Sentenza 21 aprile 1995
Massime • 4
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 76 e 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 cod. proc. pen. prospettata sul rilievo dell'eccesso di delega in relazione alla direttiva 61.3 della legge 16 febbraio 1987 n. 81, poiché i principi e i criteri direttivi, proprio per la funzione cui devono adempiere, salvo rare eccezioni, pongono finalità dai confini molto ampi, tali da lasciare al legislatore delegato discrezionalità nella determinazione concreta delle modalità di perseguimento di quelle finalità e, conseguentemente, la violazione dei limiti della delega è ravvisabile solo quando il legislatore delegato si sia posto al dì fuori o in contrasto con i principi ispiratori della direttiva di delega, mentre nella formulazione dell'art. 305, comma secondo, cod. proc. pen., la soluzione adottata si presenta pienamente corrispondente alla natura e alle finalità dell'istituto regolato dalla predetta direttiva e perfettamente adeguata ai criteri che, in via generale, quella direttiva prevedeva.
Il provvedimento con il quale il giudice accoglie o respinge la richiesta di proroga della custodia cautelare - per consentire alle parti di conoscere le ragioni che lo hanno guidato e di censurarne la legittimità dinanzi al giudice dell'impugnazione - deve essere adeguatamente motivato in riferimento alla specifica individuazione delle esigenze cautelari dotate del carattere della gravità e alla necessità di specifici adempimenti di indagine, che devono essere complessi, assolutamente necessari alla definizione del procedimento e avere diretto riferimento alla posizione processuale dell'indagato nei cui confronti la proroga è stata richiesta. (In motivazione, la S.C. ha affermato che di regola le uniche esigenze cautelari che possono venire in rilievo ai fini della proroga sono quelle di natura probatoria, ma che, data la valenza generale dell'istituto operante anche in relazione ai delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., per i quali esiste la presunzione di una generalizzata gravità delle esigenze cautelari, tale gravità deve essere riferita, quanto meno per questi delitti, non solo alle esigenze di cautela probatoria, ma anche a quelle di cautela finale e sostanziale).
La proroga della custodia cautelare nel corso delle indagini preliminari è un istituto di carattere eccezionale, come risulta dalle aggettivazioni della disposizione che la prevede, con riferimento sia alle esigenze cautelari (che devono essere gravi), sia al collegamento tra queste e la proroga (che deve essere indispensabile), sia agli accertamenti da compiere (che devono essere particolarmente complessi). Ne consegue che l'interpretazione di detta disposizione non può che essere quella più rigorosa consentita dal suo tenore letterale, ben individuabile nella necessità di ricercare un giusto contemperamento tra le opposte esigenze del diritto alla libertà dell'imputato, oltre i termini prefissati di durata massima della custodia cautelare e della tutela della collettività, in presenza di concrete peculiarità dell'indagine processuale. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che, stante il collegamento logico-sintattico tra gravità delle esigenze cautelari, necessità dello svolgimento dell'accertamento e indispensabilità del protrarsi della custodia cautelare, la sussistenza di gravi esigenze cautelari costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente per la concessione della proroga, perché questa deve essere funzionalmente connessa all'ulteriore esigenza del compimento di accertamenti caratterizzati dalla particolare complessità e può, quindi trovare la sua giustificazione solo quando le esigenze cautelari "gravi" rendano, quanto meno, opportuno che tali accertamenti si svolgano in costanza dello stato custodiale dell'indagato).
Nel formulare la richiesta di proroga della custodia cautelare, il pubblico ministero ha un dovere di allegazione riguardante non soltanto le ragioni per le quali si rende indispensabile, ai fini della decisione sulla posizione processuale dell'indagato per il quale viene richiesta la proroga, l'accertamento da eseguire, bensì anche quelle dimostrative della complessità dell'accertamento e della circostanza che lo stesso non si sia potuto espletare durante il decorso del periodo normale di custodia cautelare. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto che non sussiste un principio generalizzato e inderogabile di segretezza delle indagini che impedirebbe al P.M. di rendere palese tutta l'attività d'indagine già svolta e da svolgere, ben potendo essere disposta la "discovery" quando ciò sia necessario per la prosecuzione delle indagini, e quindi anche allorché si renda necessario richiedere la proroga della custodia cautelare. E sulla base di tale argomentazione è stata ritenuta manifestamente infondata, in relazione agli artt. 97 e 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 cod. proc. pen. prospettata sulla base dell'erroneo presupposto dell'inderogabilità del principio di segretezza delle indagini).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/04/1995, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 12
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente
1.Dott. Piero CALLÀ Componente
2. " NO AT LO " REGISTRO GENERALE
3. " QU RJ " N. 38852/94
4. " Vincenzo VALENTE (REL.) "
5. " IO TT "
6. " IO D'UR "
7. " IU NO "
8. " OR AN
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal P.M.
contro
:
MACCARI Germano n. a Roma il 16.4.1953;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, in data 2.11.1994. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Vincenzo VALENTE;
udite le conclusioni del P.M. dott. Claudio APONTE con le quali chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con ordinanza emessa il 13 ottobre 1993, il G.I.P. del Tribunale di Roma applicava la misura cautelare della custodia in carcere a AR Germano, indagato per concorso nell'omicidio dell'on. AL MO e dei cinque componenti addetti alla scorta dello stesso, nonché di banda armata, sequestro di persona ed altro, perché, secondo gli inquirenti, doveva identificarsi in lui la persona che, usando le false generalità di tale aveva partecipato alla fase organizzativa ed esecutiva del sequestro e del successivo omicidio dell'on. MO.
In prossimità della scadenza dei termini, quel su richiesta della Procura, con ordinanza in data 11 ottobre 1994, concedeva la proroga della custodia cautelare, riconoscendo la difficoltà e la complessità delle indagini da svolgere e ravvisando esigenze cautelari, con riferimento al pericolo di inquinamento della prova ed al pericolo di fuga.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 2 novembre 1994, accoglieva l'appello proposto dall'indagato, annullava l'ordinanza di proroga ed ordinava l'immediata liberazione del AR.
Per la sola parte che tuttora interessa, il Tribunale, dopo un lungo excursus sulla genesi della norma statuente la possibilità della proroga dei termini della custodia cautelare nel corso delle indagini preliminari e sul significato scaturente dal testo letterale della stessa, anche sulla scorta dell'evoluzione concetturale che si era verificata nel passaggio dalla direttiva del legislatore delegante alla redazione della norma codicistica, in via di principio affermava che, per la concessione di tale proroga, la sussistenza di gravi esigenze cautelari è condizione necessaria, ma non sufficiente, in quanto deve essere connessa all'ulteriore esigenza del compimento di accertamenti complessi, per cui, il P.M., nel formulare la richiesta, deve, specificatamente dettagliare le ragioni per le quali non abbia potuto espletare gli accertamenti ed indicare gli accertamenti ancora da compiere, onde consentire di valutarne la particolare complessità".
Quindi, nella fattispecie, evidenziava una carenza di soddisfazione di tali condizioni, sia perché dagli atti prodotti sarebbe risultata un'inerzia lungamente protrattasi da parte della Procura;
sia perché la richiesta di proroga difettava di una specifica enunciazione della particolare complessità delle indagini ancora da compiere e dalla sommaria indicazione degli accertamenti in relazione ai quali si chiedeva la proroga appariva evidente come gli stessi fossero rilevanti per una ricostruzione della complessiva vicenda, ma inconferenti rispetto alla posizione dell'indagato e sia, infine, perché le esigenze cautelari con riferimento all'indicato pericolo di fuga, sarebbero state insufficientemente giustificate. A riguardo di quest'ultimo punto, quel Tribunale asseriva che, pur procedendosi per i reati per i quali è operante la presunzione "juris tantum" di gravità delle esigenze cautelari, ai fini della proroga, si rendeva necessaria una specifica valutazione delle circostanze di fatto, per una rilevazione della stessa. Ha proposto ricorso per Cassazione il P.M., contestando, anzitutto, che la richiesta e la concessione della proroga postuli la necessità di render palese tutta l'attività d'indagine svolta e quella da svolgere, onde consentire la valutazione sia del ritardo incolpevole e sia della complessità e riferibilità all'indagato di quella da compiere, tra l'altro, sul rilievo che un'interpretazione della norma in tal senso si porrebbe in contrasto coro il preciso disposto dell'art.329 c.p.p., imponente l'obbligo del segreto sugli atti di indagine.
L'ufficio della procura ove fosse stata ritenuta corretta 1'interpretazione data alla norma dal Tribunale, eccepiva l'illegittimità costituzionale della disposizione normativa, per contrasto con gli art.76 e 112 della Costituzione, perché si sarebbe verificato un evidente eccesso di delega, rispetto alle direttive del legislatore delegante n.61/3 e 71 e si sarebbe dato luogo alla violazione del principio costituzionale che sancisce l'obbligatorietà dell'azione penale. con negazione di ogni condizionamento che ne possa compromettere l'efficacia. Nel merito dell'ordinanza, la Procura ricostruiva la successione degli atti compiuti, per contestare l'inerzia dell'ufficio rilevata dal Tribunale e denunciava il difetto di motivazione sulla ritenuta non riferibilità alla posizione dell'indagato delle indagini ancora da espletare e sull'esclusione del concreto pericolo che il AR si desse alla fuga.
La sesta sezione di questa Corte, investita della decisione del ricorso, rilevava un contrasto giurisprudenziale sul punto relativo al rapporto tra esigenze cautelari e complessità degli accertamenti ed un contrasto potenziale sulla necessità, o meno, della valutazione della gravità delle esigenze cautelari, con riferimento ai reati di cui all'art.275 n.3 C.P.P. e, perciò, rimetteva a queste Sezioni Unite.
Il ricorso, perché carente di consistenza giuridica nelle sue varie articolazioni, va rigettato.
Il problema centrale sul quale queste Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi riguarda l'individuazione delle condizioni alle quali è subordinata la protrazione della custodia cautelare, conseguentemente, il rapporto tra "gravi esigenze cautelari" ed "accertamenti particolarmente complessi", quale risulta dalla lettera dall'art.305 co.2 c.p.p. ed, infine, l'individuazione delle modalità attraverso le quali detto rapporto deve essere accertato dal giudice richiesto della proroga.
Come si è, già, posto in evidenza, questa Corte, attraverso le sue Sezioni, ha assunto orientamenti contrastanti, affermando, di volta, in volta, o un rapporto meramente occasionale tra le esigenze cautelari e la complessità degli accertamenti, ovvero un collegamento strettamente funzionale tra l'esigenza di compiere accertamenti che si presentano particolarmente complessi e le esigenze cautelari.
Anche sul tema della sindacabilità dell'attività di indagine del Pubblico Ministero, in sede di decisione sulla richiesta di proroga della custodia cautelare, le Sezioni semplici di questa Corte hanno evidenziato orientamenti contrastanti, giacché, mentre alcune volte è stato affermato che qualora il giudice del merito, "accerti un colpevole ritardo da parte del P.M. nel tempestivo adempimento delle attività di indagini dovrà negare la proroga (così, Sez. I, 2 marzo 1992, n.0 1009 ric. Frattini;
Sez. I, 15 giugno 1992 n. 2034, ric. La Torre), in altre occasioni è stato affermato che nessun sindacato compete al giudice sulla precedente attività del P.M. così, Sez. V, 5 ottobre 1992 n. 1419, ric. Frattini;
Sez. VI, 26 gennaio 1993, l. 37, ric. Piscitelli.).
Per una più compiuta trattazione della questione, sembra opportuno ricordare che la normativa relativa ai meccanismi di proroga della carcerazione preventiva poi custodia cautelare ha subito oscillazioni strettamente collegate alle alterne fasi di recrudescenza, o di relativa calma dei più eclatanti fenomeni criminosi , sia di natura terroristica, che mafiosa, camorristica e simili.
Comunque, carattere comune ai vari assetti normativi è sempre stata la particolare eccezionalità dell'istituto della proroga della carcerazione preventiva ed il collegamento dello stesso ad elementi obiettivi facilmente evidenziabili quali o la natura del reato, o "oggettive necessità processuali" ; comune a tali assetti era anche la possibilità di impugnazione dei provvedimenti riguardanti la proroga, donde la necessità, per questi, di dover essere congruamente motivati.
Contemporaneamente all'evolversi della legislazione positiva, la problematica sulla ipotizzabilità e sui limiti di concedibilità della proroga della custodia cautelare si sviluppava in sede di elaborazione del nuovo codice di rito;
la logica del legislatore delegante evidenziava chiaramente che la proroga doveva essere intesa quale contemperamento limitato e necessitato ad un regime dei termini di custodia cautelare, più rispettoso dei diritti di libertà e più aderente ai principi costituzionali in materia. Così, la direttiva 61/3, contenuta nell'art.2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nel fissare i criteri di massima in materia di custodia cautelare, prescriveva che, su richiesta del P.M., il giudice, "in relazione a particolari e gravi esigenze" potesse prorogare termini per periodi predeterminati.
Di poi, sia nel progetto preliminare, che in quello definitivo, le particolari e gravi esigenze" sono state interpretate dal legislatore delegato come "gravi esigenze cautelari in rapporto ad accertamenti particolarmente vi è dubbia) che è in elezione a siffatta formula 'analisi esegetica della disposizione, posto che la formulazione normativa non dà adito a difficoltà interpretative, in considerazione della sua sufficiente chiarezza ed è noto che, in siffatte ipotesi, l'interprete non può che attenersi al dato testuale, il cui significato va ricostruito senza sovrapposizione di opzioni alle valutazioni politico- criminali discendenti dalla lettera normativa.
Ciò premesso, prestando attenzione ai profili d'ordine sistematico è, agevole argomentare, anzitutto, che, da una lettura complessiva del testo normativo discende, per certo, che il legislatore codicistico ha inteso conservare all'istituto della proroga della custodia cautelare nel corso delle indagini preliminari il carattere di eccezionalità che gli era sempre stato, com'è reso palese dall'uso delle aggettivazioni riguardanti sia le esigenze cautelari - gravi - , sia il collegamento tra queste e la proroga indispensabile e sia gli accertamenti da compiere particolarmente complessi.
Da tanto, consegue che l'interpretazione della disposizione non può che essere quella più rigorosa consentita dall'enunciato letterale, tale, cioè, da non travalicare i limiti della "ratio normativa", ben individuabile nella necessità di ricercare un giusto contemperamento delle opposte esigenze del diritto alla libertà dell'indagato, oltre i termini di durata della custodia prefissati e della tutela della collettività, in presenza di concrete peculiarità dell'indagine processuale.
In siffatta prospettiva, è da riconoscersi che il collegamento logico-sintattico posto dal legislatore attraverso le espressioni compendianti il testo della norma -, tra la gravità delle esigenze cautelari, la necessità dello svolgimento dell'accertamento e la indispensabilitá del protrarsi della custodia cautelare rende evidente che la sussistenza di "gravi" esigenze cautelari costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente per la concedibiltà della proroga "de qua", perché questa deve essere funzionalmente connessa all'ulteriore esigenza del compimento di accertamenti caratterizzati dalla particolare complessità. Dovendosi, quindi, le esigenze collegare direttamente e necessariamente agli specifici accertamenti da compiere, ne discende che la proroga trova la sua giustificazione sol quando le esigenze cautelari "gravi" rendano, quanto meno opportuno processualmente che gli accertamenti siano svolti mantenendosi fermo lo stato custodiale dell'indagato.
Deve, pertanto, essere verificata non soltanto l'esigenza di procedere ad un accertamento complesso che si protragga oltre il limite temporale di fase della custodia cautelare, bensì anche la strumentale necessità della proroga a tale accertamento. Una diversa soluzione non può aversi che forzando il dato letterale e logico-sistematico della norma.
Naturalmente, per l'insopprimibile esigenza di motivazione dei provvedimenti giurisdizionale indispensabile, peraltro nella fattispecie, per consentire lo svolgimento dei giudizi di impugnazione, normativamente stabiliti, deve convenirsi con quanto esattamente è stato rilevato dalla prima sezione nella sentenza Managò del 9 marzo 1992, circa la necessità che. della valutazione compiuta in merito alla sussistenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento in argomento, quali innanzi precisati, il giudice deve fornire adeguato conto nel provvedimento con il quale accolga o respinga la richiesta, la parte sia posta in grado di conoscere le ragioni che lo hanno guidato e possa censurarne la legittimità dinanzi al giudice dell'impugnazione, che, a volta, dovrà accertare la conformità della decisione al dettato normativa. Ciò comporta, all'evidenza, l'obbligo del giudice richiesto del provvedimento di strutturare il discorso motivazionale con la specifica individuazione delle esigenze cautelari dotate del carattere della gravità e della necessità di specifici adempimenti di indagine, connotati del carattere della complessità: questi ultimi - sembra appena il caso di evidenziarlo - dovranno essere assolutamente necessari alla definizione del procedimento ed avere diretto riferimento alla posizione processuale dell'indagato, nei cui confronti la proroga richiesta.
Quanto, poi, alle esigenze cautelari, non vi è dubbio che una semplice lettura del testo normativo - dal quale, come si è visto, risulta evidente lo stretto collegamento tra le esigenze cautelai e gli accertamenti da compiere indurrebbe ad ammettere che, di regola, le uniche esigenze che possono venire in considerazione siano quelle di natura probatoria;
senonché, poiché la disposizione in esame deve essere confrontata con quelle successive, che, modificando il comma 2 dell'art.275 c.p.p. hanno introdotto la presunzione di una generalizzata gravità delle esigenze cautelari per talune categorie di delitti, se ne deve dedurre che, almeno relativamente ai reati indicati nell'anzidetto comma 3 dell'art.275, in sede di proroga, la gravità delle esigenze debba essere riferita non soltanto a quelle propriamente di cautela probatoria, ma anche a quelle di cautela finale e sostanziale.
Da quanto sin qui esposto e tenuto presente che trattasi di istituto assolutamente eccezionale che colpisce la libertà personale dei cittadini, e, del quale è prevista l'applicazione sol quando risulti indispensabile, sembra agevole doversi dedurre che, onde consentire al G.I.P. ed, eventualmente, al giudice dell'impugnazione, la corretta motivazione della decisione, al P.M., nel formulare la richiesta, incomba un dovere di allegazione riguardante non soltanto le ragioni per le quali si rende indispensabile, per la decisione sulla posizione processuale dell'indagato per il quale viene richiesta la proroga, l'accertamento da eseguire, bensì anche quelle dimostrative della complessità dell'accertamento e dell'impossibilità che lo stesso si fosse potuto espletare durante il decorso del periodo normale di custodia cautelare. La soluzione adottata non ha affatto il carattere della irragionevolezza e della irrazionalità - come asserito in ricorso -, perché direttamente discendente da una corretta interpretazione del disposto normativo ed essa non si pone in contrasto con il principio di segretezza degli atti di indagine - come pretenderebbero i ricorrenti, anche attraverso il conferimento a detto principio di un'asserita valenza costituzionale - perché, da un'attenta lettura dell'art.329 c.p.p., dal quale ripeterebbe origine il principio, si deduce agevolmente come la segretezza degli atti di indagini non costituisca principio generalizzato ed inderogabile, per tutta la fase delle indagini preliminari, ben potendo essere disposto il "disvelamento" quando è necessario per la prosecuzione delle indagini: ipotesi, questa, ricorrente, evidentemente, allorquando si renda necessario richiedere la proroga della custodia cautelare. Il nitore dell'argomentazione svolta rende evidente la manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale proposta in relazione ai principi fissati dagli art.97 e 112 della Costituzione, posto che la stessa aveva come presupposto la inderogabilità del principio di segretezza.
Egualmente manifestamente infondata va ritenuta l'altra eccezione di illegittimità costituzionale, con la quale è stata contestata la legittimità costituzionale dell'art.305 comma secondo c.p.p., in riferimento agli art.76 e 77 della Costituzione, per asserito eccesso di delega, nel quale sarebbe incorso il legislatore codicistico, rispetto alla previsione della direttiva n.61/3. In proposito, va, anche in questa sede, ribadito che non previsione del legislatore delegato, non perfettamente corrispondente alla lettera della direttiva, costituisce violazione della delega. Difatti, come è stato esattamente evidenziato con la sentenza 7 ottobre 1992, P.M. c/ Genna della VI sezione di questa anche con riferimento alle precisazioni formulate al riguardo dalla corte delle leggi, poiché i principi ed i criteri direttivi, proprio per la funzione cui devono adempiere, salvo rare eccezioni, pongono finalità dai confini molto ampi, tali da lasciare al legislatore delegato discrezionalità nella determinazione concreta delle modalità di perseguimento di quella finalità, la violazione dei limiti della delega è ravvisabile sol quando il legislatore delegato si sia posto al di fuori, od in contrasto con i principi ispiratori della direttiva di delega.
Nella questione in esame, non è dato ravvisare alcun eccesso di delega, dovendosi riconoscere che la disposizione del comma 2 dell'art.305 c.p.p., nell'interpretazione innanzi riportata ed adottata dal giudice di appello, non è sicuramente al di fuori dal principio espresso dalla legge di delegazione con la direttiva n.61/3, posto che la soluzione adottata dal legislatore delegato si presenta pienamente corrispondente alla natura ed alle finalità dell'istituto regolato dalla predetta direttiva e perfettamente adeguata ai criteri che, in via generale, quella direttiva prevedeva.
Nel merito, le doglianze dei ricorrenti risultano un inesatto riferimento - peraltro, neppure specificamente formulato - ad un vizio di legittimità della motivazione dell'impugnata ordinanza, per introdurre una diversa valutazione di elementi e circostanze di fatto, logicamente e correttamente delibati dal Tribunale, ovvero per postulare la valutazione di elementi e riferimenti non sottoposti al vaglio dei giudici del merito.
Ciò però, esula dai limiti entro i quali deve svolgersi il giudizio legittimità, che deve essere teso unicamente al controllo della validità intrinseca ed estrinseca delle proposizioni argomentative, attraverso le quali risulta giustificata la decisione adottata, che, nella fattispecie, appaiono, oltreché ampie ed esaurienti, anche correttamente ancorate ai presupposti di fatto risultanti dagli atti processuali posti a disposizione dei giudici del merito.
P.Q.M.
Le Sezioni Unite della Cassazione rigettano il ricorso. Roma, 21 aprile 1995.