Articolo 37 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026
Articolo 36Articolo 38
Versione
15 gennaio 1870
Art. 37.

Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati, debbono essere integralmente versate nelle casse del Tesoro, nei termini stabiliti dalle Leggi e Regolamenti vigenti, e dal Regolamento che sara' fatto in esecuzione della presente Legge.
Il denaro sara' accompagnato da un conto sommario di cassa.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1870