Sentenza 20 aprile 1999
Massime • 3
In tema di proroga della custodia cautelare, l'art.305, comma secondo, cod. proc. pen., richiede che, permanendo le esigenze cautelari, gli accertamenti da compiersi siano assolutamente necessari ai fini del procedimento e che la necessità si riferisca a emergenze sopravvenute o, qualora preesistenti, tali da non poter essere soddisfatte utilmente nel termine originariamente prefissato; al giudice per le indagini preliminari è, pertanto, preclusa la possibilità di accordare la proroga qualora il PM ometta di allegare le circostanze suindicate che condizionano l'operatività della proroga ovvero sia accertato un colpevole ritardo da parte dello stesso pubblico ministero nel tempestivo adempimento della attività di indagine, non potendosi consentire che l'inerzia degli inquirenti possa giustificare il protrarsi della privazione della libertà personale dell'indagato.
Nel formulare la richiesta di proroga della custodia cautelare, il pubblico ministero ha un dovere di allegazione riguardante, non soltanto le ragioni per le quali si rende indispensabile, ai fini della decisione sulla posizione processuale dell'indagato per il quale viene richiesta la proroga, l'accertamento da eseguire, bensì anche quelle dimostrative della complessità dell'accertamento e della circostanza che lo stesso non si sia potuto espletare durante il decorso del periodo normale di custodia cautelare.
La proroga della custodia cautelare, nel corso delle indagini preliminari, è un istituto di carattere eccezionale, come risulta dalle aggettivazioni della disposizione che la prevede, con riferimento sia alle esigenze cautelari (che devono essere gravi), sia al collegamento tra queste e la proroga (che deve essere indispensabile) sia agli accertamenti da compiere (che devono essere particolarmente complessi). Ne consegue che l'interpretazione di detta disposizione non può che essere quella più rigorosa consentita dal suo tenore letterale, ben individuabile nella necessità di ricercare un giusto contemperamento tra le opposte esigenze del diritto alla libertà dell'imputato, oltre i termini prefissati di durata massima della custodia cautelare, e della tutela della collettività, in presenza di concrete peculiarità dell'indagine processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/1999, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 20 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato PISANTI - Presidente del 20.4.1999
Dott. Oreste CIAMPA - Consigliere SENTENZA
Dott. Tito GARRIBBA - Consigliere N.1434
Dott. Ilario MARTELLA - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Antonino ASSENNATO - Consigliere N.34773/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal PROCURATORE della REPUBBLICA della Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Bari,
contro
ER ON ed altri,
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 13.7.1998. Udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator Generale, Dott. Carmine DI ZENZO, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Uditi i difensori presenti Avv. CARMINE DI PAOLA del Foro di Barletta e l'Avv. RENATO CIOCE del Foro di Trani.
La CORTE osserva:
Il Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Bari, - venuto a conoscenza, in data 5.5.1998, che il collaboratore di giustizia sottoposto a programma di protezione, SC RO, si era sottratto alla protezione e aveva dichiarato di volervi rinunziare -, con istanza del 20.5.1998 richiedeva al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari a) di procedere ad incidente probatorio per l'assunzione della deposizione del collaboratore di giustizia e b) di ordinare la proroga dei termini di custodia cautelare, che sarebbe scaduta al 8.6.1998, per gli indagati ER ON, CO GI, CO MO, ON IC, DI ZO IC, NZ AN NI, IS OL, ER AS e MA NI, tutti indagati associazione per delinquere di stampo mafioso e altro. Con ordinanza del 5.6.1998 il Giudice per le indagini preliminari disponeva l'assunzione della deposizione del collaboratore di giustizia e concedeva la proroga della carcerazione cautelare per tutti gli indagati, al fine "di preservare non solo la fase di acquisizione della prova predibattimentale, ma anche gli ulteriori sviluppi investigativi che dall'esperimento del mezzo istruttorio preventivo potranno (potessero) derivare". Il Tribunale di Bari, con decisione del 13.7.1998, conclusivamente osservando che era indimostrato che "anche a volerlo ritenere un "accertamento",... detto incidente probatorio [si presentasse] con caratteristiche di tale eccezionale complessità da non poter essere esperito nei termini stabiliti dalla legge e che - al momento della comunicazione della sottrazione dello SC al regime di protezione (5/5/98) - erano peraltro compatibili col rispetto degli ordinari termini di custodia cautelare (8/6/98)", accoglieva gli appelli avanzati dagli indagati e, essendo decorso il termine di fase della custodia cautelare, ne disponeva la scarcerazione se non detenuti per altro.
Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero presso la Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Bari e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen., denuncia l'ordinanza impugnata per inosservanza e erronea applicazione della legge penale in punto di ritenuta esclusione dell'indispensabilità dell'accertamento e della complessità dello stesso e, comunque, per il vizio di motivazione relativamente alla ritenuta espletabilità dell'incidente probatorio nel termine ordinario di scadenza dei termini di custodia cautelare.
Il ricorso non merita accoglimento.
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema di Cassazione hanno stabilito i seguenti principi: "La proroga della custodia cautelare nel corso delle indagini preliminari è un istituto di carattere eccezionale, come risulta dalle aggettivazioni della disposizione che la prevede, con riferimento sia alle esigenze cautelari (che devono essere gravi), sia al collegamento tra queste e la proroga (che deve essere indispensabile), sia agli accertamenti da compiere (che devono essere particolarmente complessi). Ne consegue che l'interpretazione di detta disposizione non può che essere quella più rigorosa consentita dal suo tenore letterale, ben individuabile nella necessità di ricercare un giusto contemperamento tra le opposte esigenze del diritto alla libertà dell'imputato, oltre i termini prefissati di durata massima della custodia cautelare e della tutela della collettività, in presenza di concrete peculiarità dell'indagine processuale. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che, stante il collegamento logico-sintattico tra gravità delle esigenze cautelari, necessità dello svolgimento dell'accertamento e indispensabilità del protrarsi della custodia cautelare, la sussistenza di gravi esigenze cautelari costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente per la concessione della proroga, perché questa deve essere funzionalmente connessa all'ulteriore esigenza del compimento di accertamenti caratterizzati dalla particolare complessità e può, quindi trovare la sua giustificazione solo quando le esigenze cautelari "gravi" rendano, quanto meno, opportuno che tali accertamenti si svolgano in costanza dello stato custodiale dell'indagato)", (Cass., SS. UU., 16.6.1995, n. 12, ric. P.M. in proc. Maccari, rv. 201207). "Nel formulare la richiesta di proroga della custodia cautelare, il pubblico ministero ha un dovere di allegazione riguardante non soltanto le ragioni per le quali si rende indispensabile, ai fini della decisione sulla posizione processuale dell'indagato per il quale viene richiesta la proroga, l'accertamento da eseguire, bensì anche quelle dimostrative della complessità dell'accertamento e della circostanza che lo stesso non si sia potuto espletare durante il decorso del periodo normale di custodia cautelare", (Cass., SS. UU., n. 12/1995, rv. 201209).
Nel caso di specie, - a prescindere dall'erronea qualificazione, nella motivazione del provvedimento, del requisito della complessità delle indagini in termini di "eccezionalità", che comunque non incide ai fini della presente decisione -, deve rilevarsi che il Pubblico Ministero non ha mosso all'ordinanza impugnata alcuna specifica obiezione, sul punto della prova dell'indispensabilità della proroga, alle osservazioni del Tribunale circa la esperibilità dell'incidente probatorio prima della scadenza del termine di custodia cautelare, ne' si è premurato di dedurre alcunché in punto di esigenze cautelari cui il giudice avrebbe dovuto far riferimento al fine di concedere la proroga e che dovevano attenere alla posizione soggettiva di ciascun indagato rispetto al quale la proroga avrebbe operato e non alle indagini nel loro complesso. La carenza di specifici motivi sulle due circostanze essenziali, la prima sulla necessità di protrarre oltre le quattro udienze indicate dal Tribunale l'incidente probatorio e l'accertamento complesso richiesto, ricadendo peraltro l'onere della prova sul Pubblico Ministero istante, e la seconda riguardante la necessità del mantenimento dello cautela carceraria per ciascuno degli indagati in ragione della loro specifica posizione, comporta il rigetto del ricorso. Invero, circa la indispensabilità della proroga legittimamente il Tribunale ha applicato il principio per il quale "in tema di proroga della custodia cautelare, l'art. 305, comma secondo, cod. proc. pen., richiede che, permanendo le esigenze cautelari, gli accertamenti da compiersi siano assolutamente necessari ai fini del procedimento e che la necessità si riferisca a emergenze sopravvenute o, qualora preesistenti, tali da non potere essere soddisfatte utilmente nel termine originariamente prefissato;
al giudice per le indagini preliminari è pertanto preclusa la possibilità di accordare la proroga richiestagli qualora accerti un colpevole ritardo da parte del pubblico ministero nel tempestivo adempimento della attività di indagine, non potendosi consentire che l'inerzia degli inquirenti possa giustificare il protrarsi della privazione della libertà personale dell'indagato", (rv. 204039). Quanto alla seconda mancanza di specificità dell'impugnazione, già il Tribunale aveva rilevato che il Pubblico Ministero aveva omesso di indicare, come è richiesto dal principio costituzionale della personalità della responsabilità penale, le ragioni per le quali i detti accertamenti attenevano direttamente all'elemento fattuale ascritto a ciascun indagato. Nè con il ricorso si è dedotto, in contrario, di avervi provveduto specificamente, non bastando in proposito considerare che, trattandosi di reati associati e commessi in concorso, accertamenti particolarmente complessi possono essere anche quelli per i quali si renda necessario compiere a carico di altri soggetti la cui presunta responsabilità venga a delinearsi nel prosieguo degli accertamenti e che risultino collegati a quelli già sottoposti a indagine, (rv. 208147).
P. Q. M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 1999