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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 4220/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Sportelli
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Leoci Parte_2 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 30/07/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 01/06/1981 in Locorotondo (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Locorotondo (BA) al n. 27, parte II, serie
A, anno 1981; dalla loro unione sono nati tre figli: nata il [...] a [...], Persona_1 Pt_1
nato il [...] a [...] e nato il [...] a [...];
[...] Parte_3 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato il [...] in [...] Parte_1
(BA) e , nata il [...] in [...] che hanno celebrato matrimonio con rito Parte_2 concordatario in data 01/06/1981 in Bitonto (BA) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 27, parte II, serie A, anno 1981 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo depositato nei registri informatici il 30/07/2024 iscritto al n. r.g. 4220/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 11/03/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo