Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 gennaio 1963 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 marzo 2023 |
Commentari • 68
- 1. Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di MilanoGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa), ord. 7 novembre 2013 – Vannicelli, Giudice monocratico R.G. 63299/2013 TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B), 11 novembre 2013 – Riva Crugnola, Presidente relatore R.G. 21009/2012 TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B), 11 novembre 2013 – Perozziello, Presidente – Mambriani, Relatore R.G. 59921/2010 TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B), 21 novembre 2013 – Riva Crugnola, Presidente – Dal Moro, Relatore R.G. 30005/2012 TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B), 30 novembre 2013 – Galioto, Giudice monocratico …
Leggi di più… - 2. Versamenti in conto capitale, riserve 'targate' e finanziamenti dei soci (nota a Cass., 24 luglio 2007, n. 16393)Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
- 3. Art. 7 bis disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditihttps://www.brocardi.it/
- 4. Termini per il versamento direttohttps://www.brocardi.it/
- 5. Obblighi degli emittenti azionihttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • 129
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/2016, n. 5069Provvedimento: 5069/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 10181/2009 SEZIONI UNITE CIVILI Cron.5069 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Primo Pres.te f.f. Ud. 12/05/2015 - Est. Pres. Sezione PU Dott. MARIO CICALA - 70940 - Presidente Sezione Dott. RENATO RORDORF NOTIZIE Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere C.U. Dott. PIETRO CURZIO Dott. CAMILLA DI IASI Consigliere - Rel. Consigliere Dott. ANTONINO DI BLASI Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10181-2009 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del …Leggi di più...
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- 2. Trib. Benevento, sentenza 31/01/2025, n. 109Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO Il Tribunale di TO, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 31.1.2025 , nella causa iscritta al n. 4671 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023 TRA , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 elettivamente domiciliata in TO alla Via Salvator Rosa n.4, presso lo Studio degli avvocati Sergio Marchitto e Maria Verdisco , dai quali è rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'pposizione; Opponente CONTRO nato il [...] …Leggi di più...
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 1202Provvedimento: Sentenza n. 1202/2025 Depositata il 22/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: AGOSTINI RAFFAELE, Presidente SE CA TO, Relatore PETTINARI GIOVANNI, Giudice in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 815/2025 proposto da Ricorrente_1 Rappresentante_1 Quale L.r. - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/03/2025, n. 5916Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; - ricorrente – contro NDIONE CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO, con sede in Spoleto, Via Felice Cavallotti 8/10, C.F. 00151530540, in persona del Presidente – legale rappresentante – Sig. Dario Pompili, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Roma, Via Po, n. 102, presso lo Studio dell'Avv. Pietro Anello ([...]) del Foro di Roma, che la rappresenta e difende, giusta procura su foglio separato da intendersi materialmente congiunta al presente atto - controricorrente – Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria n. …Leggi di più...
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- 5. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 128Provvedimento: Sentenza n. 128/2026 Depositata il 17/02/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: PRATO FEDERICO, Presidente TROIANI RUGGERO, RE FORNATARO FABRIZIO, Giudice in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 744/2024 depositato il 12/07/2024 proposto da Fondazione Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. ((Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni e dalle societa' anche cooperative a responsabilita' limitata sono soggetti ad una ritenuta, nella misura del cinque per cento, a titolo di acconto dell'imposta complementare e dell'imposta sulle societa' dovute dai soci))
In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione delle societa', i singoli soci, per conseguirne il pagamento, devono versare alle societa' l'importo corrispondente alla ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dall'ultimo bilancio della societa', salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi.
Nei casi di assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni si considera utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi, imputata a capitale successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data. Non si computano a tal fine i fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta e con sovrapprezzi di emissione versati dai soci.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)) - Art. 2. ((Le societa' devono versare alle sezioni di Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale, entro venti giorni dalla data delle deliberazioni di distribuzione degli utili o degli acconti, l'intero ammontare delle ritenute in base all'aliquota del cinque per cento sull'intero importo degli utili soggetti a ritenuta di cui e' stata deliberata la distribuzione. Nella ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 il termine di venti giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel Foglio degli annunzi legali.
Entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto le societa' devono versare la maggior ritenuta effettuata in base all'aliquota del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, sugli utili pagati nel semestre procedente.
Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
Entro il 31 marzo di ciascun anno le societa' devono dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, lo ammontare degli utili dei quali e' stata deliberata anche a titolo di acconto la distribuzione nell'anno solare precedente nonche' l'ammontare degli utili pagati nell'anno e assoggettati alle ritenute previste dagli articoli 1 e 10 della presente legge.
Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni della sezione di Tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti e le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni previste dall'articolo 7 della presente legge, con l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali e' stata fatta la comunicazione.
Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali e' stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta e indicare la quota imputabile a ciascuna azione.
Le societa' a responsabilita' limitata e le societa' cooperative a responsabilita' limitata le cui quote non siano rappresentate da azioni devono specificare l'ammontare degli utili spettanti a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio fiscale)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 aprile 1964, n. 191 , di conversione del D.L. 23 febbraio 1964, n. 27 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo." - Art. 3.
L'ammontare delle ritenute previste dall'articolo 1 e' dedotto dall'ammontare della imposta complementare dovuta dai soci sul reddito complessivo netto alla cui formazione concorrono gli utili lordi sui quali sono state operate, per l'anno di acquisizione del diritto agli utili stessi.
((L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e' dedotto dall'imposta complementare o dall'imposta sulle societa' dovute dai soci nella proporzione stabilita dalla lettera c) del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Nella stessa proporzione gli utili percepiti dalle dette societa' concorrono a formare il reddito complessivo dei soci ai fini dell'imposta complementare o dell'imposta sulle societa'))
L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti a soggetti tassabili in base a bilancio e' dedotto dall'ammontate della imposta sulle societa' dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale il diritto agli utili e' staio acquisito. Per le azioni in proprieta' per in periodo inferiore all'anno, alla data della acquisizione del diritto agli utili, la deduzione e' limitata ad un dodicesimo dell'ammontare della ritenuta per ciascun mese di durata ininterrotta della proprieta'.
Nei casi contemplati dai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 177 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
Se dalla dichiarazione presentata dal contribuente risulta che l'ammontare delle ritenute e' superiore a quello dell'imposta iscrivibile a ruolo a norma dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, l'ufficio delle imposte iscrive la differenza in appositi elenchi di rimborso; tali elenchi devono essere consegnati all'esattore contemporaneamente ai ruoli nei quali sono iscritte le imposte corrispondenti agli imponibili dichiarati dai contribuenti. L'indennita' prevista dall'articolo 199-bis del testo unico e' dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione.
Per le societa' e le associazioni estere operanti in Italia mediante una stabile organizzazione le disposizioni dei commi precedenti si applicano nei soli riguardi delle ritenute operate sugli utili derivanti da azioni che concorrono a formare il patrimonio imponibile di cui al terzo comma dell'articolo 147 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209))
I soggetti tassabili in base a bilancio debbono presentare, in allegato alla dichiarazione annuale le distinte delle azioni acquistate o vendute nel corso dell'esercizio. Nelle distinte compilate dalle aziende di credito non debbono essere incluse le azioni dalle stesse acquistate o vendute nelle funzioni di intermediazione nei trasferimenti.