Sentenza 12 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittima la decisione con la quale il beneficio, richiesto dal difensore, sia negato dal giudice sulla base di una valutazione di non convenienza per l'imputato, essendo tale valutazione di pertinenza esclusiva di quest'ultimo. (Nel caso di specie il giudice aveva ritenuto maggiormente conveniente per l'imputato assoggettarsi alla modesta pena pecuniaria irrogata, "in modo da poter usufruire del beneficio in altre occasioni").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/02/2014, n. 9204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9204 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2014 |
Testo completo
Анг ( 59 2 04/14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/02/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.,* 278/2014 CARLO GIUSEPPE BRUSCO Dott. Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE FELICETTA MARINELLI Dott. - N. 20907/2013- Consigliere - SALVATORE DOVERE Dott. - Consigliere - Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA IO N. IL 01/09/1952 avverso la sentenza n. 1483/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 24/05/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aldo Policastro Нинаche ha concluso per l'annullamento venta rinvio limitata mente alla sospensione condizionale;
il rigelts' del ricorso nel resto;
Udito, per la parte civile Avv Udit i difensor Avv. M (2 RITENUTO IN FATTO AR TO è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Lucca per rispondere del reato di cui all'articolo 590 commi 2 e 3 cod.pen. in relazione all'art.583, comma 1 c.p., per avere nella sua qualità di capo cantiere-preposto della ditta Tekne srl, cagionato per colpa lesioni personali al lavoratore Di PI LU, la cui mano restava schiacciata dal cofano motore della macchina escavatrice cui era addetto, mentre era intento ad ispezionare il vano motore a causa della mancanza del braccetto telescopico che avrebbe dovuto tenerlo sollevato. Al AR era stato contestato di avere omesso di esigere che la predetta macchina escavatrice fosse tenuta in buono stato di conservazione ed efficienza. Con sentenza del 29.10.09 il Tribunale di Lucca in composizione monocratica lo aveva dichiarato responsabile del reato a lui ascritto e lo aveva condannato alla pena di euro 500,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il difensore dell'imputato. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza oggetto del presente ricorso emessa in data 24.05.2012, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali del grado. Avverso tale sentenza AR TO personalmente proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento e la censurava per i seguenti motivi: 1) travisamento del fatto e conseguente contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art.606 comma 1 lett.e) c.p.p.. Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe travisato le dichiarazioni del teste LI laddove aveva ritenuto che il braccetto telescopico dell'escavatore fosse rotto da tempo e non fosse stato sostituito. Parimenti i giudici della Corte territoriale avrebbero effettuato una "lettura" parziale e non veritiera delle dichiarazioni dei testi escussi ei allorquando avevano affermato che, se il braccetto si fosse rotto, sarebbe stato rinvenuto dai colleghi di lavoro della persona offesa, ovvero dalla polizia giudiziaria, non avevano considerato che il mezzo, al momento dell'infortunio si trovava in un terreno fangoso in una zona di intenso traffico. Violazione del disposto di cui al secondo comma 2) dell'art. 111 Cost.m Secondo il ricorrente il giudice di primo grado, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, avrebbe palesemente manifestato sua personale convinzione la relativamente del genere quello per cui si a fatti di procedeva, esprimendo commenti ad alta voce ledurante escussioni testimoniali e facendo intuire alle parti quale fosse il suo convincimento. M 3) Erronea applicazione ed interpretazione ex art. 606, comma 1, lett.b) c.p.p. dell'art. 163 c.p.. Secondo il ricorrente la Corte territoriale, a fronte di una esplicita richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avrebbe motivato il rigetto con una motivazione non credibile e non giuridicamente corretta, allorquando aveva affermato che era più favorevole all'imputato il pagamento di una modesta somma (era stato condannato al pagamento della somma di euro 500 di multa), che gli salvava la possibilità di poter usufruire del beneficio richiesto in altre occasioni. CONSIDERATO IN DIRITTO OSSERVA LA CORTE DI CASSAZIONE che non sono fondati i primi due motivi di ricorso. Per quanto attiene al primo motivo, si Osserva (cfr. Cass., Sez. 4, Sent. n.4842 del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei né condividerne deve la fatti, giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento;
ciò in quanto l'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali о una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua in punto di responsabilità e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di Firenze hanno infatti chiaramente evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la sussistenza della responsabilità del AR in ordine al reato ascrittogli. In particolare hanno evidenziato che l'assunto della difesa era risultato sfornito di prova e smentito dalle prove soggettive e oggettive, in particolare dall'esame delle foto e del reperto e dalla testimonianza di LI RO, funzionario della ASL, che aveva effettuato le indagini subito dopo il fatto e che aveva precisato che il braccetto telescopico mancava da tempo, nonostante che la sua collocazione fosse espressamente indicata nelle schede tecniche del mezzo acquisite in causa. I giudici della Corte territoriale hanno quindi ritenuto che l'imputato non ne avesse curato la sua sostituzione per incuria e in violazione dell'obbligo su di lui incombente, stante la di conservaresua posizione di garanzia, in buono stato di efficienza e di manutenzione i macchinari utilizzati dagli operai e di rimuovere la situazione di pericolo. Manifestamente infondato è poi il secondo motivo di ricorso, atteso che quanto sostenuto dalla difesa a proposito di un 帆 difetto di imparzialità del giudice di primo grado esula dall'ambito di valutazione da questa Corte e comunque avrebbe dovuto essere fatto valere dalla difesa nella sede competente. Fondato è invece il terzo motivo di ricorso. Con riferimento infatti al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, la motivazione della sentenza impugnata appare non adeguata, atteso che non competeva ai giudici della Corte territoriale la valutazione circa la convenienza per l'imputato di usufruire del predetto beneficio nel presente processo, essendo tale valutazione di pertinenza soltanto dell'imputato stesso. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio sul punto alla Corte di appello di Firenze. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena e rinvia sul punto alla Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 12.02.2014 sagliere escensore Il Presidente Felicetta Marinel Carlo Giuseppe Brusco CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 FEB. 2014 ADICA H-PUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E Giulia Maria TIBERIƏ E T R O C M