Versione
14 marzo 1988
14 marzo 1988
Art. 31.
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle disposizioni contenute nei decreti-legge 13 gennaio 1988, nn. 3 e 5, 15 gennaio 1988, nn. 8 e 9, e 29 dicembre 1987, n. 533 , sostituite da quelle della presente legge.
Note all' art. 31, comma 3:
- Il D.L. n. 533/1987 , non convertito in legge perche' respinto dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 1988 (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1988), recava norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti.
- I DD. LL. 3/1988, e n. 5/1988 , non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 in data odierna), recavano, rispettivamente, norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti e norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti.
- I DD. LL. 8/1988, e n. 9/1988 , in corso di conversione in legge, recano, rispettivamente, proroga dei contributi GESCAL, norme in materia di previdenza e misure per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e modificazioni al regime fiscale del gas metano e di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle disposizioni contenute nei decreti-legge 13 gennaio 1988, nn. 3 e 5, 15 gennaio 1988, nn. 8 e 9, e 29 dicembre 1987, n. 533 , sostituite da quelle della presente legge.
Note all' art. 31, comma 3:
- Il D.L. n. 533/1987 , non convertito in legge perche' respinto dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 1988 (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1988), recava norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti.
- I DD. LL. 3/1988, e n. 5/1988 , non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 in data odierna), recavano, rispettivamente, norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti e norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti.
- I DD. LL. 8/1988, e n. 9/1988 , in corso di conversione in legge, recano, rispettivamente, proroga dei contributi GESCAL, norme in materia di previdenza e misure per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e modificazioni al regime fiscale del gas metano e di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.
Giurisprudenza • 16
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2399Provvedimento: […] 14 marzo 1988), la data della nascita del diritto (cui rapportare il computo dell'anzidetto spatium deliberandı) va identificata non già nel giorno dal quale il beneficio è fatto decorrere dalla legge, ma nel giorno dell'entrata in vigore di questa (nella specie, ai sensi dell'art. 31 legge n.67/1988, il 14 marzo 1988). È infatti evidente che prima di tale data non esiste alcun diritto azionabile e, per 4 conseguenza, non si prospetta un obbligo di provvedere e un correlativo ritardo. (In questo senso, […]Leggi di più...
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