Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/04/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 32/2024 r.g. promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
residente a [...](Ve), rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Maria Ceccato per mandato e domiciliato come in atti – appellante contro
nata a [...] il [...] e residente a [...](Ve) Controparte_1
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli avvocati Franca C.F._2
Tonello e Maria Margherita Salzer per mandato e domiciliata come in atti –
appellata –
e con l'intervento del Procuratore Generale
o 0 o
Oggetto: appello contro sentenza del Tribunale di Venezia – conclusioni
conformi
1
Conclusioni per l'appellante e per l'appellata
“L'avv. Franca Tonello per la sig.ra e l'avv. Maria Ceccato Controparte_1
per il sig. congiuntamente dichiarano che le parti hanno Parte_1
raggiunto un accordo ed intendono definire, oltre ai loro rapporti personali e patrimoniali, anche il presente procedimento e chiedono quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni Confermata la declaratoria degli effetti civili del matrimonio pronunciata con sentenza parziale n. 1611/2021
del 3.8.2021 dal Tribunale di Venezia, revocata ogni diversa statuizione, 1) il
Signor a titolo di assegno divorzile una tantum si impegna Parte_1
a) a versare alla signora a titolo di una tantum divorzile la Controparte_1
somma concordemente stabilita in € 450.000,00
(quattrocentocinquantamilaeuro) che sarà corrisposta entro e non oltre 30
(trenta) giorni dalla pec di comunicazione della cancelleria, ai rispettivi procuratori, di pubblicazione della sentenza che definisce, nei suddetti termini, il divorzio nel giudizio RG 32/2024, b) il signor Parte_1
rinuncia, altresì, al preteso credito pari ad € 247.878,00 vantato e portato dalla scrittura intervenuta tra le parti in data 12.02.2018, credito relativo all'acquisto in data 14.02.2018, da della casa in Noale, a Controparte_1
rogito del notaio e, parimenti, il sig dichiara di Per_1 Parte_1
non vantare alcun credito nei confronti della signora a Controparte_1
fronte dell'acquisto in data 18.03.2014 dell'immobile in Jesolo, a rogito notaio . Le rinunce hanno da ritenersi inefficaci e tamquam non Persona_2
esset nel caso la Corte d'Appello di Venezia non emetta la sentenza favorevole di cui al punto a),
2 A fronte dell'esatto adempimento di quanto sopra, le parti rinunciano ad ogni diversa pretesa reciproca azionata nel giudizio di divorzio e verrà
abbandonato il giudizio di rinvio dalla Cassazione pendente avanti l'intestata
Corte promosso dalla sig.ra RG 378/2025 relativo al giudizio di CP_1
separazione tra le parti.
3) Nell'ipotesi in cui non provvedesse al versamento Parte_1
dell'assegno una tantum di divorzio nei termini su indicati, Controparte_1
avrà diritto al versamento di una penale di ulteriori € 50.000,00
(cinquantamila) che potrà esigere immediatamente scaduto il termine. In
ipotesi di accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle parti come sopra specificate con il riconoscimento dell'una tantum sopra previsto e con l'esatto adempimento delle stesse, le parti dichiarano di aver definito ogni questione relativa ai giudizi di separazione e divorzio e di non aver altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e viceversa con riguardo alle domande reciprocamente azionate nei giudizi di separazione e divorzio e comunque con riguardo al matrimonio celebrato in data 12.5.1984. Le spese dei giudizi si intendono compensate.
Le parti chiedono che la causa sia trattenuta in decisione con rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c. Nella denegata ipotesi in cui l'assegno una tantum
sopra previsto non fosse ritenuto equo dalla Corte d'appello di Venezia e non fosse quindi definito il giudizio di divorzio con l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle parti, le parti si riportano ai rispettivi atti e chiedono che la Corte fissi nuova udienza di trattazione per la prosecuzione del giudizio.
Fatto e motivi della decisione
3 1.- Con ricorso depositato in cancelleria il 9 gennaio 2024, poi notificato con decreto, adiva la Corte d'Appello di Venezia impugnando Parte_1
la sentenza n. 1936/2023 del Tribunale lagunare (pubblicata il 6 novembre
2023, non notificata) che dopo la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato il 12 maggio 1984 con
[...]
nel corso del quale erano nati i figli (18 agosto 1985) ed CP_1 Per_3
(22 novembre 1990) economicamente indipendenti, aveva riconosciuto Per_4
alla ex moglie un assegno mensile di €.
1.500 per finalità perequativo –
compensative - oltre la rivalutazione monetaria ai fini Istat condannandolo alle spese. Lamentava la violazione dell'art.115 Cod. proc. Civ. per errata valutazione delle prove e per la conseguente errata applicazione dei criteri in forza dei quali era stato riconosciuto l'assegno divorzile alla che Per_5
invece non era dovuto.
Si costituiva contestando il gravame e chiedendone la Controparte_1
reiezione.
In corso di causa, dopo la comparizione personale, le parti raggiungevano un accordo precisando in termini conformi le conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 14 aprile
2025 tenutasi con modalità telematiche non in presenza con rinuncia delle parti ai termini per il deposito di scritti conclusivi.
3.- Osserva il Collegio.
4.- Vanno accolte le conclusioni conformi rese dalle parti in tema di assegno
una tantum mentre, per i profili non direttamente “pertinenti” la controversia matrimoniale divorzile, si prende atto degli accordi.
5.- La pattuizione dell'assegno una tantum a carico del per la ex Pt_1
4 mogle in €. 450.000 ex art. 5, comma 8 Legge 898/70 deve ritenersi equa in quanto l'importo appare di tutto rilievo e idoneo in prospettiva, anche attraverso forme di risparmio, a preservare le ragioni economiche della ex moglie alla quale la pronuncia aveva invece riconosciuto un assegno divorzile. L'equità si ravvisa inoltre perché le pattuizioni successive, per le quali la Corte esprime un giudizio di presa d'atto, condizionate a quanto sopra, e che comprovano ulteriormente, per la vantaggi che si CP_1
sommano al cospicuio assegno sopra indicato.
6.- La Corte prende dunque atto degli accordi ulteriori tra le parti come segue:
“b) il signor rinuncia, altresì, al preteso credito pari ad € Parte_1
247.878,00 vantato e portato dalla scrittura intervenuta tra le parti in data
12.02.2018, credito relativo all'acquisto in data 14.02.2018, da
[...]
della casa in Noale, a rogito del notaio e, parimenti, il sig CP_1 Per_1
dichiara di non vantare alcun credito nei confronti della Parte_1
signora a fronte dell'acquisto in data 18.03.2014 Controparte_1
dell'immobile in Jesolo, a rogito notaio . Le rinunce hanno da Persona_2
ritenersi inefficaci e tamquam non esset nel caso la Corte d'Appello di
Venezia non emetta la sentenza favorevole di cui al punto a), A fronte dell'esatto adempimento di quanto sopra, le parti rinunciano ad ogni diversa pretesa reciproca azionata nel giudizio di divorzio e verrà abbandonato il giudizio di rinvio dalla Cassazione pendente avanti l'intestata Corte promosso dalla sig.ra RG 378/2025 relativo al giudizio di separazione tra le CP_1
parti. 3) Nell'ipotesi in cui non provvedesse al Parte_1
versamento dell'assegno una tantum di divorzio nei termini su indicati,
avrà diritto al versamento di una penale di ulteriori € Controparte_1
5 50.000,00 (cinquantamila) che potrà esigere immediatamente scaduto il termine. In ipotesi di accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle parti come sopra specificate con il riconoscimento dell'una tantum sopra previsto e con l'esatto adempimento delle stesse, le parti dichiarano di aver definito ogni questione relativa ai giudizi di separazione e divorzio e di non aver altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e viceversa con riguardo alle domande reciprocamente azionate nei giudizi di separazione e divorzio e comunque con riguardo al matrimonio celebrato in data 12.5.1984. Le spese dei giudizi si intendono compensate. Le parti chiedono che la causa sia trattenuta in decisione con rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c.”
7.- Tutte le spese del presente giudizio vanno compensate per la concorde richiesta delle parti.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro e con l'intervento Parte_1 Controparte_1
del Procuratore Generale, così provvede:
a.- accerta e dichiara l'equità dell'assegno una tantum a carico del Pt_1
per la ex mogle in €. 450.000;
b- prende atto degli ulteriori accordi tra le parti come dedotti nelle conclusioni conformi;
c.- compensa le spese.
Venezia lì 15 aprile 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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