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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3584 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 563 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici C.F._1 in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11 domicilia ex lege;
APPELLANTE
E
, , rapp.to e difeso nel giudizio di CP_1 C.F._2
I grado dall'avv. Bruno Pagano, ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso il suo studio sito in Procida alla Via Roma n. 37
APPELLATO CONTUMACE
E
, , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 01.04.2025 il procuratore dell'appellante si riportava alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, l' impugnava la sentenza n. 235/2023 Parte_1 del Giudice di Pace di Procida, pubblicata in data 15.06.2023 con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso la CP_1 cartella esattoriale n. 07120200062730191000, condannando l'Ente
Impositore e l' , in solido, alla refusione delle Controparte_3 spese processuali in favore dell'opponente.
Con il primo ed unico motivo di appello, l' Parte_1 lamentava il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore del
Giudice Tributario. Pertanto, in riforma della sentenza gravata, chiedeva di accertare e dichiarare il predetto difetto di giurisdizione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Benché regolarmente citati, sceglievano di restare contumaci l'appellata e l'appellato . Controparte_2 CP_1
All'udienza del 01.04.2025 la causa veniva assegnata in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
---
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare e con carattere assorbente, appare fondato il motivo di appello con cui veniva dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice speciale tributario.
Il primo comma dell'art. 2 del D.Lgs 546/1992, a seguito della modifica che ha riguardato detta norma (l. n. 448 del 2001), qualifica il giudice tributario come giudice “generale” della materia tributaria, deputato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, con esclusione delle sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Così viene testualmente previsto:
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica”.
Il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dei Giudici tributari si fonda pertanto su due aspetti fondamentali: da un lato, rileva la natura del credito oggetto di cartella esattoriale e di intimazione di pagamento e, dall'altro, assume valore la fase del processo esecutivo in cui viene proposta opposizione da parte del contribuente.
In merito alla prima circostanza, non è in discussione la natura di tributo dell'imposta di registro sottesa all'atto impugnato.
A tale circostanza si aggiunge, peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui vanno distinti gli atti propedeutici e prodromici all'esecuzione (tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano la cartella di pagamento e l'avviso di mora) da quelli propri dell'esecuzione stessa, che radicano, inevitabilmente, la giurisdizione del giudice ordinario (ad esempio, l'atto di pignoramento e successivi).
Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21553).
In definitiva, avendo l'opponente impugnato un atto prodromico all'esecuzione (cartella di pagamento) per un credito tributario (imposta di registro), la giurisdizione spetta alla Commissione tributaria competente per territorio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della decisione in rito nonché del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 563/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alla domanda proposta da per avere giurisdizione il CP_1 giudice tributario e per l'effetto assegna termine perentorio di giorni 90 dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla commissione tributaria territorialmente competente in primo grado;
• riforma la sentenza anche quanto alla statuizione relativa alle spese di lite e per l'effetto condanna al pagamento, CP_1 in favore di , delle spese del primo grado di Parte_1 giudizio, che liquida in euro 250,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
• condanna al pagamento in favore dell' CP_1 Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in
[...] euro 450,00 per compensi professionali ed in euro 91,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA
Napoli, 8.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 563 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici C.F._1 in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11 domicilia ex lege;
APPELLANTE
E
, , rapp.to e difeso nel giudizio di CP_1 C.F._2
I grado dall'avv. Bruno Pagano, ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso il suo studio sito in Procida alla Via Roma n. 37
APPELLATO CONTUMACE
E
, , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 01.04.2025 il procuratore dell'appellante si riportava alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, l' impugnava la sentenza n. 235/2023 Parte_1 del Giudice di Pace di Procida, pubblicata in data 15.06.2023 con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso la CP_1 cartella esattoriale n. 07120200062730191000, condannando l'Ente
Impositore e l' , in solido, alla refusione delle Controparte_3 spese processuali in favore dell'opponente.
Con il primo ed unico motivo di appello, l' Parte_1 lamentava il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore del
Giudice Tributario. Pertanto, in riforma della sentenza gravata, chiedeva di accertare e dichiarare il predetto difetto di giurisdizione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Benché regolarmente citati, sceglievano di restare contumaci l'appellata e l'appellato . Controparte_2 CP_1
All'udienza del 01.04.2025 la causa veniva assegnata in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
---
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare e con carattere assorbente, appare fondato il motivo di appello con cui veniva dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice speciale tributario.
Il primo comma dell'art. 2 del D.Lgs 546/1992, a seguito della modifica che ha riguardato detta norma (l. n. 448 del 2001), qualifica il giudice tributario come giudice “generale” della materia tributaria, deputato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, con esclusione delle sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Così viene testualmente previsto:
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica”.
Il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dei Giudici tributari si fonda pertanto su due aspetti fondamentali: da un lato, rileva la natura del credito oggetto di cartella esattoriale e di intimazione di pagamento e, dall'altro, assume valore la fase del processo esecutivo in cui viene proposta opposizione da parte del contribuente.
In merito alla prima circostanza, non è in discussione la natura di tributo dell'imposta di registro sottesa all'atto impugnato.
A tale circostanza si aggiunge, peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui vanno distinti gli atti propedeutici e prodromici all'esecuzione (tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano la cartella di pagamento e l'avviso di mora) da quelli propri dell'esecuzione stessa, che radicano, inevitabilmente, la giurisdizione del giudice ordinario (ad esempio, l'atto di pignoramento e successivi).
Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21553).
In definitiva, avendo l'opponente impugnato un atto prodromico all'esecuzione (cartella di pagamento) per un credito tributario (imposta di registro), la giurisdizione spetta alla Commissione tributaria competente per territorio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della decisione in rito nonché del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 563/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alla domanda proposta da per avere giurisdizione il CP_1 giudice tributario e per l'effetto assegna termine perentorio di giorni 90 dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla commissione tributaria territorialmente competente in primo grado;
• riforma la sentenza anche quanto alla statuizione relativa alle spese di lite e per l'effetto condanna al pagamento, CP_1 in favore di , delle spese del primo grado di Parte_1 giudizio, che liquida in euro 250,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
• condanna al pagamento in favore dell' CP_1 Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in
[...] euro 450,00 per compensi professionali ed in euro 91,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA
Napoli, 8.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano