dalle sue stesse ammissioni, dalle dichiarazioni di AN NI nonché da quelle dell'AB.
TO, quale sindaco del Comune di IG LO e presidente del Consorzio FO Zocca, è stato coinvolto nella vicenda relativa ai lavori appaltati alle ditte di QU RI (capo 124).
La sua responsabilità è stata ricavata essenzialmente dalle sue stesse ammissioni, nonché, quali elementi di riscontro logico, dalle dichiarazioni di AR NI, EP CH, RI AN e del teste NT TE.
De FE, nella sua qualità di consigliere e assessore del Comune di Varese, è stato coinvolto in numerose vicende: capi 59 (concessione edilizia per il parcheggio sotterraneo di piazza della Repubblica), 67 (piano di recupero di via Magenta della impresa Lodigiani), 71 (appalti per il servizio di teleriscadalmento), 72 (appalti vari in favore della ditta Tedil di SQ ZA), 77 (incarico alla società Studio ASK di RI SO per i lavori relativi alla organizzazione del Premio Chiara), 84 (piano di lottizzazione di aree adiacenti a via Crispi, interessante la ditta ZZ e OL), 87 (frazionamento delle quote relative agli immobili realizzati dalla società Ameno s.r.l.), 88 (appalto alla ditta di LD NI dei lavori in via Giordani), 92 (approvazione della costruzione del fabbricato a uso direzionale di viale Aguggiari interessante la ditta di AD e ND TA), 113 (ristrutturazione di un immobile da parte di EM MA nel Comune di Besozzo).
La sua responsabilità è stata ricavata dalle sue stesse ammissioni, avendo egli dichiarato di avere percepito tangenti quantomeno fino al 1992, e avendo fornito specificazioni sui singoli fatti, tra cui quello del capo 77, nonché: capo 59: dalle dichiarazioni di RT e IU bertani, di AT FR, di NI IO, di IA RO, di Di IO LA;
capo 67:
dalle dichiarazioni di IA RO;
capo 71: dalle dichiarazioni del teste TE EL nonché di quelle di NI AR, di IO NI, di IA RO;
capo 72:
dalle dichiarazioni di RI RO, IO NI, IA RO;
capo 84: dalle dichiarazioni di OL DO, IA RO e IO NI;
capi 87 e 88:
dalle dichiarazioni di LD NI e di IC RO e dalle ammissioni di AR IL;
capo 92: dichiarazioni di IO NI;
capo 113: dalle dichiarazioni di MA EM e del nipote di questo ing. DI nonché da riscontri documentali e dalle ammissioni di AR IL e di RI AR.
Di IO, nella sua qualità di segretario amministrativo provinciale della Democrazia Cristiana, è stato coinvolto nelle seguenti vicende: capi 13 (appalti per la costruzione e gestione di impianti di depurazione di vari consorzi), 22 (appalto alla ditta Safri di AR IN dei lavori di un lotto del collettore varese-Lozza-Gornate del Consorzio LO), 33 (appalto alla Techint della redazione del piano d'area della Malpensa), 40 (cessione alla Società per i Mercati di Varese s.p.a. dei terreni di AU e LI OL), 59 (concessione edilizia per il parcheggio sotterraneo di piazza della Repubblica), 74 (lavori per la costruzione del centro scolastico di Gavirate appaltati alla ditta NI e EL).
La sua responsabilità è stata ricavata dalle sue stesse ammissioni, nonché: capo 13, dalle dichiarazioni di RO CH, NI AR e AU EZ;
capo 22, dalle dichiarazioni di AR IN (deceduto nel corso del dibattimento); capi 33 e 40, dalle dichiarazioni di AR NI;
capo 59, dalle dichiarazioni di RT e IU bertani, di AT FR, di IO NI, di IA RO, e di NT De FE;
capo 74, dalle dichiarazioni di NI LO e di RT EL.
CH, amministratrice della società Geotest Service s.r.l., quale intermediaria tra il privato e la pubblica amministrazione, e referente locale per il PCI-PDS, è stata coinvolta nella vicenda delle somme versate agli amministratori del Consorzio intercomunale Smaltimento Rifiuti dalla ditta di AN LU AN in relazione alla concessione per il servizio di discarica (capo 178). La sua responsabilità è stata ricavata dalle sue stesse ammissioni, riscontrate dalle dichiarazioni di RI NI, CO NC, LU BE, EL ON.
LL, quale Sindaco del Comune di NA, è stato coinvolto nella vicenda degli appalti conferiti dall'amministrazione alle ditte UB e LL IM facenti capo a RI QU (capo 133).
La sua responsabilità è stata ricavata dalle sue stesse ammissioni e da quelle di RI QU.
RI, quale assessore del Comune di Besozzo, è stato coinvolto nella vicenda relativa alla ristrutturazione di un immobile da parte di EM MA nell'ambito di quel Comune (capo 112-113) . La Corte di merito si è basata sulle sue ammissioni nonché sulle altre fonti prova già indicate, con riferimento al IL, in ordine ai medesimi capi.
QU, quale privato corruttore, è coinvolto nella vicenda delle tangenti date, in concorso con altri imprenditori, a PI ANluigi, Sindaco del Comune di Cadegliano Viconago, per l'ottenimento di vari appalti alle rispettive imprese (capo 121);
nonché nella vicenda della corruzione del Sindaco di NA, IC LL (capo 132), di cui si è detto a proposito del capo 133.
La sua responsabilità è stata ricavata, quanto al capo 121, dalle sue stesse ammissioni e da quelle di ANluigi PI e di GI AR;
e, quanto al capo 133, dalle stesse fonti indicate a proposito della speculare posizione del LL. Ricorrono per cassazione i predetti imputati.
1. IL (capi 87, 113), nei cui confronti è stato pronunciato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di corruzione continuata ascrittogli (così riqualificate le originarie contestazioni di concussione), denuncia, a mezzo dell'avv. NT Monaco, l'assoluto difetto di motivazione in punto di confisca dei titoli, per un valore complessivo di L. 50 milioni in sequestro, non avendo la Corte di appello dato minima risposta al rilievo difensivo con il quale si era fatto presente che, come provato documentalmente attraverso estratto conto del Banco di Napoli in data 16 dicembre 1992, i titoli in questione derivano da acquisti fatti in epoca ben antecedente ai fatti contestati, e per di più eccedono di molto il valore del preteso prezzo delle due corruzioni contestate.
La Corte di appello si è limitata a confermare la confisca di quanto in sequestro in quanto "correttamente disposta dal Tribunale ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2"; e ciò non solo integra un assoluto difetto di motivazione ma anche il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata nella specie dalla accennata dichiarazione del Banco di Napoli circa la data in cui i titoli erano stati acquistati.
Con successiva memoria il ricorrente evidenzia tra l'altro che nella specie non potrebbe essere fatta applicazione dell'art. 322 ter c.p. sia perché questa specie di confisca presuppone una condanna sia perché si tratta di istituto costituente jus superveniens rispetto al tempo di commissione dei fatti.
2. CH (capi 3, 101, 128, 130, 135, 145, 149), a mezzo dell'avv. Pilerio Plastina, denuncia la violazione e la mancata applicazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione, in relazione al disposto degli artt. 157 e 158 c.p. in tema di decorrenza del tempo di prescrizione in caso di reato continuato. Si osserva che la censura, investendo l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., resta proponibile malgrado la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli diretti a ottenere la derubricazione dei reati di concussione nella fattispecie della corruzione, con conseguente concordato sulla pena, ex art. 599 c.p.p., comma 4. Avrebbe dovuto essere dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo 101, e previo accertamento della data degli illeciti, anche quella relativa ai reati di cui ai capi 12 8, 130 e 135, consumati nell'arco temporale 1989-1990. Quanto ai capi 3 e 145, la Corte di appello ha omesso qualsiasi accertamento circa l'epoca della loro commissione, indicata genericamente nella imputazione con l'espressione "fino al 1992", ma in realtà riferibile al 1990. 3. RO (capi 15, 72) ha presentato due atti di ricorso, il primo a mezzo dell'avv. IO ON, il secondo personalmente, deducendo analoghe censure, che si fondano sulla premessa che l'accordo ex art. 599 c.p.p., comma 4 non preclude la rilevabilità di nullità di ufficio verificatesi nel corso del processo, e che possono così riassumersi:
3.1. Nullità assoluta dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, in quanto notificato a mani del difensore avv. IO ON, presso il quale l'imputato non aveva mai eletto domicilio, avendo invece eletto domicilio presso il precedente difensore avv. EP Romano, successivamente deceduto, che doveva ritenersi tuttora valida.
Tale nullità, di carattere assoluto, si estendeva a tutti gli atti processuali successivi.
3.2. Nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, per le stesse ragioni di cui sopra, e conseguente nullità della sentenza di appello.
3.3. Nullità della sentenza per mancato rispetto dei termini di comparizione di cui all'art. 601 c.p.p., comma 3, atteso che, a prescindere dalla sua invalidità, la notifica del decreto di citazione a giudizio in appello era stata effettuata solo in data 3 febbraio 2006 per l'udienza fissata il 6 febbraio 2006, e quindi abbondantemente oltre il termine di comparizione di venti giorni stabilito dalla predetta norma.
Con successiva memoria il ricorrente sollecita la declaratoria di prescrizione dei reati evidenziando che, a tutto concedere, si tratta di fatti da ritenersi consumati al più tardi il 1 gennaio 1992, sicché la prescrizione quindicennale è maturata il 1 gennaio 2007. 4. RO (capi 54, 56, 59, 62, 67, 71, 72, 84, 85), a mezzo dell'avv. Roberto Pasella, premesso che il concordato sui motivi di appello non esclude l'obbligo del giudice di pronunciarsi sulla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., deduce l'erronea applicazione della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, modificativo dell'art. 158 c.p., comma 1, nella parte in cui è stato ritenuto che, in base alla normativa transitoria, per i procedimenti in fase di appello alla data di entrata in vigore della medesima legge, i termini di prescrizione decorrono dalla data di cessazione della continuazione anziché, come previsto dalla nuova disciplina, dalla data di consumazione di ogni singolo reato.
Infatti, la normativa transitoria recata dall'art. 10, comma 2, predetta legge attiene ai termini di prescrizione "più brevi" ma non alle nuove disposizioni relativa alla decorrenza dei termini. Applicando il nuovo criterio, tutti i reati dovevano essere dichiarati prescritti, dato che nella specie doveva essere applicato il termine di prescrizione di quindici anni e che il momento consumativo dei vari fatti di corruzione - che andava individuato nel momento del perfezionamento dell'accordo corruttivo e non in quello della successiva dazione-ricezione, costituente un post factum - risaliva a non oltre il marzo del 1991.
5. BR DE (capo 155), a mezzo dell'avv. AR LL, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di corruzione di cui al capo 155, deduce:
5.1. Violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 nonché vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove, nonché inosservanza dell'art. 513 c.p.p. e in subordine eccezione di incostituzionalità della L. n. 63 del 2001, art. 26 ove interpretata nel senso che consente la utilizzazione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini da persona che in dibattimento si avvale della facoltà di non rispondere, in quanto:
- non si è tenuto conto delle evidente ragioni che dovevano condurre a una valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie del cd. collettore delle tangenti AN NI, e ciò dal punto di vista sia soggettivo sia oggettivo;
- che le dichiarazioni calunniose dello NI erano state riconosciute false dallo stesso Tribunale, che aveva escluso che il BR DE avesse concusso alcuno;
- che tali dichiarazioni non erano state comunque confermate in dibattimento, avendo il coimputato NI esercitato, alla udienza del 29 settembre 1999, la facoltà di non rispondere;
- che pertanto dette dichiarazioni non potevano essere utilizzate, a nulla rilevando che esse furono rese in data antecedente al 25 febbraio 2000, ostandovi le regole sul giusto processo, assistite da garanzia costituzionale, che imporrebbero una devoluzione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità della disposizione transitoria di cui alla L. n. 63 del 2001, art. 26;
- che in ogni caso mancavano del tutto elementi di riscontro esterno provenienti da fonti testimoniali;
- le dichiarazioni dello NI erano contraddette da quelle dei corruttori attivi RI QU (che aveva escluso di avere corrisposto alcunché al BR DE o a chicchessia per i lavori eseguiti a Tradate) e TI AB (che aveva detto di non avere mai conosciuto il BR DE e di avere consegnato denaro solo allo NI);
- si sono illegittimamente valorizzate le dichiarazioni fatte in carcere dall'imputato, che versava in condizioni psico-fisiche tali da doversi ritenere che esse furono rese sotto l'impellente esigenza di ottenere la liberazione;
- in ogni caso, anche a volere ritenere attendibile elemento di prova tali dichiarazioni, esse al più valevano come ammissione della ricezione di somme di denaro nell'ambito di una prassi di finanziamenti a gruppi politici, al di fuori di qualsivoglia collegamento con il compimento di specifici atti della pubblica amministrazione nel settore degli appalti.
5.2. Violazione degli artt. 157 e 161 c.p. e vizio di motivazione in punto di mancata declaratoria di prescrizione del reato, e in subordine questione di costituzionalità della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3 ove interpretato nel senso che i nuovi termini di prescrizioni non siano applicabili ai processi pendenti in fase di appello o di giudizio di cassazione, in quanto:
- il BR DE aveva ricoperto l'incarico di assessore ai lavori pubblici, il solo interessato agli appalti di cui si tratta, fino al 1990;
- gli appalti incriminati sono stati conferiti alla ITALTUBI dello QU in data 24 novembre 1987 e alla ditta dell'AB in data 16 giugno 1988 e in data 19 maggio 1990;
- in ogni caso dovevano essere applicati i nuovi e più brevi termini di cui alla L. n. 251 del 2005, a pena di incostituzionalità della stessa, e ciò proprio in base alle considerazioni espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 393 del 2006 e alla luce della precedente giurisprudenza costituzionale.
6. TO (capo 124) ha presentato due atti di ricorso, il primo a mezzo dell'avv. IO ON, il secondo, che riproduce letteralmente parte dei motivi del precedente ricorso, personalmente, deducendo:
6.1. Abnormità del provvedimento che ha disposto il giudizio avendo il G.u.p. inglobato in esso anche una sentenza di non luogo a procedere e vizio di motivazione della sentenza impugnata sul punto.
6.2. Abnormità del provvedimento che ha disposto il giudizio avendo il G.u.p. adottato in esso una motivazione sostanzialmente equivalente a quella di una sentenza di condanna e rendendo per di più conoscibile al giudice del dibattimento il contenuto di atti investigativi che non potevano entrare a fare parte del fascicolo del dibattimento.
6.3. Violazione dell'art. 424 c.p.p., comma 2 per indeterminatezza della imputazione di cui al capo 124, e relativo vizio di motivazione, posto che in esso mancava una individuazione degli appalti incriminati, la quantificazione dell'importo che l'imputato avrebbe incassato e il tempo in cui si sarebbero verificate le condotte criminose.
6.4. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale per corruzione ex artt. 319 e 319 bis c.p. relativamente al capo 124.
Non è stata acquisita alcuna prova circa il fatto che il TO abbia prima ricevuto dallo QU l'offerta e poi le somme di denaro in relazione all'appalto contestato.
La Corte di appello ha fatto riferimento alle dichiarazioni della coimputata AN RI, poi prosciolta, che non potevano essere utilizzate erga alios e che comunque nulla hanno che fare con la posizione del TO, avendo essa solo riferito che in una cena in un ristorante di Busto, nella quale non era presente l'imputato, lo QU si era lamentato del ritardo nei pagamenti di alcune fatture per lavori eseguiti a favore del Comune di IG LO (ritardo comunque imputabile alla Cassa depositi e prestiti). Anzi degli interrogatori della RI si traggono prove a favore del TO dato che in essi la dichiarante esclude che quest'ultimo abbia mai ricevuto alcunché dallo QU.
Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, poi, il TO non ha fatto alcuna ammissione con riferimento al capo di imputazione 124, ribadendo anzi di non avere mai percepito alcuna tangente dallo QU. Quanto alle dichiarazioni dell'imputato relative al "regalo" di un giocatore di calcio fatto dallo QU per la locale squadra di calcio, esse si riferiscono al distinto reato di cui al capo 127, dichiarato prescritto. Infine, anche le dichiarazioni dei testi sia di accusa sia di difesa TE, AS e UT confermano che l'imputato non ricevette alcuna tangente dallo QU.
6.5. Inosservanza della legge penale e vizio di motivazione sul punto della mancata qualificazione del fatto come corruzione impropria ex art. 318 c.p., dato che le risultanze processuali mostrano che gli appalti del Comune di IG LO, dai quali esulava alcun margine di discrezionalità, erano assegnati nel pieno rispetto della normativa in materia e lo stesso valeva per i pagamenti alla ditta dello QU.
6.6. Inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante del grave danno patrimoniale di cui all'art. 61 c.p., n. 7, stante la mancata indicazione nel capo di imputazione delle somme che sarebbero state percepite dal TO. Anche la sentenza impugnata omette di precisare i presupposti sulla base dei quali l'aggravante doveva ritenersi integrata. Per di più per importi analoghi o anche maggiori l'aggravante è stata contraddittoriamente esclusa con riferimento ai fatti ascritti ai coimputati RO e De FE.
7. De FE (capi 59, 67, 71, 72, 77, 84, 87, 88, 92, 113), a mezzo dell'avv. LU MU, deduce:
7.1. Decorso del termine di prescrizione, in epoca anteriore alla sentenza di appello, con riferimento a tutti e dieci i reati per i quali è stata affermata la responsabilità penale, punto sul quale la sentenza impugnata non ha fornito adeguate risposte. La dichiarazione del De FE, secondo la quale egli avrebbe continuato ricevere tangenti sino alla data dell'arresto, avvenuto il 10 agosto 1992, si riferiva in realtà a tutti i reati originariamente contestati, per parte dei quali egli è stato assolto con formula piena.
Analizzando reato per reato, si ricava invece:
- quanto al capo 59, che la data di consumazione poteva essere fatta risalire al massimo alla fine del 1990, stando alle dichiarazioni di IU bertani, mentre, sulla base delle altre dichiarazioni, tale data dovrebbe ritenersi ancora più risalente nel tempo;
- quanto al capo 67, che tale data non può essere quella dell'8 ottobre 1991, come ritenuto dalla Corte di appello con riferimento alla presentazione della istanza di concessione edilizia, perché, come da prassi, le tangenti venivano versate anticipatamente;
- quanto al capo 71, che la data di consumazione deve collocarsi nel 1987, stando alle dichiarazioni dello EL, rappresentante della società ASTER;
- quanto al capo 72, che la data di consumazione deve collocarsi al 13 luglio 1989, stando alle dichiarazioni del teste balzaretti;
- quanto al capo 77, che la data di consumazione è fatta risalire dalla stessa sentenza al marzo 1990;
- quanto al capo 84, che la data di consumazione è da collocare al 27 giugno 1989, secondo le dichiarazioni della persona offesa OL DO;
- quanto al capo 87, che la data di consumazione non può essere posteriore al dicembre 1990, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, che ha prosciolto il correo IL per prescrizione;
- quanto al capo 88, stando alle dichiarazioni del Tamburini, il fatto risale al luglio 1985;
- quanto al capo 92, il fatto risale, secondo le dichiarazioni della persona offesa ND TA e secondo lo stesso capo di imputazione, al dicembre 1990;
- quanto al capo 113, il fatto risale all'ottobre 1990, come si ricava dal capo di imputazione e dal proscioglimento per prescrizione dei correi RI e IL.
7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, motivato sulla base della ritenuta gravità delle condotte, senza tener conto del rilevante contributo offerto dall'imputato alla ricostruzione dei fatti e della assenza di precedenti penali, della erronea contestazione dell'aggravante ex art. 61 c.p., n. 2, che avrebbe dovuto essere esclusa una volta cadute le imputazioni di abuso di ufficio a cui si riferiva. Non poteva essere addebitato al De FE il mancato risarcimento dei danni, sia perché questo, di natura esclusivamente morale, non era stato quantificato, sia perché l'imputato si era offerto di corrispondere al Comune di Varese l'importo di L. 20 milioni liquidato a titolo di provvisionale, incontrando un immotivato rifiuto.
In ogni caso, dalla pena avrebbe dovuto essere scomputato l'aumento conteggiato per l'aggravante.
8. Di IO (capi 13, 22, 33, 40, 59, 74), con atto sottoscritto congiuntamente con l'avv. Raffaele Di Palma, deduce:
8.1. Violazione degli artt. 191, 192 c.p.p., della L. 1 marzo 2001, n. 63, artt. 2 e 26. L'affermazione della responsabilità penale dell'imputato si fonda sulle dichiarazioni dallo stesso rese, considerate "confessorie", ma esse, in quanto non precedute dall'avvertimento di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. a), in quanto all'epoca non previsto, potevano essere utilizzate contro il Di IO solo se accompagnate da elementi di riscontro, nella specie mancanti (salvo quanto precisato nel secondo motivo), stante il rinvio operato dalla L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 3, quanto alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini prima della entrata in vigore della medesima legge, all'art. 500 c.p.p., comma 4. 8.2. Violazione degli artt. 191, 192, 513 c.p.p., della L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 26. In relazione alla precedente censura, si precisa che non potevano valere come elementi di riscontro le dichiarazioni dei coimputati CH RO, NI e IG, dato che le stesse, rese nel corso delle indagini, non acquisite al fascicolo per il dibattimento prima del 25 febbraio 2000, e non reiterate in dibattimento, non potevano essere utilizzabili nemmeno come riscontro: ciò era stato formalmente affermato dal Tribunale con ordinanze del 28 giugno e 26 settembre 2000 ed era stato condiviso espressamente, sia pure in via generale, dalla stessa Corte di appello.
Contraddittoriamente però la Corte di appello, quando prende in esame la specifica posizione del Di IO, vi ha fatto riferimento.
8.3. Violazione degli artt. 191, 192, 513 c.p.p., della L. 1 marzo 2001, n. 63, artt. 2 e 26. Mancano le prove, utilizzabili nei confronti del Di IO, che siano sussistite le contestate corruzioni, non rilevando a carico del medesimo eventuali confessioni rese da correi non confermate in dibattimento.
A carico dell'imputato stanno solo le sue stesse dichiarazioni di avere ricevuto "contributi" da IN, ZO, TI, IG, OL e TA, il che integra solo la fattispecie di finanziamento illecito a partiti politici, senza alcuna connessione con opere o contratti pubblici dei quali possa essersi interessato l'imputato.
Anche dalle dichiarazioni del coimputato IN e dei testi NI e EL non si ricava altro che la dazione di somme di denaro non collegate ad alcun atto contrario ai doveri di ufficio collegabile al Di IO.
8.4. Violazione dell'art. 61 c.p., n. 7, art. 61 c.p., n. 2, art. 319 bis c.p., art. 319 c.p., comma 2, n. 1 (vecchia formulazione).
8.4.1. Quanto all'aggravante ex art. 61 c.p., n. 7, la Corte di appello ha arbitrariamente ragguagliato l'ingente danno derivato alla pubblica amministrazione all'entità delle tangenti, mentre avrebbe dovuto essere verificato quale fosse stata la lesione all'immagine e al buon andamento della p.a. derivante dall'attività corruttiva.
8.4.2. Quanto all'aggravante ex art. 61 c.p., n. 2, essa era stata in realtà concepita con riferimento ai fatti di abuso di ufficio, ma in realtà erano questi a potersi considerare finalizzati alle corruzioni e non viceversa.
8.4.3. Non sussistevano neppure le aggravanti ex art. 319 bis e art.319 c.p., comma 2 (vecchio testo), non essendovi alcuna prova di un collegamento della condotta con la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione;
dovendosi peraltro tenere conto che gran parte dei fatti ricadevano sotto la vigenza dell'art. 319 c.p., comma 2, fattispecie che richiedeva il raggiungimento di un risultato, e non già il mero scopo, di interferenza della condotta corruttiva con l'attività contrattuale della p.a..
Cadendo tali aggravanti, e tenuto conto delle riconosciute attenuanti generiche, tutti i reati avrebbero dovuto considerarsi prescritti.
8.5. Violazione degli artt. 157, 158 c.p. e della L. 5 dicembre 2005, n. 51, art. 10. Con riferimento, quanto meno, al reato di cui al capo 74, commesso nel 1986, esso, attraverso la derubricazione in corruzione, risultava già prescritto anteriormente alla sentenza di primo grado, e quindi prima ancora che con questa sentenza si ritenesse ravvisabile la continuazione tra tutti i fatti contestati.
in ogni caso, doveva applicarsi l'art. 158 c.p., comma 1, come modificato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, secondo cui i termini di prescrizione decorrono dalla data di consumazione di ogni singolo reato.
Infatti, la normativa transitoria recata dall'art. 10, comma 2, predetta legge attiene ai termini di prescrizione "più brevi" ma non alle nuove disposizioni relativa alla decorrenza dei termini. Applicando il nuovo criterio, tutti i reati dovevano essere dichiarati prescritti, dato che il momento consumativo dei vari fatti di corruzione risaliva a non oltre il 1990.
In subordine si eccepisce la incostituzionalità della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 101 Cost..
8.6. Violazione degli artt. 133 e 69 c.p. e relativo vizio d motivazione, non avendo la Corte di appello dato adeguata risposta ai rilievi svolti nell'atto di appello circa il peso maggiore che doveva essere dato alle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. Il ricorrente ha poi depositato memoria con la quale in particolare si evidenzia che la prescrizione si è comunque maturata successivamente alla sentenza impugnata, anche stando alla data ultima fra quelle indicate nelle imputazioni, che è riferita genericamente al 1992.
9. CH (capo 178), a mezzo dell'avv. CO NO, deduce:
9.1. Erronea applicazione dell'art. 319 c.p.. In primo luogo, con la derubricazione della concussione inizialmente contestata nella ipotesi di corruzione si è venuto a immutare il fatto, con particolare riferimento all'estremo dell'abuso della qualità o dei poteri, dato che questo elemento nella fattispecie della concussione rappresenta il fattore causale della costrizione o induzione mentre in quella di corruzione rileva come futuro oggetto dell'accordo illecito.
In secondo luogo, manca una individuazione, quanto meno con riferimento al genus, dell'atto contrario ai doveri di ufficio per il quale sarebbero state effettuate le dazioni di denaro;
individuazione che invece sarebbe stata necessaria se non altro perché sul contenuto dell'accordo illecito è stata fondata l'aggravante della stipulazione di contratti cui era interessata la pubblica amministrazione. Ciò che infatti emerge dal processo è solo una preoccupazione del AN ANluigi, titolare di una società concessionaria del servizio di gestione di una discarica, di perdere il servizio a causa di un possibile esercizio distorto del relativo potere da parte del consorzio intercomunale.
il quadro probatorio è dunque indicativo solo di una contribuzione illegale a esponenti politici.
inoltre, manca qualsiasi chiarimento del contributo concorsuale della CH, che avrebbe operato nella GEOTEST e si sarebbe adoperata per ricevere il denaro e per emettere fatture di comodo;
e quindi avrebbe realizzato un post factum rispetto all'illecito accordo intervenuto tra altri.
9.2. Violazione dell'art. 61 c.p., n. 7 e art. 319 bis c.p.. L'aggravante dell'ingente danno patrimoniale non è sorretto da alcuna motivazione, non essendo stato evidenziato in cosa sia consistito il danno per la pubblica amministrazione, che non può essere identificato nel lucro conseguito dal pubblico ufficiale. Anche sull'aggravante di cui all'art. 319 bis c.p. vi è carenza di motivazione, in mancanza di una prova circa un accordo corruttivo avente ad oggetto contratti nei quali era interessata la pubblica amministrazione.
Dalla esclusione delle aggravanti e in presenza delle riconosciute attenuanti generiche deriva la conseguenza dell'assoluzione della imputata (rectius, la prescrizione del reato).
9.3. Vizio di motivazione in punto di giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti.
La ritenuta equivalenza tra le circostanze contrasta con la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche riferita al concorrente CO, fondata su elementi di valutazioni del tutto corrispondenti a quelli considerati per la CH.
10. LL (capo 133), a mezzo dell'avv. AU IL, deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine a i seguenti punti:
10.1. La data di consumazione del reato, individuata sino al 1992, contrasta con quella indicata nello speculare capo di imputazione relativo al corruttore QU (sino al 1991).
10.2. La sentenza impugnata non è stata in grado di accertare come sia stato accertato l'importo, quantificato in L. 10 milioni, che sarebbe stato versato al LL.
10.3. Le dichiarazioni del teste Basile, secondo cui le imprese dello QU erano in grado di praticare i prezzi più vantaggiosi per l'amministrazione, sono state immotivatamente ritenute espressione di una mera supposizione personale. 10.4. Vi è carenza di motivazione circa il rigetto della richiesta difensiva di ascoltare il nastro contenente le dichiarazioni rese dal LL nel corso dell'interrogatorio del 5 marzo 1993, che secondo la difesa erano diverse da quanto risultava dai verbali. 10.5. Carenza e contraddittorietà della motivazione circa il rigetto del motivo di appello teso a ottenere il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito con riguardo alla posizione di altri imputati gravati da addebiti anche più gravi.
11. NI (capo 111), che ha definito la sua posizione ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, deduce di persona la violazione dell'art. 240 c.p., rilevando che essendo stata dichiarata la estinzione per intervenuta prescrizione del reato di corruzione a lui ascritto al capo 111 (così riqualificata l'originaria contestazione di concussione), non era più giustificabile la confisca della somma di L. 90 milioni, disposta a norma dell'art. 240 c.p., comma 1, che presuppone una condanna. La somma confiscata, infatti, era da qualificare come profitto del reato, e ricadente appunto nella previsione della confisca facoltativa nel solo caso di condanna. 12. RI (capo 113), nei cui confronti è stato pronunciato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di corruzione ascrittogli (così riqualificata l'originaria contestazione di concussione), denuncia, a mezzo dell'avv. RI BR, con un unico motivo, la erronea applicazione dell'art. 319 c.p. e il vizio di motivazione in punto di mancato proscioglimento nel merito, osservando che non vi era alcuna prova che l'imputato avesse ricevuto da NO MA le somme di denaro contestate come prezzo per l'illegittimo rilascio di autorizzazione edilizie per l'abusiva ristrutturazione di un immobile.
È arbitrario desumere l'intento corruttivo dell'imputato dal ritardo nel rilascio al MA NO della concessione edilizia, perché in realtà, quando il RI assunse la carica di assessore all'urbanistica del Comune di Besozzo si avvide di alcuni possibili abusi edilizi commessi dal MA NO (distruzione di una torre gotica) e decise di approfondire la questione anche attraverso i competenti uffici tecnici, tanto che nell'agosto del 1990 furono contestate al richiedente la concessione le irregolarità accertate. Solo dopo la relazione integrativa del direttore dei lavori e non per effetto di versamenti di denaro fatti dal MA NO il RI si risolse nel senso della possibilità del rilascio della concessione.
Nessuna indicazione certa circa un'attività corruttiva coinvolgente il RI si può poi ricavare dalle dichiarazioni del MA NO, del De FE e del IL cui fa riferimento la sentenza impugnata.
Nè a tal fine hanno valore le dichiarazioni del RI circa i rimborsi per spese elettorali fattegli dagli impiegati della DC provinciale.
13. NI (capi 59, 62, 71, 72, 84, 92, 208, 209), che ha definito la sua posizione ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, denuncia, a mezzo dell'avv. Corrado Limentani, la mancata declaratoria di estinzione per tutti i reati ascrittigli per decorso del termine di prescrizione, rilevando che in ogni caso, essendo egli cessato dalla carica di sindaco il 20 luglio 1990 e da quella di consigliere comunale il 23 luglio successivo, le condotte contestate non potevano essere riferite a una data ulteriore.
Con maggior dettaglio, ad argomentato avviso del ricorrente, i reati di cui ai capi 59 e 62, sono al più da essere considerati commessi il 20 luglio 1990; quello di cui al capo 71, nel 1987; quello di cui al capo 72, il 20 luglio 1990; quello di cui al capo 84, nel gennaio 1990; quello di cui al capo 92, nel 1990; quello di cui al capo 208, negli anni 1988-1990; e infine quello di cui al capo 209 tra il 1988 e il 1989.
14. QU (capi 121, 132), con atto sottoscritto congiuntamente all'avv. Stefano RU, deduce:
14.1. Vizio di motivazione in ordine alla configurazione del reato di cui al capo 121 come corruzione e non come concussione i danno dell'imputato.
La sentenza impugnata ha valorizzato il dato della importanza nazionale delle imprese facenti capo all'imputato e della conseguente non plausibilità della tesi che egli potesse essere stato concusso, senza per nulla considerare che era stato provato che l'imputato aveva lavorato esclusivamente nell'ambito della provincia di Varese, ove peraltro operavano anche molte altre imprese destinatarie di appalti pubblici. Inoltre era stato accertato che il sindaco di Cadegliano Viconago, PI, d'accordo con l'ing. AR, non emetteva i mandati di pagamento relativi agli stati di avanzamento se non previa corresponsione della tangente parametrata all'importo; circostanza questa indicativa della coartazione fatta alle ditte creditrici del comune. Su questi aspetti la Corte di appello non ha fornito alcuna risposta.
14.2. Carenza di motivazione circa la data di consumazione del reato di cui al medesimo capo 121, dato che l'affermazione secondo cui lo QU aveva continuato a pagare tangenti fino a tutto il 1991 era del sfornita di basi probatorie, mentre l'unico dato certo era rappresentato dal fatto che l'ultima gara vinta dall'imputato risaliva al 1989.
14.3. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato relativamente al reato di cui al capo 132, avendo la Corte di appello apoditticamente giudicato inverosimili le giustificazione date dall'imputato ai pagamenti effettuati in favore di LL, sindaco di NA (L. cinque milioni per le spese di campagna elettorale e analoga somma per la perizia sul valore dei beni della ditta LL IM. Non è stata inoltre considerato che il teste Basile aveva affermato che per i lavori di metanizzazione lo QU, che era già presente con le sue attrezzature sul posto, era in grado di offrire ribassi maggiori rispetto alle ditte concorrenti.
in secondo luogo dato che il fatto era collocato temporalmente nel capo di imputazione con l'indicazione "fino al 1991", esso, in base al favor rei, doveva presumersi essersi consumato il 1 gennaio 1991;
con la conseguenza che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare il reato prescritto alla data del 1 gennaio 2006.
14.4. Illogicità o carenza di motivazione in punto di mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
La Corte di appello ha contraddittoriamente da un lato ritenuto come ostativa del giudizio di prevalenza la gravità della condotta, dall'altro contenuto la pena nei minimi edittali.
DIRITTO
1. I ricorsi di CH, RO, RO, NI e NI appaiono inammissibili.
Infatti, quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello in punto di responsabilità penale, come nella specie avvenuto ex art. 599 c.p.p., comma 4, non può poi farne riproposizione surrettizia in sede di ricorso per cassazione sotto forma della violazione da parte del giudice del dovere di fare applicazione dell'art. 129 c.p.p., posto che se è indubbio che il giudice abbia un simile generale dovere, il ricorrente non si può dolere della sua inosservanza se, nel formulare la rinuncia ai motivi di impugnazione sul punto della responsabilità penale, non abbia evidenziato specificamente gli elementi indicativi della evidente innocenza postulata da detta norma (v. tra le altre Cass., sez. 3^, u.p. 3 ottobre 2006, Boscaneanu;
Cass., sez. 5^, u.p. 11 luglio 2006, Arciuli;
Cass., sez. 5^, u.p. 18 maggio 2006, Birra;
Cass., sez. 4^, u.p. 20 dicembre 2005, Coniglio;
Cass., sez. 6^, c.c. 30 novembre 2005, Moliterno;
Cass., sez. 5^, u.p. 26 settembre 2005, De LU;
Cass., sez. 6^, u.p. 11 giugno 2003, Mele;
Cass., sez. 7^, ord. n. 40767, c.c. 17 ottobre 2001). Per le stesse considerazioni, in simile evenienza non può farsi questione di errata qualificazione giuridica dei fatti;
ne' possono essere proposte questioni attinenti al trattamento sanzionatorio, anche sotto forma di critica ai criteri seguiti dal giudice in tema di applicazione delle regole stabilite dall'art. 81 cpv. c.p. in tema di reato continuato, proprio perché tale trattamento è stato sollecitato dallo stesso imputato (tra le altre, Cass., sez. 7^, c.c. 19 marzo 2003, Botta).
In ogni caso, i rilievi di alcuni dei predetti ricorrenti in punto di decorrenza della prescrizione, a seguito della novella legislativa (cd. "legge Cirielli"), sono manifestamente infondati, come puntualizzato, tra le altre, da Sez. 3^, 14 febbraio 2007, Alpino;
id., 7 febbraio 2007, Chioda), secondo cui la disciplina transitoria prevista dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, nella parte in cui esclude per i processi già pendenti l'applicabilità dei termini che risultino più brevi per effetto delle nuove disposizioni, va interpretata nel senso che l'esclusione investe tutte le disposizioni che comunque comportino una abbreviazione dei termini, ivi compreso l'art. 6, comma 2, legge citata, che, modificando l'art. 158 c.p., farebbe sì che la prescrizione decorra non più dalla data di cessazione della continuazione tra i reati, ma dalla data di commissione di ciascuno di essi.
Ancora, la questione posta dal RO circa la irregolarità della notifica dell'avviso di deposito all'imputato della sentenza di primo grado è comunque superata dalla procura dallo stesso rilasciata al difensore per il concordato sulla pena.
Infine, il rilievo del NI circa la confisca della somma non ha ragione di essere, posto che a seguito della derubricazione dell'imputazione da concussione a corruzione, tale somma costituiva prezzo del reato.
2. Anche il ricorso di RI appare, per altra ragione, inammissibile.
L'imputato, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, sollecita un'assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p., osservando che non sussisteva prova che egli avesse ricevuto, nella sua qualità di assessore all'urbanistica del Comune di Besozzo, da MA NO somme di denaro quale prezzo per l'illegittimo rilascio di autorizzazione edilizie per l'abusiva ristrutturazione di un immobile.
In contrario va osservato che la sentenza impugnata (p. 201 s.) evidenzia chiaramente gli elementi di prova a carico dell'imputato, rappresentati dalle inequivoche dichiarazioni di MA NO, avvalorate da riscontri documentali di tipo bancario, e da quelle di De FE e di IL, oltre che dalle parziali ammissioni dello stesso RI.
Le contrarie prospettazioni del ricorrente si risolvono in una pretesa di sottoporre alla Corte di legittimità questioni attinenti al significato e alla portata delle risultanze probatorie che, in assenza di manifesti vizi logici o carenze argomentative da parte dei giudici di merito, non è in questa sede proponibile.
3. Il ricorso di IL è fondato.
Come esattamente osservato in ricorso, la Corte di appello non ha fornito alcuna risposta alla doglianza dell'appellante con la quale si deduceva che i titoli oggetto della confisca, secondo La documentazione prodotta (estratto conto del Banco di Napoli in data 16 dicembre 1992), derivavano da acquisti fatti in epoca antecedente ai fatti contestati.
La Corte territoriale si è infatti limitata a osservare che andava "confermata la confisca di quanto in sequestro, correttamente disposta dal Tribunale ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2". D'altro canto, costituendo i valori confiscati, in tesi accusatoria, prezzo del reato, la questione era rilevante, dovendosi accertare se i relativi importi fossero per l'appunto ricollegabili all'attività criminosa contestata, non ostandovi l'intervenuta prescrizione, stante il disposto dell'art. 240 cpv. c.p., n.
1. La sentenza impugnata va pertanto annullata sul capo relativo alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
4. I reati ascritti a BR DE, TO, De FE, Di IO, CH, LL, QU risultano estinti per intervenuta prescrizione, sicché la sentenza impugnata va su tali capi annullata senza rinvio.
4.1. Infatti, come si ricava dal tenore delle imputazioni e dalla stessa sentenza impugnata, i fatti addebitati ai predetti imputati risultano commessi, al più, "fino al 1992".
Ora, considerando che il termine massimo di prescrizione per il reato di corruzione è di quindici anni, ex art. 157 c.p., n. 3 e art. 160 c.p., u.c., nel testo previgente, avuto riguardo alla disciplina transitoria di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, come incisa dalla sentenza n. 393 del 2006 della Corte cost.; e che l'unica evenienza che nel corso del processo potrebbe essere valutabile come causa di sospensione del corso della prescrizione è quella del rinvio per astensione degli avvocati dalle udienze disposto dal 13 al 20 maggio 1998 (pari a 7 giorni), il termine di prescrizione è maturato per tutti gli imputati, al più, nel gennaio 2007.
Le statuizioni civili vanno però confermate, a norma dell'art. 578 c.p.p., dato che i restanti motivi di ricorso sono infondati e in parte inammissibili.
Tralasciando le questioni superate dalla declaratoria di estinzione dei reati, va rilevato specificamente quanto segue.
4.2. I rilievi fatti dal BR DE circa la inutilizzabilità delle dichiarazioni dello NI, che in dibattimento si era avvalso della facoltà di non rispondere, sono infondati, trattandosi di dichiarazioni rese in data antecedente al 25 febbraio 2000, come si ricava dalla chiara lettera della L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 26, comma 4; e la eccezione di costituzionalità della disciplina transitoria è stata già reiteratamele dichiarata manifestamente infondata da varie pronunce della Corte costituzionale (a partire dalla sent. 381 del 2001), da cui questa Corte non ha motivo di dissentire.
Le censure formulate dal ricorrente circa la congruità della motivazione della sentenza impugnata sulle prove raccolte a suo carico sono inammissibili, vertendosi in una diversa prospettazione delle risultanze processuali che, in mancanza di evidenti vizi logici o carenze argomentative, non può essere esaminata in questa sede di legittimità.
4.3. Il primo motivo di ricorso di TO è infondato. La circostanza che il decreto che dispone il giudizio è stato incorporato in una pronuncia avente anche natura di sentenza non comporta alcuna nullità, e l'eventuale effetto di influenza sul giudice del dibattimento che ne possa derivare può essere neutralizzato dalle regole sulla trasmissione degli atti a tale giudice dettate dall'art. 431 c.p.p. e art. 491 c.p.p., comma 2, in base alle quali, nei tempi ivi previsti, chi vi ha interesse potrebbe sollecitare lo stralcio delle parti motivazionali del provvedimento non strettamente funzionali alla vocatio in jus, fermo restando che il giudice del dibattimento non può che ignorare tutto ciò che esubera strettamente dal contenuto tipico dell'atto di rinvio a giudizio (v. in tal senso, tra le altre, Cass., sez. 6^, 16 novembre 2001, Acampora;
Sez. 7^, 22 gennaio 2008, Geronzi). A proposito del rilievo circa la pretesa manifesta indeterminatezza della imputazione, il ricorrente non tiene conto delle convincenti argomentazioni rese sul punto nella sentenza impugnata (v. p. 167), limitandosi a riproporre le censure versate nell'atto di appello. Le censure formulate dal ricorrente circa la congruità della motivazione della sentenza impugnata sulle prove raccolte a suo carico sono inammissibili, per ragioni analoghe a quelle esposte con riferimento alla posizione di BR DE.
4.4. A torto Di IO rileva che le sue dichiarazioni confessorie non furono precedute dall'avvertimento di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. a), dato che questa garanzia, come si ricava da detta disposizione e dalla disciplina transitoria di cui alla L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 3, si riferisce evidentemente alle dichiarazioni erga alios.
Anche riconoscendo che le dichiarazioni di CH, IG e NI erano inutilizzabili, la sentenza impugnata fonda correttamente il suo convincimento sulle ammissioni dello stesso Di IO, sicché la censura non vale a rendere illogiche le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di appello. Non rileva che alcuno dei reati fosse, in sè considerato, astrattamente da considerare prescritto prima della sentenza di primo grado, dato che il termine di decorrenza della prescrizione decorre dalla cessazione della continuazione, in base al regime dell'art. 158 c.p. applicabile ratione temporis (v. sopra sub 1), e ciò a prescindere dal momento processuale in cui la continuazione sia stata accertata, come affermato dalla giurisprudenza richiamata dalla sentenza impugnata.
Le restanti considerazioni svolte nel ricorso a proposito delle valutazioni delle prove appaiono inammissibili, incontrando le stesse obiezioni già rilevate a proposito di BR DE e di TO.
4.5. Quanto a CH, non si è verificata alcuna rilevante immutazione del fatto, attraverso la derubricazione della ipotesi di concussione in corruzione, dato che la prima comprende gli elementi costitutivi della seconda, come affermato da costante giurisprudenza, non specificamente contestata dalla ricorrente.
Neppure può essere accolto il rilievo secondo cui mancava una individuazione dell'atto contrario ai doveri di ufficio: la sentenza impugnata evidenzia al riguardo che le dazioni effettuate da AN avevano lo scopo di evitare che non gli fosse rinnovata la concessione del servizio di gestione della discarica. Le restanti considerazioni svolte nel ricorso a proposito delle valutazioni delle prove appaiono inammissibili, incontrando le stesse obiezioni già rilevate a proposito dei precedenti imputati. 4.6. È infondato il rilievo del LL secondo cui non sarebbe stato accertato l'importo versatogli, dato che nella sentenza impugnata si fa a tal fine riferimento alle dichiarazioni dello QU.
Le restanti considerazioni svolte nel ricorso a proposito delle valutazioni delle prove appaiono inammissibili, incontrando le stesse obiezioni già rilevate a proposito dei precedenti imputati, e ciò vale anche per la doglianza circa il mancato accoglimento della richiesta di nuovo ascolto delle dichiarazioni rese dal ricorrente in occasione del suo interrogatorio, su cui la Corte di appello ha adeguatamente risposto (v. p. 270).
4.7. Le considerazioni svolte nel ricorso di QU a proposito delle valutazioni delle prove appaiono inammissibili, dato che anche esse incontrano le stesse obiezioni già rilevate a proposito dei precedenti imputati, e ciò vale anche per la doglianza circa la mancata qualificazione del fatto come concussione in suo danno, limitandosi il ricorrente a reiterare al riguardo le censure dedotte in appello, senza tenere conto delle puntuali risposte contenute sul punto nella sentenza impugnata (in particolare, p. 265-266).
5. Alla inammissibilità dei ricorsi di CH, RO, RO, NI, RI e NI consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna in solido al pagamento delle spese processuali e alla rifusione alle parti civili Comune di Varese e Comune di IG LO delle spese del grado, che, in ragione delle questioni implicate dai ricorsi, si ritiene di liquidare in complessivi Euro 2.900,00 per ciascuna di dette parti, oltre IVA e CPA.
I medesimi ricorrenti vanno inoltre condannati al pagamento di Euro 1.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende, somma che appare commisurata alla tipologia della causa di inammissibilità dei ricorsi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BR DE, TO IO, De FE NT, Di IO LA, CH AN, LL IC e IZ RI, perché i reati loro rispettivamente ascritti sono estinti per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IL AR sul capo relativo alla confisca e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Dichiara inammissibili i ricorsi di CH EP, RO RI, RO IA, NI RU, RI AR e NI IO che condanna in solido tra loro al pagamento delle spese processuali e a rifondere alle parti civili Comune di Varese e Comune di IG LO le spese del grado che liquida in complessivi Euro 2.900,00 per ciascuna di dette parti, oltre IVA e CPA.
Condanna altresì i ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili al pagamento di Euro 1.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2008