Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2002, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL OPO01474 /02 LA CORT SU RE TA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Massimo GENGHINI R.G.N. 20144/99 Consigliere Cron. 3825 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud.13/11/01 Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO,T in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
OR GIOVANNI, domiciliato in ROMA elettivamente VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE САВІВВО, che 10 rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar MARIA CARRETTA di 2001 POTENZA del 18/11/99 rep. n°4283; 4395 resistente con procura -1- avverso la sentenza n. 1377/99 del Tribunale di POTENZA, depositata il 16/08/99 R.G.N. 295/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato CABIBBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del dicembre 1998, il Pretore di Potenza, in accoglimento della domanda avanzata da IO AN nei confronti del Ministero dell'Interno, accertava riconosceva il diritto del primo di percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa ( 1 settembre 1989), anziché -come riconosciutogli in sede amministrativa- dal maggio 1991. Avverso detta decisione proponeva appello il soccombente Ministero, deducendo la erroneità di tale retrodatazione del beneficio assistenziale, in quanto essa non trovava giustificazione negli accertamenti compiuti e nelle prove acquisite. Si costituiva l'AN chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza del 14 luglio-16 agosto 1999, l'adito Tribunale di Potenza, rilevato che la patologia che aveva determinato l'infermità da cui era affetto l'AN era diretta ed immediata conseguenza dell'episodio che nell'agosto 1989 aveva determinato il suo ricovero ospedaliero, confermava la sentenza di primo grado. Per la cassazione di questa decisione ricorre il Ministero dell'Interno con otto motivi. L'AN si è costituito con sola procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo ed il secondo motivo, il Ministero ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.1 della legge 11 febbraio 1980 n.18 e del D.M. 5 febbraio 1992 del Ministero della Sanità, nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deduce che la decisione di secondo grado sarebbe erronea "poiché motivata solo in apparenza in via presuntiva in relazione agli esiti emiparetici interessanti l'emisoma dx a seguito di ictus cerebri". In particolare -ad avviso del ricorrente- in Giudice a quo avrebbe, sul punto, omesso di considerare che, ai sensi del codice 7303 della tabella allegata al d.m. 5 febbraio 1992 del Ministero della Sanità, la emiparesi grave o emiplegia interessante l'emisoma dominante è tale da comportare solo inabilità compresa nella fascia percentuale tra il 61% ed il 70% di invalidità. Inoltre, la "diagnosi" formulata dal Tribunale risultava smentita dal verbale di visita medica amministrativa del 2 dicembre 1991, ove emergeva che i presupposti medico legali del richiesto beneficio andavano riconosciuti da epoche prossime alla visita per la comparsa di esiti aggravanti costituiti da "cerebrovasculopatia cronica con episodi ricorrenti di tipo ischemico su esiti di emiparesi con afasia". Peraltro, soggiunge il ricorrente- la stessa decisione di primo grado faceva tutt'altro che riferimento all'episodio ictale occorso nell'agosto 1989, quanto, piuttosto, ad ulteriori patologie (diverse da quella neurologica) quali le complicazioni di natura osteo-articolare nonché interessanti la vista e l'udito. M Le censure sono prive di fondamento. In proposito si deve in primo luogo osservare che, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla materia (Cass. n. 9785/1991, 1339/1993, 636/1998), le condizioni previste dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (modificata dalla legge n. 508 dei 1988) per l'attribuzione dell'indennita' di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilita' di senza l'aiuto permanente di un accompagnatore deambulare oppure nell'incapacita' di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessita' di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni dei vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessita' di assistenza determinata da patologie particolari e 2 finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Cass.3 febbraio 1999 n.931). Si deve in secondo luogo notare che, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, in tema di trattamento di invalidità costituisce tipico accertamento di fatto la valutazione espressa dal giudice del merito in ordine alla obiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità, nonché alla incidenza delle stesse sulla capacità di utilizzazione delle energie lavorative. Tale accertamento è incensurabile in questa sede quando è sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici che consenta di identificare l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione. Cio' in quanto il controllo di legittimita' non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma si estrinseca nella verifica, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice M di appello, cui e' appunto riservato l'apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova acquisiti al processo. In tale corretta prospettiva, la censura non può essere condivisa, giacché il Tribunale, con motivazione congrua e priva di contraddizioni, ha evidenziato come, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la retrodatazione della decorrenza del beneficio assistenziale, riconosciuto in sede amministrativa, trovava ampia giustificazione nella circostanza che la patologia, che aveva determinato l'invalidità da cui era affetto l'AN, consisteva essenzialmente in “emiparesi dx ed afasia post ictus cerebrale ischemico in cerebrovasculopatico cronico"; soggiungendo che tale patologia risultava essere diretta ed immediata conseguenza dell'episodio che come emergeva dalla cartella clinica in atti- nell'agosto 1989 aveva condotto al ricovero ospedaliero dello stesso AN con diagnosi di dimissione appunto di “emiparesi dx ed afasia da ictus cerebrale ischemico in dislipidimico". 3 Quanto al richiamato D.M. 5 febbraio 1992, di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto, è sufficiente rilevare che la decorrenza del beneficio, sia come riconosciuta in sentenza sia come riconosciuta in sede amministrativa, è antecedente al predetto decreto. Con il terzo, quarto e quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 83 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.), nullità della sentenza o del procedimento (art.360 n.4 c.p.c.) e motivazione omessa o contraddittoria su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.), evidenziando come il ricorso introduttivo del giudizio contenzioso, notificato nel novembre 1995, fosse stato proposto direttamente dalla parte, IO AN, nonostante la presenza di un grave deficit intellettivo per cerebrovasculopatia, acclarato nel verbale di visita medica amministrativa avente natura di atto pubblico. Ne discendeva la nullità del M rapporto processuale avendo l'AN, affetto da incapacità assoluta, agito personalmente in giudizio e non tramite legale rappresentante. Ne discendeva altresì la nullità della procura ad agire in quanto rilasciata da incapace assoluto con ripercussione sulla decisione del Tribunale intervenuta nel giudizio de quo, anch'essa affetta da nullità. I motivi, da trattarsi congiuntamente, per la loro stretta connessione, sono infondati. Infatti, come questa Corte Suprema ha più volte affermato, l'articolo 75 cod. proc. civ., indicando le persone processualmente incapaci, si riferisce alle persone legalmente incapaci e non pure a quelle colpite da incapacità naturale non ancora interdette o inabilitate cioè si riferisce ad una posizione giuridica e non ad una condizione fisico-psichica. Occorre, pertanto, che sia stata emessa una sentenza di interdizione o di inabilitazione o che sia stato nominato all'incapace un rappresentante (tutore o curatore) provvisorio (cfr. Cass. 26 maggio 1999 n. 5152; Cass.3 dicembre 1994 n. 10425). 4 Applicando tali principi al caso di specie, deve, dunque, escludersi la dedotta incapacità processuale della intimata e la conseguente nullità del rapporto processuale e della sentenza. Con gli ultimi tre motivi, il ricorrente denuncia, subordinatamente ed in via alternativa, violazione e falsa applicazione degli artt.34 e 295 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.), nullità del procedimento (art.360 n.4 c.p.c.), nonché motivazione omessa su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.).Assume in proposito che il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sul presupposto della accertata patologia psichica, risolvendosi in un accertamento di status circa la capacità di intendere e di volere, sarebbe inammissibile, in quanto non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento incidentale ai fini del richiesto beneficio, М ma sarebbe dovuto discendere da un apposito giudizio camerale, ai sensi degli artt.712 e ss. c.p.c. Anche tale censura è priva di fondamento. Come sopra chiarito, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art.1 della legge n.18 del 1980, spetta qualora sussistano, ancorché alternativamente, le condizioni della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. Pertanto, è in funzione di tali presupposti che viene effettuato l'accertamento giudiziario, onde la mera coincidenza di uno di essi con quello che giustificherebbe un provvedimento di interdizione reso alla stregua del procedimento ex art.712 e ss. c.p.c. non assume alcun rilievo preclusivo ai fini dell'attribuzione del beneficio richiesto. Il ricorso ve, quindi, rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione all'avv. Salvatore Cabibbo, dichiaratosi (in udienza) antistatario. 5
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del pari0 € 11,36) resistente, delle spese di questo giudizio, liquidate in lire (22000 oltre lire " сран €1549, 37) 3.000.000 per onorari con attribuzione all'avv. Salvatore Cabibbo dichiaratosi anticipatario. Roma, 25 settembre 2001. Il Presidente Il Consigliere est. ladies faylerin V2684 Pl. Re IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria cggi, -5 FEB. 2002 IL CANCELLIEREPh. die I D , O L A L S 0 O S 1 3 B A . 3 I T T 5 , D R A . A A S ' T E N L S P L S O 3 E I P 7 D - N M I I 8 G S - O 1 A N 1 E D A S D E E I T E G , A N E O G O S R E T E T L T S I I R G A I E L D R L O E D 6