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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SCARANO STEFANO, Presidente e Relatore
PORCARO LIBERINO, Giudice
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 60/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Isernia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 187/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 1
e pubblicata il 17/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR402T200200 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2025 depositato il 24/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_3 srl, in persona del legale rappresentante p.t., già Ricorrente_3 sas, con sede legale in Indirizzo_1 – 86170 – Isernia, impugnava tempestivamente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Isernia l'avviso di accertamento n. TR402T200200/2020 in materia di Irap, relativo all'anno di imposta 2018, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Isernia, aveva chiesto il pagamento della complessiva somma di € 62.027,69, di cui € 45.010,00 a titolo di maggiore imposta, € 3.422,61 a titolo di interessi, € 13.586,33 a titolo di sanzioni ed € 8,75 per spese di notifica.
La ripresa derivava da attività di controllo effettuata per l'anno 2016 ed estesa all'anno 2018, e conseguiva ad un recupero a tassazione di una sopravvenienza attiva, nella misura di € 905.620,00 conseguente ad una sopravvenuta inesistenza di passività. La società ricorrente deduceva che le movimentazioni del partitario “fatture da emettere”, per l'anno 2016, si apriva con un saldo iniziale di € 1.177.179,21 e si chiudeva con un saldo finale di € 783.679,21, derivante da un credito vantato nei confronti della società Società_1 di Società_2 snc per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti, oltre ad altri crediti che venivano indicati in € 248.000,00 nei confronti della Società_3 sas per la restituzione di merci;
€ 9.575,48 per assegni bancari insoluti;
€ 163.011,60 nei confronti della società Società_4 spa per una operazione fatturata dell'anno 2007. Deduceva la ricorrente che quest'ultima operazione riguardava la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti in forza di contratto di leasing risalente al 23/08/2006 ed intercorso tra la Ricorrente_3 sas, fornitore, la società Società_4, concedente, e la Società_1 di Società_2 snc, utilizzatore;
per questa operazione era stata emessa la fattura del 12/01/2007 per l'importo di € 905.620,00 oltre IVA al 20%, nella misura di € 181.124,00, annotata nei registri societari benché fosse stata pagata nella sola misura di € 923.732,40, con saldo da corrispondere nella misura di € 163.011,60. L'imponibile fatturato, che inizialmente era stato contabilizzato come componente positiva del reddito per l'esercizio 2007, successivamente era stato stornato dai ricavi ed imputato al passivo patrimoniale alla voce “risconti passivi operativi”, non essendo stati realizzati i lavori. In funzione della trasformazione della Ricorrente_3 sas in Ricorrente_3 srl, avvenuta il 20/11/2019, e dopo aver presentato in data 14/11/2019 la dichiarazione fiscale relativa all'anno 2018, la società aveva riconsiderato alcune voci di bilancio, con annotazione contabile del 30/12/2018, procedendo ad eliminare le componenti attive nella misura di € 1.202.266,29 e la posta passiva di € 905.620,00, imputando a sopravvenienza passiva non recuperata agli effetti fiscali la differenza di € 296.646,29. Con scrittura contabile del 31/12/2018, di uguale tenore e di segno contrario alla precedente, veniva ripristinata la precedente situazione contabile;
questa dichiarazione confluiva, poi, in una terza dichiarazione del 20/01/2019 che neutralizzava gli effetti fiscali della seconda. L'Ufficio, in forza della seconda dichiarazione, riteneva che per il 2018 vi fosse una sopravvenienza attiva nella misura di € 905.620,00 per sopravvenuta insussistenza di passività, postata nel passivo dello stato patrimoniale alla voce “risconti passivi operativi”.
A fronte di siffatta ricostruzione, la società ricorrente eccepita la violazione dell'art. 88, comma 1, del DPR
917/1986 per l'insussistenza dei presupposti costitutivi della sopravvenienza attiva, nonché la illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'atto impugnato. Deduceva l'inosservanza dell'art. 76, comma 1, e dell'art. 109 del DPR 917/1986 per l'erronea individuazione del periodo di competenza e cui imputare la sopravvenienza attiva di € 905.620,00, non riferibile al 2018, senza la prova della sussistenza dei requisiti di certezza e di determinabilità della componente positiva per il periodo di riferimento.
Nel giudizio di primo grado si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Isernia, contestando la fondatezza del ricorso e confutandone le argomentazioni, delle quali metteva in evidenza le contraddizioni ed i profili di infondatezza. Ne chiedeva conclusivamente il rigetto.
Nel corso del giudizio di primo grado, con ordinanza n. 24 del 21/06/2022, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società che, all'epoca alla quale si riferiva l'accertamento
(2018), era una società di persone.
A seguito dell'esecuzione di quella ordinanza, si costituivano in giudizio i soci, Ricorrente_1 e Ricorrente_2, riproponendo i medesimi profili di censura già proposti dalla società.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate di Napoli, pur destinataria dell'atto di integrazione del contraddittorio, rappresentando di non avere ancora intrapreso attività di accertamento nei confronti dei soci per l'anno 2018 e chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Isernia, con la sentenza n. 187/2022 del 17/10/2022, depositata in Segreteria il 17/11/2022, rigettava il ricorso e condannava la parte attrice al pagamento delle spese del giudizio, quantificate in € 2.500,00, oltre accessori come per legge.
La decisione veniva impugnata con un unico atto dalla società Ricorrente_3 srl e dai soci, Ricorrente_2 e Ricorrente_1, riproponendo le questioni che erano già state oggetto del ricorso di primo grado e che il primo Giudice aveva respinto, proponendo plurime ed articolate censure avverso la statuizione non condivisa.
Si costituiva nel giudizio di appello anche l'Ufficio che confutava la fondatezza della proposta impugnazione, chiedendone la reiezione, con conferma della statuizione impugnata.
Alla pubblica udienza del 24/03/2025 la controversia veniva discussa e decisa.
Nelle more della redazione delle motivazioni del provvedimento giurisdizionale il relatore assegnatario del fascicolo ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico e, pertanto, giusta provvedimento del Presidente ff. della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise prot. n. 9998 del 27/11/2025, il fascicolo
è stato assegnato al Presidente del Collegio Giudicante per la redazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dei contribuenti è fondato e deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata.
Il primo Giudice, valorizzando esclusivamente l'operazione contabile di cui alla dichiarazione del 30/12/2018 con la quale veniva contabilmente eliminata una posta passiva, sicché ne sarebbe derivata una sopravvenienza attiva da sottoporre a tassazione ex art. 88, comma 1, del DPR 917/1986, in adesione a quanto si legge nell'avviso di accertamento impugnato in primo grado, si è limitato a prendere in considerazione soltanto una parte dell'operazione posta in essere dalla Ricorrente_3 sas in vista della sua trasformazione in società a responsabilità limitata.
Tuttavia il complesso degli elementi forniti dalla società appellante – già nella fase di contraddittorio con l'Ufficio che aveva preceduto l'emissione dell'avviso di accertamento – porta alla necessità di dover allargare la valutazione della complessiva operazione contabile posta in essere dalla società ed a considerare la portata determinante, in tale contesto, della dichiarazione del giorno successivo (31/12/2018) che ha valore esattamente contrario alla precedente operazione, ripristinando la rilevazione della passività di € 905.620,00.
Il complesso delle due dichiarazioni, se considerate unitariamente, consente di affermare la neutralità dell'operazione posta in essere dalla società, quantomeno sotto il profilo fiscale, in quanto, per questo aspetto, affinché l'eliminazione della passività assurga ed elemento qualificabile come sopravvenienza attiva, come tale rilevante al fine di essere assoggettato a tassazione, deve essere accompagnata da altri elementi certi e concreti che diano conto della ragione per la quale la passività sia stata eliminata dal bilancio (o, comunque, dalle scritture contabili) della società (ad esempio, l'estinzione definitiva di un debito).
Nel caso di specie non sembra esservi contestazione in ordine al fatto che la somma imputata quale sopravvenienza attiva ed assoggettata a tassazione, nella misura di € 905.620,00, rimonta ad un pagamento
(seppur parziale) risalente ad una fattura del 2007 (la n. 2 del 12/01/2007), causalmente ricollegabile ad una specifica prestazione, la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti per conto della
Società_1 di Società_2 L'impianto non risulta essere realizzato sicché, nel tempo, la Ricorrente_3 sas ha appostato la somma esposta in fattura nel passivo patrimoniale, registrandola tra i “risconti passivi operativi”. Non essendo subentrato alcun fatto certo e concreto che abbia potuto giustificare la eliminazione della passività (o, quantomeno, non risultando tale fatto tra gli elementi documentali agli atti del giudizio e, per vero, neanche indicato dall'Ufficio nell'avviso di accertamento opposto), risulta evidente che la trasposizione contabile della medesima posta dalle passività, per esservi ivi riportata solamente il giorno seguente, costituisce una mera operazione contabile alla quale non corrisponde, in concreto, alcuna sopravvenienza che possa qualificarsi attiva, assoggettabile a tassazione, secondo quanto specificamente previsto dall'art. 88, comma 1, del DPR 917/1986.
Nel contesto così ricostruito è condivisibile l'assunto dell'appellante secondo il quale l'Ufficio non ha fornito alcuna prova del fatto che il 2018 fosse proprio l'esercizio di competenza durante il quale si sarebbe verificato l'evento giustificativo della soppressione della posta passiva, riqualificabile come sopravvenienza attiva ai fini di assoggettamento fiscale.
Laddove, viceversa, la esistenza di due dichiarazioni di segno opposto a distanza di un giorno ed a fine anno rende ragione del fatto che si sia trattato di una mera e semplice operazione contabile priva di alcun aggancio a fatti modificativi, sul piano sostanziale, della situazione concreta in atto, sottesa alla rappresentazione contabile della stessa.
Infine, a corroborare gli elementi agli atti, resta la considerazione che i rapporti con la società Società_1 e le richieste di pagamento poste in essere dalla Ricorrente_2, per il tramite del proprio legale, non risultano essere stati adeguatamente contestati dall'Ufficio, che non ne ha messo in dubbio la loro effettiva esistenza.
Conclusivamente, l'appello della società merita accoglimento, la sentenza impugnata deve essere riformata con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato in primo grado. Tuttavia la complessità della fattispecie e la mancanza di linearità dell'operazione contabile posta in essere dalla Società, seppure legittima, consigliano il Collegio di propendere per la totale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e compensa le spese
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SCARANO STEFANO, Presidente e Relatore
PORCARO LIBERINO, Giudice
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 60/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Isernia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 187/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 1
e pubblicata il 17/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR402T200200 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2025 depositato il 24/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_3 srl, in persona del legale rappresentante p.t., già Ricorrente_3 sas, con sede legale in Indirizzo_1 – 86170 – Isernia, impugnava tempestivamente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Isernia l'avviso di accertamento n. TR402T200200/2020 in materia di Irap, relativo all'anno di imposta 2018, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Isernia, aveva chiesto il pagamento della complessiva somma di € 62.027,69, di cui € 45.010,00 a titolo di maggiore imposta, € 3.422,61 a titolo di interessi, € 13.586,33 a titolo di sanzioni ed € 8,75 per spese di notifica.
La ripresa derivava da attività di controllo effettuata per l'anno 2016 ed estesa all'anno 2018, e conseguiva ad un recupero a tassazione di una sopravvenienza attiva, nella misura di € 905.620,00 conseguente ad una sopravvenuta inesistenza di passività. La società ricorrente deduceva che le movimentazioni del partitario “fatture da emettere”, per l'anno 2016, si apriva con un saldo iniziale di € 1.177.179,21 e si chiudeva con un saldo finale di € 783.679,21, derivante da un credito vantato nei confronti della società Società_1 di Società_2 snc per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti, oltre ad altri crediti che venivano indicati in € 248.000,00 nei confronti della Società_3 sas per la restituzione di merci;
€ 9.575,48 per assegni bancari insoluti;
€ 163.011,60 nei confronti della società Società_4 spa per una operazione fatturata dell'anno 2007. Deduceva la ricorrente che quest'ultima operazione riguardava la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti in forza di contratto di leasing risalente al 23/08/2006 ed intercorso tra la Ricorrente_3 sas, fornitore, la società Società_4, concedente, e la Società_1 di Società_2 snc, utilizzatore;
per questa operazione era stata emessa la fattura del 12/01/2007 per l'importo di € 905.620,00 oltre IVA al 20%, nella misura di € 181.124,00, annotata nei registri societari benché fosse stata pagata nella sola misura di € 923.732,40, con saldo da corrispondere nella misura di € 163.011,60. L'imponibile fatturato, che inizialmente era stato contabilizzato come componente positiva del reddito per l'esercizio 2007, successivamente era stato stornato dai ricavi ed imputato al passivo patrimoniale alla voce “risconti passivi operativi”, non essendo stati realizzati i lavori. In funzione della trasformazione della Ricorrente_3 sas in Ricorrente_3 srl, avvenuta il 20/11/2019, e dopo aver presentato in data 14/11/2019 la dichiarazione fiscale relativa all'anno 2018, la società aveva riconsiderato alcune voci di bilancio, con annotazione contabile del 30/12/2018, procedendo ad eliminare le componenti attive nella misura di € 1.202.266,29 e la posta passiva di € 905.620,00, imputando a sopravvenienza passiva non recuperata agli effetti fiscali la differenza di € 296.646,29. Con scrittura contabile del 31/12/2018, di uguale tenore e di segno contrario alla precedente, veniva ripristinata la precedente situazione contabile;
questa dichiarazione confluiva, poi, in una terza dichiarazione del 20/01/2019 che neutralizzava gli effetti fiscali della seconda. L'Ufficio, in forza della seconda dichiarazione, riteneva che per il 2018 vi fosse una sopravvenienza attiva nella misura di € 905.620,00 per sopravvenuta insussistenza di passività, postata nel passivo dello stato patrimoniale alla voce “risconti passivi operativi”.
A fronte di siffatta ricostruzione, la società ricorrente eccepita la violazione dell'art. 88, comma 1, del DPR
917/1986 per l'insussistenza dei presupposti costitutivi della sopravvenienza attiva, nonché la illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'atto impugnato. Deduceva l'inosservanza dell'art. 76, comma 1, e dell'art. 109 del DPR 917/1986 per l'erronea individuazione del periodo di competenza e cui imputare la sopravvenienza attiva di € 905.620,00, non riferibile al 2018, senza la prova della sussistenza dei requisiti di certezza e di determinabilità della componente positiva per il periodo di riferimento.
Nel giudizio di primo grado si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Isernia, contestando la fondatezza del ricorso e confutandone le argomentazioni, delle quali metteva in evidenza le contraddizioni ed i profili di infondatezza. Ne chiedeva conclusivamente il rigetto.
Nel corso del giudizio di primo grado, con ordinanza n. 24 del 21/06/2022, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società che, all'epoca alla quale si riferiva l'accertamento
(2018), era una società di persone.
A seguito dell'esecuzione di quella ordinanza, si costituivano in giudizio i soci, Ricorrente_1 e Ricorrente_2, riproponendo i medesimi profili di censura già proposti dalla società.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate di Napoli, pur destinataria dell'atto di integrazione del contraddittorio, rappresentando di non avere ancora intrapreso attività di accertamento nei confronti dei soci per l'anno 2018 e chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Isernia, con la sentenza n. 187/2022 del 17/10/2022, depositata in Segreteria il 17/11/2022, rigettava il ricorso e condannava la parte attrice al pagamento delle spese del giudizio, quantificate in € 2.500,00, oltre accessori come per legge.
La decisione veniva impugnata con un unico atto dalla società Ricorrente_3 srl e dai soci, Ricorrente_2 e Ricorrente_1, riproponendo le questioni che erano già state oggetto del ricorso di primo grado e che il primo Giudice aveva respinto, proponendo plurime ed articolate censure avverso la statuizione non condivisa.
Si costituiva nel giudizio di appello anche l'Ufficio che confutava la fondatezza della proposta impugnazione, chiedendone la reiezione, con conferma della statuizione impugnata.
Alla pubblica udienza del 24/03/2025 la controversia veniva discussa e decisa.
Nelle more della redazione delle motivazioni del provvedimento giurisdizionale il relatore assegnatario del fascicolo ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico e, pertanto, giusta provvedimento del Presidente ff. della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise prot. n. 9998 del 27/11/2025, il fascicolo
è stato assegnato al Presidente del Collegio Giudicante per la redazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dei contribuenti è fondato e deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata.
Il primo Giudice, valorizzando esclusivamente l'operazione contabile di cui alla dichiarazione del 30/12/2018 con la quale veniva contabilmente eliminata una posta passiva, sicché ne sarebbe derivata una sopravvenienza attiva da sottoporre a tassazione ex art. 88, comma 1, del DPR 917/1986, in adesione a quanto si legge nell'avviso di accertamento impugnato in primo grado, si è limitato a prendere in considerazione soltanto una parte dell'operazione posta in essere dalla Ricorrente_3 sas in vista della sua trasformazione in società a responsabilità limitata.
Tuttavia il complesso degli elementi forniti dalla società appellante – già nella fase di contraddittorio con l'Ufficio che aveva preceduto l'emissione dell'avviso di accertamento – porta alla necessità di dover allargare la valutazione della complessiva operazione contabile posta in essere dalla società ed a considerare la portata determinante, in tale contesto, della dichiarazione del giorno successivo (31/12/2018) che ha valore esattamente contrario alla precedente operazione, ripristinando la rilevazione della passività di € 905.620,00.
Il complesso delle due dichiarazioni, se considerate unitariamente, consente di affermare la neutralità dell'operazione posta in essere dalla società, quantomeno sotto il profilo fiscale, in quanto, per questo aspetto, affinché l'eliminazione della passività assurga ed elemento qualificabile come sopravvenienza attiva, come tale rilevante al fine di essere assoggettato a tassazione, deve essere accompagnata da altri elementi certi e concreti che diano conto della ragione per la quale la passività sia stata eliminata dal bilancio (o, comunque, dalle scritture contabili) della società (ad esempio, l'estinzione definitiva di un debito).
Nel caso di specie non sembra esservi contestazione in ordine al fatto che la somma imputata quale sopravvenienza attiva ed assoggettata a tassazione, nella misura di € 905.620,00, rimonta ad un pagamento
(seppur parziale) risalente ad una fattura del 2007 (la n. 2 del 12/01/2007), causalmente ricollegabile ad una specifica prestazione, la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti per conto della
Società_1 di Società_2 L'impianto non risulta essere realizzato sicché, nel tempo, la Ricorrente_3 sas ha appostato la somma esposta in fattura nel passivo patrimoniale, registrandola tra i “risconti passivi operativi”. Non essendo subentrato alcun fatto certo e concreto che abbia potuto giustificare la eliminazione della passività (o, quantomeno, non risultando tale fatto tra gli elementi documentali agli atti del giudizio e, per vero, neanche indicato dall'Ufficio nell'avviso di accertamento opposto), risulta evidente che la trasposizione contabile della medesima posta dalle passività, per esservi ivi riportata solamente il giorno seguente, costituisce una mera operazione contabile alla quale non corrisponde, in concreto, alcuna sopravvenienza che possa qualificarsi attiva, assoggettabile a tassazione, secondo quanto specificamente previsto dall'art. 88, comma 1, del DPR 917/1986.
Nel contesto così ricostruito è condivisibile l'assunto dell'appellante secondo il quale l'Ufficio non ha fornito alcuna prova del fatto che il 2018 fosse proprio l'esercizio di competenza durante il quale si sarebbe verificato l'evento giustificativo della soppressione della posta passiva, riqualificabile come sopravvenienza attiva ai fini di assoggettamento fiscale.
Laddove, viceversa, la esistenza di due dichiarazioni di segno opposto a distanza di un giorno ed a fine anno rende ragione del fatto che si sia trattato di una mera e semplice operazione contabile priva di alcun aggancio a fatti modificativi, sul piano sostanziale, della situazione concreta in atto, sottesa alla rappresentazione contabile della stessa.
Infine, a corroborare gli elementi agli atti, resta la considerazione che i rapporti con la società Società_1 e le richieste di pagamento poste in essere dalla Ricorrente_2, per il tramite del proprio legale, non risultano essere stati adeguatamente contestati dall'Ufficio, che non ne ha messo in dubbio la loro effettiva esistenza.
Conclusivamente, l'appello della società merita accoglimento, la sentenza impugnata deve essere riformata con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato in primo grado. Tuttavia la complessità della fattispecie e la mancanza di linearità dell'operazione contabile posta in essere dalla Società, seppure legittima, consigliano il Collegio di propendere per la totale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e compensa le spese