Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00476/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00138/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LI UR, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Gualandi e Sergio Palombarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo, via Altabella n. 3;
contro
Comune di San Lazzaro di Savena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Mainardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Garibaldi n. 1;
nei confronti
OG AD, non costituita in giudizio;
Quanto al ricorso principale:
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro, n. 865/2024, pubblicata in data 11.07.2024, passata in giudicato;
nonché per la declaratoria di nullità e, in via subordinata, di annullamento
- della deliberazione di Giunta comunale n. 161 del 15.11.2024, rimasta in pubblicazione sull’Albo Pretorio comunale dal 21.11.2024 al 6.12.2024, avente ad oggetto “MODIFICA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE”;
- della determina n. 1142 del 25.11.2024, avente ad oggetto “INDIZIONE SELEZIONE INTERNA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI TITOLARITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE “GIOVANI E SPORT – CULTURA E MARKETING TERRITORIALE”, pubblicata in Albo Pretorio dal 25.11.2024 al 10.12.2024;
- dell’avviso di selezione prot. 2024 / 52400 del 26.11.2024 recante ad oggetto “AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DI RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANI E SPORT – CULTURA E MARKETING TERRITORIALE” approvato con la suddetta determina n. 1142 del 25.11.2024;
- della determina n. 1376 del 18.12.2024, recante a oggetto: “DETERMINAZIONE N. 1142 DEL 21.11.2024 AVENTE AD OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE INTERNA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI TITOLARITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE “GIOVANI E SPORT – CULTURA E MARKETING TERRITORIALE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE”, pubblicata in Albo Pretorio dal 18.11.2024 al 2.01.2025;
- della determina n. 121 del 31.01.2025 di “ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI TITOLARITA'' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA IN QUALITA'' DI RESPONSABILE DEL SETTORE "GIOVANI E SPORT - CULTURA E MARKETING TERRITORIALE". PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”, pubblicata in Albo Pretorio dal 31.01.2025 al 15.02.2025, ivi incluso, ove occorrer possa, il verbale P.G. 3247/2025 richiamato tra le premesse della Determina, non conosciuto, di cui si chiede l’esibizione in giudizio ex articolo 65, comma 3, Cod. proc. amm.;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, e/o connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato dal ricorrente in data 3 novembre 2025:
per l’ottemperanza
- della sentenza del Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro, n. 865/2024, pubblicata in data 11 luglio 2024;
- della sentenza del T.A.R. per l’Emilia-Romagna, Sede di Bologna, n. 406/2025 pubblicata in data 16 aprile 2025 e passata in giudicato il 16 luglio 2025;
nonché per la declaratoria di nullità
- del Verbale del 13 giugno 2025 della Commissione di Selezione per l’incarico di titolarità di Posizione Organizzativa per il Settore Giovani e Cultura (Rif. Bando Prot. 8868 Del 2/3/2022) - Ripetizione Procedura Valutativa in ottemperanza della Sentenza Del T.A.R. Emilia Romagna N. 406 Del 16/4/2025, conosciuto dal ricorrente in data 10 settembre 2025;
- di ogni altro- di ogni altro atto ad esso presupposto, e/o connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa, ove possa occorrere, la Determinazione dell’Area Affari Generali del Comune di S. Lazzaro di Savena n. 632/2025 del 12.06.2025 recante ad oggetto “ESECUZIONE SENTENZA T.A.R. IL NA N. 406 DEL 16.04.2025 - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE”;
con richiesta di nomina di COMMISSARIO AD ACTA che provveda in luogo dell’Amministrazione resistente.
Visti il ricorso, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Lazzaro di Savena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa RA CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
(A) Il contenzioso avanti al G.O..
Il dottor UR LI, quale dipendente a tempo indeterminato del Comune di San Lazzaro di Savena con inquadramento D3, partecipava alla procedura interna indetta dall’Ente locale per l’affidamento dell’incarico di posizione organizzativa (P.O.) del Settore “Giovani e Cultura”. La selezione era vinta dalla dottoressa AD OG.
Gli esiti del concorso erano contestati giudizialmente dal dottor UR LI avanti al Tribunale civile di Bologna – Sezione Lavoro: il G.O. con sentenza n. 865/2024, passata in giudicato, annullava gli atti in forza dei quali la P.O. era stata assegnata alla dottoressa AD OG per difetto di motivazione, ordinando al Comune di San Lazzaro di Savena di ripetere la procedura valutativa dei candidati.
Il Comune di San Lazzaro di Savena, in pretesa esecuzione della predetta sentenza, modificava la propria pianta organica, accorpando i Settori “Giovani e Cultura” e “Sport e Marketing Territoriale” in un unico Settore con al vertice un’unica P.O., che veniva assegnata, all’esito di una nuova procedura selettiva, alla dottoressa AD OG.
(B) Il ricorso principale.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il dottor UR LI, assumendo che in tal modo l’Ente locale si era sottratto all’ordine giudiziale, agiva ai sensi degli articoli 112 e ss. Cod. proc. amm. per l’ottemperanza della sentenza del Giudice ordinario e la declaratoria di nullità degli atti di macro e micro organizzazione adottati dal Comune.
In subordine, il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti impugnati, prospettando plurimi profili di illegittimità.
Resisteva l’Amministrazione comunale, che concludeva per la reiezione del ricorso in rito e nel merito.
(C) La sentenza non definitiva n. 406/2025.
Questo Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza non definitiva n. 406/2025:
I. accoglieva la domanda di ottemperanza, ordinando al Comune di San Lazzaro di Savena di eseguire la sentenza del Tribunale civile di Bologna – Sezione Lavoro n. 865/2024, nominando una nuova Commissione, in composizione integralmente diversa, onde valutare ora per allora i candidati che avevano partecipato alla selezione bandita con atto del 2.03.2022 per il conferimento dell’incarico triennale di posizione organizzativa del Settore “Giovani e Cultura”, sulla base del curriculum allegato alla domanda a suo tempo presentata e in relazione ai criteri di valutazione stabiliti nel bando della selezione;
II. respingeva la domanda di declaratoria di nullità per violazione e/o elusione di giudicato degli atti di macro e micro organizzazione adottati dal Comune qui impugnati;
III. disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio per la delibazione in pubblica udienza della residua domanda di annullamento.
(D) Il ricorso per motivi aggiunti.
Nelle more del giudizio l’Ente locale nominava una nuova Commissione di concorso, in diversa composizione, la quale, rinnovate le operazioni di valutazione dei candidati, decretava come vincitrice la dottoressa AD OG.
Il provvedimento sopravvenuto veniva impugnato dal dottor UR LI con ricorso per motivi aggiunti, assumendo che anch’esso fosse elusivo del giudicato e dell’ordine del Giudice dell’ottemperanza.
Resisteva al nuovo gravame il Comune di San Lazzaro di Savena, concludendo per il suo rigetto in quanto infondato.
Non si costituiva, invece, in giudizio la dottoressa AD OG, alla quale il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti erano stati regolarmente notificati.
Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Come esposto nella parte in fatto, dopo la sentenza non definitiva della Sezione n. 406/2025 rimangono da delibare la domanda di annullamento contenuta nel ricorso principale e le domande di nullità e ottemperanza contenute nel ricorso per motivi aggiunti.
Seguendo l’ordine logico, anziché quello cronologico, l’esame principierà dal ricorso per motivi aggiunti.
2.1. Con atto adottato in data 13.06.2025 la nuova Commissione nominata dal Comune di San Lazzaro di Savena, così come disposto da questo Giudice dell’ottemperanza, ha valutato la dottoressa AD OG come il candidato più idoneo a ricoprire il ruolo di Responsabile del Settore Giovani e Cultura di cui al bando PG 8868/2022.
La Commissione ha, infatti, ritenuto che la formazione culturale e le esperienze professionali del dottor UR LI fossero eccedenti rispetto quelle richieste ai fini della selezione e pertanto ha ritenuto di valutarle solamente in misura residuale. Ha, inoltre, ritenuto che il dottor UR LI, rispetto alla dottoressa AD OG, avesse una minore esperienza in tema di “welfare culturale, per il benessere delle comunità e la rigenerazione dei territori”, e ancora alle pari opportunità e alle fragilità. Ha, infine, ritenuto migliori le risposte date dalla dottoressa AD OG alle domande poste ai candidati durante il colloquio del 21.04.2022, alcune delle quali riguardavano peraltro le motivazioni della presentazione della candidatura e il proprio modo di intendere il rapporto con gli organi elettivi dell’Ente locale.
2.2.1. Ebbene, come dedotto dal ricorrente nel ricorso per motivi aggiunti, così facendo la nuova Commissione non ha dato esecuzione alla sentenza del Giudice ordinario e ha eluso l’ordine contenuto nella sentenza non definitiva di questa Sezione.
La sentenza ottemperanda non disponeva affatto di rinnovare la motivazione in ordine al candidato già decretato vincitore della selezione, non imponeva cioè di spiegare, ora per allora, perché il Comune abbia preferito la dottoressa AD OG al dottor UR LI per ricoprire la posizione messa a concorso. Disponeva, invece, come chiaramente indicato in motivazione, di rifare la valutazione e dunque di individuare il legittimo vincitore della selezione (anche in ipotesi diverso dalla dottoressa AD OG) sulla base dell’autovincolo che l’Amministrazione comunale si era posta con l’approvazione nel bando di concorso dei criteri di selezione.
Al contempo, questo Giudice aveva chiarito che la nuova Commissione avrebbe dovuto rigidamente attenersi ai criteri contenuti nella lex specialis, non crearne di nuovi.
2.2.2. La nuova Commissione di concorso, invece, ha in primo luogo ritenuto di marginalizzare (rectius: non far pesare) ai fini valutativi i titoli di studio, le collaborazioni esterne e l’anzianità di servizio del dottor UR LI, peraltro di elevata qualità e congruenti, nonostante l’avviso di selezione prescrivesse di valutare il curriculum, i requisiti culturali e l’esperienza professionale posseduta.
E, già solo con questo, l’Amministrazione ha violato il giudicato.
Non paga, la Commissione ha anche favorevolmente apprezzato le maggiori capacità della dottoressa AD OG in tema di “welfare culturale”, benessere delle comunità e rigenerazione dei territori. Ora, fermo restando che non è ben chiaro da quali elementi del curriculum sia stata tratta la convinzione di una più robusta preparazione della dottoressa AD OG sui temi del “welfare culturale”, del benessere delle comunità e della rigenerazione dei territori, il punto è che quegli ambiti fuoriescono dal perimetro dei compiti della P.O. da assegnare. Sicché, a tutto voler concedere, le maggiori capacità della dottoressa AD OG in quei settori non potevano comunque in alcun modo essere valorizzate ai fini dell’individuazione del candidato più meritevole.
Così facendo l’Amministrazione ha ulteriormente violato il giudicato.
Infine, la Commissione non ha illustrato gli elementi che rendono le risposte date al colloquio dalla dottoressa AD OG superiori alle risposte del dottor UR LI.
2.3.1. In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti è fondato e pertanto viene accolto e per l’effetto sono dichiarati nulli per violazione del giudicato gli atti ivi impugnati, e precisamente il verbale del 13.06.2025 della Commissione di “Selezione per l’incarico di titolarità di Posizione Organizzativa per il Settore Giovani e Cultura (Rif. Bando Prot. 8868 Del 2/3/2022) - Ripetizione Procedura Valutativa in ottemperanza della Sentenza Del T.A.R. Emilia Romagna N. 406 Del 16/4/2025”, la determina comunale n. 632/2025 del 12.06.2025 di nomina della predetta Commissione.
2.3.2. Per l’effetto, si procede altresì, sempre in accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente, a nominare un Commissario ad acta, che esegua la sentenza ottemperanda, al posto del Comune di San Lazzaro di Savena, rimasto finora pervicacemente inottemperante.
Viene nominato Commissario ad acta il Prefetto di Bologna, con facoltà di delega ad altro dipendente del medesimo UTG di livello non inferiore a quello di funzionario, affinché nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione a cura della Segreteria della seguente sentenza, compia le seguenti operazioni:
I. confronti i curricula del dottor UR LI e della dottoressa AD OG alla data del 17.03.2022 (termine per presentare le domande di partecipazione alla selezione del 2022) e dunque senza tenere conto di eventuali incarichi successivamente ricoperti dagli stessi, ponendo attenzione al titolo di studio conseguito, alle specializzazioni, alle attività svolte anche all’esterno attinenti al settore messo a concorso (Giovani e Cultura), agli anni di servizio prestati nel settore medesimo dai due candidati;
II. confronti le risposte date dai candidati al colloquio del 31.03.2022, come risultano dal relativo verbale, rilevando se esse o parte di esse contengano errori in punto di diritto, se esse o parte di esse siano incomplete, se complessivamente le risposte di uno dei due candidati dell’altro mostrino una maggiore attitudine a ricoprire il posto messo a concorso o siano viceversa sostanzialmente equivalenti;
III. all’esito delle operazioni di cui ai punti che precedono determini il vincitore della “Selezione per l’incarico di titolarità di Posizione Organizzativa per il Settore Giovani e Cultura” di cui al bando prot. n. 8868 del 2.03.2022.
Viene disposto a carico del Comune di San Lazzaro di Savena, in quanto Amministrazione inottemperante, il pagamento anticipato, a semplice richiesta da parte del Commissario ad acta, delle spese dell’attività commissariale, che si liquidano in €uro 2.000,00 (duemila/00), fatta salva la possibilità per il Commissario ad acta di dimostrare di aver svolto attività non remunerata con la somma liquidata e di chiedere il pagamento della differenza.
3.1. Si passa ora all’esame della domanda di annullamento degli atti di micro e macro e organizzazione comunale impugnati con il ricorso principale.
Ci si riferisce, segnatamente, alla deliberazione di Giunta comunale n. 161/2024, con la quale è stato disposto l’accorpamento in un unico settore del settore Giovani e Cultura e del settore Sport e Marketing del Territorio, e i susseguenti provvedimenti attuativi, tutti in epigrafe indicati.
3.2.1. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni in rito sollevate dalla difesa del Comune, cominciando da quella di difetto di giurisdizione.
Sostiene invero parte resistente che la domanda di annullamento degli atti di riorganizzazione degli uffici e di assegnazione delle posizioni apicali deve essere conosciuta dal Giudice ordinario.
L’eccezione è infondata.
Come affermato dalla Corte di Cassazione «spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione di un provvedimento di revoca di un incarico dirigenziale, previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro organizzazione attraverso cui le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi; sicché non può operare, in tal caso, il potere di disapplicazione del giudice ordinario (cfr. SU n. 4881/2017, n. 11387/2016, n. 6040/2019) in quanto assume un peso decisivo l’impugnazione dell’atto di macro organizzazione» (così delle S.U. l’ordinanza n. 6076/2020; in senso conforme, C.d.S., Sez. V, sentenza n. 5909/2025).
Nel caso di specie è indubbio che l’azione caducatoria spiegata dal ricorrente abbia di mira l’accorpamento dei due settori e la soppressione della posizione organizzativa a cui egli ambisce, ovverosia atti di macro organizzazione, con la conseguenza che la giurisdizione è di questo Giudice amministrativo.
3.2.2. La difesa del Comune ha poi eccepito la tardività della domanda di annullamento.
Il ricorso è sicuramente tempestivo avuto riguardo all’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione di Giunta comunale di riorganizzazione degli uffici.
Tuttavia, parte resistente sostiene che il dottor UR LI abbia avuto conoscenza degli atti qui contestati sin dal 26.11.2024 per effetto dell’avviso, inviato dall’Amministrazione a tutti i dipendenti, del bando della selezione per individuare il soggetto a cui assegnare l’incarico di vertice della nuova struttura. E rispetto alla data del 26.11.2024 il ricorso notificato il 3.02.2025 sarebbe indubbiamente tardivo.
L’eccezione è infondata.
Non convince la tesi per cui, per un atto a destinatari non determinati, quale è la deliberazione di Giunta comunale n. 161/2004, il termine decadenziale di impugnazione decorre non dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio, bensì dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza aliunde, dovendosi ritenere piuttosto che la conoscenza aliunde valga a far decorrere il termine di impugnazione solamente per i soggetti direttamente contemplati nell’atto ovvero immediatamente incisi dai suoi effetti.
Ma anche a voler seguire il ragionamento dell’Amministrazione, deve comunque considerarsi che l’avviso della selezione è stato inviato ai dipendenti con semplice e-mail e non con PEC: lo strumento di trasmissione scelto non è idoneo a determinare con certezza la data nella quale il dottor UR LI ha aperto la e-mail e ha avuto contezza della riorganizzazione deliberata dal Comune di San Lazzaro di Savena.
Sennonché, come da regola generale, l’onere della prova della tardività del ricorso incombe sulla parte che ne eccepisce la irricevibilità. E per giurisprudenza costante la prova fornita da colui che formula l’eccezione deve essere rigorosa, perché determina la preclusione all’esercizio del diritto di difesa in giudizio costituzionalmente riconosciuto (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 7940/2025).
Il Comune non ha dimostrato in modo incontrovertibile quale fosse effettivamente la data alla quale il dottor UR LI ebbe piena conoscenza dell’atto da impugnare, sicché il ricorso deve ritenersi tempestivo.
3.2.3. Infine la difesa del Comune ha eccepito l’inammissibilità in parte qua del ricorso principale per non avere il ricorrente partecipato alla selezione interna per l’assegnazione dell’incarico di responsabile del neo-istituito settore Giovani e Sport – Cultura e Marketing Territoriale.
L’eccezione è infondata.
L’interesse a tutela del quale il dottor UR LI agisce è quello a che i settori Giovani e Cultura (da un lato) e Sport e Marketing del Territorio (dall’altro lato) rimangano separati, conservando al vertice due distinte P.O..
Il dottor UR LI ha interesse a vedersi assegnato l’incarico di P.O. del settore Giovani e Cultura, non di quello del settore Giovani e Sport – Cultura e Marketing Territoriale: e, infatti, non ha partecipato alla selezione.
Il ricorrente non contesta gli esiti della selezione; la sua critica è più radicale e riguarda, ancor prima dell’indizione della procedura di selezione, la istituzione stessa della figura messa a concorso. Di talché la partecipazione alla selezione non costituiva affatto precondizione per agire in giudizio avverso gli atti di macro e micro organizzazione qui impugnati.
3.3.1. Può quindi passarsi al merito. Tre sono i motivi di illegittimità dedotti in ricorso.
Il primo motivo di impugnazione è intitolato “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 DEL “REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI” APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 121 DEL 10.07.2001. FALSO PRESUPPOSTO IN FATTO ED IN DIRITTO”.
Ritiene il ricorrente che la contestata modifica organizzativa violi l’articolo 9 del Regolamento comunale per l’Ordinamento generale dei servizi e degli uffici, perché da un lato mancherebbero i requisiti delle “funzioni omogenee” e della “specifica competenza di intervento” per la creazione di un unico Settore, e dall’altro lato la proposta di modifica approvata non proviene dal Segretario comunale o dal Dirigente di Area, bensì dal Responsabile di un Settore ovverosia una articolazione non dirigenziale.
Il secondo motivo di impugnazione è rubricato “VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. ECCESSO DI POTERE DIFETTO DI ISTRUTTORIA E/O PER MOTIVAZIONE APPARENTE E MANIFESTAMENTE IRRAGIONEVOLE, ILLOGICA, INCONGRUA E PERPLESSA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E CLARE LOQUI”.
Lamenta il ricorrente che la modifica della pianta organica sia immotivata, avendo l’Amministrazione esposto ragioni criptiche, nebulose, del tutto contraddittorie. Sostiene il deducente che con riferimento al provvedimento in esame la motivazione era più che mai necessaria, giacché esso andava a eliminare la Posizione Organizzativa oggetto del contenzioso avanti al G.O..
Il terzo motivo di impugnazione è epigrafato “ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, MOTIVAZIONE APPARENTE E APODITTICA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA”.
Assume il ricorrente che gli atti impugnati siano viziati da sviamento di potere, perché il vero obiettivo perseguito dall’Amministrazione è non assegnargli la Posizione Organizzativa del Settore “Giovani e Cultura”.
3.3.2. Le censure sono tutte e tre fondate.
Pur potendosi derubricare a irregolarità non viziante la circostanza che l’iniziativa della riorganizzazione sia pervenuta da un soggetto non avente ruolo dirigenziale, posto che comunque la modifica è stata approvata dall’organo munito di competenza, ovverosia la Giunta, resta indubbio che i Settori accorpati difettano del requisito della omogeneità delle funzioni.
Invero, in base al relativo Regolamento interno, gli uffici del Comune di San Lazzaro di Savena sono organizzati in Aree, a loro volta suddivisi in Settori: i Settori svolgono funzioni omogenee e cooperano con gli altri Settori, principalmente quelli della medesima Area.
In particolare, ai sensi dell’articolo 9 i Settori sono «articolazioni di secondo livello dotate di autonomia operativa ed articolati per funzioni omogenee, caratterizzati da specifica competenza di intervento e da prodotti /servizi chiaramente identificabili».
Ora, se si esamina la declaratoria delle funzioni assegnate al neo-istituito settore Giovani e Sport – Cultura e Marketing Territoriale, emerge con chiarezza l’assenza del requisito della omogeneità. Si va, infatti, dalla gestione dei poli culturali e degli impianti sportivi del Comune e dall’organizzazione di attività culturali e per i giovani, all’organizzazione e/o il supporto di eventi di promozione delle attività produttive, turistiche, commerciali ed agricole del territorio.
Si tratta all’evidenza di funzioni che perseguono obiettivi distinti e richiedono capacità e soprattutto competenze diverse, sicché l’accorpamento dei due Settori appare non coerente con le regole di organizzazione che il Comune si è dato.
3.3.3 Nemmeno aiutano a chiarire le ragioni della scelta organizzativa operata gli obiettivi che dichiaratamente il Comune intende conseguire, ovverosia:
(i) «semplificazione della struttura con creazione di gruppi di lavoro per funzioni omogenee di maggiori dimensioni anche al fine di contrastare i fenomeni di mobilità verso l’esterno che interessano sempre più frequentemente il personale dell’Ente come in generale tutta la P.A. ed in particolare il comparto degli Enti Locali»;
(ii) «valorizzazione delle competenze professionale acquisite dal personale»;
(iii) «massima flessibilità organizzativa, tesa a garantire il tempestivo ed idoneo adeguamento dell’organizzazione all’evolvere delle funzioni, della normativa di riferimento e ai bisogni della comunità e del territorio;
(iv) «massimizzazione di coordinamento ed economie di scala»;
(v) «snellimento dei processi».
Sennonché, in disparte l’oscurità di talune enfatiche espressioni, il punto è che rispetto ad alcuni di tali obiettivi la decisione dell’Amministrazione risulta addirittura controproducente.
Infatti, la soppressione di un incarico di P.O. non favorisce certo la valorizzazione delle competenze interne e non previene il rischio di mobilità verso l’esterno del personale, che anzi sarà incentivato a cercare altrove più soddisfacenti sbocchi professionali.
Al contempo, v’è da dubitare che l’aggregazione di più funzioni, per giunta eterogenee, possa portare a uno snellimento delle procedure.
In definitiva, si riscontra quella contraddittorietà intrinseca dell’atto di riorganizzazione denunciata dal ricorrente nel secondo motivo del ricorso principale.
3.3.4. In realtà, gli atti tradiscono quello che è il vero scopo perseguito dall’Amministrazione, ovverosia quello di sottrarsi all’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bologna n. 865/2025.
La difesa comunale nega quello prospettato in ricorso sia il fine perseguito, opponendo di contro che il progetto di riorganizzazione era in fieri già dal 2023, che nasce per far fronte alle difficoltà derivanti dalla internalizzazione della attività di promozione svolte in precedenza dalla Istituzione Prometeo.
Sennonché, l’internalizzazione della Istituzione Prometeo è avvenuta nel 2016; la P.O. del Settore Sport e Marketing era vacante sin dal 1°.10.2021; nel 2023 vi è stato un semplice colloquio informale tra Dirigenti e non è documentato alcun formale seguito allo stesso; la stessa deliberazione di Giunta comunale n. 161/2024 non fa riferimento a tale incontro.
Al contrario, conducono alla conclusione di un esercizio sviato del poter sia la scansione temporale degli eventi, sia – retrospettivamente – la condotta tenuta sin qui dall’Ente locale. Vanno, in particolare, considerate la circostanza che la riorganizzazione sia stata disposta subito dopo la sentenza sfavorevole del Giudice ordinario, il tentativo di eseguire la sentenza medesima attraverso l’indizione di una nuova selezione (con nuovo bando, nuova Commissione, nuove prove selettive e nuova valutazione, così come dichiarato nella determina n. 601 del 4.07.2024), il pervicace rifiuto dell’Amministrazione di effettuare la rivalutazione – ora per allora – dei candidati in conformità alle regole contenute nell’avviso di selezione di cui si discute.
Ulteriore conferma dello sviamento di potere si trae poi dalla stessa determina n. 1142 del 25.11.2024 di indizione della selezione interna finalizzata al conferimento dell’incarico di titolarità di posizione organizzativa per il settore “Giovani e Sport - Cultura e Marketing Territoriale”, laddove si afferma espressamente che essa è disposta in attuazione della sentenza del Tribunale ordinario di Bologna n. 865/2025, quando la sentenza aveva a oggetto la P.O. soppressa.
3.4. In conclusione, il ricorso principale è fondato anche nella parte residua.
Viene, pertanto, accolto e per l’effetto sono annullati tutti gli atti impugnati.
4. Come da regola generale, il Comune di San Lazzaro di Savena, in quanto parte soccombente, è condannato a rifondere al dottor UR LI le spese di giudizio, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna (Sezione Seconda), richiamate le statuizioni contenute nella sentenza n. 406/2025, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così statuisce:
a) accoglie il ricorso principale per la parte non decisa dalla sentenza n. 406/2025 e per l’effetto annulla gli atti ivi impugnati;
b) accoglie il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto dichiara nulli gli atti impugnati e nomina il commissario ad acta, come specificato in motivazione;
c) condanna il Comune di San Lazzaro di Savena a rifondere al dottor UR LI le spese di giudizio, che liquida in €uro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre a spese generali, e ad accessori di legge, e al rimborso del contributo unificato effettivamente versato;
d) condanna il Comune di San Lazzaro di Savena a pagare il compenso del commissario ad acta, come parimenti specificato in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
UG Di BE, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
RA CC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA CC | UG Di BE |
IL SEGRETARIO