Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/04/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. n. 3714/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con gli avv.ti Anna Galizia Danovi e Riccardo Pesce presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'avv. Annamaria Bonelli presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ON (Roma) il 9 giugno 2007
(Anno 2007 – Numero 22 – Parte II – Serie A – Ufficio 1)
In comunione legale dei beni.
- , nata a [...] il [...], c.f.: Persona_1 C.F._3
, cittadina italiana
[...]
- , nato a [...] il [...], c.f. , Parte_3 CodiceFiscale_4
cittadina italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 marzo 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. viene concordato l'affido condiviso e paritetico dei figli minori e , i quali – Persona_1 Pt_3 sino alla vendita della casa familiare nei termini di cui ai punti che seguono – continueranno a vivere nella casa familiare sita in Milano, via Giuseppe Solenghi n. 4;
3. tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e . Limitatamente alle decisioni relative alle questioni di Persona_1 Pt_3 ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., per i tempi di rispettiva permanenza come determinati nei punti che seguono;
4. viene concordata la frequentazione paritetica alternata settimanale figli-genitori, i quali ultimi – a far tempo dall'inizio del mese di aprile 2025 e sino alla predetta vendita della casa familiare – si alterneranno settimanalmente nella casa familiare stessa nella giornata di lunedì prima di cena. Ciascun genitore potrà, nella settimana di spettanza dell'altro genitore, tenere con sé i figli a cena per un giorno infrasettimanale, tendenzialmente il mercoledì o il giovedì. I genitori si impegnano a gestire l'alternanza settimanale presso la casa familiare con la necessaria diligenza e proattivamente;
5. a seguito della predetta vendita della casa familiare verrà mantenuta la frequentazione paritetica dei figli da parte dei genitori, con alternanza settimanale dei figli stessi presso la nuova abitazione che ciascun genitore reperirà; il relativo passaggio sarà effettuato nella giornata di domenica, prima delle ore 20:00. Anche durante questa fase ciascun genitore potrà, nella settimana di spettanza dell'altro genitore, tenere con sé i figli a cena per un giorno infrasettimanale, tendenzialmente il mercoledì o il giovedì;
6. sia nella fase precedente alla vendita della casa familiare, sia in quella successiva, i genitori suddivideranno paritariamente le vacanze scolastiche:
- durante le vacanze scolastiche estive l'alternanza dei genitori sarà estesa a due settimane consecutive, con possibilità di concordare un'estensione del periodo a tre settimane in caso di viaggi con un genitore;
- le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi di pari durata, alternativamente comprendenti il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- le vacanze scolastiche pasquali saranno godute da ciascun genitore in alternanza alle vacanze di carnevale;
- le ulteriori vacanze scolastiche e gli eventuali “ponti” rimarranno assorbiti nell'alternanza settimanale dei genitori;
7. si dà atto che ciascun genitore si occuperà delle attività dei figli minori nei periodi di propria spettanza (gite scolastiche, attività pomeridiane, feste di compleanno, ecc.);
8. sulla base di quanto concordato nei punti che precedono, i genitori si impegnano a concordare di sei mesi in sei mesi il calendario dei tempi di rispettiva spettanza, con l'ulteriore impegno a mantenersi tempestivamente e reciprocamente informati su eventuali necessità proprie e/o dei figli, e ciò allo scopo di accordare in via anticipata le necessarie variazioni al calendario stesso.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di diversi accordi tra i genitori;
9. nell'ipotesi di una relazione sentimentale con altra persona, i genitori si impegnano, sin da ora,
a non ospitare singolarmente tale persona nella casa familiare. Inoltre, anche nella fase successiva alla vendita della casa familiare stessa, prima di consentire la frequentazione di una nuova persona coi figli, i genitori si impegnano a fare quanto necessario affinché la nuova situazione familiare possa essere compresa e assimilata da e in modo Persona_1 Pt_3 graduale e sereno e che il cambiamento sia rispettoso della loro sensibilità;
10. in relazione alla previsione di affido paritetico a settimane alternate dei figli minori Persona_1
e , viene concordato di porre a carico di ciascun genitore l'obbligo del mantenimento Pt_3 diretto di e nei periodi di rispettiva permanenza. Le spese extra assegno Persona_1 Pt_3 saranno suddivise al 50% tra i genitori e disciplinate dalle linee guida approvate dal Tribunale di
Milano in data 14 novembre 2017, che di seguito si trascrivono:
− spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
− spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
− spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
− spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
− spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (via messaggistica whatsapp o e-mail), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo messaggistica whatsapp o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori in merito a un'eventuale diversa scansione temporale dell'invio della documentazione di spesa e dei relativi rimborsi;
11. si dà atto dell'accordo dei genitori a suddividere paritariamente il cosiddetto “assegno unico e universale” per i figli, e, in generale, gli aiuti pubblici in favore dei figli stessi;
12. nell'ambito della regolazione e definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti, come precisati ai punti che seguono, quali atti indispensabili e funzionali ai fini della separazione, da trasferirsi nel richiesto provvedimento giudiziario, i coniugi procederanno alla vendita a terzi della casa coniugale usufruendo delle eventuali agevolazioni fiscali ove applicabili. Trattasi in particolare dei seguenti beni, oltre alle relative pertinenze, tutti ben noti alle parti:
− appartamento: Comune di Milano (F205) (MI) - Foglio 340 Particella 252 Subalterno 705 - Indirizzo via Giuseppe Solenghi n.
4 - Piano 4 - Rendita: Euro 2.220,76 - Zona censuaria 2
- Categoria A/3, Classe 7, Consistenza 10,0 vani - Totale: 189 mq - Totale escluse aree scoperte: 185 mq;
− cantina: Comune di Milano (F205) (MI) - Foglio 340 Particella 252 Subalterno 706 - Indirizzo via Giuseppe Solenghi n.
4 - Piano S1 - Rendita: Euro 19,52 - Zona censuaria 2 -
Categoria C/2, Classe 6, Consistenza 9 mq;
− autorimessa: Comune di Milano (F205) (MI) - Foglio 340 Particella 252 Subalterno 22 - Partita: 434895 - Indirizzo via Giuseppe Solenghi n.
4 - Piano S1 - Rendita: Euro 148,38 -
Rendita: Lire 287.300 - Zona censuaria 2, - Categoria C/6, Classe 8, Consistenza 13 mq.
Rimane salva ogni più esatta determinazione dei dati catastali (doc. 4).
La vendita dei predetti beni avverrà con le seguenti modalità, fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti:
a) a far tempo dal giorno 1 aprile 2025 e sino a tutto il mese di agosto 2025 entrambe le parti potranno individuare gli acquirenti con i quali procedere direttamente alla vendita, senza dunque l'intermediazione di un agente immobiliare, a un prezzo non inferiore a €
1.790.000,00, importo risultante dalla media delle valutazioni effettuate e ritenuto congruo da entrambe le parti. Ove vi sia un acquirente interessato a tale acquisto, questi dovrà sottoscrivere una proposta formale, effettuando il pagamento di un deposito cauzionale ovvero di una caparra confirmatoria da concordare sulla base delle prassi esistenti in tema di vendite immobiliari;
b) in assenza di una proposta formale di acquisto entro il 14 settembre 2025, con relativo pagamento di un deposito cauzionale ovvero di una caparra confermatoria, a un prezzo pari o superiore a quello indicato, il 15 settembre 2025 le parti formalizzeranno l'incarico di vendita a una o più agenzie immobiliari, la cui scelta sarà effettuata dalle parti entro il mese di giugno 2025, e i cui costi saranno sostenuti paritariamente fra le parti stesse. Il prezzo iniziale di vendita, al netto delle commissioni richieste dal mediatore, non potrà essere inferiore al medesimo prezzo indicato alla lettera che precede;
c) le parti si impegnano, decorsi 6 mesi dal conferimento del predetto incarico, ad accettare eventuali offerte di acquisto a un prezzo ridotto del 5%. Decorsi ulteriori 6 mesi, in caso di mancanza di offerte pari o superiori al prezzo come sopra determinato, le parti accetteranno eventuali offerte di acquisto a un prezzo ulteriormente ridotto del 5%. In assenza di vendita decorsi ulteriori 6 mesi, le parti valuteranno il da farsi al fine di pervenire alla vendita dei predetti beni, e ciò anche sulla base delle offerte sino a quel momento ricevute e dei consigli degli agenti immobiliari incaricati;
d) in ogni caso, quale che sia la modalità di vendita, il rogito – e la conseguente liberazione dell'immobile – non potrà avvenire prima della fine del mese di giugno 2026;
e) le parti si impegnano ad adoperarsi e a cooperare in buona fede per la vendita dell'immobile sulla scorta dei criteri di cui sopra. Anche ai fini della predetta vendita, gli stessi, durante il periodo di alternanza presso la casa famigliare, si impegnano a mantenere la casa stessa con la necessaria cura e a comunicare immediatamente all'altro qualsiasi evento che possa avere una rilevanza economica. Inoltre, essi si impegnano e obbligano a porre in essere tutto quanto necessario a evitare qualsiasi iniziativa/gravame/azione esecutiva sull'immobile da parte di qualsiasi terzo così da consentire la vendita dello stesso libero da qualsiasi peso e/o gravame che non sia la sola ipoteca a oggi già iscritta a garanzia del mutuo attualmente in corso;
f) le parti si impegnano altresì a espletare ogni e qualsivoglia attività finalizzata alla vendita sopra indicata e concordata, ivi compresi: effettuare identificazione catastale o urbanistica degli immobili, anche avvalendosi di professionisti per la modifica dei relativi dati;
rilasciare dichiarazioni di conformità a norme e leggi;
rilasciare quietanza, correggere eventuali errori materiali dell'atto e ogni altra eventuale attività occorrente. Il tutto suddividendo paritariamente le eventuali spese;
g) il ricavato della vendita verrà suddiviso paritariamente fra le parti, detratto il mutuo residuo;
13. in occasione del rilascio della casa familiare, a seguito della vendita della stessa, i coniugi preleveranno i propri effetti personali residui e stabiliranno di comune accordo le modalità per la suddivisione degli arredi e dei beni mobili ancora presenti nell'immobile non ricompresi nel contratto di compravendita;
14. a seguito della predetta vendita, le parti si impegnano a favorire il rinvenimento di sistemazioni abitative che siano idonee a rendere agevoli i trasferimenti dei figli stessi tra le abitazioni dei genitori nonché la frequentazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche;
15. i coniugi provvederanno a chiudere senza indugio – suddividendo paritariamente le relative poste
– il conto corrente bancario a essi cointestato presso Credem, mentre rimarrà attivo il conto corrente comune acceso presso la banca . Tale ultimo conto rimarrà attivo sino alla CP_1 vendita della casa familiare, sarà alimentato dai cointestatari in pari misura e sarà utilizzato unicamente per il pagamento delle spese di gestione della casa familiare – utenze domestiche, spese condominiali, rate di mutuo, IMU e tassa rifiuti, ecc. – nell'ambito dell'alternanza settimanale dei coniugi. A tal fine le parti si impegnano a non utilizzare il conto stesso per scopi diversi da quelli sopra indicati e restituire / distruggere le relative carte di credito / debito. A seguito della vendita della casa familiare anche tale conto sarà chiuso e le relative poste saranno suddivise paritariamente tra i coniugi.
Durante la fase di alternanza presso la casa familiare ciascun genitore farà fronte direttamente ai rispettivi oneri relativi sia alla persona addetta alle pulizie sia all'eventuale babysitter in ogni caso scelte di comune accordo;
16. l'autovettura Toyota Auris, targa FW350DK, in comproprietà tra le parti, sarà venduta entro la fine dell'anno corrente con suddivisione paritaria del ricavato. Nelle more, l'autovettura stessa
– previa rimozione a stretto giro a spese e cura da parte della dott.ssa dei recenti graffi Pt_2 sulla fiancata della carrozzeria, lato posteriore – sarà utilizzata in via esclusiva dal dott. Pt_1 che manterrà indenne la dott.ssa da ogni relativo onere e che avrà la facoltà di Pt_2 utilizzare il box sino alla vendita dell'auto;
17. a completa definizione di tutti i rapporti derivanti dalla comunione legale che andrà a cessare con la presente separazione, il dott. si obbliga a versare le seguenti somme: Pt_1
− € 200.000,00 in favore della dott.ssa importo che sarà versato dal dott. Pt_2 Pt_1 entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso con le modalità che la dott.ssa Pt_2 indicherà;
− € 151.408,14 a titolo di contribuzione paritaria di entrambi i genitori alle spese di formazione e/o di avvio professionale dei figli;
detto importo verrà versato dal solo dott. , all'atto Pt_1 del deposito delle note scritte ex art. 473-bis.51, comma II, c.p.c. su un conto corrente cointestato a firma congiunta che verrà appositamente acceso dalle parti, senza l'emissione di carte di pagamento e/o assegni. Nello specifico:
i. € 75.704,07 saranno investiti, detratte le spese presumibilmente occorrenti per la gestione del predetto conto, in uno o più BTP di durata biennale quale fondo accantonato in favore di;
Persona_1
ii. € 75.704,07 saranno investiti, detratte le spese presumibilmente occorrenti per la gestione del predetto conto, in uno o più BTP con durata di 8 anni quale fondo accantonato in favore di . Pt_3
Alla scadenza dei predetti BTP i genitori concorderanno le modalità dell'eventuale rinnovo ovvero dell'utilizzo della somma anche parziale in favore di uno o di entrambi i figli. Con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente punto, i sig.ri e Pt_1 Pt_2 dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo, ragione e/o causa anche in relazione al regime della comunione legale tra gli stessi esistente da ritenersi così sciolta con rinuncia a qualsiasi ulteriore e futura pretesa;
18. con la sottoscrizione dei presenti accordi, i coniugi dichiarano di essere dotati rispettivamente di adeguati redditi propri, sicché rinunciano reciprocamente a ogni pretesa di contributo al proprio mantenimento nei confronti dell'altro coniuge;
19. i genitori, sin d'ora, prestano il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli. Resta inteso che i figli minori potranno essere condotti fuori dai Paesi facenti parte della
UE solo previo accordo dei genitori;
20. spese compensate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno prodotto le rispettive dichiarazioni dei redditi, hanno richiamato le indicazioni reddituali e patrimoniali contenute nelle dichiarazioni fiscali stesse, e hanno rinunciato al deposito dell'ulteriore documentazione di cui all'art 473 bis, 51 II c.p.c. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in ON (Roma) il 9 giugno 2007
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON (Roma) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG