Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/1999, n. 1434
CASS
Sentenza 20 aprile 1999

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In tema di proroga della custodia cautelare, l'art.305, comma secondo, cod. proc. pen., richiede che, permanendo le esigenze cautelari, gli accertamenti da compiersi siano assolutamente necessari ai fini del procedimento e che la necessità si riferisca a emergenze sopravvenute o, qualora preesistenti, tali da non poter essere soddisfatte utilmente nel termine originariamente prefissato; al giudice per le indagini preliminari è, pertanto, preclusa la possibilità di accordare la proroga qualora il PM ometta di allegare le circostanze suindicate che condizionano l'operatività della proroga ovvero sia accertato un colpevole ritardo da parte dello stesso pubblico ministero nel tempestivo adempimento della attività di indagine, non potendosi consentire che l'inerzia degli inquirenti possa giustificare il protrarsi della privazione della libertà personale dell'indagato.

Nel formulare la richiesta di proroga della custodia cautelare, il pubblico ministero ha un dovere di allegazione riguardante, non soltanto le ragioni per le quali si rende indispensabile, ai fini della decisione sulla posizione processuale dell'indagato per il quale viene richiesta la proroga, l'accertamento da eseguire, bensì anche quelle dimostrative della complessità dell'accertamento e della circostanza che lo stesso non si sia potuto espletare durante il decorso del periodo normale di custodia cautelare.

La proroga della custodia cautelare, nel corso delle indagini preliminari, è un istituto di carattere eccezionale, come risulta dalle aggettivazioni della disposizione che la prevede, con riferimento sia alle esigenze cautelari (che devono essere gravi), sia al collegamento tra queste e la proroga (che deve essere indispensabile) sia agli accertamenti da compiere (che devono essere particolarmente complessi). Ne consegue che l'interpretazione di detta disposizione non può che essere quella più rigorosa consentita dal suo tenore letterale, ben individuabile nella necessità di ricercare un giusto contemperamento tra le opposte esigenze del diritto alla libertà dell'imputato, oltre i termini prefissati di durata massima della custodia cautelare, e della tutela della collettività, in presenza di concrete peculiarità dell'indagine processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/1999, n. 1434
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1434
    Data del deposito : 20 aprile 1999

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