Sentenza 9 luglio 1998
Massime • 1
la proroga della custodia cautelare nel corso delle indagini preliminari è un istituto di carattere eccezionale; pertanto la esistenza di gravi esigenze cautelari costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per la concessione della proroga, in quanto questa deve essere funzionalmente connessa all'ulteriore esigenza del compimento di accertamenti caratterizzati dalla particolare complessità, ed è opportuno che tali accertamenti si svolgano in costanza dello stato di custodia cautelare dell'indagato. Accertamenti che possono essere anche a carico di altri soggetti, la cui presunta responsabilità risulti fondata su argomentazioni ragionevoli, collegati a coloro già sottoposti ad indagini nella consumazione dello stesso fatto criminoso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/1998, n. 4671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4671 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 9/7/98
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. Calabrese " N.4671
3. " UN IC " REGISTRO GENERALE
4. " AN CC " N.10597/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da MO AN, nato a [...] il [...]
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 12 gennaio Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Renato Calabrese
Udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. Antonio Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso OSSERVA
Con l'impugnata decisione è stato rigettato l'appello proposto da MO AN, indagato per associazione finalizzata al narcotraffico ed altro, avverso l'ordinanza del gip del Tribunale di Milano del 20 novembre 1997, con cui veniva disposta, a norma dell'art. 305, c. 2^ c.p.p., la proroga per la durata di mesi sei del termine di custodia cautelare, di cui all'art. 303, c. I^ lett. a) c.p.p.. Propone ricorso per cassazione l'interessato e deduce violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) in relazione all'art. 305 c.p.p. "per omessa verifica ad personam sulla sussistenza, in concreto, dei presupposti di operatività dell'istituto eccezionale, motivazione apparente e illogicità del costrutto argomentativo".
Sottolinea il ricorrente che l'ordinanza del tribunale milanese non contiene un seppur vago accenno alle ragioni per cui accertamenti in realtà sguarniti del requisito della necessaria complessità afferiscano direttamente alla propria posizione processuale;
non riuscendo la motivazione a dimostrare quali indagini sul proprio conto debbano ulteriormente rivolgersi e in costanza dello stato coercitivo;
essendosi i giudici del merito, lungi dal confutare le ragioni esposte con l'appello, limitati a ripetere le medesime proposizioni argomentative del giudice della proroga.
Segnala, inoltre, l'inosservanza del precetto secondo cui in tema di "discovery", il P.M. ha il dovere di indicare, non con affermazioni generiche e trasferendo indiscriminatamente su tutti i coindagati le indagini afferenti i singoli, quali gli individui nei cui confronti si procede nelle attività investigative. Il ricorso non merita accoglimento.
Come questa Corte ha più volte affermato, la proroga della custodia cautelare nel corso delle indagini preliminari è un istituto di carattere eccezionale, come risulta dalle aggettivazioni della disposizione che la prevede, con riferimento sia alle esigenze cautelari (che devono essere gravi), sia al collegamento tra queste e la proroga (che devono essere indispensabili) sia agli accertamenti da compiere (che devono essere particolarmente complessi). Stante il collegamento logico - sintattico tra gravità delle esigenze cautelari, necessità dello svolgimento dell'accertamento ed indispensabilità del protrarsi della custodia cautelare, la esistenza di gravi esigenze cautelari costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per la concessione della proroga, perché questa deve essere funzionalmente connessa all'ulteriore esigenza del compimento di accertamenti caratterizzati dalla particolare complessità e può, quindi, trovare la sua giustificazione solo quando le esigenze cautelari "gravi" rendano, quanto meno, opportuno che tali accertamenti si svolgano in costanza dello stato custodiale dell'indagato.
Più in particolare, per ciò che interessa il caso in esame, deve precisarsi che accertamenti particolarmente complessi possono essere anche quelli che si renda necessario compiere a carico di altri soggetti, la cui presunta responsabilità venga a delinearsi nel prosieguo delle indagini e che risultino con giudizio di probabilità, fondato su argomentazioni ragionevoli, collegati a quelli già sottoposti ad indagini nella consumazione dello stesso fatto criminoso: il che si verifica o nel caso di reato a struttura necessariamente plurisoggettiva o nel caso di reato consumato in concorso, per la natura monistica che il nostro ordinamento assegna a detta figura di reato. Tuttavia, perché la proroga del termine di custodia cautelare non si risolva in una violazione del principio costituzionale, secondo cui la responsabilità penale è personale, è pur sempre necessario che detti accertamenti successivi e complessi attengano direttamente all'elemento fattuale ascritto all'indagato, con esclusione quindi di possibilità di proroga che appaia "ictu oculi" finalizzata ad accertamenti che nessuna rilevanza possono avere sulla posizione dell'indagato.
Nella fattispecie l'ordinanza impugnata ha sostanzialmente fatto impiego coerente e puntuale di tali principi, onde non sono ravvisabili i denunziati vizi di legittimità.
Quanto alle gravi esigenze cautelari, rileva, in maniera non manifestamente illogica, il tribunale che per tutti gli indagati, tra i quali anche il MO, facenti parte dell'organizzazione diretta da Paviglianiti-Puntolieri, nonché a loro direttamente collegati, è da ritenere assai probabile il pericolo che, se rimessi in libertà, riprendano le loro attività criminali sia nel campo del traffico degli stupefacenti sia in relazione a reati contro la persona e con l'uso delle armi. Il tribunale richiama pure il concreto pericolo di fuga, evidenziato dal gip. Ed è noto che, relativamente ai reati indicati nel comma 3 dell'art. 275, la gravità delle esigenze, in sede di proroga, deve essere riferita non soltanto a quelle propriamente di cautela probatoria, ma anche a quelle di cautela finale e sostanziale.
Quanto alla complessità delle indagini, il tribunale - pur confermandosi con affermazioni non sempre in linea con i principi innanzi richiamati - la rileva comunque correttamente nel fatto che sono in corso molteplici indagini, affidate alla Criminalpol di Milano, che sono rilevanti tanto nel loro insieme, quanto in relazione alle specifiche posizioni, tenuto conto che il reato ha struttura associativa, per cui i risultati complessivi e particolari comportano l'approfondimento delle condotte di ciascuno degli indagati, compreso, per l'appunto, l'attuale ricorrente.
Sempre in merito alla complessità delle indagini osserva il tribunale che essa è fondata anche sui risultati di una rogatoria internazionale in Spagna, già avanzata da alcuni mesi. E sui punti esaminati non può esimersi il Collegio dal rilevare che vengono proposti dal ricorrente censure che attengono unicamente al merito della gestione impugnata.
Generica, infine, si palesa l'ultima doglianza, dovendosi solo precisare che l'ordinanza del giudice del merito ha ben spiegato come le attività investigative in corso riguardano tutti gli indagati interessati al procedimento in corso.
Per le dette ragioni il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 9 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 1998