Sentenza 25 febbraio 2000
Massime • 1
La proroga della custodia cautelare ex articolo 305, secondo comma, cod. proc. pen. è un istituto di carattere eccezionale che trova ingresso solo ove ricorrano simultaneamente i requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità e della indispensabilità del protrarsi della custodia cautelare al fine di procedervi. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di proroga da parte del giudice fondato sul rilievo che un esame tecnico balistico da effettuarsi in laboratorio non rappresenta un incombente probatorio di particolare complessità e comunque neppure incompatibile con lo status libertatis dell'indagato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2000, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE CONSOLI Presidente del 25.02.2000
1. Dott. CARLO CASINI Consigliere SENTENZA
2. " ER AR " N. 1005
3. " LI RU " REGISTRO GENERALE
4. " VITTORIO GL ER " N. 42356/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro Sez. Feriale emessa il 14.09.1999 ex art. 310 CPP. nel proc. pen. a carico di AN MO n. Cosenza in data 08.07.1971.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Ebner udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. G. Passacantando che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. M. Manna dell'indagato AN MO. Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 15.7.1999 il GIP del Tribunale di Cosenza disponeva la proroga di sei mesi dei termini di custodia cautelare nei confronti di VA NO e di AN MO indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico ed alla detenzione di armi ed alla commissione di altri delitti mediante l'utilizzo di esse, nonché per una serie di violazioni delle leggi sulle armi da guerra e comuni e sulle munizioni, ricettazione;
evasione dal luogo degli arresti domiciliari (solo VA) e danneggiamento di abitazione con esplosione di colpi di arma da fuoco (solo AN). A seguito di appello proposto dal AN ex art.310 cpp, il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza in data 14.09.1999, in accoglimento dello stesso, revocava la misura cautelare prorogata, ordinava la scarcerazione del AN - se non detenuto per altra causa - e, ritenuta la persistenza di esigenze cautelari, imponeva allo stesso l'obbligo di dimora nel Comune di S.Fili, con le relative prescrizioni.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il PM, deducendo illogicità e carenza di motivazione nonché travisamento dei fatti.
Motivi della decisione
Va premesso che la proroga era stata richiesta dal PM e concessa dal GIP in data 14.6.1999 stante la sussistenza di gravi esigenze cautelari e la necessità di procedere con incidente probatorio alla verifica della identità dell'olio usato per la pulizia delle armi sequestrate e la sua coincidenza con quello contenuto in un barattolo pure in sequestro nonché all'interrogatorio degli imputati per la contestazione di nuove imputazioni.
Ciò posto, si osserva che nel suo ricorso il PM lamenta che il Tribunale non avrebbe motivato:
1) sulla prospettata necessità di procedere a nuovo interrogatorio degli indagati, in stato di detenzione, onde contestare loro nuovi gravi addebiti sulla base di quanto emerso dalle disposte consulenze tecniche;
2) sulla intrinseca complessità di un accertamento peritale che, partendo dalla già riscontrata identità dei lubrificanti usati per alcune armi, veniva a riguardare tutte le armi, compreso un revolver cal.32 utilizzato dal AN per danneggiare l'abitazione di tal Poeta AN;
3) sulla obiettiva complessità di tale accertamento tecnico balistico, non eseguibile da qualsiasi tecnico, trattandosi di individuare qualità e quantità dei lubrificanti usati, rilevandoli dall'interno ed all'esterno delle armi.
Quanto poi al travisamento dei fatti, esso consisterebbe nell'avere il Tribunale ritenuto il nuovo accertamento meramente ripetitivo di quello già svolto dal PM in sede di consulenza tecnica: mentre il precedente aveva riguardato solo alcune delle armi in sequestro. Il ricorso è infondato.
In primo luogo è da escludere che vi sia travisamento del fatto, dal momento che l'ordinanza del GIP in data 15.7.1999, concessiva della proroga, si sofferma adeguatamente (pagg. da 5 a 8) sulla situazione di fatto posta a base della richiesta del PM.
Sicché, tale situazione - anche per quanto attiene la dedotta novità delle indagini tecniche da compiere - risulta conosciuta dal Tribunale della Libertà nel momento in cui ha provveduto sull'istanza di revoca della proroga di efficacia della misura cautelare in corso.
Il problema, diverso, della valutazione del carattere di novità dell'accertamento sarà esaminato più avanti.
Del Pari non sussistono il denunciato vizio di mancanza ed illogicità della motivazione.
Al riguardo va infatti rilevato che il Tribunale ha preso in considerazione tutti gli elementi che, ai sensi dell'art.305 comma secondo cpp, devono sussistere al fine di giustificare la proroga della custodia cautelare.
Quanto all'esigenza che gli accertamenti da compiere siano particolarmente complessi, il Tribunale ne ha escluso la sussistenza osservando - dopo avere fatto formale richiamo alla richiesta del PM ed a quanto al riguardo ribadito dal GIP - che un esame tecnico balistico da effettuarsi in laboratorio (e in ordine al quale del resto non è stata dimostrata dal PM la impossibilità di effettuarlo nel termini ordinari di custodia cautelare) non rappresenta un incombente probatorio di particolare complessità e comunque neppure incompatibile, quanto alla sua effettuazione, con lo status libertatis degli indagati.
Trattasi di valutazioni di merito (così come quella attinente alla sostanziale mancanza di novità, quanto ad intrinseca consistenza, degli ulteriori accertamenti rispetto a quelli della medesima natura già effettuati) che, in quanto esenti da vizi logici e da errori di diritto, sono insindacabili in questa sede.
In definitiva, ritiene la Corte che le ragioni suindicate siano adeguatamente e logicamente esplicative del diniego della proroga della custodia cautelare : istituto di carattere eccezionale che trova ingresso solo ove simultaneamente ricorrano i requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità e della indispensabilità del protrarsi della custodia cautelare al fine, appunto, di procedervi (Cass. ss. uu. 16.6.1995 n. 12, c.c. 21.4.1995, P.M. in proc. Maccari).
Pertanto il Tribunale correttamente ne ha negato l'applicazione, una volta accertato il difetto della contemporanea presenza degli anzidetti presupposti.
Nè il Tribunale era tenuto a motivare circa la prospettata necessità che il nuovo interrogatorio del AN si svolgesse nello stato di detenzione dell'indagato, atteso che il tema d'indagine sottoposto al suo esame era diverso e circoscritto alla verifica delle condizioni giustificative della proroga quali enunciate dall'art.305 cpp e di cui in precedenza si è trattato. Le censure mosse al riguardo dal ricorrente PM devono dunque ritenersi prive di fondamento.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2000