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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/12/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2082 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato SIOTTO SIMONA
e
PASSARO NELLO ALESSANDRO, C.F. , nato ad [...] il C.F._2
08/04/1975, rappresentato e difeso dall'avvocato SIOTTO SIMONA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CE (Na) in data 13.10.2003, atto n. 223 parte 2 serie A, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile dei Comuni di riferimenti;
2) Confermarsi l'assegnazione alla Sig.ra , che ivi continuerà a vivere con i due figli Parte_1 minori e , della casa coniugale, sita in Altavilla Vicentina, Via Rossini n. 3, Per_1 Per_2 catastalmente identificata come segue:
Catasto Fabbricati, Foglio 6, particella 443 sub. 2, A2 vani 6,5 Catasto Fabbricati, Foglio 6, particella 443 sub. 10, C6 di 28 mq. 28
Il mutuo, contratto con , giusto atto pubblico in data 20.09.2019 n. 19791 Rep en. 13445 CP_1
Racc. Notaio di Albignasego continuerà ad essere a carico di entrambe le parti, Persona_3 che si obbligano mensilmente a rimborsare, mediante accredito sul conto correte di appoggio del mutuo stesso, il 50% della rata mensile di rimborso.
3) I figli e continueranno a vivere con la madre presso la casa familiare. Il padre Per_1 Per_2 potrà vedere i figli con la più ampia libertà, previ accordi con la madre, tenendo conto degli impegni reciproci e soprattutto degli impegni dei figli stessi.
4) Affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori in regime di affidamento Persona_4 condiviso, con diritto / dovere del padre di tenere il figlio con se' e di occuparsene, due fine settimana al mese, tra di loro alternati, con decorrenza dal sabato mattina alle 10 fino al rientro presso la casa materna la domenica sera entro le ore 21:00; un giorno alla settimana, indicativamente il mercoledì, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, dalle ore 16:00 sino alle ore 21:00; una settimana durante le vacanze natalizie, alternativamente dal 23 al 31 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
2 settimana, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 del mese di maggio di ogni anno di riferimento;
3 giorni durante le vacanze pasquali, in modo che un genitore stia con il figlio a Pasqua e l'altro il giorno del Lunedi in albis;
il giorno del suo compleanno, la festa del papà ed almeno un ponte programmato all'anno.
4) A titolo di concorso nel mantenimento dei figli, il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Pt_2
un contributo ordinario pari ad Euro 150,00 a figlio, oltre al 100% dell'assegno unico, da Pt_1 versarsi entro la data del 15 di ogni mese di riferimento. Le spese straordinarie afferenti i figli saranno a carico del 50% per genitore, e saranno regolamentate, sia in punto an sia in punto quantum debeatur, dal Protocollo in uso presso questo Tribunale, da intendersi quale parte integrante del presente ricorso.
5) I coniugi si dichiarano reciprocamente autosufficienti e dichiarano di aver regolato ogni rapporto fra di esse e di non aver reciprocamente più nulla a pretendere;
6) Spese legali reciprocamente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473.bis.49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in CE (NA) in data 13/10/2003.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 23/01/2025 veniva omologata con sentenza non definitiva n. 73/2025 pubblicata in data 29/01/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza dell'11/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 73/2025 del 29/01/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina Per_2 dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli
, minorenne, e , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, a carico del Per_2 Per_1 padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Altavilla
Vicentina, Via Rossini n. 3, in favore di quale genitore convivente con il figlio minore Parte_1
e con la figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_2 Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da RO Parte_1
NE SA in CE (NA) il 13/10/2003 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di CE (NA) al n. 223, parte II, serie A, anno 2003;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23.12.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Edoardo Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2082 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato SIOTTO SIMONA
e
PASSARO NELLO ALESSANDRO, C.F. , nato ad [...] il C.F._2
08/04/1975, rappresentato e difeso dall'avvocato SIOTTO SIMONA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CE (Na) in data 13.10.2003, atto n. 223 parte 2 serie A, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile dei Comuni di riferimenti;
2) Confermarsi l'assegnazione alla Sig.ra , che ivi continuerà a vivere con i due figli Parte_1 minori e , della casa coniugale, sita in Altavilla Vicentina, Via Rossini n. 3, Per_1 Per_2 catastalmente identificata come segue:
Catasto Fabbricati, Foglio 6, particella 443 sub. 2, A2 vani 6,5 Catasto Fabbricati, Foglio 6, particella 443 sub. 10, C6 di 28 mq. 28
Il mutuo, contratto con , giusto atto pubblico in data 20.09.2019 n. 19791 Rep en. 13445 CP_1
Racc. Notaio di Albignasego continuerà ad essere a carico di entrambe le parti, Persona_3 che si obbligano mensilmente a rimborsare, mediante accredito sul conto correte di appoggio del mutuo stesso, il 50% della rata mensile di rimborso.
3) I figli e continueranno a vivere con la madre presso la casa familiare. Il padre Per_1 Per_2 potrà vedere i figli con la più ampia libertà, previ accordi con la madre, tenendo conto degli impegni reciproci e soprattutto degli impegni dei figli stessi.
4) Affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori in regime di affidamento Persona_4 condiviso, con diritto / dovere del padre di tenere il figlio con se' e di occuparsene, due fine settimana al mese, tra di loro alternati, con decorrenza dal sabato mattina alle 10 fino al rientro presso la casa materna la domenica sera entro le ore 21:00; un giorno alla settimana, indicativamente il mercoledì, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, dalle ore 16:00 sino alle ore 21:00; una settimana durante le vacanze natalizie, alternativamente dal 23 al 31 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
2 settimana, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 del mese di maggio di ogni anno di riferimento;
3 giorni durante le vacanze pasquali, in modo che un genitore stia con il figlio a Pasqua e l'altro il giorno del Lunedi in albis;
il giorno del suo compleanno, la festa del papà ed almeno un ponte programmato all'anno.
4) A titolo di concorso nel mantenimento dei figli, il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Pt_2
un contributo ordinario pari ad Euro 150,00 a figlio, oltre al 100% dell'assegno unico, da Pt_1 versarsi entro la data del 15 di ogni mese di riferimento. Le spese straordinarie afferenti i figli saranno a carico del 50% per genitore, e saranno regolamentate, sia in punto an sia in punto quantum debeatur, dal Protocollo in uso presso questo Tribunale, da intendersi quale parte integrante del presente ricorso.
5) I coniugi si dichiarano reciprocamente autosufficienti e dichiarano di aver regolato ogni rapporto fra di esse e di non aver reciprocamente più nulla a pretendere;
6) Spese legali reciprocamente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473.bis.49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in CE (NA) in data 13/10/2003.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 23/01/2025 veniva omologata con sentenza non definitiva n. 73/2025 pubblicata in data 29/01/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza dell'11/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 73/2025 del 29/01/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina Per_2 dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli
, minorenne, e , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, a carico del Per_2 Per_1 padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Altavilla
Vicentina, Via Rossini n. 3, in favore di quale genitore convivente con il figlio minore Parte_1
e con la figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_2 Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da RO Parte_1
NE SA in CE (NA) il 13/10/2003 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di CE (NA) al n. 223, parte II, serie A, anno 2003;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23.12.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Edoardo Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello