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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 11611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11611 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32457/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII IMPRESE composto nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. UD EL -Presidente relatore
Dott. Alfredo Landi -Giudice
Dott. Tommaso Martucci - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado 32457/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] - Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. David Billetta del foro di Lucca - ed elettivamente domiciliata in
Pietrasanta Via Provinciale n. 90, giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attrice
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Controparte_1
Torino, Piazza S. Carlo n.156 - P.I. – rappresentata dal procuratore dott. e P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Sandro
RB presso il cui studio in Roma, via Gianturco n. 5, è elettivamente domiciliata– che la rappresenta e difende
- Convenuta
OGGETTO: nullità fideiussione – violazione normativa antitrust.
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “ Piaccia all'Ill.mo Giudice Collegale del Tribunale di Roma – Sezione specializzata per le imprese , ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa: − accertato e pagina 1 di 9 dichiarato che i contratti di fideiussione omnibus sottoscritti in Viareggio rilasciati dalla Sig.ra
a garanzia delle obbligazioni del coniuge – oggi deceduto – Parte_1 Controparte_3 sono affetti da nullità assoluta per violazione della normativa anticoncorrenziale secondo cui il mero dato della coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite con quelle di cui agli articoli 2), 6) ed 8) del Modulo A è condizione necessaria e sufficiente per ritenere che l'invalidità dell'intesa "a monte" tra Istituti di credito, volta a restringere la concorrenza, si estenda in via derivata al contratto di garanzia "a valle", stipulato tra la singola ed il singolo garante, poiché appare evidente che CP_4 l'intesa "a monte", ancorché conclusa tra soggetti diversi da quelli che stipuleranno il contratto "a valle" ha quale finalità unica ed esclusiva, quella di imporre in modo generale ed uniforme a tutti i contraenti le pattuizioni convenute tra le Banche, in tal modo ripercuotendosi inevitabilmente, quale effetto naturale, sui singoli contratti di garanzia” Suprema Corte, dapprima con ordinanza n. 28910/2017 e, più di recente ribadito con sentenza n. 21878 del 15/6/2019, dichiarare la Parte_2
dei due contratti di fideiussione sottoscritti rispettivamente in data 11/11/1994 e in data
[...] 19/06/2009 presso la Filiale di Viareggio della poi divenuta e Controparte_5 CP_6 oggi a seguito di fusione per incorporazione e quindi dichiarare che la Sig.ra Controparte_7
alla banca convenuta in forza di alcun contratto di garanzia per le Parte_3 obbligazioni del marito deceduto . Riservata ogni azione per danni da svolgersi in Controparte_3 separato giudizio;
- In ogni caso, accertato e dichiarata la nullità delle clausole contrattuali n° 2,6,8 del contratto dichiarare, l'estinzione dell'obbligo di garanzia per scadenza del termine di decadenza ex art., 1957 c.c. quindi dichiarare che la Sig.ra alla banca Parte_3 convenuta in forza di alcun contratto di garanzia per le obbligazioni del marito deceduto CP_3
quale accertamento negativo del debito di merito Riservata ogni azione per danni da
[...] svolgersi in separato giudizio − In ogni caso ordinare alla banca convenuta l'immediata cancellazione del nominativo di parte attrice della segnalazione presso la Centrale rischi tenuta dalla banca d'Italia
− In tutti i casi con vittoria di spese e compensi ex DM 55/2014 . Per la parte convenuta: “piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare le domande proposte contro l 'Intesa dalla sig.ra e condannare CP_1 Parte_3 l'attrice alle spese e ai compensi professionali del giudizio.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 3.5.2021 conveniva in giudizio avanti Parte_3 all'intestato Tribunale le società in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 tempore, chiedendo dichiararsi la nullità delle fideiussioni prestate in data 11.11.1994 e in data
19.6.2009, a garanzia delle obbligazioni assunte da nei confronti dell'allora Controparte_3 [...]
e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun debito di CP_9 Parte_3
nei confronti della convenuta in forza delle suddette garanzie e condannare
[...] CP_4 quest'ultima al risarcimento del danno in proprio favore, vinte le spese di lite.
L'attrice, premesso di aver prestato, in data 11.11.1994, una fideiussione per il massimale di
L.75.000.000 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte e/o da assumere da parte del coniuge nei confronti della Banca Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a., nonché di Controparte_3 aver prestato, in data 19.6.2009, un'ulteriore fideiussione per il massimale di € 55.000,00, sempre a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal nei confronti della Banca Cassa di CP_3
pagina 2 di 9 Risparmio di Firenze S.p.a., deduceva la nullità delle predette fideiussioni, in quanto stipulate in base ad un modulo predisposto dalla Banca in accordo con gli altri istituti di credito riuniti nell'AB, in violazione dell'art. 2, co. II, della legge n. 287/1990.
La si doleva, inoltre, del danno cagionatole dall'illegittima segnalazione del suo nominativo Parte_3 alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, concludendo come in epigrafe.
Con comparsa del 6.7.2021 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_8 legale rappresentante pro tempore, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata.
Esperiti gli incombenti preliminari e concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa in esito all'udienza tenutasi con deposito di note scritte, veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione alle parti dei termini per le memorie conclusive.
*****
Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale Ordinario di Roma in ordine alle domande di nullità – totale o parziale - della fideiussione asseritamente riproduttiva del contenuto dello schema di fideiussione predisposto dall'AB per violazione dell'art. 2, co. II, lett. a), della legge n. 287/1990, poiché l'azione volta alla declaratoria di invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (cfr. Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).
Ciò premesso, nel merito, è documentale che , in data 11.11.1994 e in data Parte_3
19.6.2009, ha prestato due fideiussioni, rispettivamente, fino alla concorrenza di L. 75.000.000 e di €
55.000,00, per le obbligazioni assunte dal proprio coniuge, nei confronti della Controparte_3
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a. ( oggi . Controparte_1
Relativamente alla dedotta nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antistrust, si rileva quanto segue.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'AB e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale
“1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di pagina 3 di 9 imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che le condizioni generali di contratto comunicate dall'AB relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, co. I, della legge n. 287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti.
Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'AB. A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la Banca d'Italia invitava l'AB a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust;
pertanto l'AB emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la Banca d'Italia incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
All'esito del procedimento, la Banca d'Italia disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'AB per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di
“rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'art. 6 disponeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'art. 8 pagina 4 di 9 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Ciò che rileva, dunque, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza.
L'Autorità di Vigilanza precisava, quindi, come lo schema predisposto dall'AB potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi all'esito dell'istruttoria - visto e considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi delle fideiussioni omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria differenziandosi, tutt'al più, rispetto allo schema predisposto dall'AB, per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La Banca d'Italia ha concluso, pertanto, nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Ciò posto, a fronte dell'ampio dibattito sorto in dottrina e in giurisprudenza in ordine alla configurabilità della nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus stipulato a valle dell'intesa illecita sanzionata dal citato provvedimento della Banca d'Italia, secondo il recente arresto delle
Sezioni Unite della Suprema Corte, cui si ritiene di doversi adeguare, la tesi maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia quella che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
Infatti, la recente sentenza delle Sezioni Unite 41994/2021, sul punto, ha pronunciato il seguente principio di diritto: i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 , co. 2 lett.a), l.287/90 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, co.3, l. 287/90 e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La Suprema Corte osserva in particolare che detta nullità discende dal collegamento funzionale (e non negoziale) inscindibile che vi è tra l'intesa illecita a monte e l'atto conseguenziale a valle, essendo quest'ultimo lo strumento che conclude il percorso illecito iniziato con l'intesa restrittiva finalizzata a far effettuare solo una scelta apparente del prodotto offerto dal mercato;
avvalora tale assunto pagina 5 di 9 evidenziando l'inidoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta alla tutela reale, a garantire la finalità della normativa antitrust.
Esclude, poi, la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che: le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative;
consente di assicurare anche gli altri interessi coinvolti nella vicenda ed è idonea a salvaguardare il principio di conservazione del negozio.
Riguardo, dunque, all'avvenuta violazione della normativa antitrust da parte dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'AB, gli opponenti non devono fornire specifica prova oltre al fatto che tale violazione è stata accertata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. anche a tale provvedimento va riconosciuta la caratteristica di prova privilegiata dell'intesa vietata (Cass., 22/05/2019, n. 13846; cfr. anche le Sez.
Un. sopra richiamate).
Sulla base dei criteri dettati dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 41994 del
30.12.2021, i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne ed attuarne gli effetti (vedi in tal senso anche Cass. sez. un.
n.2207/2005), partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma d'invalidità che colpisce i primi.
Perché però possa riscontrarsi con evidenza una connessione funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale a monte ed il contratto a valle (nella specie la fideiussione omnibus) occorre che quest'ultimo sia interamente, o parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ed ove ciò accada si verifica la nullità posta a tutela dell'ordine pubblico economico, tutelato sia dall'art. 2 lettera a) della L. n. 287/1990, sia dall'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
Quanto al tipo di nullità che ne discende, la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del
30.12.2021 n. 41994, segnando il superamento dell'orientamento giurisprudenziale che riteneva discendere dalla violazione della normativa antitrust dei contratti costituenti applicazione di intese illecite anticoncorrenziali la nullità totale dei contratti a valle (in tal senso la sentenza n. 29810 della
Corte di Cassazione del 12.12.2017 richiamata dagli opponenti), e l'abbandono della tesi soprattutto dottrinale che alla violazione della normativa antitrust da parte dei contratti conclusi dalle imprese partecipi all'intesa anticoncorrenziale coi consumatori ricollegava solo conseguenze di tipo risarcitorio, pagina 6 di 9 ha riconosciuto che dall'esistenza di una connessione funzionale tra il contratto a valle e l'intesa anticoncorrenziale a monte deriva solo la nullità parziale ex art. 1419 cod. del contratto a valle (vedi nello stesso senso Cass. 13.2.2020 n. 3556; Cass. 26.9.2019 n.24044), ed in particolare delle clausole che riproducono pedissequamente le clausole dell'intesa anticoncorrenziale, dovendosi poi effettuare la valutazione prevista dal secondo comma dell'articolo citato per stabilire se dalla nullità di tali clausole derivi la nullità dell'intero contratto a valle, o se invece le altre clausole di tale contratto non colpite direttamente dalla nullità conservino la loro validità.
Tra l'altro, in applicazione dell'art. 1419 comma 2° c.c., si deve ritenere che anche senza le clausole dei punti 2, 6 ed 8, avrebbe egualmente prestato le fideiussioni omnibus in esame a Parte_3 favore della (oggi a garanzia delle obbligazioni presenti e Controparte_9 Controparte_1 future derivanti a nei confronti del suddetto istituto bancario, che per parte sua Controparte_3 avrebbe accettato le fideiussioni omnibus anche senza quelle clausole.
Ciò in considerazione del rapporto familiare tra il debitore principale e il garante (coniugi) con conseguente interesse di quest'ultimo a favorire l'accesso del coniuge alle linee di credito.
Nella specie il fideiussore, come consentito dalla giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione, ha correttamente formulato già in sede di memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., domanda di accertamento della nullità parziale delle tre clausole in contestazione, in luogo di quella sulla nullità totale della fideiussione.
Ha inoltre depositato con la memoria n. 2 ex art. 186 terzo coma c.p.c., sia il Provvedimento della
Banca D'Italia n. 55 del 2.5.2005 (doc. 29) sia lo schema AB (doc. 233)
Ciò posto, al fine di invocare legittimamente la nullità della fideiussione per violazione dello schema
AB ex provvedimento 2 maggio 2005 il fideiussore deve quindi dare prova:
- della stipula di una fideiussione conforme allo schema AB (Fideiussione omnibus);
- della pedissequa applicazione degli articoli dello schema AB, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) nelle clausole della fideiussione da lui sottoscritta;
a nulla rilevando l'adozione da parte del modello sub iudice di formulazioni apparentemente difformi da quelle impiegate nello schema incriminato ma sostanzialmente ricognitive dei medesimi principi;
-della posteriorità della fideiussione da lui sottoscritta rispetto all'accertamento confluito nel provvedimento n, 55 del 2005 (lo schema è stato oggetto di indagine dal mese di ottobre del 2002).
Orbene, delle due fideiussioni oggetto di giudizio, solo quella sottoscritta in data 19.6.2009 soddisfa tutti e tre i predetti requisiti;
per contro, relativamente alla fideiussione sottoscritta in data 11.11.1994 fino alla concorrenza di L. 75.000.000, stipulata in data anteriore rispetto all'accertamento confluito nel provvedimento n. 55/2005, la domanda non può essere accolta. pagina 7 di 9 D'altronde, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, le due fideiussioni appaiono distinte tra loro;
non vi è riprova, infatti, del fatto che la seconda sia stata stipulata in sostituzione della prima.
Per quanto sopra va rigettata la domanda attorea di nullità totale e va accolta, limitatamente alla fideiussione sottoscritta in data 19.6.2009., la domanda di nullità relativa delle tre clausole in contestazione
Con riferimento solo a detta fideiussione va esaminata la domanda attorea relativa alla clausola n. 6.
La declaratoria di nullità parziale della clausola n.
6 -con il quale il fideiussore ha rinunciato al termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c., entro il quale il creditore deve esercitate le sue azioni a pena di decadenza dall'escussione della garanzia- comporta il ripristino del termine di sei mesi a carico del creditore. L'eccezione in oggetto configura ipotesi di eccezione in senso stretto e nella specie è stata validamente proposta. Il fideiussore ha dedotto la decadenza della dal diritto di agire nei CP_4 confronti del garante non avendo essa esercitato le proprie azioni nei confronti del debitore entro i sei mesi. Il fideiussore ha precisato che il debitore principale è deceduto il 3.7.2016 e che alla data del deposito dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (3.5.2021) alcuna azione è stata proposta dalla Banca ed ha chiesto di essere liberato dall'obbligazione fideiussoria assunta in data
19.6.2009. Al riguardo va quindi, dichiarata la decadenza del fideiussore dall'escussione della garanzia prestata in relazione alle obbligazioni contratte dal debitore principale nei confronti della CP_4 convenuta.
Si osserva, infatti, che la sola “istanza” utile ai sensi dell'art. 1957 c.c. è rappresentata dall'iniziativa giudiziale, non potendo invece valorizzarsi gli atti stragiudiziali. L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. civ. n. 1724 del 29/01/2016). Deve, quindi, ritenersi che, con riferimento alla fideiussione, il creditore, al fine di interrompere il termine di cui all'art. 1957 c.c., abbia l'onere di proporre un'iniziativa giurisdizionale.
Ebbene, nel caso di specie, parte convenuta non ha provveduto ad agire giudizialmente nei confronti dei fideiussori stessi entro il termine di sei mesi decorrente dalla diffida, con conseguente violazione del termine previsto all'art. 1957 c.c. pagina 8 di 9 Va invece rigettata la domanda di nullità parziale relativamente alla fideiussione sottoscritta in data
11.11.1994. Del pari va disattesa l'istanza di cancellazione dalla Centrale dei rischi, stante l'automaticità della stessa e la permanenza della fideiussione in data 11.11.1994. le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale delle Imprese di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa:
- Accerta e dichiara la nullità delle clausole dei punti 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus prestata il 19.6.2009 a beneficio di fino a concorrenza di € 55.000,00 da Controparte_3 Parte_3
a favore della oggi per effetto di fusione
[...] Controparte_10 Controparte_8 per incorporazione, respingendo la domanda di nullità totale della fideiussione medesima avanzata dall'opponente
- Respinge la domanda attorea relativamente alla fideiussione omnibus prestata in data
11.11.1994 a beneficio di fino a concorrenza di € 55.000,00 da Controparte_3 Parte_3
a favore della oggi per effetto di fusione
[...] Controparte_10 Controparte_8 per incorporazione;
- dichiara il fideiussore liberato dagli obblighi assunti con la fideiussione sottoscritta in data
19.6.2009;
- Rigetta nel resto la domanda attrice;
- Dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.8.2025
Il Presidente rel.
UD EL
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII IMPRESE composto nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. UD EL -Presidente relatore
Dott. Alfredo Landi -Giudice
Dott. Tommaso Martucci - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado 32457/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] - Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. David Billetta del foro di Lucca - ed elettivamente domiciliata in
Pietrasanta Via Provinciale n. 90, giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attrice
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Controparte_1
Torino, Piazza S. Carlo n.156 - P.I. – rappresentata dal procuratore dott. e P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Sandro
RB presso il cui studio in Roma, via Gianturco n. 5, è elettivamente domiciliata– che la rappresenta e difende
- Convenuta
OGGETTO: nullità fideiussione – violazione normativa antitrust.
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “ Piaccia all'Ill.mo Giudice Collegale del Tribunale di Roma – Sezione specializzata per le imprese , ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa: − accertato e pagina 1 di 9 dichiarato che i contratti di fideiussione omnibus sottoscritti in Viareggio rilasciati dalla Sig.ra
a garanzia delle obbligazioni del coniuge – oggi deceduto – Parte_1 Controparte_3 sono affetti da nullità assoluta per violazione della normativa anticoncorrenziale secondo cui il mero dato della coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite con quelle di cui agli articoli 2), 6) ed 8) del Modulo A è condizione necessaria e sufficiente per ritenere che l'invalidità dell'intesa "a monte" tra Istituti di credito, volta a restringere la concorrenza, si estenda in via derivata al contratto di garanzia "a valle", stipulato tra la singola ed il singolo garante, poiché appare evidente che CP_4 l'intesa "a monte", ancorché conclusa tra soggetti diversi da quelli che stipuleranno il contratto "a valle" ha quale finalità unica ed esclusiva, quella di imporre in modo generale ed uniforme a tutti i contraenti le pattuizioni convenute tra le Banche, in tal modo ripercuotendosi inevitabilmente, quale effetto naturale, sui singoli contratti di garanzia” Suprema Corte, dapprima con ordinanza n. 28910/2017 e, più di recente ribadito con sentenza n. 21878 del 15/6/2019, dichiarare la Parte_2
dei due contratti di fideiussione sottoscritti rispettivamente in data 11/11/1994 e in data
[...] 19/06/2009 presso la Filiale di Viareggio della poi divenuta e Controparte_5 CP_6 oggi a seguito di fusione per incorporazione e quindi dichiarare che la Sig.ra Controparte_7
alla banca convenuta in forza di alcun contratto di garanzia per le Parte_3 obbligazioni del marito deceduto . Riservata ogni azione per danni da svolgersi in Controparte_3 separato giudizio;
- In ogni caso, accertato e dichiarata la nullità delle clausole contrattuali n° 2,6,8 del contratto dichiarare, l'estinzione dell'obbligo di garanzia per scadenza del termine di decadenza ex art., 1957 c.c. quindi dichiarare che la Sig.ra alla banca Parte_3 convenuta in forza di alcun contratto di garanzia per le obbligazioni del marito deceduto CP_3
quale accertamento negativo del debito di merito Riservata ogni azione per danni da
[...] svolgersi in separato giudizio − In ogni caso ordinare alla banca convenuta l'immediata cancellazione del nominativo di parte attrice della segnalazione presso la Centrale rischi tenuta dalla banca d'Italia
− In tutti i casi con vittoria di spese e compensi ex DM 55/2014 . Per la parte convenuta: “piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare le domande proposte contro l 'Intesa dalla sig.ra e condannare CP_1 Parte_3 l'attrice alle spese e ai compensi professionali del giudizio.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 3.5.2021 conveniva in giudizio avanti Parte_3 all'intestato Tribunale le società in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 tempore, chiedendo dichiararsi la nullità delle fideiussioni prestate in data 11.11.1994 e in data
19.6.2009, a garanzia delle obbligazioni assunte da nei confronti dell'allora Controparte_3 [...]
e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun debito di CP_9 Parte_3
nei confronti della convenuta in forza delle suddette garanzie e condannare
[...] CP_4 quest'ultima al risarcimento del danno in proprio favore, vinte le spese di lite.
L'attrice, premesso di aver prestato, in data 11.11.1994, una fideiussione per il massimale di
L.75.000.000 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte e/o da assumere da parte del coniuge nei confronti della Banca Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a., nonché di Controparte_3 aver prestato, in data 19.6.2009, un'ulteriore fideiussione per il massimale di € 55.000,00, sempre a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal nei confronti della Banca Cassa di CP_3
pagina 2 di 9 Risparmio di Firenze S.p.a., deduceva la nullità delle predette fideiussioni, in quanto stipulate in base ad un modulo predisposto dalla Banca in accordo con gli altri istituti di credito riuniti nell'AB, in violazione dell'art. 2, co. II, della legge n. 287/1990.
La si doleva, inoltre, del danno cagionatole dall'illegittima segnalazione del suo nominativo Parte_3 alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, concludendo come in epigrafe.
Con comparsa del 6.7.2021 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_8 legale rappresentante pro tempore, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata.
Esperiti gli incombenti preliminari e concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa in esito all'udienza tenutasi con deposito di note scritte, veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione alle parti dei termini per le memorie conclusive.
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Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale Ordinario di Roma in ordine alle domande di nullità – totale o parziale - della fideiussione asseritamente riproduttiva del contenuto dello schema di fideiussione predisposto dall'AB per violazione dell'art. 2, co. II, lett. a), della legge n. 287/1990, poiché l'azione volta alla declaratoria di invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (cfr. Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).
Ciò premesso, nel merito, è documentale che , in data 11.11.1994 e in data Parte_3
19.6.2009, ha prestato due fideiussioni, rispettivamente, fino alla concorrenza di L. 75.000.000 e di €
55.000,00, per le obbligazioni assunte dal proprio coniuge, nei confronti della Controparte_3
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a. ( oggi . Controparte_1
Relativamente alla dedotta nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antistrust, si rileva quanto segue.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'AB e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale
“1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di pagina 3 di 9 imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che le condizioni generali di contratto comunicate dall'AB relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, co. I, della legge n. 287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti.
Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'AB. A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la Banca d'Italia invitava l'AB a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust;
pertanto l'AB emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la Banca d'Italia incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
All'esito del procedimento, la Banca d'Italia disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'AB per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di
“rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'art. 6 disponeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'art. 8 pagina 4 di 9 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Ciò che rileva, dunque, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza.
L'Autorità di Vigilanza precisava, quindi, come lo schema predisposto dall'AB potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi all'esito dell'istruttoria - visto e considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi delle fideiussioni omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria differenziandosi, tutt'al più, rispetto allo schema predisposto dall'AB, per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La Banca d'Italia ha concluso, pertanto, nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Ciò posto, a fronte dell'ampio dibattito sorto in dottrina e in giurisprudenza in ordine alla configurabilità della nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus stipulato a valle dell'intesa illecita sanzionata dal citato provvedimento della Banca d'Italia, secondo il recente arresto delle
Sezioni Unite della Suprema Corte, cui si ritiene di doversi adeguare, la tesi maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia quella che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
Infatti, la recente sentenza delle Sezioni Unite 41994/2021, sul punto, ha pronunciato il seguente principio di diritto: i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 , co. 2 lett.a), l.287/90 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, co.3, l. 287/90 e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La Suprema Corte osserva in particolare che detta nullità discende dal collegamento funzionale (e non negoziale) inscindibile che vi è tra l'intesa illecita a monte e l'atto conseguenziale a valle, essendo quest'ultimo lo strumento che conclude il percorso illecito iniziato con l'intesa restrittiva finalizzata a far effettuare solo una scelta apparente del prodotto offerto dal mercato;
avvalora tale assunto pagina 5 di 9 evidenziando l'inidoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta alla tutela reale, a garantire la finalità della normativa antitrust.
Esclude, poi, la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che: le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative;
consente di assicurare anche gli altri interessi coinvolti nella vicenda ed è idonea a salvaguardare il principio di conservazione del negozio.
Riguardo, dunque, all'avvenuta violazione della normativa antitrust da parte dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'AB, gli opponenti non devono fornire specifica prova oltre al fatto che tale violazione è stata accertata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. anche a tale provvedimento va riconosciuta la caratteristica di prova privilegiata dell'intesa vietata (Cass., 22/05/2019, n. 13846; cfr. anche le Sez.
Un. sopra richiamate).
Sulla base dei criteri dettati dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 41994 del
30.12.2021, i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne ed attuarne gli effetti (vedi in tal senso anche Cass. sez. un.
n.2207/2005), partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma d'invalidità che colpisce i primi.
Perché però possa riscontrarsi con evidenza una connessione funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale a monte ed il contratto a valle (nella specie la fideiussione omnibus) occorre che quest'ultimo sia interamente, o parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ed ove ciò accada si verifica la nullità posta a tutela dell'ordine pubblico economico, tutelato sia dall'art. 2 lettera a) della L. n. 287/1990, sia dall'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
Quanto al tipo di nullità che ne discende, la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del
30.12.2021 n. 41994, segnando il superamento dell'orientamento giurisprudenziale che riteneva discendere dalla violazione della normativa antitrust dei contratti costituenti applicazione di intese illecite anticoncorrenziali la nullità totale dei contratti a valle (in tal senso la sentenza n. 29810 della
Corte di Cassazione del 12.12.2017 richiamata dagli opponenti), e l'abbandono della tesi soprattutto dottrinale che alla violazione della normativa antitrust da parte dei contratti conclusi dalle imprese partecipi all'intesa anticoncorrenziale coi consumatori ricollegava solo conseguenze di tipo risarcitorio, pagina 6 di 9 ha riconosciuto che dall'esistenza di una connessione funzionale tra il contratto a valle e l'intesa anticoncorrenziale a monte deriva solo la nullità parziale ex art. 1419 cod. del contratto a valle (vedi nello stesso senso Cass. 13.2.2020 n. 3556; Cass. 26.9.2019 n.24044), ed in particolare delle clausole che riproducono pedissequamente le clausole dell'intesa anticoncorrenziale, dovendosi poi effettuare la valutazione prevista dal secondo comma dell'articolo citato per stabilire se dalla nullità di tali clausole derivi la nullità dell'intero contratto a valle, o se invece le altre clausole di tale contratto non colpite direttamente dalla nullità conservino la loro validità.
Tra l'altro, in applicazione dell'art. 1419 comma 2° c.c., si deve ritenere che anche senza le clausole dei punti 2, 6 ed 8, avrebbe egualmente prestato le fideiussioni omnibus in esame a Parte_3 favore della (oggi a garanzia delle obbligazioni presenti e Controparte_9 Controparte_1 future derivanti a nei confronti del suddetto istituto bancario, che per parte sua Controparte_3 avrebbe accettato le fideiussioni omnibus anche senza quelle clausole.
Ciò in considerazione del rapporto familiare tra il debitore principale e il garante (coniugi) con conseguente interesse di quest'ultimo a favorire l'accesso del coniuge alle linee di credito.
Nella specie il fideiussore, come consentito dalla giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione, ha correttamente formulato già in sede di memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., domanda di accertamento della nullità parziale delle tre clausole in contestazione, in luogo di quella sulla nullità totale della fideiussione.
Ha inoltre depositato con la memoria n. 2 ex art. 186 terzo coma c.p.c., sia il Provvedimento della
Banca D'Italia n. 55 del 2.5.2005 (doc. 29) sia lo schema AB (doc. 233)
Ciò posto, al fine di invocare legittimamente la nullità della fideiussione per violazione dello schema
AB ex provvedimento 2 maggio 2005 il fideiussore deve quindi dare prova:
- della stipula di una fideiussione conforme allo schema AB (Fideiussione omnibus);
- della pedissequa applicazione degli articoli dello schema AB, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) nelle clausole della fideiussione da lui sottoscritta;
a nulla rilevando l'adozione da parte del modello sub iudice di formulazioni apparentemente difformi da quelle impiegate nello schema incriminato ma sostanzialmente ricognitive dei medesimi principi;
-della posteriorità della fideiussione da lui sottoscritta rispetto all'accertamento confluito nel provvedimento n, 55 del 2005 (lo schema è stato oggetto di indagine dal mese di ottobre del 2002).
Orbene, delle due fideiussioni oggetto di giudizio, solo quella sottoscritta in data 19.6.2009 soddisfa tutti e tre i predetti requisiti;
per contro, relativamente alla fideiussione sottoscritta in data 11.11.1994 fino alla concorrenza di L. 75.000.000, stipulata in data anteriore rispetto all'accertamento confluito nel provvedimento n. 55/2005, la domanda non può essere accolta. pagina 7 di 9 D'altronde, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, le due fideiussioni appaiono distinte tra loro;
non vi è riprova, infatti, del fatto che la seconda sia stata stipulata in sostituzione della prima.
Per quanto sopra va rigettata la domanda attorea di nullità totale e va accolta, limitatamente alla fideiussione sottoscritta in data 19.6.2009., la domanda di nullità relativa delle tre clausole in contestazione
Con riferimento solo a detta fideiussione va esaminata la domanda attorea relativa alla clausola n. 6.
La declaratoria di nullità parziale della clausola n.
6 -con il quale il fideiussore ha rinunciato al termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c., entro il quale il creditore deve esercitate le sue azioni a pena di decadenza dall'escussione della garanzia- comporta il ripristino del termine di sei mesi a carico del creditore. L'eccezione in oggetto configura ipotesi di eccezione in senso stretto e nella specie è stata validamente proposta. Il fideiussore ha dedotto la decadenza della dal diritto di agire nei CP_4 confronti del garante non avendo essa esercitato le proprie azioni nei confronti del debitore entro i sei mesi. Il fideiussore ha precisato che il debitore principale è deceduto il 3.7.2016 e che alla data del deposito dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (3.5.2021) alcuna azione è stata proposta dalla Banca ed ha chiesto di essere liberato dall'obbligazione fideiussoria assunta in data
19.6.2009. Al riguardo va quindi, dichiarata la decadenza del fideiussore dall'escussione della garanzia prestata in relazione alle obbligazioni contratte dal debitore principale nei confronti della CP_4 convenuta.
Si osserva, infatti, che la sola “istanza” utile ai sensi dell'art. 1957 c.c. è rappresentata dall'iniziativa giudiziale, non potendo invece valorizzarsi gli atti stragiudiziali. L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. civ. n. 1724 del 29/01/2016). Deve, quindi, ritenersi che, con riferimento alla fideiussione, il creditore, al fine di interrompere il termine di cui all'art. 1957 c.c., abbia l'onere di proporre un'iniziativa giurisdizionale.
Ebbene, nel caso di specie, parte convenuta non ha provveduto ad agire giudizialmente nei confronti dei fideiussori stessi entro il termine di sei mesi decorrente dalla diffida, con conseguente violazione del termine previsto all'art. 1957 c.c. pagina 8 di 9 Va invece rigettata la domanda di nullità parziale relativamente alla fideiussione sottoscritta in data
11.11.1994. Del pari va disattesa l'istanza di cancellazione dalla Centrale dei rischi, stante l'automaticità della stessa e la permanenza della fideiussione in data 11.11.1994. le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale delle Imprese di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa:
- Accerta e dichiara la nullità delle clausole dei punti 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus prestata il 19.6.2009 a beneficio di fino a concorrenza di € 55.000,00 da Controparte_3 Parte_3
a favore della oggi per effetto di fusione
[...] Controparte_10 Controparte_8 per incorporazione, respingendo la domanda di nullità totale della fideiussione medesima avanzata dall'opponente
- Respinge la domanda attorea relativamente alla fideiussione omnibus prestata in data
11.11.1994 a beneficio di fino a concorrenza di € 55.000,00 da Controparte_3 Parte_3
a favore della oggi per effetto di fusione
[...] Controparte_10 Controparte_8 per incorporazione;
- dichiara il fideiussore liberato dagli obblighi assunti con la fideiussione sottoscritta in data
19.6.2009;
- Rigetta nel resto la domanda attrice;
- Dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.8.2025
Il Presidente rel.
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