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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/12/2025, n. 2960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2960 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11919/2023 del Registro Generale e promossa da
, con avv.ti ZECCA GIANCOSIMO e ROMANELLO ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 04/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; la parte ricorrente hanno depositato note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La parte ricorrente ha chiesto: Accertare e dichiarare e conseguentemente annullare, l'impugnati provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura relativi all'anno 2015 per n. 102 giornate, all'anno 2016 per n. 102 giornate, all'anno 2017 per n. 102 giornate, all'anno 2018 per n. 102 giornate, all'anno 2019 per n. 102 giornate, all'anno 2020 per n. 102giornate, all'anno 2021 per n. 102 giornate e all'anno 2022 per n. 102 giornate;
e per l'effetto, dichiarare che il rapporto di lavoro di parte ricorrente disconosciuto è valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e della conseguente tutela previdenziale e assistenziale, con ogni conseguenza di legge. CP_
- Conseguentemente condannare l' alla reinscrizione della Sig.ra Parte_1 negli elenchi anagrafici del Comune di Leverano per gli anni 2015 (n. 102 gg) - 2016 (n. 102 gg) – 2017
(n. 102 gg) - 2018 (n. 102 gg) - 2019 (n. 102 gg) – 2020 (n. 102 gg) – 2021 (n. 102 gg) – 2022 (n. 102 gg), delle giornate illegittimamente disconosciute, così come risultante dalle buste paga e DMAG in possesso dell'Istituto e/o che risulteranno confermate dall'effettuanda istruttoria.
L' ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare l'intervenuta decadenza;
CP_1
- in ogni caso, rigettare la domanda nel merito poiché infondata”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola OP y Royo negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso;
la tesi del ricorrente si fonda infatti esclusivamente sulle dichiarazioni – peraltro generiche – di presunti colleghi di lavoro, i quali sono stati a loro volta cancellati dagli elenchi per gli anni in questione ed hanno proposto analogo ricorso.
Tale circostanza – pur non comportando di per sé la loro incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. – è comunque un elemento di cui si deve tenere conto ai fini dell'attendibilità dei testi.
Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità sulle loro dichiarazioni non può essere positivo.
L' ha infatti prodotto il verbale di accertamento ispettivo definito in data 29.9.2022, che fa CP_1 prova fino a querela di falso dei fatti direttamente accertati dagli ispettori.
Sulla base di tali accertamenti, gli ispettori sono pervenuti alle seguenti conclusioni:
A. I terreni dichiarati non sono risultati nella reale disponibilità dell'azienda Parte_2
Solo una piccola parte di quelli dichiarati in denuncia aziendale sono risultati nella
[...] disponibilità dell'azienda agricola e di questi solo una piccola parte è stata coltivata mentre tutti i restanti terreni sono risultati incolti. Inoltre, tutte le tipologie di colture avvicendate che sono state dichiarate sono state riportate al solo scopo di far lievitare il fabbisogno aziendale delle giornate da lavorare, mentre di fatto non sono mai state praticate.
B. Assoluta mancanza di documentazione fiscale certa atta a comprovare una qualsiasi attività agricola. E' risultato compilato solo un registro dei corrispettivi che proprio per sua natura non è un documento che possa identificare la tipologia delle registrazioni effettuare: mancanza della tipologia di prodotto venduto;
mancanza della quantità di prodotto;
mancanza dei dati dell'acquirente; mancanza di data certa. Da evidenziare che la signora non è risultata avere licenza per la vendita itinerante dei prodotti Parte_2 agricoli né su aree private o pubbliche rilasciata dal Comune di Monteroni. Non sono state emesse fatture comprovanti la vendita di prodotti agricoli eccetto 2 fatture per l'anno 2015
e una per il 2016 di importi esigui, sotto i mille euro. Non sono state riscontrate fatture acquisti tali da avvallare l'attività agricola imprenditoriale della signora OP y Royo;
C. Numero esorbitante di giornate agricole denunciate annualmente (oltre 20.000 giornate) rispetto al fabbisogno rilevato sulla base dei terreni e coltivazioni effettuate;
D. Mancanza di qualsiasi documento atto a tracciare le retribuzioni erogate ai lavoratori così come previsto dall'Art. 1 c. 910-914 della Legge 205/2017 in vigore dal 01/07/2018;
E. L'azienda ha maturato dal 2015 a giugno 2021 un debito contributivo Parte_2 di € 3.029.194,17 che non ha mai pagato;
F. L'azienda LOPEZ Y avrebbe avuto in questi anni una perdita netta di €. Parte_2
8.509.107,55, dato assolutamente inverosimile considerato che la diponibilità economica della signora si aggira intorno a €. 13.300,00 all'anno. Parte_2
2 Tali conclusioni non appaiono smentite da sufficienti prove di segno contrario.
La teste ha dichiarato: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme dalla Testimone_1 signora OP, io ho lavorato per una decina di anni dal 2010 al 2020 e negli stessi anni ha lavorato anche la ricorrente;
abbiamo lavorato da maggio fino a ottobre tutti gli anni, io per 80 giorni all'anno, non so quante giornate abbia fatto la ricorrente;
il più delle volte eravamo nella stessa squadra, ma ogni tanto ci spostavamo;
gli ordini ci venivano dati dalla signora OP, però c'era pure
, non ricordo il cognome, era anche lui un dipendente che ci portava sul posto di lavoro da Per_1
Saetta, la campagna di Saetta, sulla strada tra e Monteroni;
c'erano le piantagioni di Per_2 verdura, noi siamo state là a tirare l'erba, abbiamo buttato un poco di concime, c'era un poco di irrigazione;
nella squadra eravamo una decina, penso ci fossero anche altre squadre, ma non sono sicura, la squadra è già formata quando arriviamo. A.D.R. l'orario estivo era dalle 05:00 alle 11:00,
l'orario invernale era dalle 06:00 alle 12:00. A.D.R. la retribuzione era in contanti, ci pagava quando ce li aveva;
la paga era di 8 euro l'ora. A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate e ho fatto ricorso. A.D.R. io e la ricorrente abbiamo fatto anche piantagione e raccolta delle verdure.
Tali dichiarazioni sono in contrasto sia con i periodi indicati in ricorso (da giugno a novembre
2015; da aprile a settembre 2017; da marzo ad agosto per gli anni dal 2018 al 2022), a parte il solo
2016, sia con i periodi denunciati dal datore di lavoro nei confronti della stessa teste, per come risultanti dal verbale ispettivo (da luglio a novembre nel 2015; da aprile ad agosto nel 2016-2017, da maggio a settembre nel 2018, da maggio ad agosto nel 2019; da giugno a novembre nel 2020).
Con riferimento al 2022, dal verbale ispettivo del 05.05.2023 risulta che la teste non è mai stata trovata sui terreni dagli ispettori e, in alcune occasioni, risulta indicata presente nel LUL il giorno immediatamente prima e quello immediatamente successivo l'accesso ispettivo.
Analoghe discrasie valgono per la teste , la quale ha dichiarato: Testimone_2
A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per la signora OP negli anni 2016, 2018, 2019 e
2020, l'azienda era in un terreno denominato Saetta;
nel 2016 ho iniziato ad agosto e c'era anche la ricorrente, ma non so se aveva iniziato prima a lavorare, io ho finito a novembre e la ricorrente ancora lavorava;
negli altri anni ho lavorato da giugno fino a novembre e in quei mesi c'era anche la ricorrente, io ho fatto 78 giornate nel 2016 e negli altri anni 55 all'anno, non so quante giornate abbia fatto la ricorrente;
la maggior parte delle volte eravamo nella stessa squadra, ma non sempre, ogni tanto ci spostavamo;
le direttive ci venivano date dagli uomini di fiducia della signora OP, che erano e , erano loro che dirigevano i lavori;
ci incontravamo CP_2 Persona_3 all'azienda, raggiungevamo i terreni a piedi, erano gli uomini di fiducia che ho detto prima a dirigerci;
io stavo alla raccolta della verdura, fagiolini, patate, pomodori, e la ricorrente lo stesso. A.D.R.
l'orario estivo era dalle 05:00-05:30 fino alle 11:00, l'orario invernale era dalle 06:30-07:00 alle 12:00.
A.D.R. la retribuzione era di 8 euro l'ora, ogni settimana ci dava un acconto e a fine mese il saldo.
A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate e ho fatto ricorso. A.D.R. nella squadra eravamo
10-15 persone, c'erano , , , tutti gli anni. Persona_4 Testimone_1 Persona_5
3 Anche in questo caso, i periodi da lei indicati non coincidono con quelli risultanti dal verbale per come denunciati dal datore di lavoro (da agosto a novembre nel 2016, da luglio a settembre nel
2018, da giugno ad agosto nel 2019, da luglio ad ottobre nel 2020).
Stesso discorso vale per la teste , la quale ha dichiarato: Testimone_3
A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per la signora OP sui terreni di Saetta, contrada tra e dal 2015 al 2022; solitamente io lavoravo da maggio a ottobre, Per_2 Parte_3 nel 2016 mi sembra che ci siamo trovate nello stesso periodo, negli altri anni quando io arrivavo lei stava già lavorando da qualche mese e finiva prima di me, mi sembra ad agosto, a quanto ricordo.
A.D.R. la mattina ci incontravamo sempre, a volte capitavamo insieme nello stesso gruppo a volte eravamo in gruppi diversi;
io ho sempre fatto 102 giornate ogni anno, mi sembra anche la ricorrente;
la mattina ci trovavamo nell'atrio vicino all'abitazione e c'erano gli uomini di fiducia della signora,
, se non sbaglio e , erano loro che formavano i gruppi e ci davano Per_1 CP_2 Persona_3 le direttive;
se c'era molto lavoro, le squadre potevano essere anche da 10-15 persone, che io ricordi c'erano due squadre, a volte si formava anche un terza, ma una volta che si formavano i gruppi con i primi arrivati andavamo a lavorare nelle campagne;
di solito si toglievano le erbacce, si raccoglieva la verdura e la mettevamo nelle cassette, anche ortaggi, a volte c'erano le patate, i pomodori. A.D.R.
l'orario estivo era dalle 05:30 fino alle 11:30-12:00, l'orario invernale era dalle 06:00-06:30 alle 12:00.
A.D.R. la retribuzione era di 8 euro l'ora, ogni settimana ci dava l'acconto di 150 euro e a fine mese il saldo. A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate e ho fatto ricorso.
Per quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 28/10/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 05/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
4
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11919/2023 del Registro Generale e promossa da
, con avv.ti ZECCA GIANCOSIMO e ROMANELLO ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 04/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; la parte ricorrente hanno depositato note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La parte ricorrente ha chiesto: Accertare e dichiarare e conseguentemente annullare, l'impugnati provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura relativi all'anno 2015 per n. 102 giornate, all'anno 2016 per n. 102 giornate, all'anno 2017 per n. 102 giornate, all'anno 2018 per n. 102 giornate, all'anno 2019 per n. 102 giornate, all'anno 2020 per n. 102giornate, all'anno 2021 per n. 102 giornate e all'anno 2022 per n. 102 giornate;
e per l'effetto, dichiarare che il rapporto di lavoro di parte ricorrente disconosciuto è valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e della conseguente tutela previdenziale e assistenziale, con ogni conseguenza di legge. CP_
- Conseguentemente condannare l' alla reinscrizione della Sig.ra Parte_1 negli elenchi anagrafici del Comune di Leverano per gli anni 2015 (n. 102 gg) - 2016 (n. 102 gg) – 2017
(n. 102 gg) - 2018 (n. 102 gg) - 2019 (n. 102 gg) – 2020 (n. 102 gg) – 2021 (n. 102 gg) – 2022 (n. 102 gg), delle giornate illegittimamente disconosciute, così come risultante dalle buste paga e DMAG in possesso dell'Istituto e/o che risulteranno confermate dall'effettuanda istruttoria.
L' ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare l'intervenuta decadenza;
CP_1
- in ogni caso, rigettare la domanda nel merito poiché infondata”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola OP y Royo negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso;
la tesi del ricorrente si fonda infatti esclusivamente sulle dichiarazioni – peraltro generiche – di presunti colleghi di lavoro, i quali sono stati a loro volta cancellati dagli elenchi per gli anni in questione ed hanno proposto analogo ricorso.
Tale circostanza – pur non comportando di per sé la loro incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. – è comunque un elemento di cui si deve tenere conto ai fini dell'attendibilità dei testi.
Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità sulle loro dichiarazioni non può essere positivo.
L' ha infatti prodotto il verbale di accertamento ispettivo definito in data 29.9.2022, che fa CP_1 prova fino a querela di falso dei fatti direttamente accertati dagli ispettori.
Sulla base di tali accertamenti, gli ispettori sono pervenuti alle seguenti conclusioni:
A. I terreni dichiarati non sono risultati nella reale disponibilità dell'azienda Parte_2
Solo una piccola parte di quelli dichiarati in denuncia aziendale sono risultati nella
[...] disponibilità dell'azienda agricola e di questi solo una piccola parte è stata coltivata mentre tutti i restanti terreni sono risultati incolti. Inoltre, tutte le tipologie di colture avvicendate che sono state dichiarate sono state riportate al solo scopo di far lievitare il fabbisogno aziendale delle giornate da lavorare, mentre di fatto non sono mai state praticate.
B. Assoluta mancanza di documentazione fiscale certa atta a comprovare una qualsiasi attività agricola. E' risultato compilato solo un registro dei corrispettivi che proprio per sua natura non è un documento che possa identificare la tipologia delle registrazioni effettuare: mancanza della tipologia di prodotto venduto;
mancanza della quantità di prodotto;
mancanza dei dati dell'acquirente; mancanza di data certa. Da evidenziare che la signora non è risultata avere licenza per la vendita itinerante dei prodotti Parte_2 agricoli né su aree private o pubbliche rilasciata dal Comune di Monteroni. Non sono state emesse fatture comprovanti la vendita di prodotti agricoli eccetto 2 fatture per l'anno 2015
e una per il 2016 di importi esigui, sotto i mille euro. Non sono state riscontrate fatture acquisti tali da avvallare l'attività agricola imprenditoriale della signora OP y Royo;
C. Numero esorbitante di giornate agricole denunciate annualmente (oltre 20.000 giornate) rispetto al fabbisogno rilevato sulla base dei terreni e coltivazioni effettuate;
D. Mancanza di qualsiasi documento atto a tracciare le retribuzioni erogate ai lavoratori così come previsto dall'Art. 1 c. 910-914 della Legge 205/2017 in vigore dal 01/07/2018;
E. L'azienda ha maturato dal 2015 a giugno 2021 un debito contributivo Parte_2 di € 3.029.194,17 che non ha mai pagato;
F. L'azienda LOPEZ Y avrebbe avuto in questi anni una perdita netta di €. Parte_2
8.509.107,55, dato assolutamente inverosimile considerato che la diponibilità economica della signora si aggira intorno a €. 13.300,00 all'anno. Parte_2
2 Tali conclusioni non appaiono smentite da sufficienti prove di segno contrario.
La teste ha dichiarato: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme dalla Testimone_1 signora OP, io ho lavorato per una decina di anni dal 2010 al 2020 e negli stessi anni ha lavorato anche la ricorrente;
abbiamo lavorato da maggio fino a ottobre tutti gli anni, io per 80 giorni all'anno, non so quante giornate abbia fatto la ricorrente;
il più delle volte eravamo nella stessa squadra, ma ogni tanto ci spostavamo;
gli ordini ci venivano dati dalla signora OP, però c'era pure
, non ricordo il cognome, era anche lui un dipendente che ci portava sul posto di lavoro da Per_1
Saetta, la campagna di Saetta, sulla strada tra e Monteroni;
c'erano le piantagioni di Per_2 verdura, noi siamo state là a tirare l'erba, abbiamo buttato un poco di concime, c'era un poco di irrigazione;
nella squadra eravamo una decina, penso ci fossero anche altre squadre, ma non sono sicura, la squadra è già formata quando arriviamo. A.D.R. l'orario estivo era dalle 05:00 alle 11:00,
l'orario invernale era dalle 06:00 alle 12:00. A.D.R. la retribuzione era in contanti, ci pagava quando ce li aveva;
la paga era di 8 euro l'ora. A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate e ho fatto ricorso. A.D.R. io e la ricorrente abbiamo fatto anche piantagione e raccolta delle verdure.
Tali dichiarazioni sono in contrasto sia con i periodi indicati in ricorso (da giugno a novembre
2015; da aprile a settembre 2017; da marzo ad agosto per gli anni dal 2018 al 2022), a parte il solo
2016, sia con i periodi denunciati dal datore di lavoro nei confronti della stessa teste, per come risultanti dal verbale ispettivo (da luglio a novembre nel 2015; da aprile ad agosto nel 2016-2017, da maggio a settembre nel 2018, da maggio ad agosto nel 2019; da giugno a novembre nel 2020).
Con riferimento al 2022, dal verbale ispettivo del 05.05.2023 risulta che la teste non è mai stata trovata sui terreni dagli ispettori e, in alcune occasioni, risulta indicata presente nel LUL il giorno immediatamente prima e quello immediatamente successivo l'accesso ispettivo.
Analoghe discrasie valgono per la teste , la quale ha dichiarato: Testimone_2
A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per la signora OP negli anni 2016, 2018, 2019 e
2020, l'azienda era in un terreno denominato Saetta;
nel 2016 ho iniziato ad agosto e c'era anche la ricorrente, ma non so se aveva iniziato prima a lavorare, io ho finito a novembre e la ricorrente ancora lavorava;
negli altri anni ho lavorato da giugno fino a novembre e in quei mesi c'era anche la ricorrente, io ho fatto 78 giornate nel 2016 e negli altri anni 55 all'anno, non so quante giornate abbia fatto la ricorrente;
la maggior parte delle volte eravamo nella stessa squadra, ma non sempre, ogni tanto ci spostavamo;
le direttive ci venivano date dagli uomini di fiducia della signora OP, che erano e , erano loro che dirigevano i lavori;
ci incontravamo CP_2 Persona_3 all'azienda, raggiungevamo i terreni a piedi, erano gli uomini di fiducia che ho detto prima a dirigerci;
io stavo alla raccolta della verdura, fagiolini, patate, pomodori, e la ricorrente lo stesso. A.D.R.
l'orario estivo era dalle 05:00-05:30 fino alle 11:00, l'orario invernale era dalle 06:30-07:00 alle 12:00.
A.D.R. la retribuzione era di 8 euro l'ora, ogni settimana ci dava un acconto e a fine mese il saldo.
A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate e ho fatto ricorso. A.D.R. nella squadra eravamo
10-15 persone, c'erano , , , tutti gli anni. Persona_4 Testimone_1 Persona_5
3 Anche in questo caso, i periodi da lei indicati non coincidono con quelli risultanti dal verbale per come denunciati dal datore di lavoro (da agosto a novembre nel 2016, da luglio a settembre nel
2018, da giugno ad agosto nel 2019, da luglio ad ottobre nel 2020).
Stesso discorso vale per la teste , la quale ha dichiarato: Testimone_3
A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per la signora OP sui terreni di Saetta, contrada tra e dal 2015 al 2022; solitamente io lavoravo da maggio a ottobre, Per_2 Parte_3 nel 2016 mi sembra che ci siamo trovate nello stesso periodo, negli altri anni quando io arrivavo lei stava già lavorando da qualche mese e finiva prima di me, mi sembra ad agosto, a quanto ricordo.
A.D.R. la mattina ci incontravamo sempre, a volte capitavamo insieme nello stesso gruppo a volte eravamo in gruppi diversi;
io ho sempre fatto 102 giornate ogni anno, mi sembra anche la ricorrente;
la mattina ci trovavamo nell'atrio vicino all'abitazione e c'erano gli uomini di fiducia della signora,
, se non sbaglio e , erano loro che formavano i gruppi e ci davano Per_1 CP_2 Persona_3 le direttive;
se c'era molto lavoro, le squadre potevano essere anche da 10-15 persone, che io ricordi c'erano due squadre, a volte si formava anche un terza, ma una volta che si formavano i gruppi con i primi arrivati andavamo a lavorare nelle campagne;
di solito si toglievano le erbacce, si raccoglieva la verdura e la mettevamo nelle cassette, anche ortaggi, a volte c'erano le patate, i pomodori. A.D.R.
l'orario estivo era dalle 05:30 fino alle 11:30-12:00, l'orario invernale era dalle 06:00-06:30 alle 12:00.
A.D.R. la retribuzione era di 8 euro l'ora, ogni settimana ci dava l'acconto di 150 euro e a fine mese il saldo. A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate e ho fatto ricorso.
Per quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 28/10/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 05/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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