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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/02/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Manuela Pellerino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero R.G. 3098/2024,
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Salice Sal.no (LE) alla via Tito Schipa n. 9 presso lo studio dell'Avv.
Rosario Pastorelli, che lo rappresenta e difende, come da mandato in atti, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di rito al numero fax 08323/732311 e/o all'indirizzo pec:
Email_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Lecce, alla via Giusti n. 32, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Totaro, che lo rappresenta e difende, come da mandato in atti, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di rito al seguente indirizzo di posta elettronica: Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa del 20.12.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.5.2024, l'Avv. agiva in giudizio nei confronti di Parte_1
esponendo di aver maturato compensi professionali per attività professionale Controparte_1
svolta in suo favore per un totale di 44.033,24, con riferimento ai seguenti giudizi:
1. Giudizio di divorzio (Tribunale Lecce – R.G. n. 1100/15);
2. Giudizio di scioglimento di comunione legale
(Tribunale Lecce – R.G. n. 4646/15);
3. Giudizio d'appello (Corte d'Appello Lecce – R.G. n.
1034/22);
4. Giudizio di risarcimento del danno promosso dalla figlia del (Tribunale Lecce – CP_1 R.G. n. 9067/19);
5. Giudizio d'appello (Corte d'Appello Lecce – R.G. n. 828/22);
6. Opposizione a precetto (Tribunale Lecce – R.G. n.11131/19).
Concludeva chiedendo di: “A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento dei compensi maturati per l'attività svolta nei vari procedimenti indicati in premessa;
B) Accertata la corrispondenza della somma richiesta, per le prestazioni rese, alle tariffe professionali forensi, condannare il convenuto al pagamento della complessiva somma di euro
44.033,24, o la maggiore o minore somma da accertare in corso di causa, a titolo di onorario e spese professionali oltre interessi maturati e maturandi al saldo dal primo atto di messa in mora al tasso legale, e poi determinato dalla domanda giudiziale ex art. 1284 c.c. comma 4;
C) Con condanna del convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.9.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 che così concludeva: “ A) Rideterminare il compenso spettante all'Avv. per Parte_1
l'attività espletata in favore del resistente applicando i parametri ministeriali di cui al D.M. n°147 del 13/08/2022 al minimo e conseguentemente ridurre la pretesa creditoria del ricorrente da
€.44033,24 ad €.21213,45 ovvero in quella maggiore o minore somma che riterrà di giustizia;
B) Accertare e dichiarare che il Sig. ha già corrisposto al ricorrente l'importo Controparte_1 complessivo di €.20350,00 di cui €.5000,00 in contanti ed €.15350,00 a mezzo bonifici che andranno decurtati dall'importo che l'On.le Tribunale dovesse riconoscere all'Avv. a titolo Parte_1 di competenze per l'opera prestata;
C) Con vittoria di spese e compensi”.
All'esito del deposito di memorie ex art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c., la causa veniva, rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.12.2024. In pari data la causa era trattenuta in decisione, ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
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Deve premettersi che il resistente non ha contestato che il ricorrente abbia svolto effettivamente l'attività per cui ha chiesto il compenso.
Ha sostenuto di aver versato al ricorrente la somma di € 5.000,00 in contanti, tuttavia non ha fornito alcuna prova documentale di tale circostanza. D'altra parte, la prova per testimoni non è ammissibile ex art. 2721 c.c., né il resistente ha fornito elementi tali da rendere credibile la circostanza del pagamento in contanti, per cui non si ritiene che sussistano i presupposti per derogare al divieto di cui all'art. 2721, comma 1 c.c., ai sensi del secondo comma del medesimo articolo. Per quanto riguarda le somme corrisposte mediante pagamenti tracciabili, il ricorrente ha provato che erano da imputarsi ad ulteriore attività professionale, non ricompresa in quella azionata col presente giudizio.
Il compenso per l'attività professionale per cui è causa (comprensivo di spese forfettarie, IVA e
CPA), è stato determinato dettagliatamente e correttamente nel ricorso sulla base delle Tabelle previste dal D.M. 55/2014, sia con riguardo al valore delle controversie, sia con riguardo alla qualità del lavoro effettuato, considerato che i compensi richiesti dal professionista non superano per nessun giudizio i valori medi. La somma complessiva dovuta ammonta esattamente a €
44.033,14.
Sul predetto importo vanno calcolati gli interessi al saggio legale dalla messa in mora sino al soddisfo.
Considerato l'esito del giudizio, il resistente va condannato al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, nell'importo liquidato in dispositivo, tenuto anche conto dell'esito dell'istanza cautelare.
p.t.m. definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. nei confronti di Parte_1
così dispone: Controparte_1
1. condanna a versare all'Avv. l'importo complessivo di € CP_1 CP_1 Parte_1
44.033,14, oltre interessi al saggio legale dalla messa in mora sino al soddisfo;
2. condanna a rifondere all'Avv. le spese e competenze legali Controparte_1 Parte_1 di questo procedimento, liquidate in € 518,00 per spese ed € 2.950,00 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie al 15%, CAP ed IVA come per legge.
Si comunichi.
Lecce, 6.2.2024 IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino