Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 gennaio 1963 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 marzo 2023 |
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TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa), ord. 7 novembre 2013 – Vannicelli, Giudice monocratico R.G. 63299/2013 TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B), 11 novembre 2013 – Riva Crugnola, Presidente relatore R.G. 21009/2012 TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B), 11 novembre 2013 – Perozziello, Presidente – Mambriani, Relatore R.G. 59921/2010 TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B), 21 novembre 2013 – Riva Crugnola, Presidente – Dal Moro, Relatore R.G. 30005/2012 TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B), 30 novembre 2013 – Galioto, Giudice monocratico …
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Giurisprudenza • 129
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/2016, n. 5069Provvedimento: 5069/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 10181/2009 SEZIONI UNITE CIVILI Cron.5069 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Primo Pres.te f.f. Ud. 12/05/2015 - Est. Pres. Sezione PU Dott. MARIO CICALA - 70940 - Presidente Sezione Dott. RENATO RORDORF NOTIZIE Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere C.U. Dott. PIETRO CURZIO Dott. CAMILLA DI IASI Consigliere - Rel. Consigliere Dott. ANTONINO DI BLASI Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10181-2009 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del …Leggi di più...
- fondamento·
- credito esposto in dichiarazione·
- scadenza del termine per l'accertamento·
- mancata adozione·
- esclusione·
- provvedimento dell'amministrazione finanziaria·
- cristalizzazione del diritto del contribuente·
- modalità di riscossione·
- riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)·
- riscossione delle imposte·
- rimborsi·
- versamento diretto
Versioni del testo
- Art. 1. ((Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni e dalle societa' anche cooperative a responsabilita' limitata sono soggetti ad una ritenuta, nella misura del cinque per cento, a titolo di acconto dell'imposta complementare e dell'imposta sulle societa' dovute dai soci))
In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione delle societa', i singoli soci, per conseguirne il pagamento, devono versare alle societa' l'importo corrispondente alla ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dall'ultimo bilancio della societa', salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi.
Nei casi di assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni si considera utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi, imputata a capitale successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data. Non si computano a tal fine i fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta e con sovrapprezzi di emissione versati dai soci.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)) - Art. 2. ((Le societa' devono versare alle sezioni di Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale, entro venti giorni dalla data delle deliberazioni di distribuzione degli utili o degli acconti, l'intero ammontare delle ritenute in base all'aliquota del cinque per cento sull'intero importo degli utili soggetti a ritenuta di cui e' stata deliberata la distribuzione. Nella ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 il termine di venti giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel Foglio degli annunzi legali.
Entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto le societa' devono versare la maggior ritenuta effettuata in base all'aliquota del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, sugli utili pagati nel semestre procedente.
Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
Entro il 31 marzo di ciascun anno le societa' devono dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, lo ammontare degli utili dei quali e' stata deliberata anche a titolo di acconto la distribuzione nell'anno solare precedente nonche' l'ammontare degli utili pagati nell'anno e assoggettati alle ritenute previste dagli articoli 1 e 10 della presente legge.
Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni della sezione di Tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti e le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni previste dall'articolo 7 della presente legge, con l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali e' stata fatta la comunicazione.
Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali e' stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta e indicare la quota imputabile a ciascuna azione.
Le societa' a responsabilita' limitata e le societa' cooperative a responsabilita' limitata le cui quote non siano rappresentate da azioni devono specificare l'ammontare degli utili spettanti a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio fiscale)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 aprile 1964, n. 191 , di conversione del D.L. 23 febbraio 1964, n. 27 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo." - Art. 3.
L'ammontare delle ritenute previste dall'articolo 1 e' dedotto dall'ammontare della imposta complementare dovuta dai soci sul reddito complessivo netto alla cui formazione concorrono gli utili lordi sui quali sono state operate, per l'anno di acquisizione del diritto agli utili stessi.
((L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e' dedotto dall'imposta complementare o dall'imposta sulle societa' dovute dai soci nella proporzione stabilita dalla lettera c) del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Nella stessa proporzione gli utili percepiti dalle dette societa' concorrono a formare il reddito complessivo dei soci ai fini dell'imposta complementare o dell'imposta sulle societa'))
L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti a soggetti tassabili in base a bilancio e' dedotto dall'ammontate della imposta sulle societa' dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale il diritto agli utili e' staio acquisito. Per le azioni in proprieta' per in periodo inferiore all'anno, alla data della acquisizione del diritto agli utili, la deduzione e' limitata ad un dodicesimo dell'ammontare della ritenuta per ciascun mese di durata ininterrotta della proprieta'.
Nei casi contemplati dai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 177 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
Se dalla dichiarazione presentata dal contribuente risulta che l'ammontare delle ritenute e' superiore a quello dell'imposta iscrivibile a ruolo a norma dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, l'ufficio delle imposte iscrive la differenza in appositi elenchi di rimborso; tali elenchi devono essere consegnati all'esattore contemporaneamente ai ruoli nei quali sono iscritte le imposte corrispondenti agli imponibili dichiarati dai contribuenti. L'indennita' prevista dall'articolo 199-bis del testo unico e' dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione.
Per le societa' e le associazioni estere operanti in Italia mediante una stabile organizzazione le disposizioni dei commi precedenti si applicano nei soli riguardi delle ritenute operate sugli utili derivanti da azioni che concorrono a formare il patrimonio imponibile di cui al terzo comma dell'articolo 147 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209))
I soggetti tassabili in base a bilancio debbono presentare, in allegato alla dichiarazione annuale le distinte delle azioni acquistate o vendute nel corso dell'esercizio. Nelle distinte compilate dalle aziende di credito non debbono essere incluse le azioni dalle stesse acquistate o vendute nelle funzioni di intermediazione nei trasferimenti.