Articolo 2 della Legge 5 maggio 1976, n. 258
Articolo 1Articolo 3
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2 giugno 1976
Art. 2.
L'ambito territoriale della competenza degli istituti autonomi case popolari non provinciali e' determinato dalla regione, sentito l'istituto provinciale e l'amministrazione provinciale, tenendo conto dell'estensione dei comprensori e dei circondari, ove questi esistano.
La creazione di circondari e comprensori o la modifica della loro estensione puo' giustificare la revisione della competenza territoriale degli istituti autonomi per le case popolari non provinciali.
Entrata in vigore il 2 giugno 1976