Art. 2.
L'ambito territoriale della competenza degli istituti autonomi case popolari non provinciali e' determinato dalla regione, sentito l'istituto provinciale e l'amministrazione provinciale, tenendo conto dell'estensione dei comprensori e dei circondari, ove questi esistano.
La creazione di circondari e comprensori o la modifica della loro estensione puo' giustificare la revisione della competenza territoriale degli istituti autonomi per le case popolari non provinciali.
L'ambito territoriale della competenza degli istituti autonomi case popolari non provinciali e' determinato dalla regione, sentito l'istituto provinciale e l'amministrazione provinciale, tenendo conto dell'estensione dei comprensori e dei circondari, ove questi esistano.
La creazione di circondari e comprensori o la modifica della loro estensione puo' giustificare la revisione della competenza territoriale degli istituti autonomi per le case popolari non provinciali.