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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 09/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SAVASTANO MARIA GRAZIA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3371/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casagiove - Piazza Municipio 81022 Casagiove CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001611732000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001611732000 TASI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistenti: si riportano ai propri atti e insistono per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec al Comune di Casagiove e all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data
23.6.2025 e depositato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta in data 23.7.2025, la parte ricorrente, Ricorrente_1 , impugnava la cartella esattoriale n. 028 2025 0001611732000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione notificata il 24.04.2025 per l'importo complessivo di
€ 1.162.38 e limitatamente al mancato pagamento della TASI anno 2015 del Comune di Casagiove per l'importo di € 277,00 e per mancato pagamento dell'IMU anno 2015 del Comune di Casagiove per l'importo di € 417,00.
La cartella era fondata sull' avviso n. 948/2020 per la TASI 2015 con indicazione di notifica del 8.3.2021
e sull' avviso n. 3073/2020 per IMU 2015 con indicazione di notifica del 8.3.2023.
La parte ricorrente deduceva la illegittimità della cartella per omessa notifica degli avvisi presupposti, decadenza e prescrizione dei tributi;
carenza di motivazione.
Si costituivano in giudizio il Comune di Casagiove e l'Agenzia delle Entrate Riscossione che deducevano l'infondatezza del ricorso e ne chiedevano il rigetto.
All'udienza del 10.12.2025 il Giudice monocratico decideva come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che nessuna contestazione risulta avanzata con riferimento alla tassa automobilistica, pure contenuta nella cartella , nè risulta notificato il ricorso alla Regione Campania sicché
l'impugnazione deve ritenersi limitata solo agli importi riferiti alla TASI e all'IMU del Comune di Casagiove.
La censura relativa alla carenza di motivazione dell'atto è infondata.
L'univoca giurisprudenza di legittimità è ferma nel ribadire il principio (cfr. Cassazione civile, sez. trib.,
25/03/2011, n. 6928¸ Cass., sentenza del 10 marzo 2006, n. 5348 ; Cass. 4632/03), secondo il quale: «la motivazione non può considerarsi nulla se ha i requisiti minimi che consentono di individuare la pretesa impositiva sì da assicurare il duplice risultato di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nella fase contenziosa e consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, e perciò che è sufficiente, al fine di escludere la nullità dell'atto che l'avviso indichi i criteri di valutazione correlati al caso concreto, salva la prova, in fase contenziosa, degli elementi di fatto che giustifichino, secondo quei criteri, il quantum accertato, che il contribuente ha facoltà di contrastare anche in base a criteri diversi da quelli utilizzati dall'Ufficio» .
Orbene nel caso di specie la motivazione addotta soddisfa il contenuto minimo o essenziale, tale da consentire l'identificazione dei presupposti materiali e giuridici cui è correlata la pretesa tributaria e può, pertanto ritenersi adeguata, consentendo di palesare le ragioni del provvedimento, avuto riguardo al contenuto tipico e all'oggetto del singolo atto impositivo. Inoltre nel caso in cui nel provvedimento amministrativo finale siano richiamati atti istruttori ovvero atti presupposti- come nel caso di specie - l'obbligo di motivazione è correttamente assolto, per relationem, in quanto l'indicazione del diretto collegamento consequenziale con i detti atti prodromici esplicita le ragioni della scelta dell'Amministrazione e il richiamo agli stessi atti consente all'interessato di avervi accesso, e ciò anche laddove l'atto cui si rinvia non sia allegato al provvedimento, essendo sufficiente che esso sia indicato e reso disponibile all'interessato (T.A.
R. Toscana Firenze, sez. II, 09/05/2013, n. 782T).
Infondate sono altresì le eccezioni di decadenza e di prescrizione.
Al riguardo va rilevato che nel diritto tributario sono previsti, in prevalenza, termini di decadenza (per il potere di accertamento, di liquidazione e di iscrizione a ruolo per l'ente impositore e per il diritto al rimborso per il contribuente) e solo una volta impedita la decadenza, con il compimento dell'atto indicato, diviene operante la prescrizione del diritto di credito tributario.
L'art. 1, comma 161 Legge 27.12.2006, n. 296 prevede che «gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati». Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato dall'art. 1, comma 172 1. 296/2006, con decorrenza 1.7.2007 il previgente art. 71, c.
1. D.lgs
507/93 che prevedeva il termine triennale di decadenza.
Trattandosi di decadenza va applicato il principio di diritto più volte espresso dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo il quale "in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria" (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 22 settembre 2015, n. 18643; Cass. sez. 6-5, ord. 21 ottobre 2014, n. 22320; Cass. sez. 5, 10 giugno 2008, n. 15298; Cass. sez. 5, 29 gennaio
2004, n. 1647).
Avuto riguardo alla specifica fattispecie deve qualificarsi, in piena armonia con il dato normativo di cui all'art. 1, comma 161 della legge n. 296/2006 il termine quinquennale ivi previsto (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati) per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio come termine di decadenza.
Il Comune di Casagiove ha tuttavia depositato relata di notifica in data 8.3.2021 dell'avviso TASI presso l'indirizzo della ricorrente in Casagiove alla Indirizzo_1 con consegna al marito e ulteriore relata di consegna al marito anche dell'avviso IMU in pari data.
Tali atti non risultano impugnati sicchè le contestazione di merito sono precluse e non vi è decadenza;
nè la prescrizione, decorrente dalla notifica degli avvisi, può ritenersi realizzata al momento della notifica della cartella in data 24.04.2025 . Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Tenuto conto delle ragioni della decisione sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite .
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caserta il 10.12.2025
Il Giudice monocraticodott. Maria Grazia Savastano
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SAVASTANO MARIA GRAZIA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3371/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casagiove - Piazza Municipio 81022 Casagiove CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001611732000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001611732000 TASI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistenti: si riportano ai propri atti e insistono per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec al Comune di Casagiove e all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data
23.6.2025 e depositato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta in data 23.7.2025, la parte ricorrente, Ricorrente_1 , impugnava la cartella esattoriale n. 028 2025 0001611732000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione notificata il 24.04.2025 per l'importo complessivo di
€ 1.162.38 e limitatamente al mancato pagamento della TASI anno 2015 del Comune di Casagiove per l'importo di € 277,00 e per mancato pagamento dell'IMU anno 2015 del Comune di Casagiove per l'importo di € 417,00.
La cartella era fondata sull' avviso n. 948/2020 per la TASI 2015 con indicazione di notifica del 8.3.2021
e sull' avviso n. 3073/2020 per IMU 2015 con indicazione di notifica del 8.3.2023.
La parte ricorrente deduceva la illegittimità della cartella per omessa notifica degli avvisi presupposti, decadenza e prescrizione dei tributi;
carenza di motivazione.
Si costituivano in giudizio il Comune di Casagiove e l'Agenzia delle Entrate Riscossione che deducevano l'infondatezza del ricorso e ne chiedevano il rigetto.
All'udienza del 10.12.2025 il Giudice monocratico decideva come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che nessuna contestazione risulta avanzata con riferimento alla tassa automobilistica, pure contenuta nella cartella , nè risulta notificato il ricorso alla Regione Campania sicché
l'impugnazione deve ritenersi limitata solo agli importi riferiti alla TASI e all'IMU del Comune di Casagiove.
La censura relativa alla carenza di motivazione dell'atto è infondata.
L'univoca giurisprudenza di legittimità è ferma nel ribadire il principio (cfr. Cassazione civile, sez. trib.,
25/03/2011, n. 6928¸ Cass., sentenza del 10 marzo 2006, n. 5348 ; Cass. 4632/03), secondo il quale: «la motivazione non può considerarsi nulla se ha i requisiti minimi che consentono di individuare la pretesa impositiva sì da assicurare il duplice risultato di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nella fase contenziosa e consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, e perciò che è sufficiente, al fine di escludere la nullità dell'atto che l'avviso indichi i criteri di valutazione correlati al caso concreto, salva la prova, in fase contenziosa, degli elementi di fatto che giustifichino, secondo quei criteri, il quantum accertato, che il contribuente ha facoltà di contrastare anche in base a criteri diversi da quelli utilizzati dall'Ufficio» .
Orbene nel caso di specie la motivazione addotta soddisfa il contenuto minimo o essenziale, tale da consentire l'identificazione dei presupposti materiali e giuridici cui è correlata la pretesa tributaria e può, pertanto ritenersi adeguata, consentendo di palesare le ragioni del provvedimento, avuto riguardo al contenuto tipico e all'oggetto del singolo atto impositivo. Inoltre nel caso in cui nel provvedimento amministrativo finale siano richiamati atti istruttori ovvero atti presupposti- come nel caso di specie - l'obbligo di motivazione è correttamente assolto, per relationem, in quanto l'indicazione del diretto collegamento consequenziale con i detti atti prodromici esplicita le ragioni della scelta dell'Amministrazione e il richiamo agli stessi atti consente all'interessato di avervi accesso, e ciò anche laddove l'atto cui si rinvia non sia allegato al provvedimento, essendo sufficiente che esso sia indicato e reso disponibile all'interessato (T.A.
R. Toscana Firenze, sez. II, 09/05/2013, n. 782T).
Infondate sono altresì le eccezioni di decadenza e di prescrizione.
Al riguardo va rilevato che nel diritto tributario sono previsti, in prevalenza, termini di decadenza (per il potere di accertamento, di liquidazione e di iscrizione a ruolo per l'ente impositore e per il diritto al rimborso per il contribuente) e solo una volta impedita la decadenza, con il compimento dell'atto indicato, diviene operante la prescrizione del diritto di credito tributario.
L'art. 1, comma 161 Legge 27.12.2006, n. 296 prevede che «gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati». Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato dall'art. 1, comma 172 1. 296/2006, con decorrenza 1.7.2007 il previgente art. 71, c.
1. D.lgs
507/93 che prevedeva il termine triennale di decadenza.
Trattandosi di decadenza va applicato il principio di diritto più volte espresso dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo il quale "in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria" (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 22 settembre 2015, n. 18643; Cass. sez. 6-5, ord. 21 ottobre 2014, n. 22320; Cass. sez. 5, 10 giugno 2008, n. 15298; Cass. sez. 5, 29 gennaio
2004, n. 1647).
Avuto riguardo alla specifica fattispecie deve qualificarsi, in piena armonia con il dato normativo di cui all'art. 1, comma 161 della legge n. 296/2006 il termine quinquennale ivi previsto (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati) per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio come termine di decadenza.
Il Comune di Casagiove ha tuttavia depositato relata di notifica in data 8.3.2021 dell'avviso TASI presso l'indirizzo della ricorrente in Casagiove alla Indirizzo_1 con consegna al marito e ulteriore relata di consegna al marito anche dell'avviso IMU in pari data.
Tali atti non risultano impugnati sicchè le contestazione di merito sono precluse e non vi è decadenza;
nè la prescrizione, decorrente dalla notifica degli avvisi, può ritenersi realizzata al momento della notifica della cartella in data 24.04.2025 . Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Tenuto conto delle ragioni della decisione sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite .
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caserta il 10.12.2025
Il Giudice monocraticodott. Maria Grazia Savastano