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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/10/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel. ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2271 r.g dell'anno 2025, avente ad oggetto: “separazione giudiziale”.
D A
- difesa e rappresentata dall'avv. Luccarelli Cosima Parte_1
E
- difeso e rappresentato dall'avv. Luccarelli Cosima CP_1
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di RA
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/05/2025 la signora premesso che, il giorno Parte_1
11/09/2010 aveva contratto matrimonio in Statte (Ta) con il signor che CP_1 dall'unione nascevano il figlio minore e la figlia Persona_1 Persona_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione, chiedeva di dichiarare la separazione personale dei coniugi e di affidare il minore ad entrambi i Parte_1 CP_1 Persona_1 genitori con collocazione principale presso la residenza della madre;
di disporre il diritto- dovere del padre di vedere e tenere con sé il figlio minore previo congruo preavviso ad ella ricorrente e con possibilità di pernotto presso l'abitazione paterna;
di disporre il versamento dell'assegno unico Inps integramente in favore di ella ricorrente. Instauratosi il contraddittorio all'udienza del 14/10/2025, con la costituzione in giudizio del signor le parti presenti personalmente chiedevano di trasformare la CP_1 separazione da giudiziale in consensuale alle condizioni contenute nell'accordo allegato al verbale dell'udienza summenzionata, da considerarsi parte integrante di questa sentenza. Va pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va pertanto accolta la comune richiesta di separazione formulata dalle parti. Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza. Quanto alle pronunzie accessorie, valutata la non contrarietà ad alcuna norma di legge delle conclusioni concordemente rese dalle parti, considerata la situazione complessiva delle parti e considerato che il predetto accordo rispecchia la situazione patrimoniale delle parti e della prole, il Collegio non può che recepire tale accordo, allegato al verbale dell'udienza del 14/10/2025 cui ci si riporta integralmente, in sentenza, come da dispositivo che segue. Ricorrono giustificati motivi per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso da nei confronti di depositato in data 14/05/2025 così Parte_1 CP_1 provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] in Parte_1
RA (Ta) e nato il [...] in [...], uniti in matrimonio CP_1 in Statte (Ta) in data 11/09/2010, regolarmente trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Statte (Ta) al n. 35, parte 2, serie A, anno 2010; disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e in Parte_1 CP_1 conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'accordo allegato al verbale dell'udienza del 14/10/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Statte (Ta).
Così deciso in RA, 16 ottobre 2025. Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
Il Tribunale di RA, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel. ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2271 r.g dell'anno 2025, avente ad oggetto: “separazione giudiziale”.
D A
- difesa e rappresentata dall'avv. Luccarelli Cosima Parte_1
E
- difeso e rappresentato dall'avv. Luccarelli Cosima CP_1
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di RA
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/05/2025 la signora premesso che, il giorno Parte_1
11/09/2010 aveva contratto matrimonio in Statte (Ta) con il signor che CP_1 dall'unione nascevano il figlio minore e la figlia Persona_1 Persona_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione, chiedeva di dichiarare la separazione personale dei coniugi e di affidare il minore ad entrambi i Parte_1 CP_1 Persona_1 genitori con collocazione principale presso la residenza della madre;
di disporre il diritto- dovere del padre di vedere e tenere con sé il figlio minore previo congruo preavviso ad ella ricorrente e con possibilità di pernotto presso l'abitazione paterna;
di disporre il versamento dell'assegno unico Inps integramente in favore di ella ricorrente. Instauratosi il contraddittorio all'udienza del 14/10/2025, con la costituzione in giudizio del signor le parti presenti personalmente chiedevano di trasformare la CP_1 separazione da giudiziale in consensuale alle condizioni contenute nell'accordo allegato al verbale dell'udienza summenzionata, da considerarsi parte integrante di questa sentenza. Va pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va pertanto accolta la comune richiesta di separazione formulata dalle parti. Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza. Quanto alle pronunzie accessorie, valutata la non contrarietà ad alcuna norma di legge delle conclusioni concordemente rese dalle parti, considerata la situazione complessiva delle parti e considerato che il predetto accordo rispecchia la situazione patrimoniale delle parti e della prole, il Collegio non può che recepire tale accordo, allegato al verbale dell'udienza del 14/10/2025 cui ci si riporta integralmente, in sentenza, come da dispositivo che segue. Ricorrono giustificati motivi per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso da nei confronti di depositato in data 14/05/2025 così Parte_1 CP_1 provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] in Parte_1
RA (Ta) e nato il [...] in [...], uniti in matrimonio CP_1 in Statte (Ta) in data 11/09/2010, regolarmente trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Statte (Ta) al n. 35, parte 2, serie A, anno 2010; disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e in Parte_1 CP_1 conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'accordo allegato al verbale dell'udienza del 14/10/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Statte (Ta).
Così deciso in RA, 16 ottobre 2025. Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi