Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 26
CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione art. 88, comma 1, DPR 917/1986 per insussistenza presupposti sopravvenienza attiva

    La Corte ritiene che le due dichiarazioni contabili opposte, effettuate a breve distanza l'una dall'altra, neutralizzino gli effetti fiscali dell'operazione, non potendosi configurare una sopravvenienza attiva in assenza di elementi certi e concreti che giustifichino l'eliminazione della passività.

  • Accolto
    Illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'atto impugnato

    La Corte, accogliendo il primo motivo, implicitamente riconosce la fondatezza anche di questo profilo di censura.

  • Accolto
    Inosservanza art. 76, comma 1, e art. 109 DPR 917/1986 per errata individuazione periodo di competenza

    La Corte rileva che l'Ufficio non ha fornito prova che il 2018 fosse l'esercizio di competenza per la soppressione della posta passiva, e che le dichiarazioni contabili opposte indicano una mera operazione contabile.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 26
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
    Numero : 26
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo