Ordinanza cautelare 22 aprile 2021
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00154/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio Maria Mucci e Isabella Mugoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. dell’atto prot. n.-OMISSIS-1, notificato il 15.1.2021, con cui il Prefetto di Teramo ha respinto il ricorso gerarchico, presentato il 24.8.2020 dal ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS- avverso il provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Teramo in data 5.8.2020;
2. del provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Teramo il 5.8.2020, notificato il 6.8.2020 e di ogni altro atto antecedente e/o successivo e/o connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ancorché da esso non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e della Prefettura di Teramo -Ufficio Territoriale del Governo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa GE Lo PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La vicenda concreta, emersa dagli atti acquisiti in giudizio, si colloca nei rapporti di vicinato intercorrenti tra l’odierna controinteressata e il ricorrente, il cui comportamento è stato oggetto di valutazione ai fini dell’adozione del provvedimento di ammonimento disciplinato dall'art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 aprile 2009, n. 38.
In particolare, il provvedimento è stato adottato, in accoglimento dell’istanza della controinteressata, sul presupposto che, per oltre dieci anni, il ricorrente l’avrebbe “ perseguitata ”, attuando condotte connotate da “ intenti denigratori, lesivi e persecutori ”.
L’Amministrazione, per un verso, evidenzia come l’origine dei comportamenti ritenuti censurabili e ascritti al ricorrente sia riconducibile ai rapporti condominiali e, in particolare, alla gestione e alla condivisione delle aree comuni all’interno del condominio; per l’altro, dà atto di una progressiva escalation dei comportamenti, inizialmente rivelatori di un temperamento irascibile e aggressivo, che si sarebbero successivamente evoluti in vere e proprie intrusioni nella sfera privata della controinteressata, tali da indurla a modificare le proprie abitudini di vita.
Con riguardo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, l’Amministrazione ha evidenziato che l’adozione del provvedimento rivestiva carattere di urgenza, tale da non consentire la previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento amministrativo.
2. Parte ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento deducendo, in primo luogo, la violazione delle garanzie procedimentali ex art. 7 della legge 241/90; nel merito, ha lamentato il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore nei presupposti, evidenziando in particolare la mancata valutazione di una relazione di servizio dei Carabinieri della Stazione di Silvi Marina del 24 aprile 2020, prodotta in giudizio.
3. Ritiene il Collegio che, alla luce della valutazione ampiamente discrezionale riservata all’Amministrazione e della natura prognostica della stessa, il ricorso non possa essere accolto.
4. Quanto alla dedotta violazione delle garanzie procedimentali, la più recente giurisprudenza ha chiarito che il provvedimento di ammonimento è legittimo anche se non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Ciò in quanto rientra proprio nella finalità della misura quella di interrompere tempestivamente l’azione persecutoria, attribuendo al Questore un’ampia discrezionalità anche nelle modalità di svolgimento dell’istruttoria (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 settembre 2025, n. 7180; Cons. Stato, Sez. III, 2 agosto 2023, n. 7486), fondata, in particolare, sulla specifica menzione della valutazione di necessità ("se necessario") per l’acquisizione delle informazioni operata dall’art. 8 sopra menzionato (Cons. Stato, Sez. III, 7180/2025 cit.; in tal senso, da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 4 febbraio 2026, n. 907).
5. Quanto al dedotto vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, le allegazioni probatorie del ricorrente non risultano idonee a dimostrare la superficialità dell’attività istruttoria svolta dal Questore; esse, piuttosto, confermano il complessivo contesto conflittuale entro il quale si collocano i comportamenti oggetto di valutazione, corroborando la ricostruzione di una progressiva escalation di aggressività.
6. Deve infatti rilevarsi che il provvedimento di ammonimento si fonda su una base indiziaria e probabilistica, tipica del diritto amministrativo della prevenzione. Ai fini della sua adozione è pertanto sufficiente la presenza di elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o molesto, idoneo a determinare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e paura e suscettibile di degenerare, se non tempestivamente interrotto, in condotte penalmente rilevanti (Cons. di Stato, sez. III, 18 ottobre 2021, n. 6958; Cons. di Stato, sez. III, 2 agosto 2023, n. 7486).
La giurisprudenza consolidata ha peraltro chiarito che la funzione dell’ammonimento non è quella di anticipare la soglia di punibilità delle condotte riconducibili al reato di atti persecutori, ma quella di prevenire ulteriori comportamenti lesivi, rafforzando gli strumenti di composizione dei dissidi privati riconosciuti all’autorità di pubblica sicurezza sin dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), a tutela della tranquillità e della sicurezza dei cittadini.
L’ammonimento svolge infatti una funzione preventiva, diretta ad evitare che le condotte persecutorie vengano reiterate e producano esiti irreparabili, a prescindere dalla loro eventuale successiva rilevanza penale; “ è pertanto essenziale che l'ammonimento raggiunga nella sua configurazione ex ante quella funzione tipicamente cautelare e preventiva tesa ad evitare che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili, a prescindere dalla loro successiva sottoposizione al vaglio del giudice penale e perfino dalla ritenuta successiva irrilevanza degli stessi sotto il profilo di tale tipo di responsabilità” ( Cons. Stato , Sez. III, 4 febbraio 2026, n. 907, anche per i precedenti conformi ivi richiamati).
7. Nel caso di specie, il ricorrente non contesta in modo decisivo la sussistenza dei fatti indiziari complessivamente valutati dall’Amministrazione, ma richiama ulteriori episodi – tra cui l’aggressione subita dal cane della controinteressata, che avrebbe provocato danni poi risarciti dall’assicurazione – che, da un lato, non risultano comunque idonei a giustificare reazioni caratterizzate da comportamenti aggressivi o intrusivi e, dall’altro, confermano il contesto di reciproca conflittualità consolidatosi nel tempo tra il ricorrente e la vicina di casa.
Tali circostanze, lungi dallo smentire la valutazione dell’Amministrazione, contribuiscono piuttosto a delineare un quadro di persistente conflitto condominiale (alimentato nello specifico anche dalla particolare collocazione delle rispettive abitazioni che si trovano in corrispondenza verticale in piani diversi); contesto che rappresenta terreno fertile per l’insorgenza di dissidi privati che il potere di ammonimento è volto a prevenire prima della loro ulteriore degenerazione.
8. Neppure la relazione di servizio dei Carabinieri della Stazione di Silvi Marina del 24 aprile 2020 appare idonea a dimostrare l’irragionevolezza della valutazione compiuta dal Questore. Alla luce della natura preventiva e cautelare dell’atto e dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’autorità di pubblica sicurezza, da tale relazione può anzi trarsi ulteriore conferma dello stato di agitazione della controinteressata, la quale in quella circostanza riferiva di essersi già recata almeno cinque volte presso gli uffici dell’Arma per segnalare i problemi intercorrenti con l’odierno ricorrente.
9. In conclusione, la Questura, a fronte dello svolgimento di un'istruttoria sufficientemente approfondita, che ha previsto anche l’audizione di persone informate sui fatti, ha legittimamente ritenuto sussistenti i presupposti per l'emanazione dell'ammonimento impugnato, sulla base di una prognosi fondata su elementi oggettivamente indicativi di una situazione di acceso e perdurante contrasto condominiale, sfociata in comportamenti aggressivi e reiterati da parte del destinatario del provvedimento.
10. Il ricorso va pertanto rigettato. Tuttavia la peculiare articolata vicenda giustifica la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE NI, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
GE Lo PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE Lo PI | GE NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.