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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2024, n. 46585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46585 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZE NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del sostituto Proc. gen. Mariella De SE che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata Con rinvio alla Corte di Appello di Salerno per nuovo esame. Penale Sent. Sez. 4 Num. 46585 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 27/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Salerno, con ordinanza del 3 luglio 20 richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. pen. dall'odierno ricorrente NI AZ, subita dal 1/8/201 gg.98 in regime di custodia cautelare in carcere e gg. 891 agli arre data quest'ultima in cui il GIP aveva revocato la misura su richi esecuzione dell'ordinanza resa dal GIP di Salerno il 18/7/2019 pe 4, rigettava la 314 cod. proc. 9 al 15/4/2022 sti domiciliari), sta del PM, in i reati p. e p. dall'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 416 bis cod. pen. con l'accusa di essere partecipe del clan di De FE TO dedito alla vendita di grossi quantitativi di sostanza stupe- facente ed in diretto collegamento con i fratelli UA e IP RI. Successivamente il AZ veniva assolto dai reati ascrittigíi con sentenza n, 735/2023 passata in giudicato il 17/10/2023. Nella sua istanza il difensore ricorrente aveva evidenziato che il AZ, 'nel corso del suo interrogatorio di garanzia, in data 5/8/2019, si era dichiarato completamente estraneo ai fatti relativi al traffico di stupefacenti, ma le successive istanze di revoca della, misura avanzate nel suo interesse erano State rigettate dall'AG competente che lo riteneva, sulla base delle dichiarazioni ree dai collabo- ratori di giustizia Di MA BI e AR NI, intraneo al gruPpo malavitoso del De FE. La Difesa aveva evidenziato la carenza indiziaria sin dalle prima fasi del pro- cedimento penale a carico del Maoazzeno, "sulla scorta di supposizioni investiga- tive mai approfondite a sufficienza". Aggiungeva che alcun dolo o cOlpa grave po- teva ravvisarsi in capo al AZ per la lunga detenzione subita, avendo egli sempre sostenuto la propria estraneità ai fatti ed essendosi anche prodigato per fare mergere elementi necessari a sostegno della propria causa. E p rciò chiedeva un congruo risarcimento per i danni patiti a seguito dell'ingiusta d tenzione, se- condo il parametro aritmetico e quello equitativo. 2. Avverso il provvedimento di rigetto sopra ricordato ha propoSto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il HO deducendo quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. la manifesta violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. Il ricorrente Si duole che la Corte Salernitana, nell'ordinanza di rigetto, si sia limitata a richiamare l'istruttoria del P.M. e l'ordinanza del GJ.P. e uelle del rie- same senza valutare quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale che aveva portato alla sentenza di assoluzione di NI AZ. E, in particolare, non abbia preso in considera7ione la documentazione prodotta dalla Difesa, in 2 AJ particolare la soggettiva ed oggettiva possibilità di frequentazione ccn De FE TO e l'assenza di riscontri oggettivi in riferimento alle dichiarazioni ragcolte in am- bientale nell'auto di IP RI e del collaboratore Di MA NR co, nonché al colloquio in carcere tra IS RI e il fratello IS GA Nell'ordinanza di rigetto della Corte salernitana venivano richiamati gli atti di indagine ma non, venivano richiamati gli elementi emersi nell'istruttoria dibatti- mentale ed in particolare l'assenza di riscontri soggettivi e oggettivi,, in particolare non veniva esaminata la posizione di NI AZ che all'epoga dei fatti era detenuto i» carcere e non poteva svolgere l'attività di spacciatore in concorso con i suoi familiari. Esaminando le dichiarazioni del Di MA emergerebbe in modo chiaro' ed in- controvertibile che non sono corroborate da elementi di riscontro, non vi sarebbe prova di frequentazione tra il Di MA ed il AZ e non vi sarebbe prova di rapporti tra De FE TO e AZ NI, nessuna telefonata perché NI AZ era detenuto all'epoca dei fatti contestati. Rileva il ricorrente che lo stesso colloquio tra IS RI ed !l fratello Gae- tano non lo coinvolge nel traffico di sostanze stupefacenti perché parlano di altro e non di sostanza stupefacente La carenza di motivazione e la manifesta illogicità dell'ordinanza della Corte salernitana risiederebbe nel fatto che si è limitata a richiamare le ordinanze che sono rimaste prive di riscontro sia in riferimento a quote di proventi, sia in riferi- mento ai grossi quantitativi, sia ai contatti con i UA che con il De FE TO. Lo stesso Di MA BI sarebbe rimasto, privo di riscontri in riferimento alle sue dichiarazioni che descriveva EL e NI come spacciatori, Mentre NI era detenuto e non poteva spacciare dal carcere e per EL non è emersa prova sullo Spaccio La motivazione della Corte di Appello non proverebbe la colpa grave ed il dolo di NI AZ perché si sarebbe limitata a richiamare le motivazioni del G.I.P. e del Tribunale del Riesame Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad al- tra Sezione della 'corte di appello. 3. Il P.G. ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I profili di doglianza sopra illustrati appaiono manifestament infondati, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poSte a base della 3 decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla moti azione dell'atto impugnato e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammis ibile. Ed invero l'atto di impugnazione in esame è del tutto generico ed aspecific e non si con- fronta con la motivazione del giudice della riparazione che, con argOmentare logico e congruo, nonché corretto in punto di diritto- e pertanto immune da vizi di légit- timità- ha dato conto del comportamento colposo ostativo per il r corrente all'ot- tenimento del chiesto indennizzo. In particolare il ricorso, come si dirà più ampiamente in seguito, lamenta che il giudice della riparazione abbia tenuto conto esclusivamente del compendio indi- ziario a carico del AZ e non di quanto emerso dalla senténza di assolu- zione, laddove, invece, emerge dall'ordinanza impugnata che la Corte salernitana ha proprio tenuto conto di quanto emergente dalla sentenza di assoluzione, ovvero della non attualità della vicinanza e della collaborazione malavitosa del ricorrente rispetto a TO De FE, ma delle sue frequentazioni con lo stesso in epoca prece- dente ai fatti. E comunque della sua dedizione ad attività connese allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. 2. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., d ritenersi ap- plicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 35 cod. proc. pen. Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di cassa ione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur tal I olta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l'art. 646, comma terzo coFi. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce se plicemente che avverso il provvedimento della Corte di appello, gli interessati p ssono ricor- rere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane conte4ito nel peri- metro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. pr c. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato ina missibile. il 4 ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col qt.Hle non si dedu- ceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della deciione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte). 3. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui Motivi del rigetto. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è preVisto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia caute are subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione Per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del d parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipend pen.); l'assenza ritto all'equa ri- ntemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, RV, 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situaione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U. n. 43 del 13/12/1095 dep. 1996, SA ed altri, Rv 203637) Poiché inoltre, le nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen , deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa d altri risultati, ponga in *essere, per evidente: macroscopica negligenza, •imprud nza, ti -ascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione .di interve to dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrit ivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 5 In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una sitUazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una concickta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascurateZza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si slostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generai nteriormente , al momento della legale conoscenza della Pendenza di - un procedimento a su ò carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriorMente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimegto dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto. l'incolpato non vi abbia dato o concorso p darvi causa . attraverso una condotte dolosa o gravemente colposa, giacché, altrirnenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione ripartoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è. alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un trafficó di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato n orario not- turno la urgente consegna di beni). 4. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di inda ine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur s fondanti sul 6 medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottOposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. È pacifico (cfr. tra le tante Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 4541$) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valutazione dell'an _debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento al a sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o viola- zione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga 4aminata la con- dotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita dela libertà perso- nale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della , pendenza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. U. n. 32383/2010), onde verificare, con va- , lutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'esito del pro- cesso di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deténzione con rap- porto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un. 26/6/2002, Di Be- nedictis). E a tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extra- processuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'ado- zione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giu- dice della cognizione (cfr. Sez. 4, n. 45418/2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. i 710/2014 e da Sez. 4, n. 1422/2014: «... non potendo l'or- dinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... oblite- rare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escluder la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volonta- ria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio cgrì il parametro 7 dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comuhemente ac- cettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doyeroso inter- i vento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmene ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini Che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del dir tto alla ripa- razione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale O nella man- cata revoca di uno già emesso ...». 5. Nel provvedimento. impugnato il giudice della riparazione precisa che nel caso di specie AZ NI, unitamente a AZ EL e AZ Marco erano accusati di partecipazione al sodalizio criminoso capeggiato dal noto pregiudicato De FE TO, finalizzato al traffico di stupefacenti nel erritorio dei Picentini. E che l'accusa si basava principalmente sulle dichiarazioni d I collabora- tore .di giustizia Di AÌ BI, a cui si aggiungevano le dichiarazioni raccolte in ambientale nell'auto di IP RI e quanto riferito nel corso di taluni collo- qui in carcere tra GN RI ed il fratello GA. Secondo le propalazioni del pentito Di MA, AZ NI ricopriva il ruolo di spacciatore al dettaglio, unitamente ai suoi familiari nonché di latore di messaggi a De FE V to oltre che consegnatario della parte dei guadagni che gli spettavano, derivante dallo spaccio di stupefacenti. Ricorda l'ordinanza impugnata che AZ NI veniva asSolto dal Tri- bunale di Salerno, con sentenza del 15 febbraio 2023, dal reato ascrit ogli al capo 1), ovvero di partecipazione al sodalizio dedito al traffico .di stupefaCenti capeg- giato da De FE TO, 'per non aver commesso il fatto', evidenziando, il Tribunale, da un lato, l'assenza di ogni documentazione volta a comprovare la fornitura di stupefacenti ad opera del medesimo AZ, dall'altro, la circostanza che i riferiti rapporti tra il AZ NI ed il De FE TO (condannato per questa causa ad anni 30 di reclusione) non potevano più considerarsi attuai posto che, da quanto è possibile evincere dalle argomentazioni espresse in motivazione, l'e- sistenza di legami tra gli imputati e De FE TO che possono trarsi dalle dichiara- zioni del collaboratore sembra comprovata con riguardo ad un temp passato ri- spetto a quello di riferimento, non più attuale: Di MA riferisce di un collabora- zione tra lui e il De FE TO nello smercio degli stupefacenti con la inter'mediazione del AZ circoscritta al periodo 2814-2015. Peraltro, anche lo stesso De FE TO nel corso di una conversazione in ambientale con IP, si dHole del fatto 8 che i AZ svolgano attività a nome suo" (così la sentenza di assoluzione a pag. 193). Anche a voler ritenere comprovata l'attività di narcotraffico svolta dal AZ NI ed i suoi figli - prosegue il Tribunale - non emergono sufficienti elementi di riscontro che possano integrare la prova idonea, al di là di ogni ragio- nevole dubbio, che l'attività fosse collegata all'associazione e che quindi potesse integrare "partecipazione" penalmente rilevante. Dunque, anche dagli elementi di prova vagliati dal Tribunale in sede di cogni- zione e dalla sentenza di assoluzione emerge la figura di AZ NI come soggetto non 'partecipe' in epoca attuale dell'associazione dedita al narcotraffico capeggiata dal De FE TO come delineata nell'imputazione, ma certamente dedito negli anni immediatamente precedenti al narcotraffico in collaborazione con lo stesso De FE TO con il quale aveva maturato stretti rapporti di collaborazione. In definitiva, per il giudice della riparazione, proprio dalla lettura della moti- vazione della sentenza assolutoria;
ed in particolare dalle riport i te propalazione dei due principali collaboratori di giustizia, ovvero Di MA BI e AR NI, è possibile trarre elementi certamente ostativi al riconoscimento del diritto all'in- dennizzo per il richiedente. Infatti, a pagl 74 della citata sentenz4 il Tribunale dà atto, nel richiamare diffusamente le propalazioni del pentito Di che costui nel 2014-2015, ovvero dopo la sua scarcerazione, aveva intratenuto rapporti, sempre legati al traffico degli stupefacenti, con AZ NI e con il figlio AZ EL: 'nei dettaglio riferiva che i due erano attivi nel traffico di droga nel comune di Montecorvino Rovella e che, quali appartenenti al clan De FE, si rifornivano proprio da Di Male, sistematicamente a nome di De FÈ'. Di tenore sostanzialmente similare — ricorda il provvedimento impugnato— erano le propalazioni dell'altro pentito, AR NI (cfr. pag. 74 e segg. della citata sentenza) che riferiva di fatti accaduti tra il 2015 e l'inizio del 2017, il quale, pur promettendo di essere stato in passato coinvolto in attività d spaccio di stu- pefacenti del tipo hashish e cocaina che acquistava da UA ES e che poi rivendeva nelle zone dì Bellizzi e Battipaglia, riferiva di conoscere personalmente De FE TO e di essere al corrente che egli apparteneva all'omonimo clan di Bel- lizzi, precisando che proprio il De FE lo aveva fermato in via Cuomo a Bellizzi per dirgli di rivolgersi, per gli acquisti di cocaina, a De MA-BI e che in ogni caso, dato il riavvicinamento fattuale dei due gruppi Prima contrapposti, quello facente capo a UA CH e quello direttamente riconducibile a De FÈ TO, un ruolo rilevante era attribuito anche a AZ NI e figli i quali tàffiCavano ma- rijuana e cocaina nella zona di Montecorvino Rovella all'interno de sodalizio di De FE;
riferiva ancora di essere al corrente, per averlo appreso dai diretti interessati, che AZ NI e i figli Marco, EL e IN, erano fiancheggiatori dei De FE' nel senso che 'non muovevano un passo se non avevano il benestare 9 di De FE TO aggiungendo, però, 'di non averli mai Vi'sti spacciare ma di aver saputo del loro coinvolgimento in certi traffici nell'ambito di convers zioni svoltesi al bar o anche presso la masseria di famiglia a Montecorvino Rov Ila in località Pezzè. Logica appare la conclusione cui perviene la Corte salernitana che, dunque, dalla sentenza di assoluzione e dalle propalazioni di entra irribi i collab ratori richia- mati nella stessa si desuma chiaramente la stretta vicinanza e collaborazione del AZ NI al De FE TO e la dedizione del primo ad affari illeciti quali il traffico di stupefacenti svolto con certezza nel periodo .2014-2015. Nel caso di specie, i fatti certamente ritenuti provati dal giudice competente corvergono tutti per una sicura dedizione del AZ NI al narcotraffico ed in particolare anche in collaborazione con De FE TO anche se negli anni 2014-2015. Tali circostanze per i giudici della riparazione non possono non valutarsi ne- gativamente ai fini della domanda riparatoria che deve essere cons guentemente rigettata, ostandovi la condotta gravemente colposa del richiede te, consistita nell'aver intrattenuto consolidati rapporti con malavitosi, poi cond nnati a pene elevate nell'ambito della medesima vicenda processuale che li ha vi ti coimputati e nell'aver svolto, in anni immediatamente precedenti (2014-2015) attività di spaccio di stupefacenti, proprio in collaborazione con il De FE TO. 6. L'ordinanza impugnata, dunque, opera un buon governo del a consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità tra gli elementi suscettib li di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, r entra la Con- dotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una Sua contiguità agli autori del reato (cfr. Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021 Abbruzzese, Rv. 280547; conf. Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010; Carere, Rv. 249237). Con specifico riferimento all'ipotesi della connivenza, in relazibne al diritto all'equa riparazione, questa Corte, peraltro, già in precedenza, aveva avuto modo di affrontare la problematica della valenza della connivenza stessa ad essere con- dotta ostativa al riconoscimento della riparazione, riconoscendola:
1. nell'ipotesi in cui l'atteggiamento di connivenza sia indice del venir meno di elenhentari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose (Sez. 4, n. 8993 del 15/1/2003, Lushay, Rv. 223688);
2. nel connivenza si concreti non già in un mero comportamento passivo guardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare che tale re mato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione zione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzi aso in cui la ell'agente ri- to sia consu- o la prosecu- (Sez. 4, n. 10 16369 del 18/3/2003, Cardillo, Rv. 224773);
3. nell'ipotesi in cui la connivenza passiva risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminos0 dell'agente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto;
in tal Caso è neces- saria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attiVità criminosa dell'agente medesimo (Sez. 4, n. 42039 dell'8/11/2006, Cambareri i rv. 235397). E ancora di recente tale principio è stato ribadito in relazione ad un caso in cui è stato ritenuto connotato da colpa grave il comportamento del locatario del capan- none, il quale, ben a conoscenza che il locatore usava l'immobile come deposito di pezzi di ricambio per autovetture di provenienza furtiva, continuava ad utilizzare il bene locato per depositarvi oggetti di sua proprietà (sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, Di Spirito, Rv. 263139). La connivenza richiede, evidentemente, per esser accertata, la orova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente medesimo (così questa Sez. 4, n. 6878 del 17/11/2011 dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725, in relazione ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo i rigetto della domanda riparatoria alla luce degli stretti e frequenti collegamenti telefonici tra l'imputata prosciolta e il cognato, personaggio di spicco di un'organizzazione cri- minale dedita al traffico di stupefacenti). Non va trascurato, infine, che questa Corte di legittimità ha affermato essere ostative al chiesto beneficio le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, o le frequentazioni con soggetti gravati da specifici precedenti penali, ben possono dare luogo ad Jn comporta- mento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa" (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878) e che per tali si intendono anche quelle con soggetti coinvolti nel medesimo procedimento penale. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, • non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo 11
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. • Così deciso il 27/11/2024
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del sostituto Proc. gen. Mariella De SE che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata Con rinvio alla Corte di Appello di Salerno per nuovo esame. Penale Sent. Sez. 4 Num. 46585 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 27/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Salerno, con ordinanza del 3 luglio 20 richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. pen. dall'odierno ricorrente NI AZ, subita dal 1/8/201 gg.98 in regime di custodia cautelare in carcere e gg. 891 agli arre data quest'ultima in cui il GIP aveva revocato la misura su richi esecuzione dell'ordinanza resa dal GIP di Salerno il 18/7/2019 pe 4, rigettava la 314 cod. proc. 9 al 15/4/2022 sti domiciliari), sta del PM, in i reati p. e p. dall'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 416 bis cod. pen. con l'accusa di essere partecipe del clan di De FE TO dedito alla vendita di grossi quantitativi di sostanza stupe- facente ed in diretto collegamento con i fratelli UA e IP RI. Successivamente il AZ veniva assolto dai reati ascrittigíi con sentenza n, 735/2023 passata in giudicato il 17/10/2023. Nella sua istanza il difensore ricorrente aveva evidenziato che il AZ, 'nel corso del suo interrogatorio di garanzia, in data 5/8/2019, si era dichiarato completamente estraneo ai fatti relativi al traffico di stupefacenti, ma le successive istanze di revoca della, misura avanzate nel suo interesse erano State rigettate dall'AG competente che lo riteneva, sulla base delle dichiarazioni ree dai collabo- ratori di giustizia Di MA BI e AR NI, intraneo al gruPpo malavitoso del De FE. La Difesa aveva evidenziato la carenza indiziaria sin dalle prima fasi del pro- cedimento penale a carico del Maoazzeno, "sulla scorta di supposizioni investiga- tive mai approfondite a sufficienza". Aggiungeva che alcun dolo o cOlpa grave po- teva ravvisarsi in capo al AZ per la lunga detenzione subita, avendo egli sempre sostenuto la propria estraneità ai fatti ed essendosi anche prodigato per fare mergere elementi necessari a sostegno della propria causa. E p rciò chiedeva un congruo risarcimento per i danni patiti a seguito dell'ingiusta d tenzione, se- condo il parametro aritmetico e quello equitativo. 2. Avverso il provvedimento di rigetto sopra ricordato ha propoSto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il HO deducendo quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. la manifesta violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. Il ricorrente Si duole che la Corte Salernitana, nell'ordinanza di rigetto, si sia limitata a richiamare l'istruttoria del P.M. e l'ordinanza del GJ.P. e uelle del rie- same senza valutare quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale che aveva portato alla sentenza di assoluzione di NI AZ. E, in particolare, non abbia preso in considera7ione la documentazione prodotta dalla Difesa, in 2 AJ particolare la soggettiva ed oggettiva possibilità di frequentazione ccn De FE TO e l'assenza di riscontri oggettivi in riferimento alle dichiarazioni ragcolte in am- bientale nell'auto di IP RI e del collaboratore Di MA NR co, nonché al colloquio in carcere tra IS RI e il fratello IS GA Nell'ordinanza di rigetto della Corte salernitana venivano richiamati gli atti di indagine ma non, venivano richiamati gli elementi emersi nell'istruttoria dibatti- mentale ed in particolare l'assenza di riscontri soggettivi e oggettivi,, in particolare non veniva esaminata la posizione di NI AZ che all'epoga dei fatti era detenuto i» carcere e non poteva svolgere l'attività di spacciatore in concorso con i suoi familiari. Esaminando le dichiarazioni del Di MA emergerebbe in modo chiaro' ed in- controvertibile che non sono corroborate da elementi di riscontro, non vi sarebbe prova di frequentazione tra il Di MA ed il AZ e non vi sarebbe prova di rapporti tra De FE TO e AZ NI, nessuna telefonata perché NI AZ era detenuto all'epoca dei fatti contestati. Rileva il ricorrente che lo stesso colloquio tra IS RI ed !l fratello Gae- tano non lo coinvolge nel traffico di sostanze stupefacenti perché parlano di altro e non di sostanza stupefacente La carenza di motivazione e la manifesta illogicità dell'ordinanza della Corte salernitana risiederebbe nel fatto che si è limitata a richiamare le ordinanze che sono rimaste prive di riscontro sia in riferimento a quote di proventi, sia in riferi- mento ai grossi quantitativi, sia ai contatti con i UA che con il De FE TO. Lo stesso Di MA BI sarebbe rimasto, privo di riscontri in riferimento alle sue dichiarazioni che descriveva EL e NI come spacciatori, Mentre NI era detenuto e non poteva spacciare dal carcere e per EL non è emersa prova sullo Spaccio La motivazione della Corte di Appello non proverebbe la colpa grave ed il dolo di NI AZ perché si sarebbe limitata a richiamare le motivazioni del G.I.P. e del Tribunale del Riesame Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad al- tra Sezione della 'corte di appello. 3. Il P.G. ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I profili di doglianza sopra illustrati appaiono manifestament infondati, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poSte a base della 3 decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla moti azione dell'atto impugnato e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammis ibile. Ed invero l'atto di impugnazione in esame è del tutto generico ed aspecific e non si con- fronta con la motivazione del giudice della riparazione che, con argOmentare logico e congruo, nonché corretto in punto di diritto- e pertanto immune da vizi di légit- timità- ha dato conto del comportamento colposo ostativo per il r corrente all'ot- tenimento del chiesto indennizzo. In particolare il ricorso, come si dirà più ampiamente in seguito, lamenta che il giudice della riparazione abbia tenuto conto esclusivamente del compendio indi- ziario a carico del AZ e non di quanto emerso dalla senténza di assolu- zione, laddove, invece, emerge dall'ordinanza impugnata che la Corte salernitana ha proprio tenuto conto di quanto emergente dalla sentenza di assoluzione, ovvero della non attualità della vicinanza e della collaborazione malavitosa del ricorrente rispetto a TO De FE, ma delle sue frequentazioni con lo stesso in epoca prece- dente ai fatti. E comunque della sua dedizione ad attività connese allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. 2. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., d ritenersi ap- plicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 35 cod. proc. pen. Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di cassa ione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur tal I olta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l'art. 646, comma terzo coFi. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce se plicemente che avverso il provvedimento della Corte di appello, gli interessati p ssono ricor- rere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane conte4ito nel peri- metro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. pr c. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato ina missibile. il 4 ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col qt.Hle non si dedu- ceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della deciione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte). 3. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui Motivi del rigetto. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è preVisto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia caute are subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione Per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del d parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipend pen.); l'assenza ritto all'equa ri- ntemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, RV, 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situaione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U. n. 43 del 13/12/1095 dep. 1996, SA ed altri, Rv 203637) Poiché inoltre, le nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen , deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa d altri risultati, ponga in *essere, per evidente: macroscopica negligenza, •imprud nza, ti -ascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione .di interve to dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrit ivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 5 In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una sitUazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una concickta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascurateZza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si slostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generai nteriormente , al momento della legale conoscenza della Pendenza di - un procedimento a su ò carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriorMente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimegto dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto. l'incolpato non vi abbia dato o concorso p darvi causa . attraverso una condotte dolosa o gravemente colposa, giacché, altrirnenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione ripartoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è. alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un trafficó di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato n orario not- turno la urgente consegna di beni). 4. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di inda ine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur s fondanti sul 6 medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottOposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. È pacifico (cfr. tra le tante Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 4541$) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valutazione dell'an _debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento al a sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o viola- zione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga 4aminata la con- dotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita dela libertà perso- nale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della , pendenza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. U. n. 32383/2010), onde verificare, con va- , lutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'esito del pro- cesso di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deténzione con rap- porto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un. 26/6/2002, Di Be- nedictis). E a tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extra- processuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'ado- zione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giu- dice della cognizione (cfr. Sez. 4, n. 45418/2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. i 710/2014 e da Sez. 4, n. 1422/2014: «... non potendo l'or- dinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... oblite- rare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escluder la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volonta- ria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio cgrì il parametro 7 dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comuhemente ac- cettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doyeroso inter- i vento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmene ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini Che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del dir tto alla ripa- razione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale O nella man- cata revoca di uno già emesso ...». 5. Nel provvedimento. impugnato il giudice della riparazione precisa che nel caso di specie AZ NI, unitamente a AZ EL e AZ Marco erano accusati di partecipazione al sodalizio criminoso capeggiato dal noto pregiudicato De FE TO, finalizzato al traffico di stupefacenti nel erritorio dei Picentini. E che l'accusa si basava principalmente sulle dichiarazioni d I collabora- tore .di giustizia Di AÌ BI, a cui si aggiungevano le dichiarazioni raccolte in ambientale nell'auto di IP RI e quanto riferito nel corso di taluni collo- qui in carcere tra GN RI ed il fratello GA. Secondo le propalazioni del pentito Di MA, AZ NI ricopriva il ruolo di spacciatore al dettaglio, unitamente ai suoi familiari nonché di latore di messaggi a De FE V to oltre che consegnatario della parte dei guadagni che gli spettavano, derivante dallo spaccio di stupefacenti. Ricorda l'ordinanza impugnata che AZ NI veniva asSolto dal Tri- bunale di Salerno, con sentenza del 15 febbraio 2023, dal reato ascrit ogli al capo 1), ovvero di partecipazione al sodalizio dedito al traffico .di stupefaCenti capeg- giato da De FE TO, 'per non aver commesso il fatto', evidenziando, il Tribunale, da un lato, l'assenza di ogni documentazione volta a comprovare la fornitura di stupefacenti ad opera del medesimo AZ, dall'altro, la circostanza che i riferiti rapporti tra il AZ NI ed il De FE TO (condannato per questa causa ad anni 30 di reclusione) non potevano più considerarsi attuai posto che, da quanto è possibile evincere dalle argomentazioni espresse in motivazione, l'e- sistenza di legami tra gli imputati e De FE TO che possono trarsi dalle dichiara- zioni del collaboratore sembra comprovata con riguardo ad un temp passato ri- spetto a quello di riferimento, non più attuale: Di MA riferisce di un collabora- zione tra lui e il De FE TO nello smercio degli stupefacenti con la inter'mediazione del AZ circoscritta al periodo 2814-2015. Peraltro, anche lo stesso De FE TO nel corso di una conversazione in ambientale con IP, si dHole del fatto 8 che i AZ svolgano attività a nome suo" (così la sentenza di assoluzione a pag. 193). Anche a voler ritenere comprovata l'attività di narcotraffico svolta dal AZ NI ed i suoi figli - prosegue il Tribunale - non emergono sufficienti elementi di riscontro che possano integrare la prova idonea, al di là di ogni ragio- nevole dubbio, che l'attività fosse collegata all'associazione e che quindi potesse integrare "partecipazione" penalmente rilevante. Dunque, anche dagli elementi di prova vagliati dal Tribunale in sede di cogni- zione e dalla sentenza di assoluzione emerge la figura di AZ NI come soggetto non 'partecipe' in epoca attuale dell'associazione dedita al narcotraffico capeggiata dal De FE TO come delineata nell'imputazione, ma certamente dedito negli anni immediatamente precedenti al narcotraffico in collaborazione con lo stesso De FE TO con il quale aveva maturato stretti rapporti di collaborazione. In definitiva, per il giudice della riparazione, proprio dalla lettura della moti- vazione della sentenza assolutoria;
ed in particolare dalle riport i te propalazione dei due principali collaboratori di giustizia, ovvero Di MA BI e AR NI, è possibile trarre elementi certamente ostativi al riconoscimento del diritto all'in- dennizzo per il richiedente. Infatti, a pagl 74 della citata sentenz4 il Tribunale dà atto, nel richiamare diffusamente le propalazioni del pentito Di che costui nel 2014-2015, ovvero dopo la sua scarcerazione, aveva intratenuto rapporti, sempre legati al traffico degli stupefacenti, con AZ NI e con il figlio AZ EL: 'nei dettaglio riferiva che i due erano attivi nel traffico di droga nel comune di Montecorvino Rovella e che, quali appartenenti al clan De FE, si rifornivano proprio da Di Male, sistematicamente a nome di De FÈ'. Di tenore sostanzialmente similare — ricorda il provvedimento impugnato— erano le propalazioni dell'altro pentito, AR NI (cfr. pag. 74 e segg. della citata sentenza) che riferiva di fatti accaduti tra il 2015 e l'inizio del 2017, il quale, pur promettendo di essere stato in passato coinvolto in attività d spaccio di stu- pefacenti del tipo hashish e cocaina che acquistava da UA ES e che poi rivendeva nelle zone dì Bellizzi e Battipaglia, riferiva di conoscere personalmente De FE TO e di essere al corrente che egli apparteneva all'omonimo clan di Bel- lizzi, precisando che proprio il De FE lo aveva fermato in via Cuomo a Bellizzi per dirgli di rivolgersi, per gli acquisti di cocaina, a De MA-BI e che in ogni caso, dato il riavvicinamento fattuale dei due gruppi Prima contrapposti, quello facente capo a UA CH e quello direttamente riconducibile a De FÈ TO, un ruolo rilevante era attribuito anche a AZ NI e figli i quali tàffiCavano ma- rijuana e cocaina nella zona di Montecorvino Rovella all'interno de sodalizio di De FE;
riferiva ancora di essere al corrente, per averlo appreso dai diretti interessati, che AZ NI e i figli Marco, EL e IN, erano fiancheggiatori dei De FE' nel senso che 'non muovevano un passo se non avevano il benestare 9 di De FE TO aggiungendo, però, 'di non averli mai Vi'sti spacciare ma di aver saputo del loro coinvolgimento in certi traffici nell'ambito di convers zioni svoltesi al bar o anche presso la masseria di famiglia a Montecorvino Rov Ila in località Pezzè. Logica appare la conclusione cui perviene la Corte salernitana che, dunque, dalla sentenza di assoluzione e dalle propalazioni di entra irribi i collab ratori richia- mati nella stessa si desuma chiaramente la stretta vicinanza e collaborazione del AZ NI al De FE TO e la dedizione del primo ad affari illeciti quali il traffico di stupefacenti svolto con certezza nel periodo .2014-2015. Nel caso di specie, i fatti certamente ritenuti provati dal giudice competente corvergono tutti per una sicura dedizione del AZ NI al narcotraffico ed in particolare anche in collaborazione con De FE TO anche se negli anni 2014-2015. Tali circostanze per i giudici della riparazione non possono non valutarsi ne- gativamente ai fini della domanda riparatoria che deve essere cons guentemente rigettata, ostandovi la condotta gravemente colposa del richiede te, consistita nell'aver intrattenuto consolidati rapporti con malavitosi, poi cond nnati a pene elevate nell'ambito della medesima vicenda processuale che li ha vi ti coimputati e nell'aver svolto, in anni immediatamente precedenti (2014-2015) attività di spaccio di stupefacenti, proprio in collaborazione con il De FE TO. 6. L'ordinanza impugnata, dunque, opera un buon governo del a consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità tra gli elementi suscettib li di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, r entra la Con- dotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una Sua contiguità agli autori del reato (cfr. Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021 Abbruzzese, Rv. 280547; conf. Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010; Carere, Rv. 249237). Con specifico riferimento all'ipotesi della connivenza, in relazibne al diritto all'equa riparazione, questa Corte, peraltro, già in precedenza, aveva avuto modo di affrontare la problematica della valenza della connivenza stessa ad essere con- dotta ostativa al riconoscimento della riparazione, riconoscendola:
1. nell'ipotesi in cui l'atteggiamento di connivenza sia indice del venir meno di elenhentari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose (Sez. 4, n. 8993 del 15/1/2003, Lushay, Rv. 223688);
2. nel connivenza si concreti non già in un mero comportamento passivo guardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare che tale re mato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione zione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzi aso in cui la ell'agente ri- to sia consu- o la prosecu- (Sez. 4, n. 10 16369 del 18/3/2003, Cardillo, Rv. 224773);
3. nell'ipotesi in cui la connivenza passiva risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminos0 dell'agente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto;
in tal Caso è neces- saria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attiVità criminosa dell'agente medesimo (Sez. 4, n. 42039 dell'8/11/2006, Cambareri i rv. 235397). E ancora di recente tale principio è stato ribadito in relazione ad un caso in cui è stato ritenuto connotato da colpa grave il comportamento del locatario del capan- none, il quale, ben a conoscenza che il locatore usava l'immobile come deposito di pezzi di ricambio per autovetture di provenienza furtiva, continuava ad utilizzare il bene locato per depositarvi oggetti di sua proprietà (sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, Di Spirito, Rv. 263139). La connivenza richiede, evidentemente, per esser accertata, la orova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente medesimo (così questa Sez. 4, n. 6878 del 17/11/2011 dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725, in relazione ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo i rigetto della domanda riparatoria alla luce degli stretti e frequenti collegamenti telefonici tra l'imputata prosciolta e il cognato, personaggio di spicco di un'organizzazione cri- minale dedita al traffico di stupefacenti). Non va trascurato, infine, che questa Corte di legittimità ha affermato essere ostative al chiesto beneficio le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, o le frequentazioni con soggetti gravati da specifici precedenti penali, ben possono dare luogo ad Jn comporta- mento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa" (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878) e che per tali si intendono anche quelle con soggetti coinvolti nel medesimo procedimento penale. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, • non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo 11
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. • Così deciso il 27/11/2024