Sentenza 23 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la richiesta di revoca o sostituzione della misura custodiale impone l'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero. (Fattispecie relativa alla presentazione di una seconda istanza "de libertate", motivata da ragioni diverse rispetto a quelle che avevano ispirato la prima, ed accolta dal gip senza la previa acquisizione di un nuovo parere del P.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2013, n. 44904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44904 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 23/10/2013
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA F. P. - rel. Consigliere - N. 1577
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 28630/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE DR N. IL 02/12/1982;
avverso l'ordinanza n. 185/2013 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO, del 07/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
lette le conclusioni del PG Dott. Carlo Destro, per il rigetto del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Taranto, adito dal P.M. in sede ai sensi dell'art. 310 c.p.p., accoglieva l'appello proposto contro l'ordinanza in data 3/4/2013, con la quale il G.I.P. in sede aveva sostituito la custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di CI ND per i reati ex artt. 110 e 81 c.p., art. 61 c.p., n. 7, art. 629 c.p., commi 1 e 2;
art. 81 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14; L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 3; art. 648 c.p.; D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, con gli arresti domiciliari, annullava detta ordinanza e ripristinava la massima misura cautelare nei confronti del predetto indagato.
Dopo avere premesso che il CI aveva in data 27/2/2013 presentato istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, sulla quale il P.M. aveva espresso in data 28/2/2013 parere negativo e che a seguito di tale istanza l'indagato aveva richiesto e ottenuto autorizzazione a far eseguire da medico specialista visita psichiatrica, la cui relazione, attestante le condizioni di salute, con istanza in data 25/3/2013 veniva allegata a supporto della già avanzata richiesta di concessione degli arresti domiciliari, il Tribunale fondava la sua decisione sulla mancata richiesta del parere obbligatorio del P.M. rispetto all'ulteriore elemento, posto dalla difesa alla base della sua richiesta di revoca o sostituzione della misura ed introdotto, sia pure a sostegno della originaria richiesta, con la nuova menzionata istanza.
Contro tale decisione ricorre l'indagato a mezzo del suo difensore, il quale articola due motivi.
Con il primo motivo denuncia l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 299 c.p.p., comma 3, e il vizio di motivazione e censura sostanzialmente l'errore del Tribunale nell'avere ritenuto obbligatorio un nuovo parere del P.M. in ordine sia alla richiesta di visita psichiatrica sia alla successiva istanza, con la quale era depositata la relazione sanitaria, laddove in realtà il P.M. era già stato posto in condizioni di esprimere le proprie conclusioni, quando l'originaria istanza del 27/2/2013 era stata trasmessa all'ufficio della Procura per consentire al P.M. di formulare il proprio parere.
Con il secondo motivo la violazione della norma di cui all'art. 275 c.p.p., e il vizio di motivazione in riferimento alla mancata esposizione delle ragioni per cui la misura della custodia in carcere fosse l'unica misura, idonea a tutelare le esigenze di cautela, ritenute ancora sussistenti.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ed invero corretta si ravvisa la decisione del Tribunale in merito alla necessità della richiesta del parere del P.M. in ordine alla seconda istanza de libertate, motivata dall'indagato su ragioni diverse da quelle, che avevano ispirato la prima, e conforme alla regola dettata dall'art. 299, comma 3 bis, che impone al giudice di sentire il P.M. prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive.
Censurabile è tuttavia il silenzio serbato dal Tribunale in ordine alla valutazione del quadro cautelare, in violazione della norma di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, che obbliga il giudice della cautela ex officio a esaminare l'adeguatezza della misura imposta, nonché in violazione del principio, più volte sancito dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui la inadeguatezza degli arresti domiciliari, per quanto attiene alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), può essere ritenuta solo quando elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso e alla personalità del soggetto indichino quest'ultimo come propenso all'inosservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio e fini criminosi in violazione delle cautele impostegli (ex multis Cass. Sez. 6^ 20/4 - 5/5/2011 n. 17313 Rv. 250060). L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al medesimo Tribunale per nuova deliberazione, che provveda ad eliminare l'evidenziata carenza motivazionale alla stregua del suindicato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Taranto.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2013