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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa IA TO Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3446 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 28.07.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Mirano (VE) Via Belvedere 24 int. 2,
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
in Spinea (VE) Via Vicenza n. 47, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avvocati Avv.ti Andrea Toppani e Moira
Vecchiato in Cadoneghe (PD) Via Trieste, 1 che li rappresentano ed assistono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 06.10.2025, in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 06.10.2025, che di seguito si riproducono: “ 1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sig.ri e , ordinandosi Parte_1 Parte_2
ai componenti Ufficiali di Stato Civile del Comune di Spinea di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2. I Ricorrenti continueranno a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà opportuno;
3. La casa coniugale sita in Spinea
(VE) Via Vicenza n. 47 scala A int. 1 viene assegnata alla Signora , comprensiva Parte_2
di tutti gli arredi e suppellettili presenti, che ivi continuerà a vivere con i figli, i quali essendo maggiorenni saranno liberi di vedere il padre e pernottare presso l'abitazione di quest'ultimo nei modi e tempi che riterranno;
4. Quanto al mantenimento dei figli, Il Sig. Parte_1
Per_ corrisponderà alla Sig.ra l'assegno di mantenimento per i figli e Parte_2 Per_2
nella misura di € 735,00 mensili (€ 367,50 per ciascun figlio). Tale assegno dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario direttamente sul conto corrente dei figli fino alla piena autosufficienza economica. Spese straordinarie dei figli interamente a carico del
Sig. secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Venezia.
5. La Signora Pt_1 [...]
rinuncia espressamente e definitamente a qualsiasi assegno di mantenimento o assegno Parte_2
divorzile a proprio favore, dichiarando di essere economicamente autosufficiente;
6. Il Sig.
[...]
a titolo di una tantum a favore della moglie, si accolla per intero il mutuo ipotecario Pt_1
relativo alla casa coniugale (della durata di ulteriori anni 10 con rata mensile di circa € 750,00), liberando completamente la Sig.ra da ogni obbligazione verso l'istituto Parte_2
mutuante. Inoltre, il Sig. si accolla integralmente i debiti maturati dalla moglie per Pt_1
complessivi € 12.198,00, segnatamente debito per finanziamento Unicredit (€ 1.100,00), scoperto di conto corrente (€ 3.970,00) e spese condominiali arretrate (€ 7.128,00) per un complessivo di €
12.098,00; Il Sig. si accolla inoltre le spese condominiali i cui ratei di pagamento Pt_1
scadranno nell'anno 2025, rimanendo a carico della moglie quelli successivi;
7. Tutte le spese legali del presente procedimento di divorzio e dell'eventuale procedura di esdebitazione o equipollente (concordato minore) a nome della Signora sono integralmente a carico del Sig. Parte_2 [...]
. Pt_1
Per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 05.07.2003 contratto matrimonio con rito civile in Spinea era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 14.02.2019, data dell'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 8542/2018) omologata con decreto del 06.03.2019 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 06.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 14.02.2019, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 8542/2018) omologata con decreto del 06.03.2019 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse materiale dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05.07.2003 da e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Spinea al n. Parte_2
17, parte I, dell'anno 2003;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.11.2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa IA TO