Ordinanza cautelare 5 ottobre 2017
Sentenza 26 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/03/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01907/2025REG.PROV.COLL.
N. 06576/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6576 del 2023, proposto da
Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
RA Tv WO LT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vodice n.7;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 10813/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RA Tv WO LT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Domenico Siciliano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con deliberazione n. 94/17/CSP, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioniha irrogato alla RA Tv WO LT, 4a Roman Road E63RX London U.K., con sede presso Crtl, Corso Roma 186 - 20093 OG ZE (MD, in qualità di fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale " Telemilano Più Blu Lombardia ", la sanzione amministrativa di €. 35.000,00 in relazione a più violazioni della disposizione di cui all’art. 34, comma 1, del D. L.vo n. 177/2005.
2. A fondamento di tale provvedimento l’Autorità premetteva che:
- nel corso delle giornate comprese tra il 22 e il 28 ottobre 2016 sul palinsesto “Telemilano Più Blu Lombardia” era stato mandato in onda, in chiaro e in orario notturno, tra le ore 23,20 e le ore 00,15, il programma “Red Night P” , nel corso del quale erano state trasmesse scene con contenuti pornografici, rilevanti ai sensi della delibera dell'Autorità n. 23l07lCSP del 22 febbraio 2007 recante " Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali dellapersona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche " nonché sulla base dei criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, delineati nell'allegato A) alla delibera dell'Autoritàn.52/l3lCSP del 3 maggio 2013;
- la RA WO LT risultava titolare del palinsesto “Telemilano Più Blu Lombardia”, come attestato dal provvedimento del Ministero dello sviluppo economico del 6 febbraio 2017;
- sussistevano i presupposti per l’applicazione di una sanzione, ai sensi dell’art. 35 del D. L.vo n. 177/2005, da determinarsi in €. 5.000,00 per ciascuna delle sette violazioni rilevate, e così in €. 35.000,00 secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni.
3. Avverso detto provvedimento RA Tv WO LT proponeva ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
4. Con la sentenza in epigrafe indicata il ricorso di RA Tv WO LT è stato accolto.
4.1. A motivo della decisione il TAR ha ritenuto fondata la censura con cui si deduceva che la responsabilità editoriale non faceva capo alla ricorrente, nel momento in cui venivano trasmessi i programmi nel corso dei quali erano state commesse le violazioni sanzionate.
Ha precisato il primo giudice che l’Amministrazione, costituendosi in giudizio, aveva per la prima volta sostenuto che la ricorrente avesse la gestione de facto del palinsesto, e tuttavia di tale argomentazione non v’era traccia nel provvedimento impugnato; il provvedimento impugnato, peraltro, risultava illegittimo avendo attribuito rilevanza determinante, ai fini della individuazione della responsabilità, alla clausola “ora per allora”, in assenza di ulteriori elementi che consentissero di affermare che in pendenza della domanda di volturazione il palinsesto fosse effettivamente gestito dalla ricorrente: il TAR riteneva che, a tal fine, non potessero essere preso in considerazione l’atto di notorietà afferente agli obblighi di programmazione in relazione ai marchi “Telemilano Più Blu Lombardia” e “Telemilano Più Blu Lombardia +1” , atteso che la rilevanza di tale documento non era stata esplicitata nel provvedimento impugnato e costituiva motivazione postuma.
Il TAR, ancora, riteneva il provvedimento inficiato da difetto di motivazione in ordine alla assunzione di responsabilità di GET, emergente dagli atti del procedimento.
5. Ha proposto appello l’AGCOM.
6. RA Tv WO LT si è costituita in giudizio, insistendo per la reiezione del gravame.
7. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 5 dicembre 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Prima di procedere con la disamina dell’appello proposto dall’Autorità è opportuno precisare quanto segue in punto di fatto.
8.1. RA Tv WO LT ha acquistato il palinsesto “Telemilano Più Blu Lombardia” dal Gruppo Europeo di telecomunicazioni (in prosieguo solo “ GET”), e tanto con atto del 15 dicembre 2015, comunicato al MISE, per la volturazione ex art. 6 della delibera AGCOM n. 353/11/CONS, il 15/16 febbraio 2016.
8.2. Il provvedimento di volturazione veniva adottato dal MISE solo il 6 febbraio 2017, che accoglieva la domanda di subentro “ ora per allora ”, assegnando così alla volturazione un effetto retroattivo a far tempo dalla domanda.
8.3. Le parti si accordavano nel senso che la gestione rimaneva, in pendenza della volturazione, affidata a GET, sotto la cui responsabilità era effettuata, nel periodo medesimo, la trasmissione della programmazione.
8.4. Ricevuta la prima contestazione dal CO.RE.COM, RA interessava GET, la quale con nota del 12 gennaio 2017, comunicava al CO.RE.COM che “ Con riferimento alla contestazione in oggetto, di nostra completa responsabilità, vi confermiamo che è trattato di un errore tecnico: quel filmato non avrebbe dovuto essere mandato in onda in quanto estraneo al nostro palinsesto. Vi informiamo che il suddetto filmato è stato rimosso immediatamente in occasione del nostro consueto monitoraggio interno ”, contestualmente richiedendo una audizione.
8.5. Con nota del 17 gennaio 2017 il CO.RE.COM comunicava a GET di ritenere inammissibile la relativa audizione, stante che l’autorizzazione di Fornitore di Servizi Media Audiovisivi risultava intestata a RA Tv WO LT;
8.6. Su istanza di RA il CO.RE.COM concedeva una audizione a quest’ultima: all’audizione , che aveva luogo il 26 gennaio 2017, la RA Tv WO LT si faceva rappresentare dall’amministratore di GET, il quale nella occasione confermava che “ è in corso una cessione dalla G.E.T. Srl alla RA tv WO ltd che non è ancora stata formalizzata, pertanto la contestazione in narrativa totalmente ascrivibile alla G.E.T. che se ne assume la completa responsabilità ”.
8.7. Ciò nonostante il CO.RE.COM concludeva l’istruttoria trasmettendo all’AGCOM una relazione nella quale si affermava la responsabilità dell’odierna appellante in quanto titolare del palinsesto.
8.8. Nel provvedimento oggetto del giudizio l’AGCOM ha rilevato che il palinsesto “Telemilano Più Blu Lombardia” risulta intestato alla RA Tv WO LT “come attestato dal prowedimento del Ministero dello sviluppo economico datato 6 febbraio 2017 con prot. 0009388” e non si effettua alcuna considerazione circa le ragioni per cui la responsabilità della programmazione, nei giorni 22-28 ottobre 2016, dovesse essere ascritta a quest’ultima nonostante quanto emerso nel corso del procedimento circa il fatto che era GET a gestire il palinsesto in pendenza della volturazione.
8.9. Solo nel corso del giudizio l’Autorità palesava che il motivo che aveva indotto a ritenere RA Tv WO LT responsabile risiedeva nella circostanza che in data 2 agosto 2016, la RAVI chiedeva al Co.re.com. Lombardia di provvedere al rimborso dei MAG diffusi nel corso della campagna per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali del 05/06/2016: tale circostanza, sarebbe stata ritenuta, dal CO.RE.COM, indicativa del fatto che la RAVI, di fatto, già esercitasse la responsabilità editoriale del marchio “Telemilano Più Blu Lombardia”, e sarebbe all’origine della clausola “ora per allora” apposta sul provvedimento che ha concesso la volturazione a RA.
8.10. In realtà, la ragione per cui il Ministero ha apposto, alla volturazione, la clausola “ ora per allora ” è stata indicata dal Ministero stesso in una nota dell’8 febbraio 2017, indirizzata al CO.RE.COM ad evasione di una richiesta di chiarimenti chiesti da quest’ultimo in ordine alla titolarità del palinsesto: nella citata nota il Ministero rappresentava che “ questa Amministrazione non ha potuto dare immediatamente seguito [alla richiesta di subentro nella titolarità delle autorizzazioni] considerato che nell’atto di conferimento di cespiti, di cui alla scrittura privata del 15 dicembre 2015 intervenuta tra le parti, era inclusa anche l'autorizzazione contraddistinta dal marchio TELE TV - poi variato in TELEMILANO TELE TV - priva di LCN oggetto di controversia e successivamente di rinuncia da parte della RA Tv WO LT con atto del 17 ottobre 2016. Considerato il lungo lasso di tempo trascorso a seguito dell'espressa rinuncia tra le
parti alla cessione dell'autorizzazione del marchio sopra descritto, questa Divisione al fine di non creare nocumento al fornitore di servizi di media audiovisivi RA Tv WO LT sta predisponendo gli atti di voltura, emanando ora per allora i relativi provvedimenti ”. La voltura, come già precisato, è poi stata effettivamente rilasciata con provvedimento datato il 6 febbraio 2017 n. 9388, con l’indicata clausola “ora per allora”, nel preciso intento di far decorrere la volturazione dal 16 febbraio 2016, giorno di presentazione della domanda.
9. L’AGCOM ha articolato i seguenti motivi d’appello:
(i)in primo luogo si contesta l’affermazione del primo giudice secondo cui non vi sarebbero ulteriori elementi indicativi di chi, tra GET e l’appellata, gestisse effettivamente il palinsesto: deduce infatti l’Autorità che già il 10 maggio 2016 RA Tv aveva trasmesso al CO.RE.COM una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà afferente agli obblighi di programmazione, nella quale dichiarava la disponibilità per l’emissione di Messaggi Autogestiti Gratuiti (cd. MAG) su alcuni marchi, tra i quali “Telemilano Più Blu Lombardia” e “Telemilano Più Blu Lombardia +1”; deduce inoltre ce
in data 2 agosto 2016, RA Tv aveva chiesto al CO.RE.COM. di provvedere al rimborso dei MAG diffusi nel corso della campagna per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali del 5 giugno 2016. Tali circostanze comproverebbero che RA Tv gestiva già il palinsesto, quantomeno dal maggio 2016.
In secondo luogo l’Autorità rileva l’erroneità della appellata sentenza per aver affermato che le dichiarazioni di GET, in merito alla responsabilità, non sarebbero state prese in considerazione: secondo l’Autorità dalla ricostruzione della vicenda fattuale emergerebbe che, al momento della notifica dell’atto di contestazione, “ nonostante la titolarità del palinsesto risultasse ancora formalmente assegnata a GET, RA Tv – che aveva medio tempore acquisito il palinsesto ed era in attesa del provvedimento ministeriale di volturazione – aveva da tempo iniziato ad operare quale titolare de facto .”Get, pertanto, era divenuta solo un titolare formate.
Infine l’appellante contesta l’affermazione del primo giudice secondo cui l’Autorità nel corso del primo grado di giudizio avrebbe evidenziato argomenti che costituiscono motivazioni postume: l’appellante sostiene di non aver fatto altro che chiarire meglio l’iter logico-giuridico seguito
dall’Autorità in sede di irrogazione della sanzione. L’Autorità richiama anche la giurisprudenza secondo cui l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo sarebbe ammissibile se – come nel caso di specie – effettuata mediante gli atti del procedimento, ossia nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta: i documenti prodotti dall’Autorità in primo grado avrebbero, effettivamente, consentito al TAR di ricostruire le ragioni effettive della decisione assunta dall’AGCOM.
(ii) deduce l’AGCOM violazione dell’art. 112 c.p. per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in relazione al fatto che la sentenza appellata non ha preso in considerazione quanto affermato dal Ministero del Ministero dello Sviluppo Economico nella memoria depositata in data 3 ottobre 2017, nel giudizio di primo grado.
9.1. Con il terzo motivo d’appello l’AGCOM ha formulato una censura condizionata alla proposizione di appello incidentale da parte dell’appellata.
9.2. L’AGCOM ha quindi riproposto i motivi assorbiti dal TAR.
10. L’appello non merita favorevole valutazione.
10.1. Il regolamento allegato alla delibera AGCOM 353/2011 (richiamata nel provvedimento impugnato, la quale ha sostituito la delibera 435/01, richiamata dall’art. 16 del D. L.vo n. 177/2005 ) struttura il procedimento di rilascio dell’autorizzazione per la fornitura di contenuti audiovisivi prevedendo che essa viene rilasciata entro 30 giorni prorogabili una sola volta per 30 gg. La relativa domanda non equivale a DIA o IA (diversamente dall’autorizzazione generale ex D. L.vo 259/2003) e non è previsto che sulla istanza di autorizzazione di che trattasi si formi il silenzio-assenso.
10.2. L’art. 6 della prevede che l’autorizzazione possa essere ceduta a terzi “ previo assenso del Ministero ”. L’art. 16, comma 2, del D. L.vo 177/2005 prevede che “ i soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di contenuti televisivi dalla deliberazione dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS .”: tale previsione è stata ripresa nel regolamento sopra citato, il quale, all’art. 9, stabilisce che “ I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 3” sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi secondo le norme vigenti ”, e negli articoli seguenti fa carico ai medesimi soggetti dell’obbligo di rispettare tutta una serie di norme.
10.3. Per come è disciplinata questa autorizzazione, l’attività non può essere esercitata dal cessionario del ramo d’azienda per effetto della mera presentazione della domanda di voltura, non prevedendo il regolamento che la mera presentazione della domanda di voltura produca effetti immediati; pertanto, fino alla voltura la responsabilità editoriale ricade sul titolare della autorizzazione, che è il cedente. In definitiva l’attività di fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri, e le connesse responsabilità, fanno capo al soggetto titolare dell’autorizzazione di cui agli artt. 3 e seguenti del Regolamento allegato alla delibera AGCOM n. 353/2011
10.4. L’apposizione della clausola “ ora per allora ”, non è prevista né dal D. L.vo 177/2005 né dalla delibera 353/11/CONS, e deve ritenersi illegittima in quanto idonea a creare malintesi e confusione sul soggetto che ha la responsabilità editoriale: ciò proprio per la ragione che la clausola fa retroagire al momento della domanda di voltura non solo la possibilità di esercitare l’attività di fornitura di media audio visivi ma anche la responsabilità per attività che sono già state poste in essere; va inoltre soggiunto che - come già precisato - il Regolamento di cui alla delibera AGCOM n. 353/2011, come pure il D. L.vo n. 177/2005, non pare consentire l’esercizio dell’attività di fornitura di media audio visivi disgiuntamente dalla autorizzazione.
10.4.1. In senso contrario non è utile invocare l’art. 2, comma 1, lett. b) del D. L.vo n. 177/2005, recepito dalla delibera n. 35372011/CONS, secondo cui “ sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilita' editoriale incombe a terzi ”: tale previsione non consente, ad avviso del Collegio, di disgiungere la formale titolarità dell’autorizzazione dalla responsabilità editoriale, avendo invece la funzione di chiarire che i soggetti che trasmettono materialmente dei programmi, senza avere voce in capitolo nella decisione dei programmi da trasmettere, non possono essere considerati quale “ fornitore di servizi di media ", cioè quale soggetto al quale, per definizione, “ e' riconducibile la responsabilita' editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalita' di organizzazione ”.
10.4.2. Merita ricordare, a tale proposito, anche la previsione di cui all’art. 16 del D. L.vo n. 177/2005, secondo cui “ 1. L'autorizzazione per la fornitura di contenuti audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dalla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, salvo quanto previsto dall'articolo 18 . 2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di contenuti televisivi dalla deliberazione dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS .”: nel rammentare che la delibera 435/01/CONS è stata sostituita dalla delibera 353/2011/CONS, sopra richiamata, è evidente che la norma pone uno stretto collegamento tra titolarità dell’autorizzazione, attività di fornitura di contenuti audiovisivi e responsabilità editoriale: sicché un eventuale accordo privatistico secondo cui in pendenza della voltura di una simile autorizzazione la responsabilità editoriale viene trasferita al cessionario del palinsesto appare del tutto irrilevante ai fini di sollevare il cedente – ancora titolare dell’autorizzazione in pendenza della voltura- dalla responsabilità editoriale e di trasferirla validamente al cessionario, prima della autorizzazione alla voltura.
10.4.3. La clausola “ ora per allora ”, inserita dal MISE nell’atto di voltura a favore di RA TV, è stata all’evidenza motivata dall’esigenza di evitare al Ministero le responsabilità derivanti dal ritardo impiegato nel rilascio della voltura: ciò non toglie che si tratta inidonea a spostare il regime della responsabilità editoriale.
10.5. Il fatto che la gestione del palinsesto possa essere di fatto lasciata al cessionario, a favore del quale sia stata presentata una voltura dell’autorizzazione, non fa, quindi, venir meno la responsabilità del titolare dell’autorizzazione, che semmai concorre con quella del cessionario; l’illecito previsto all’art. 35 del D. L.vo 177/2005 non è, peraltro, un illecito “proprio” del titolare dell’autorizzazione, poiché punisce la violazione dell’art. 34, che a sua volta stabilisce che “ Sono vietate le trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche,… .”. E’ ben vero che l’art. 34, comma 1, citato si chiude con la precisazione che “ Al fine di conformare la programmazione al divieto di cui al presente comma i fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi si attengono ai criteri fissati dall'Autorita'. ”, ma tale previsione non è sufficiente per affermare che il divieto di programmazione di che trattasi sia diretto solo ai fornitori di servizi audiovisivi, cioè ai titolari di autorizzazione: opinando in tal senso sarebbe agevole, per i fornitori di servizi media audiovisivi, eludere i divieti e le responsabilità, appunto affidando la trasmissione a un gestore di fatto, che a sua volta non potrebbe essere considerato responsabile in quanto non “ fornitore di servizi media audiovisivi ”.
10.5.1. Pertanto, solo se e nella misura in cui sia provata la gestione di fatto del palinsesto da parte del concessionario, la responsabilità di quest’ultimo può concorrere con quella del titolare dell’autorizzazione, cioè del soggetto cedente, che tale rimane, ad ogni effetto, siano al momento in cui viene concessa la volturazione, e che per tale motivo deve ritenersi onerato quantomeno da un onere di vigilanza.
10.6. Tanto premesso in termini generali, il Collegio rileva che nel caso di specie non sussiste una prova certa del fatto che la cessionaria RA TV abbia gestito di fatto il palinsesto: valga la considerazione che (i) l’atto di cessione nulla afferma al proposito, contrariamente a quanto si afferma nelle difese del Ministero, richiamate nell’atto d’appello(ii) nel corso del procedimento GET si è assunta la piena e totale responsabilità del palinsesto nel periodo anteriore alla volturazione, e (iii) la richiesta di rimborso dei MAG, da parte di RA Tv, costituisce semmai una prova del fatto che quest’ultima ha trasmesso Messaggi Politici Autogestiti dal 30 maggio al 3 giugno 2016, ma non anche del fatto che essa ha di fatto gestito da sola l’intero palinsesto e l’intera programmazione durante la pendenza della pratica di voltura, e quindi nei giorni 22-28 ottobre 2016.
10.6.1. A ciò si deve aggiungere che: a) il MISE, il 9 maggio 2016, ha intimato a GET - e non a RAVI – di interrompere la diffusione del marchio Tele TV ed ha invitato la propria articolazione territoriale competente a “ verificare l’adempimento di quanto richiesto …”: l’Ispettorato Territoriale e la Direzione Generale non hanno poi contestato che il soggetto che deteneva la responsabilità del palinsesto fosse RA anziché G.E.T.; b) il 23 dicembre 2016 RA Tv ha infatti ricevuto dal MISE una nota con la quale veniva informata che “ con provvedimento prot.n.90030 del 23 dicembre 2016 questo Ufficio ha sospeso l’autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi per il marchio TELE TV – ora TELEMILANO TELE TV – alla G.E.T. SRL …”; sicché in ben due occasioni proprio il MISE ha certificato che il responsabile delle trasmissioni dei palinsesti oggetto della cessione era, in pendenza della volturazione, G.E.T., e non RA Tv.
10.6.2. In senso contrario, cioè nel senso che RA Tv gestisse di fatto l’intero palinsesto nel periodo in considerazione, non può neppure considerarsi significativa l’avvenuta comunicazione al Ministero, da parte di RA Tv, della nota 7 ottobre 2016, con la quale l’appellata rinunciava alla acquisizione di uno dei marchi oggetto dell’atto di trasferimento del ramo d’azienda del 15 dicembre 2015.
10.6.3. Le varie istanze di rettifica dell’autorizzazione che RA Tv ha inviato al Ministero, il 9 maggio 2016 e il 9 febbraio 2017, non contengono alcun riferimento ad una gestione diretta del palinsesto, da parte di RA Tv, e sono del tutto coerenti con l’avvenuta acquisizione del ramo d’azienda e con la presentazione della voltura: si vuol dire, cioè, che RA Tv, avendo acquistato il ramo d’azienda e chiesto la voltura, aveva tutto l’interesse e la legittimazione a chiedere le opportune e necessarie rettifiche della autorizzazione oggetto di voltura.
10.8. Alla luce delle considerazioni che precedono si deve concludere che non risulta dimostrata la gestione de facto , da parte dell’appellata RA Tv, del palinsesto “Telemilano Più Blu Lombardia”, ragione per cui non sussistono le condizioni per ritenere l’appellata medesima autore, e responsabile, delle violazioni occorse nel corso della programmazione avvenuta nelle giornate comprese tra il 22 e il 28 ottobre 2016, con la trasmissione del programma “Red Night P”.
10.9. L’indicata circostanza risulta di per sé preclusiva alla irrogazione della sanzione oggetto del provvedimento impugnato, trattandosi di sanzione soggetta ai principi generali di cui alla L. n. 689/81 e dunque al principio secondo cui le sanzioni amministrative si applicano al soggetto che ha commesso, con azione attiva o omissiva, il fatto illecito.
11. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (cfr. Cons. St., sez. VI, 13 maggio 2019, n. 3110). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
12. L’appello va in conclusione respinto, e la appellata sentenza va confermata con diversa motivazione.
13. La particolarità delle questioni trattate giustifica, nondimeno, la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese relative al presente grado di giudizio.
.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO