Sentenza 5 aprile 2013
Massime • 1
Il giudice di merito, in relazione ad una condanna alla pena pecuniaria per delitto, può disporre, anche di ufficio, la sospensione condizionale della pena, ma deve motivare sulla utilità della concessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell'imputato a non goderne, sulla base di una valutazione in concreto, in considerazione delle finalità di prevenzione speciale e di rieducazione insita nell'istituto.
Commentari • 2
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La revoca della sospensione condizionale della pena pur erroneamente concessa non può intervenire quando ormai il beneficio si è consolidato (cioè quando è decorso il termine e sono maturate le condizioni per l'estinzione del reato). Corte di Cassazione sez. I penale ud. 20 febbraio 2024 (dep. 30 maggio 2024), n. 21603 Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro revocava, ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., nei confronti di M.F., la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 23 marzo 2010 del Tribunale di Rossano, confermata sul punto con sentenza emessa dalla stessa Corte il 17 aprile 2014, irrevocabile il 18 marzo 2015. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2013, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 05/04/2013
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 1123
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - N. 32981/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di
HE NE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 29/02/2012 dalla Corte di appello di Trento;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MICHELI Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trento, il 29/02/2012, confermava la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 16/11/2010, con la quale HE NE era stato condannato alla pena di Euro 200,00 di multa per aver partecipato ad una rissa (nel contempo dichiarando non doversi procedere a suo carico per il delitto di lesioni personali, a seguito di remissione di querela, ed assolvendolo da altri addebiti).
Dato atto che, fra i motivi di doglianza, la difesa dell'imputato aveva impugnato la sentenza del giudice di prime cure anche per essere stata a lui concessa la sospensione condizionale della suddetta pena, pur trattandosi di mera sanzione pecuniaria, la Corte territoriale osservava che l'HE si trovava nelle condizioni soggettive per godere di tale beneficio, rilevando che "la concessione della sospensione condizionale, ai sensi dell'art. 163 c.p., costituisce esercizio di un potere attribuito dalla legge esclusivamente al giudice in vista della finalità rieducativa della pena, con la conseguenza che non sono ipotizzabili ne' la necessità di istanza da parte dell'imputato ne' il potere della parte di rinunciare al beneficio.
Peraltro, sostiene la Suprema Corte, non può assumere alcuna giuridica rilevanza l'interesse dell'imputato a riservare la sospensione condizionale ad eventuali future condanne, trattandosi di prospettazione che si pone in chiara contraddizione con la prognosi di non reiterazione di fatti penalmente illeciti, imposta dall'art.164 c.p., comma 1, per la concessione del beneficio".
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, sopra richiamata, ricorre il difensore dell'HE, deducendo due motivi.
2.1 Con il primo, la difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 163 e 164 c.p., anche in relazione all'art.133 c.p., rilevando che ben può esistere un interesse dell'imputato a non vedersi concedere la sospensione condizionale quando gli venga inflitta una semplice pena pecuniaria: del beneficio in parola, infatti, si può godere soltanto due volte, e non ne è preclusa l'applicazione quando il prevenuto abbia riportato una precedente condanna a pena pecuniaria per delitto. L'interesse deve considerarsi giuridicamente apprezzabile, mirando l'istituto in esame a garantire la concreta reintegrazione sociale della persona condannata: perciò, la censura rivolta alla sentenza di primo grado, e qui ribadita, non si fonda su un presunto diritto dell'HE a rinunciare alla sospensione condizionale, bensì sul rilievo che il giudice di merito avrebbe usato il potere discrezionale riconosciutogli dalla legge violando la ratto dell'istituto (il pagamento della sanzione, nel caso di specie, avrebbe certamente avuto maggiore efficacia rieducativa e dissuasiva rispetto all'applicazione del beneficio di cui si discute).
Il ricorrente richiama plurimi precedenti giurisprudenziali di legittimità - sia pure in tema di condanne a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa -secondo cui il giudice ha il dovere di motivare sull'utilità della concessione del beneficio della sospensione condizionale rispetto al contrario interesse dell'imputato a non giovarsene, in ragione della lievità della sanzione inflitta.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso, il difensore dell'imputato rappresenta carenza e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, non avendo comunque la Corte territoriale:
- chiarito in cosa consisterebbero le condizioni soggettive dell'HE in base alle quali egli potrebbe godere della sospensione condizionale;
- indicato quali elementi concreti legittimerebbero nel caso di specie, in vista della funzione rieducativa della pena, l'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito per la concessione del beneficio;
- dato atto che l'imputato, lungi dall'avere rinunciato ad un preteso diritto di godere di detto beneficio, aveva comunque formulato specifiche doglianze in punto di dissuasività della sanzione inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, già nel 1994, hanno avuto modo di affermare che "la sospensione condizionale non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena;
l'interesse all'impugnazione, condizionante l'ammissibilità del ricorso, si configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa. Il pregiudizio addotto dall'interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato" (Cass., Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv 197535). Perciò, in linea di principio non può rilevare la mera opportunità di riservarsi la possibilità del beneficio in relazione a future condanne più gravi, peraltro in antitesi rispetto alla stessa valutazione prognostica di una successiva astensione dell'imputato da condotte illecite, ma occorre un "interesse giuridicamente apprezzabile": interesse che, in tema di condanne alla pena dell'ammenda, è stato concretamente ravvisato all'esito di un significativo dibattito giurisprudenziale.
Dopo infatti alcune pronunce, secondo cui doveva ritenersi "inammissibile, per difetto dell'interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa e relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162 bis c.p., in quanto il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art.3, diversamente dall'abrogato art. 686 c.p.p., prevede oggi l'iscrizione per estratto nel casellario giudiziale anche delle sentenze di condanna concernenti contravvenzioni oblabili" (Cass., Sez. 3^, n. 12914 del 20/02/2008, Crucito, Rv 239349; v. anche, sostanzialmente negli stessi termini, Cass., Sez. 3^, n. 42530 del 04/11/2008, Perchinenna), si è da ultimo affermato l'orientamento opposto, nel senso che "l'imputato condannato a pena pecuniaria, che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, ha interesse ad impugnare tale statuizione onde ottenere la revoca del beneficio da cui deriva la lesione di un interesse giuridico qualificato, atteso che dalla condanna consegue l'iscrizione nel casellario giudiziale, che non può, in caso di sospensione, essere eliminata" (Cass., Sez. 3^, n. 47234 del 15/11/2012, Biagioni, Rv 253994). Infatti, se è vero che il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 3, prevede comunque l'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni concretamente sanzionate con la sola pena dell'ammenda (sia o meno concessa la sospensione condizionale), il successivo art. 5 dispone che quelle iscrizioni siano eliminate, salvo però che sia stato concesso il beneficio medesimo, dopo dieci anni dall'esecuzione od estinzione della pena. Ergo, in vista di una futura possibilità di eliminazione di iscrizioni pregiudizievoli, vi è effettivo interesse dell'imputato a dolersi di una sospensione condizionale applicatagli ex officio. Resta da vedere se analoghi principi possano affermarsi, in ipotesi avuto riguardo ad interessi di altra natura, in caso di condanna a pena pecuniaria per delitto, come nel caso oggi in esame. Su un piano più generale, questa Corte ha più volte sottolineato che il giudice di merito ha il dovere di motivare sull'utilità della concessione del beneficio della sospensione condizionale rispetto al contrario interesse dell'imputato a non goderne (per la modestia della sanzione irrogata), affermando pertanto che l'istituto può trovare applicazione anche d'ufficio, sulla base di una valutazione in concreto di utilità di detta concessione per la finalità di prevenzione speciale e rieducazione che costituisce la ratio dell'istituto: le pronunce in questione (Cass., Sez. 1^, n. 45484 dell'11/11/2004, Di Ricco;
Sez. 1^, n. 26633 del 10/06/2008, Zara;
Sez. 1^, n. 44602 dell'11/11/2008, Stefanelli;
Sez. 3^, n. 11091 del 27/01/2010, Di Rosa), a ben guardare, si riferiscono tutte a fattispecie concrete concernenti reati contravvenzionali per cui era stata irrogata la sola ammenda, ma deve ritenersi che i principi ivi esposti valgano anche in caso di applicazione della multa, se in misura obiettivamente lieve e tale da non poter determinare - laddove l'ordinamento si astenga dalla concreta esazione della sanzione - alcun effetto deterrente da possibili ricadute dell'interessato in condotte di rilievo penale.
Su un piano dissuasivo, infatti, e indipendentemente dalla natura giuridica della sanzione, una pena pecuniaria realmente eseguita non può che risultare maggiormente efficace rispetto alla sospensione per un tempo determinato dell'obbligo del condannato di corrispondere quella somma: il pagamento della sanzione sarà pertanto, in linea generale, l'unica soluzione in grado di realizzare la funzione rieducativa e special-preventiva della pena, a meno che non risultino circostanze peculiari e del tutto contingenti, ad esempio in ragione di condizioni economiche particolarmente disagiate in cui versi lo stesso condannato, dalle quali potersi evincere che la pena de qua sia in concreto di eccessiva afflittività.
Per altro verso, una qualunque pena detentiva per delitto, già inflitta in precedenza, deve considerarsi - ai sensi dell'art. 164 c.p., comma 2, n. 1, e pur nei limiti indicati dall'u.c., dello stesso articolo - ostativa alla concessione della sospensione condizionale in favore del soggetto nuovamente condannato: ed appare in vero irragionevole che lo stesso effetto venga a prodursi in caso di pregressa condanna a pena pecuniaria, ex se non preclusiva, qualora il giudicante abbia discrezionalmente concesso una sospensione condizionale non richiesta.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessa sospensione condizionale della pena, beneficio che elimina. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2014