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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5808 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3527/2019, riservata in decisione all'udienza cartolare del 16.4.2025 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona dell'amministratore delegato e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Gerhard Brandstätter (C.F. ) e C.F._1
AO UB (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
di quest'ultimo in Napoli, alla via F. Fracanzano n. 31
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in proprio e nella qualità di titolare della CP_1 C.F._3
ditta Termoidraulicazirpolo, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Ugo Torsi (C.F. ) presso C.F._4
il cui studio in Avellino, alla via F. Iannaccone n. 4, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
-Sentenza C.F._5
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 27.06.2012 , in proprio e nella CP_1 qualità di titolare della ditta Termoidraulicazirpolo, conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Avellino, la al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in Parte_1 seguito ad una caduta causata dal distacco del sistema ammortizzante posizionato nella parte posteriore della scarpa recante il marchio “ acquistata dall'attore in data Pt_1
23.02.2010.
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda risarcitoria parte attrice deduceva che in data 20.07.2010, intorno alle ore 8:30 circa, nello scendere i gradini della propria abitazione, indossando scarpe antinfortunistiche marchio Pt_1
rovinava al suolo in seguito all'inaspettato distacco del sistema ammortizzante posizionato nella parte posteriore della suddetta scarpa.
Esponeva che in seguito alla caduta veniva prontamente trasportato presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale “A. Landolfi” di Solofra (AV) ove gli veniva diagnostica una
“contusione-distorsione ginocchio destro con meniscopatia mediale”;
Soggiungeva che in data 28.07.2010, presso la Casa di Cura “Villa Esther E. Percesepe” di
Avellino, veniva sottoposto ad esame RM del ginocchio, che evidenziava “Relativa imbibizione sinoviale diffusa. Aspetto piuttosto assottigliato del corpo e del corno posteriore del menisco mediale con tenue disomogeneità contestuale...”; tale diagnosi veniva successivamente confermata da una nuova RM effettuata presso l'Ospedale “Pineta
Grande” di Castel Volturno in data 13.08.2010 e dalle continue visite ortopediche a cui veniva sottoposto presso l'INAIL di Avellino.
Deduceva, infine, che in data 27.10.2010 veniva, nuovamente, ricoverato presso gli istituti
Ortopedici Rizzoli di Bologna con diagnosi di ingresso “Lesione LCA e menisco mediale in blocco a destra”; veniva dimesso in data 30.10.2010 con prescrizione di terapia medica, uso di ginocchiera, riposo per 7 giorni con successiva deambulazione tutelata con antibrachiali e carico parziale sull'arto operato per altri 7 giorni e successivo carico completo di programma riabilitativo.
1.2 Si costituiva in giudizio in data 30.11.2012 la convenuta la quale eccepiva Parte_1 la prescrizione dell'azione ex art. 1495 co. 3 c.p.c.; invocava il rigetto delle avverse domande per difetto di legittimazione passiva;
chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzata
RGn°3527/19 -Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda a chiamare in garanzia, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., la società Controparte_2 quale produttrice nonché importatrice delle scarpe antinfortunistiche modello “Jumper
S1P”.
1.3 Autorizzato il differimento della prima udienza per tale incombente, la terza chiamata non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
1.4 Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ammesse ed espletate le prove testimoniali, espletata CTU medico-legale, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.01.2019 con termine per il deposito di comparse conclusionali fino a 10 giorni prima.
1.5 Con sentenza depositata il 14.01.2019 il Tribunale di Avellino, dopo aver respinto le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione ex art. 1495 c.c., accoglieva la domanda attorea condannando la convenuta nonché la terza chiamata Parte_1
, al risarcimento dei danni quantificati in € 42.616,00 oltre Controparte_3 interessi e oltre pagamento delle spese legali.
Segnatamente il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, dichiarando responsabile dell'evento dannoso la in qualità di produttore Parte_1 della scarpa difettosa;
riteneva infondata, altresì, l'eccezione di prescrizione, in quanto, trattandosi di vendita aliud pro alio, non è applicabile la disciplina di cui all'art. 1495 c.c. ma la disciplina prevista per l'ordinaria azione contrattuale sottoposta al relativo termine prescrizionale.
Nel merito, evidenziava che i testi escussi avessero pienamente confermato la dinamica del sinistro narrata nell'atto introduttivo;
condividendo, inoltre, le conclusioni rassegnate dalla
CTU medico-legale, riteneva provato il nesso eziologico tra l'evento di danno e le lesioni subite dall'attore
Il giudice di prime cure, pertanto, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del fatto
(anni 36); della natura delle lesioni subite;
considerata, altresì, l'entità del pregiudizio accertato e tenuto conto del periodo invalidità temporanea patito, in applicazione delle tabelle di Milano, liquidava la complessiva somma di € 42.616,00 (€ 30.305,00 per danno biologico, € 4.000,00 per ITT, € 1.500,00 per ITP al 50%, € 750,00 per ITP al 25%, €
6.061,00 a titolo di aumento personalizzato, pari ad 1/5 del danno biologico) oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo.
RGn°3527/19 -Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.6 Avverso tale pronuncia la con appello notificato in data 15.07.2019, ha Parte_1 proposto gravame affidato a due motivi.
1.7 Con il primo motivo l'appellante censura l'errore in cui è incorso il giudice a quo, il quale, invece di inquadrare la fattispecie de qua nell'alveo di un normale rapporto di compravendita, con applicazione del rispettivo termine prescrizionale di cui all'art. 1495 3 comma c.c., ha proceduto erroneamente a ricondurla nell'alveo della vendita “aliud pro alio”, applicandone la relativa disciplina.
Adduce l'appellante che il bene oggetto della compravendita aveva le caratteristiche richieste e volute dal compratore, il quale non richiedeva la fornitura di un prodotto per una particolare utilizzazione, circostanza questa che avrebbe configurato una vendita “aliud pro alio” nel caso in cui il prodotto fornito fosse stato privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente. Pertanto, in applicazione della corretta disciplina di cui all'art. 1495 3° co. c.c., l'azione proposta dall'attore è prescritta, essendo trascorso il termine annuale normativamente previsto.
1.8 Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea valutazione della prova relativa al difetto del prodotto fornito. A suo dire, il Tribunale ha erroneamente ritenuto provata la domanda sulla base delle sole dichiarazioni rese dai testi, che risultano, in realtà, generiche e prive di riscontro tecnico. Premette che il danneggiato è tenuto a provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno, prova nella specie non fornita alla luce di una corretta rivalutazione delle risultanze istruttorie acquisite.
1.9 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12.11.2019, si è costituito in giudizio , il quale ha preliminarmente eccepito la tardività dell'appello, in CP_1 quanto proposto con citazione notificata in data 15.07.2019, oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c. decorrenti dalla notifica della sentenza avvenuta in data 15.01.2019; in subordine ne ha chiesto il rigetto nel merito perché infondato.
2. L'appello è tardivo.
E' documentalmente provato che la sentenza impugnata è stata notificata, a mezzo pec, in data 15.1.2019, alla presso il procuratore costituito avv. Gerhard Brandstätter. Parte_1
Siffatta notificazione è valsa a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., a ciò non ostando l'inosservanza, eccepita dall'appellante, delle forme che regolano la notificazione a mezzo pec, quali l'assenza della “relata di notifica” ai sensi della L. 21
RGn°3527/19 -Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda gennaio 1994, n. 53, art.
3-bis e dell'attestazione di conformità all'originale del documento allegato alla pec.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica, bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. Il principio, sancito in via generale dall'art. 156
c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale, infatti, anche per le notificazioni, laddove l'atto, malgrado la nullità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla pec
(Cass. Civ. 16778/2023).
Ebbene, nella specie, in data 24.1.2019 il procuratore della riscontrava la Pt_1 comunicazione ricevuta a mezzo pec il 15.1.2019 dal collega Ugo Torsi nella qualità di difensore di (“riscontro, in nome e per conto della la Sua CP_1 Parte_1 gentile comunicazione del 15.01.2019..”), dichiarando che la società sua assistita era coperta da una polizza assicurativa per i sinistri relativi alla responsabilità da prodotto e si rendeva disponibile ad eseguire il pagamento, decurtate alcune voci inserite nel precetto già intimato e ritenute non dovute, mediante bonifico sulle coordinate IBAN dello di CP_1
cui rimaneva in attesa;
avvertiva, infine, che “visto il contenuto della sentenza” era intenzione della cliente procedere immediatamente alla notifica dell'appello.
Dal tenore della risposta si evince, allora, in maniera inequivoca che il destinatario aveva ricevuto la pec inviatagli dal collega di controparte ed il relativo allegato, costituito appunto dalla sentenza resa nel presente giudizio, di cui confermava aver appreso il contenuto in vista della proponenda impugnazione.
Siffatta acquisita conoscenza è appunto idonea, in linea con i principi sopra richiamati, a sanare i profili di nullità della notificazione denunciati dall'appellante in replica all'eccezione di tardività dell'impugnazione, che non hanno evidentemente impedito all'atto di raggiungere lo scopo cui esso era destinato.
L'appellante, invero, anche nella presente sede processuale, non contesta di aver ricevuto la pec, perché, in ipotesi, inoltrata ad un indirizzo diverso da quello proprio, né contesta di
RGn°3527/19 -Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda aver avuto conoscenza piena e completa del documento allegato, facendone soltanto questione “formale” di mancata redazione della relata di notifica telematica, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art.
3-bis, e di omessa attestazione di conformità all'orginale della copia notificata.
E, tuttavia, come è noto, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa
(Cass. n. 26831 del 2014)
Nella specie, l'appellante, si ribadisce, non disconosce di aver ricevuto la pec in questione né ha eccepito una eventuale difformità tra il testo della sentenza recapitato telematicamente e l'originale depositato in atti, unica condizione in cui la mancata attestazione di conformità sulla copia della sentenza notificata comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c. (Cass. 10138/2022).
Accertata la validità della notificazione della sentenza eseguita in data 15.1.2019, l'appello
è inammissibile perché interposto con citazione notificata il 15.7.2019, allorquando era ormai ampiamente spirato il termine breve di trenta giorni sancito dall'art. 325 c.p.c.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione. (Cass. 19989/2021).
Tali parametri sono determinati con riferimento ai parametri minimi dello scaglione delle cause di valore entro € 52.000,00 stante la natura meramente processuale della questione dirimente dell'impugnazione.
RGn°3527/19 -Sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
4. Essendo stato dichiarato inammissibile l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Avellino n. 79/2019, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la alla refusione, in favore di , in proprio e Parte_1 CP_1
nella qualità di titolare della ditta Termoidraulicazirpolo, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Ugo Torsi dichiaratosene anticipatario;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Maria Teresa Onorato
RGn°3527/19 -Sentenza
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3527/2019, riservata in decisione all'udienza cartolare del 16.4.2025 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona dell'amministratore delegato e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Gerhard Brandstätter (C.F. ) e C.F._1
AO UB (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
di quest'ultimo in Napoli, alla via F. Fracanzano n. 31
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in proprio e nella qualità di titolare della CP_1 C.F._3
ditta Termoidraulicazirpolo, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Ugo Torsi (C.F. ) presso C.F._4
il cui studio in Avellino, alla via F. Iannaccone n. 4, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
-Sentenza C.F._5
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 27.06.2012 , in proprio e nella CP_1 qualità di titolare della ditta Termoidraulicazirpolo, conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Avellino, la al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in Parte_1 seguito ad una caduta causata dal distacco del sistema ammortizzante posizionato nella parte posteriore della scarpa recante il marchio “ acquistata dall'attore in data Pt_1
23.02.2010.
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda risarcitoria parte attrice deduceva che in data 20.07.2010, intorno alle ore 8:30 circa, nello scendere i gradini della propria abitazione, indossando scarpe antinfortunistiche marchio Pt_1
rovinava al suolo in seguito all'inaspettato distacco del sistema ammortizzante posizionato nella parte posteriore della suddetta scarpa.
Esponeva che in seguito alla caduta veniva prontamente trasportato presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale “A. Landolfi” di Solofra (AV) ove gli veniva diagnostica una
“contusione-distorsione ginocchio destro con meniscopatia mediale”;
Soggiungeva che in data 28.07.2010, presso la Casa di Cura “Villa Esther E. Percesepe” di
Avellino, veniva sottoposto ad esame RM del ginocchio, che evidenziava “Relativa imbibizione sinoviale diffusa. Aspetto piuttosto assottigliato del corpo e del corno posteriore del menisco mediale con tenue disomogeneità contestuale...”; tale diagnosi veniva successivamente confermata da una nuova RM effettuata presso l'Ospedale “Pineta
Grande” di Castel Volturno in data 13.08.2010 e dalle continue visite ortopediche a cui veniva sottoposto presso l'INAIL di Avellino.
Deduceva, infine, che in data 27.10.2010 veniva, nuovamente, ricoverato presso gli istituti
Ortopedici Rizzoli di Bologna con diagnosi di ingresso “Lesione LCA e menisco mediale in blocco a destra”; veniva dimesso in data 30.10.2010 con prescrizione di terapia medica, uso di ginocchiera, riposo per 7 giorni con successiva deambulazione tutelata con antibrachiali e carico parziale sull'arto operato per altri 7 giorni e successivo carico completo di programma riabilitativo.
1.2 Si costituiva in giudizio in data 30.11.2012 la convenuta la quale eccepiva Parte_1 la prescrizione dell'azione ex art. 1495 co. 3 c.p.c.; invocava il rigetto delle avverse domande per difetto di legittimazione passiva;
chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzata
RGn°3527/19 -Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda a chiamare in garanzia, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., la società Controparte_2 quale produttrice nonché importatrice delle scarpe antinfortunistiche modello “Jumper
S1P”.
1.3 Autorizzato il differimento della prima udienza per tale incombente, la terza chiamata non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
1.4 Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ammesse ed espletate le prove testimoniali, espletata CTU medico-legale, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.01.2019 con termine per il deposito di comparse conclusionali fino a 10 giorni prima.
1.5 Con sentenza depositata il 14.01.2019 il Tribunale di Avellino, dopo aver respinto le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione ex art. 1495 c.c., accoglieva la domanda attorea condannando la convenuta nonché la terza chiamata Parte_1
, al risarcimento dei danni quantificati in € 42.616,00 oltre Controparte_3 interessi e oltre pagamento delle spese legali.
Segnatamente il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, dichiarando responsabile dell'evento dannoso la in qualità di produttore Parte_1 della scarpa difettosa;
riteneva infondata, altresì, l'eccezione di prescrizione, in quanto, trattandosi di vendita aliud pro alio, non è applicabile la disciplina di cui all'art. 1495 c.c. ma la disciplina prevista per l'ordinaria azione contrattuale sottoposta al relativo termine prescrizionale.
Nel merito, evidenziava che i testi escussi avessero pienamente confermato la dinamica del sinistro narrata nell'atto introduttivo;
condividendo, inoltre, le conclusioni rassegnate dalla
CTU medico-legale, riteneva provato il nesso eziologico tra l'evento di danno e le lesioni subite dall'attore
Il giudice di prime cure, pertanto, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del fatto
(anni 36); della natura delle lesioni subite;
considerata, altresì, l'entità del pregiudizio accertato e tenuto conto del periodo invalidità temporanea patito, in applicazione delle tabelle di Milano, liquidava la complessiva somma di € 42.616,00 (€ 30.305,00 per danno biologico, € 4.000,00 per ITT, € 1.500,00 per ITP al 50%, € 750,00 per ITP al 25%, €
6.061,00 a titolo di aumento personalizzato, pari ad 1/5 del danno biologico) oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo.
RGn°3527/19 -Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.6 Avverso tale pronuncia la con appello notificato in data 15.07.2019, ha Parte_1 proposto gravame affidato a due motivi.
1.7 Con il primo motivo l'appellante censura l'errore in cui è incorso il giudice a quo, il quale, invece di inquadrare la fattispecie de qua nell'alveo di un normale rapporto di compravendita, con applicazione del rispettivo termine prescrizionale di cui all'art. 1495 3 comma c.c., ha proceduto erroneamente a ricondurla nell'alveo della vendita “aliud pro alio”, applicandone la relativa disciplina.
Adduce l'appellante che il bene oggetto della compravendita aveva le caratteristiche richieste e volute dal compratore, il quale non richiedeva la fornitura di un prodotto per una particolare utilizzazione, circostanza questa che avrebbe configurato una vendita “aliud pro alio” nel caso in cui il prodotto fornito fosse stato privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente. Pertanto, in applicazione della corretta disciplina di cui all'art. 1495 3° co. c.c., l'azione proposta dall'attore è prescritta, essendo trascorso il termine annuale normativamente previsto.
1.8 Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea valutazione della prova relativa al difetto del prodotto fornito. A suo dire, il Tribunale ha erroneamente ritenuto provata la domanda sulla base delle sole dichiarazioni rese dai testi, che risultano, in realtà, generiche e prive di riscontro tecnico. Premette che il danneggiato è tenuto a provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno, prova nella specie non fornita alla luce di una corretta rivalutazione delle risultanze istruttorie acquisite.
1.9 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12.11.2019, si è costituito in giudizio , il quale ha preliminarmente eccepito la tardività dell'appello, in CP_1 quanto proposto con citazione notificata in data 15.07.2019, oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c. decorrenti dalla notifica della sentenza avvenuta in data 15.01.2019; in subordine ne ha chiesto il rigetto nel merito perché infondato.
2. L'appello è tardivo.
E' documentalmente provato che la sentenza impugnata è stata notificata, a mezzo pec, in data 15.1.2019, alla presso il procuratore costituito avv. Gerhard Brandstätter. Parte_1
Siffatta notificazione è valsa a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., a ciò non ostando l'inosservanza, eccepita dall'appellante, delle forme che regolano la notificazione a mezzo pec, quali l'assenza della “relata di notifica” ai sensi della L. 21
RGn°3527/19 -Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda gennaio 1994, n. 53, art.
3-bis e dell'attestazione di conformità all'originale del documento allegato alla pec.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica, bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. Il principio, sancito in via generale dall'art. 156
c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale, infatti, anche per le notificazioni, laddove l'atto, malgrado la nullità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla pec
(Cass. Civ. 16778/2023).
Ebbene, nella specie, in data 24.1.2019 il procuratore della riscontrava la Pt_1 comunicazione ricevuta a mezzo pec il 15.1.2019 dal collega Ugo Torsi nella qualità di difensore di (“riscontro, in nome e per conto della la Sua CP_1 Parte_1 gentile comunicazione del 15.01.2019..”), dichiarando che la società sua assistita era coperta da una polizza assicurativa per i sinistri relativi alla responsabilità da prodotto e si rendeva disponibile ad eseguire il pagamento, decurtate alcune voci inserite nel precetto già intimato e ritenute non dovute, mediante bonifico sulle coordinate IBAN dello di CP_1
cui rimaneva in attesa;
avvertiva, infine, che “visto il contenuto della sentenza” era intenzione della cliente procedere immediatamente alla notifica dell'appello.
Dal tenore della risposta si evince, allora, in maniera inequivoca che il destinatario aveva ricevuto la pec inviatagli dal collega di controparte ed il relativo allegato, costituito appunto dalla sentenza resa nel presente giudizio, di cui confermava aver appreso il contenuto in vista della proponenda impugnazione.
Siffatta acquisita conoscenza è appunto idonea, in linea con i principi sopra richiamati, a sanare i profili di nullità della notificazione denunciati dall'appellante in replica all'eccezione di tardività dell'impugnazione, che non hanno evidentemente impedito all'atto di raggiungere lo scopo cui esso era destinato.
L'appellante, invero, anche nella presente sede processuale, non contesta di aver ricevuto la pec, perché, in ipotesi, inoltrata ad un indirizzo diverso da quello proprio, né contesta di
RGn°3527/19 -Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda aver avuto conoscenza piena e completa del documento allegato, facendone soltanto questione “formale” di mancata redazione della relata di notifica telematica, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art.
3-bis, e di omessa attestazione di conformità all'orginale della copia notificata.
E, tuttavia, come è noto, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa
(Cass. n. 26831 del 2014)
Nella specie, l'appellante, si ribadisce, non disconosce di aver ricevuto la pec in questione né ha eccepito una eventuale difformità tra il testo della sentenza recapitato telematicamente e l'originale depositato in atti, unica condizione in cui la mancata attestazione di conformità sulla copia della sentenza notificata comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c. (Cass. 10138/2022).
Accertata la validità della notificazione della sentenza eseguita in data 15.1.2019, l'appello
è inammissibile perché interposto con citazione notificata il 15.7.2019, allorquando era ormai ampiamente spirato il termine breve di trenta giorni sancito dall'art. 325 c.p.c.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione. (Cass. 19989/2021).
Tali parametri sono determinati con riferimento ai parametri minimi dello scaglione delle cause di valore entro € 52.000,00 stante la natura meramente processuale della questione dirimente dell'impugnazione.
RGn°3527/19 -Sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
4. Essendo stato dichiarato inammissibile l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Avellino n. 79/2019, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la alla refusione, in favore di , in proprio e Parte_1 CP_1
nella qualità di titolare della ditta Termoidraulicazirpolo, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Ugo Torsi dichiaratosene anticipatario;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Maria Teresa Onorato
RGn°3527/19 -Sentenza
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