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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/06/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3951/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3951/2025 promossa da:
(C.F. , nato in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Guglielmo Mossuto ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Firenze (FI), Viale dei Mille n.82
RICORRENTE
e
(C.F. , nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
ivi residente in [...], domiciliata in Firenze, Via Ponte alle Mosse n.82, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucilla Bigazzi presso il cui Studio in Firenze (FI), Via Aretina n. 188/a è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 17/04/2025)
pagina 1 di 3
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Posta in decisione sulle
CONCLUSIONI CONGIUNTE
di cui all'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 25/06/2025 che prevede: “Affido condiviso del minore ad entrambi i genitori;
collocamento e residenza anagrafica del Persona_1
minore presso la madre;
frequentazione padre/figlio: una settimana dal venerdì quando il padre (o suo fiduciario) andrà a prendere il figlio all'uscita di scuola, fino al lunedì mattina, quando il padre (o suo fiduciario) andrà a portarlo a scuola, nonché il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore
20:00, quando il padre lo riporterà presso l'abitazione materna;
la settimana successiva: il martedì pomeriggio dall'uscita di scuola alle ore 20:00 e giovedì dall'uscita di scuola al venerdì all'entrata a scuola;
facoltà per ciascun genitore di effettuare telefonate in fascia oraria 19:00-20:00 quando il minore permane presso l'altro genitore, fatti salvi diversi accordi tra le parti;
Vacanze estive: due settimane d'agosto, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il 30 giugno di ogni anno;
Pasqua tre giorni con ciascun genitore, con scambio del minore il Lunedì dell'Angelo alle ore 10:00; vacanze natalizie: una settimana con ciascun genitore, alternando annualmente i seguenti periodi: dal 25/12 al 31/12 ore 10:00 - dal 31/12 ore 10:00 fino al 6 gennaio compreso il pernotto;
; onere a carico di di corrispondere mensilmente a euro 225,00 Parte_1 CP_1 CP_1
mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, quale contributo per il mantenimento indiretto del figlio;
Spese straordinarie suddivise al 50%, da concordarsi e rimborsarsi secondo le Linee Guida del CNF del 2017; assegnazione in via esclusiva dell'AUU alla madre;
spese di lite Controparte_1
integralmente compensate tra le parti”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26/03/2025, ha adìto il Tribunale di Firenze al Parte_1
fine di ottenere provvedimenti a tutela del figlio minore (C.F. ), Persona_1 C.F._3
nato il [...] in Bagno a [...] convivenza more uxorio, ad oggi cessata, con
, che si è costituita in giudizio in data 22/05/2025; avanti al G.D., la Controparte_1 causa è proseguita in istruttoria fino a quando all'udienza del 25/06/2025, le parti hanno rinvenuto un accordo su tutti i punti rilevanti, chiedendo il recepimento delle conclusioni concordate, di tal chè il
Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie.
pagina 2 di 3 2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel corso dell'udienza del 25/06/2025 meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse del figlio minore (01/06/2022). Persona_1
3. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 25/06/2025, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 25/06/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
Il Giudice delegato La Presidente dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3951/2025 promossa da:
(C.F. , nato in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Guglielmo Mossuto ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Firenze (FI), Viale dei Mille n.82
RICORRENTE
e
(C.F. , nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
ivi residente in [...], domiciliata in Firenze, Via Ponte alle Mosse n.82, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucilla Bigazzi presso il cui Studio in Firenze (FI), Via Aretina n. 188/a è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 17/04/2025)
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Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Posta in decisione sulle
CONCLUSIONI CONGIUNTE
di cui all'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 25/06/2025 che prevede: “Affido condiviso del minore ad entrambi i genitori;
collocamento e residenza anagrafica del Persona_1
minore presso la madre;
frequentazione padre/figlio: una settimana dal venerdì quando il padre (o suo fiduciario) andrà a prendere il figlio all'uscita di scuola, fino al lunedì mattina, quando il padre (o suo fiduciario) andrà a portarlo a scuola, nonché il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore
20:00, quando il padre lo riporterà presso l'abitazione materna;
la settimana successiva: il martedì pomeriggio dall'uscita di scuola alle ore 20:00 e giovedì dall'uscita di scuola al venerdì all'entrata a scuola;
facoltà per ciascun genitore di effettuare telefonate in fascia oraria 19:00-20:00 quando il minore permane presso l'altro genitore, fatti salvi diversi accordi tra le parti;
Vacanze estive: due settimane d'agosto, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il 30 giugno di ogni anno;
Pasqua tre giorni con ciascun genitore, con scambio del minore il Lunedì dell'Angelo alle ore 10:00; vacanze natalizie: una settimana con ciascun genitore, alternando annualmente i seguenti periodi: dal 25/12 al 31/12 ore 10:00 - dal 31/12 ore 10:00 fino al 6 gennaio compreso il pernotto;
; onere a carico di di corrispondere mensilmente a euro 225,00 Parte_1 CP_1 CP_1
mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, quale contributo per il mantenimento indiretto del figlio;
Spese straordinarie suddivise al 50%, da concordarsi e rimborsarsi secondo le Linee Guida del CNF del 2017; assegnazione in via esclusiva dell'AUU alla madre;
spese di lite Controparte_1
integralmente compensate tra le parti”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26/03/2025, ha adìto il Tribunale di Firenze al Parte_1
fine di ottenere provvedimenti a tutela del figlio minore (C.F. ), Persona_1 C.F._3
nato il [...] in Bagno a [...] convivenza more uxorio, ad oggi cessata, con
, che si è costituita in giudizio in data 22/05/2025; avanti al G.D., la Controparte_1 causa è proseguita in istruttoria fino a quando all'udienza del 25/06/2025, le parti hanno rinvenuto un accordo su tutti i punti rilevanti, chiedendo il recepimento delle conclusioni concordate, di tal chè il
Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie.
pagina 2 di 3 2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel corso dell'udienza del 25/06/2025 meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse del figlio minore (01/06/2022). Persona_1
3. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 25/06/2025, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 25/06/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
Il Giudice delegato La Presidente dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
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