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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 23/06/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente dr. Francescamaria Piruzza Giudice relatore dr. Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 41/2025 R.G. del ruolo di volontaria giurisdizione, tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Di Bartolo Parte_1
Antonia Rossana (pec: , giusta procura in Email_1 calce al ricorso introduttivo e , nato a [...]_2
l'1/12/1982, rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Rizzo (pec:
, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
Email_2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero
- interveniente necessario -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in cancelleria in data 15/01/2025, e Parte_1 [...]
, premettendo: Parte_2
• di aver intrattenuto una relazione more uxorio terminata nel 2016;
• che dalla relazione è nata la figlia (il 30/04/2013 a Palermo); Per_1
• che dalla fine della convivenza la minore è residente, unitamente alla madre, in Pantelleria, via Del Fante n.16, mentre il padre è domiciliato in Anzio, nella Via Molo Innocenziano n.28, per motivi di lavoro;
• che la minore con l'accordo di entrambi i genitori, frequenta gli studi di istruzione Per_1 primaria in Anzio, con il collocamento e la fissazione del domicilio presso l'abitazione del padre;
• che i ricorrenti hanno interesse a regolamentare le questioni relative ai figli minori ai sensi degli art. 316, IV comma e 317 bis e segg. c.c. e art. 473 bis.51 c.p.c;
Tutto quanto premesso, stante l'impossibilità di creare l'unione spirituale e materiale della coppia, hanno chiesto che il Tribunale voglia disciplinare i rapporti padre-madre e figlia alle seguenti condizioni:
“1. La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali condivideranno i Per_1 compiti di cura, educazione ed istruzione ed adotteranno tutte le decisioni necessarie a favorire la concreta realizzazione della bigenitorialità, nonché il mantenimento di rapporti significativi della figlia con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati in merito a tutte le questioni riguardanti la figlia;
2. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da ambedue i genitori, con conseguente condivisione delle scelte di maggiore interesse. In particolare, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia stessa. La responsabilità genitoriale verrà, invece, esercitata separatamente in merito alle questioni di ordinaria amministrazione, relativamente alle quali ogni decisione competerà esclusivamente al genitore presso il quale la minore si trova in quel momento;
3. La minore avrà il domicilio per motivi di studio presso l'abitazione del Padre, in Anzio, Via
Molo Innocenziano n.28, e la madre avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con il Padre avuto riguardo agli impegni di questa e di quelli scolastici, parascolastici e di riposo della figlia minorenne o, comunque, in caso di disaccordo, quale contenuto minimo del diritto di visita, viene stabilito il seguente calendario che potrà subire delle modifiche, purché sempre concordate tra i genitori e da essi approvate: il diritto di visita della madre, in assenza di accordo tra i genitori sarà disciplinato nei seguenti termini:
-una settimana al mese, compatibilmente con gli impegni di lavoro della madre e quelli di studio della figlia;
-le che comprenderà il periodo compreso tra il 23 Dicembre sino al 6 Parte_3 gennaio, presso la madre, salva la possibilità, di diverso e necessario accordo, con preavviso e coordinamento da concordarsi preventivamente entro il mese di novembre, tra i genitori;
- le VACANZE PASQUALI presso la Madre;
- un periodo, durante le vacanze estive, di quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente entro la fine del mese di aprile.
Salva, sempre, la possibilità, previo necessario accordo, preavviso e coordinamento tra i genitori;
-il compleanno della figlia, in caso di contrasto tra i genitori e compatibilmente con le esigenze dei genitori e della figlia, verrà festeggiato ad anni alterni, separatamente dagli stessi;
- per i rispettivi propri compleanni i genitori potranno tenere con sé la figlia avuto riguardo degli impegni scolastici, parascolastici della minore e di riposo degli stessi genitori;
- per le future ricorrenze familiari queste verranno concordate tra i genitori preventivamente nel rispetto del calendario prestabilito tra gli stessi e fermi i pregressi impegni assunti dalle parti.
In ogni caso, le parti si danno disponibilità a modificare il regime e le modalità della frequentazione, in ragione delle rispettive esigenze di vita, non ultimo lavorative, sempre previo necessario accordo. In difetto varranno, ad ogni effetto e conseguenza di legge, le precedenti pattuizioni.
4. La sig.ra , per il tempo di permanenza a fini scolastici, verserà al padre per il Pt_1 mantenimento ordinario di un assegno mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente, Per_1
a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo le variazioni degli indici Istat.
Tale importo verrà da lei corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario sul seguente iban [...] intestato al sig. entro il giorno 5 di ogni mese Parte_2 solare. La madre, inoltre, contribuirà nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie per la figlia, secondo quanto specificatamente indicato nel Protocollo di intesa tra il Tribunale di Marsala e l'Ordine degli Avvocati di Marsala siglato il 9.6.2021, sempre previa presentazione della relativa documentazione fiscale.
L'Assegno Unico di spettanza nell'interesse della prole sarà percepito dal signor Parte_2 integralmente nella qualità di genitore collocatario della minore.
5. I genitori prestano, rispettivamente, il consenso al rilascio di documenti (es. carta d'identità) validi per l'espatrio, con obbligo reciproco di darne preventiva comunicazione.”
I procuratori delle parti con il deposito di note scritte, rispettivamente in data 20/02/2025 e
21/02/2025, in sostituzione dell'udienza del 24/02/2025 hanno insistito nei motivi di cui al ricorso congiunto depositato e hanno chiesto al Tribunale di regolamentare i rapporti tra i ricorrenti secondo le modalità e le condizioni indicate.
Il Pubblico Ministero, notiziato della procedura, ha emesso parere favorevole in data 19/02/2025.
Tanto chiarito, le condizioni stabilite congiuntamente dalle parti non appaiono contrarie all'interesse dei minori, né alla morale o all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e, pertanto, il Tribunale prende atto del suddetto accordo e lo recepisce nel presente provvedimento.
In considerazione della natura e dell'esito del procedimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
• prende atto dell'accordo intervenuto tra e , come Parte_1 Parte_2 sopra generalizzati, e dispone che la regolamentazione dei rapporti tra le parti e nei confronti della figlia minore avvenga alle condizioni ivi stabilite e trascritte in parte motiva;
• compensa le spese tra le parti.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, il
19.05.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo Pizzo