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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 207/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4978/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellabate - . 84048 Castellabate SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84048 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250029339788000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250029339788000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250029339788000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Comune di Castellabate per sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 10020250029339788000 – notificata in data 29.9.2025 -, con la quale le veniva intimato il pagamento di euro 2.100,88 a titolo di TARES e di TARI.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la omessa notifica degli atti prodromici;
b) la prescrizione del credito.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambi gli enti convenuti. Peraltro, mentre l' Agenzia delle Entrate-Riscossione si limitava ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, il Comune di Castellabate, prodotta la documentazione afferente le notifiche degli atti prodromici
(segnatamente: la notifica, in data 18.3.2017, degli avvisi di accertamento n. 955/2016 e 976/2016; la notifica, in data, 30.10.2024, dei solleciti di pagamento n. 1060/23, 2135/2023 e 598/2023), concludeva per il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Destituita di fondamento, in primo luogo, si appalesa la dedotta nullità dell'atto impugnato sollevata in ordine alla omessa notifica degli atti ad esso prodromici. Invero, poiché dalla documentazione prodotta dal
Comune di Castellabate si evince che il credito erariale venne fatto valere notificando alla ricorrente, in data
18.3.2017, gli avvisi di accertamento n. 955/2016 e 976/2016 e, in data, 30.10.2024, i solleciti di pagamento n. 1060/23, 2135/2023 e 598/2023, non può non pervenirsi ad una declaratoria di infondatezza della dedotta nullità procedimentale.
In ordine alla eccepita prescrizione, poi, la Suprema Corte ha precisato che l'atto impositivo non opposto non può “assimilarsi ad un titolo giudiziale”, in quanto “formato unilateralmente dallo stesso ente”,
“motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. sez. un. civ., sent. n. 23397 del 17.11.2016).
La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del Giudice che definisce la lite. In sintesi: “solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata”. Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui sia stata già proposta opposizione avverso la pretesa erariale ed il ricorso sia stato già rigettato con sentenza passata in giudicato.
Al contrario, laddove il contribuente non abbia proposto opposizione all'avviso di accertamento, ma abbia ricevuto, successivamente, la notifica di una cartella esattoriale, di un atto di pignoramento, di un fermo amministrativo, di un preavviso di iscrizione di ipoteca o, come nel caso in esame, di una intimazione di pagamento o comunque venga a conoscenza dell'esistenza di debiti per cartelle notificate da molto tempo, in tal caso “anche se la cartella è divenuta definitiva e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello del tributo richiamato nella cartella stessa”. Insomma, “la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (in tal senso, da ultimo, v. Cass. civ., ord. n. 7409 del 17.3.2020). Ed allora, poiché nel caso in esame l'intimazione impugnata è stata notificata a distanza di non più di cinque anni – tale è il termine di prescrizione previsto per legge per i tributi locali - dalla notifica degli avvisi di accertamento n. 955/2016 e 976/2016 e dei solleciti di pagamento n. 1060/23, 2135/2023 e
598/2023, non può non pervenirsi ad una, deve ritenersi che il termine prescrizionale non sia affatto decorso.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 250,00 in favore di ciascuna parte convenuta, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4978/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellabate - . 84048 Castellabate SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84048 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250029339788000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250029339788000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250029339788000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Comune di Castellabate per sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 10020250029339788000 – notificata in data 29.9.2025 -, con la quale le veniva intimato il pagamento di euro 2.100,88 a titolo di TARES e di TARI.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la omessa notifica degli atti prodromici;
b) la prescrizione del credito.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambi gli enti convenuti. Peraltro, mentre l' Agenzia delle Entrate-Riscossione si limitava ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, il Comune di Castellabate, prodotta la documentazione afferente le notifiche degli atti prodromici
(segnatamente: la notifica, in data 18.3.2017, degli avvisi di accertamento n. 955/2016 e 976/2016; la notifica, in data, 30.10.2024, dei solleciti di pagamento n. 1060/23, 2135/2023 e 598/2023), concludeva per il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Destituita di fondamento, in primo luogo, si appalesa la dedotta nullità dell'atto impugnato sollevata in ordine alla omessa notifica degli atti ad esso prodromici. Invero, poiché dalla documentazione prodotta dal
Comune di Castellabate si evince che il credito erariale venne fatto valere notificando alla ricorrente, in data
18.3.2017, gli avvisi di accertamento n. 955/2016 e 976/2016 e, in data, 30.10.2024, i solleciti di pagamento n. 1060/23, 2135/2023 e 598/2023, non può non pervenirsi ad una declaratoria di infondatezza della dedotta nullità procedimentale.
In ordine alla eccepita prescrizione, poi, la Suprema Corte ha precisato che l'atto impositivo non opposto non può “assimilarsi ad un titolo giudiziale”, in quanto “formato unilateralmente dallo stesso ente”,
“motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. sez. un. civ., sent. n. 23397 del 17.11.2016).
La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del Giudice che definisce la lite. In sintesi: “solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata”. Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui sia stata già proposta opposizione avverso la pretesa erariale ed il ricorso sia stato già rigettato con sentenza passata in giudicato.
Al contrario, laddove il contribuente non abbia proposto opposizione all'avviso di accertamento, ma abbia ricevuto, successivamente, la notifica di una cartella esattoriale, di un atto di pignoramento, di un fermo amministrativo, di un preavviso di iscrizione di ipoteca o, come nel caso in esame, di una intimazione di pagamento o comunque venga a conoscenza dell'esistenza di debiti per cartelle notificate da molto tempo, in tal caso “anche se la cartella è divenuta definitiva e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello del tributo richiamato nella cartella stessa”. Insomma, “la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (in tal senso, da ultimo, v. Cass. civ., ord. n. 7409 del 17.3.2020). Ed allora, poiché nel caso in esame l'intimazione impugnata è stata notificata a distanza di non più di cinque anni – tale è il termine di prescrizione previsto per legge per i tributi locali - dalla notifica degli avvisi di accertamento n. 955/2016 e 976/2016 e dei solleciti di pagamento n. 1060/23, 2135/2023 e
598/2023, non può non pervenirsi ad una, deve ritenersi che il termine prescrizionale non sia affatto decorso.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 250,00 in favore di ciascuna parte convenuta, oltre oneri di legge se dovuti.