Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/1998, n. 3396
CASS
Sentenza 2 marzo 1998

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In tema di reati in materia di edilizia e urbanistica, la sospensione dei procedimenti penali e del corso della prescrizione, prevista dai vari decreti legge emanati tra il luglio del 1994 e il settembre del 1996, tutti decaduti per mancata conversione in legge, costituisce un effetto irreversibile di tali fonti normative, sicché, una volta intervenuta, opera in maniera definitiva sul computo del termine prescrizionale a norma dell'art. 159 cod. pen., non interferendo su tale irreversibilità di effetto il disposto costituzionale secondo cui i decreti legge non convertiti perdono efficacia sin dall'inizio. (Vedi Cass., sez. III, sent. n. 02205, u.p. 29 settembre 1997, Onolfo, in corso di massimazione).

Una volta acquisite a norma dell'art. 238 bis cod. proc. pen., le sentenze irrevocabili sono valutabili entro i limiti indicati dagli artt. 187 e 192, comma terzo, cod. proc. pen.. Pertanto, il giudice, perché tali sentenze assurgano a dignità di prova nel processo nel quale vengono acquisite, deve, in primo luogo, nel contraddittorio delle parti, accertare la veridicità dei fatti ritenuti come dimostrati dalle dette sentenza e rilevanti ex art. 187 cod. proc. pen., salva la facoltà dell'imputato di essere ammesso a provare il contrario. Inoltre, il giudice è tenuto, su richiesta dell'accusa, ad acquisire al dibattimento, nel contraddittorio delle parti, gli elementi di prova che confermino la veridicità dei fatti accertati nelle sentenze irrevocabili, che divengono, in tal modo, fonti di prova del reato per cui si procede. (Fattispecie di concessione edilizia illegittima in quanto conseguente ad abuso di ufficio accertato con sentenza irrevocabile).

L'interesse protetto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 deve individuarsi in quello sostanziale alla protezione del territorio in conformità alla normativa urbanistica. Pertanto, nell'ipotesi in cui si edifichi con concessione edilizia illegittima, non viene coinvolto il potere dell'autorità giudiziaria di disapplicare un atto amministrativo illegittimo, ma il potere di accertamento che compete al giudice penale in ordine a un provvedimento che costituisce presupposto o elemento costitutivo di un reato; cosicché l'esame del giudice penale deve riguardare non l'esistenza "ontologica" del provvedimento amministrativo, ma l'integrazione o meno della fattispecie penale in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella quale gli elementi di natura extrapenale convergono organicamente, assumendo una valenza descrittiva. A tale stregua, il reato di esecuzione di lavori edilizi in assenza di concessione può ravvisarsi anche in presenza di una concessione illegittima, ferma restando, per la punibilità di chi ha assentito la concessione o, comunque, ha partecipato ad atti di procedura volti all'emanazione del provvedimento amministrativo, la prova della collusione con il privato. (Fattispecie in cui è stata configurata la contravvenzione di cui all'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 in presenza di una concessione edilizia illegittima).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/1998, n. 3396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3396
Data del deposito : 2 marzo 1998

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