Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2002, n. 171
CASS
Sentenza 9 gennaio 2002

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Con riguardo alla domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, sia pure proposta in via riconvenzionale di fronte alla domanda avversaria ex art. 2932 cod. civ., deve essere negata la legittimazione attiva del comproprietario "pro indiviso" dell'immobile promesso in vendita ove risulti l'espressa volontà contraria di altri comproprietari promittenti venditori o aventi causa dagli stessi, sempre che il conflitto, non superabile con il criterio della maggioranza richiesta per atti del genere, non venga composto in sede giudiziale a norma dell'art. 1105 cod. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2002, n. 171
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 171
    Data del deposito : 9 gennaio 2002

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