TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 154
TAR
Ordinanza cautelare 22 aprile 2021
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TAR
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione garanzie procedimentali (mancata comunicazione avvio procedimento)

    Il Collegio ritiene che il provvedimento di ammonimento sia legittimo anche se non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto la finalità della misura è quella di interrompere tempestivamente l'azione persecutoria e al Questore è attribuita un'ampia discrezionalità anche nelle modalità di svolgimento dell'istruttoria.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore nei presupposti

    Le allegazioni probatorie del ricorrente non sono idonee a dimostrare la superficialità dell'attività istruttoria svolta dal Questore, ma confermano il contesto conflittuale e la progressiva escalation di aggressività. Il provvedimento si fonda su una base indiziaria e probabilistica, sufficiente per l'adozione di misure preventive. La relazione dei Carabinieri, lungi dal smentire la valutazione, conferma lo stato di agitazione della controinteressata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 154
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 154
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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