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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 19/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
– Sezione Civile –
R.G. 3388/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.T. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. nata in [...]-Brasile), in data 21 Dicembre 1962; Controparte_1
2. nato in [...]-Brasile), in data 19 Marzo 1965; Controparte_2
3. , nata in [...]-Brasile), in data 09 Ottobre 1967; Parte_1
4. nata in [...]-Brasile), in data 19 Maggio Controparte_3
1987;
5. nata in [...]-Brasile), in data 04 Novembre 1989; Controparte_4
6. nata in [...]-Brasile), in data 12 Settembre 1993; Controparte_5
7. nato in [...]-Brasile), in data 11 Novembre 1988; Controparte_6
8. nata in [...]-Brasile), in data 09 Novembre 1991; Controparte_7
9. nata in [...]-Brasile), in data 25 Ottobre 2006, codice Parte_2
Fiscale/CPF. nr. 075.530.969-38, minorenne e rappresentata ai fini del presente procedimento dalla propria madre esercente la potestà parentale;
Persona_1 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Achille Cattaneo;
Contro il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_8 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero; SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 12.07.2024, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto , ritualmente evocato, si è regolarmente costituito. Controparte_8
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è nato il [...], a Persona_2
Caneva, in provincia di Pordenone, all'epoca già territorio italiano (Comune annesso al Regno
d'Italia nel 1866 – https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl? Email_1 casemplice&RicSez=produttori).
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
1. – nata il [...], in Controparte_1 Persona_2 Tes_1
Brasile – nata il [...], in [...]; Persona_3
Pag. 1 di 3 2. – nata il [...], in [...] – Controparte_2 Persona_2 Tes_1
nata il [...], in [...]; Persona_3
3. : – nata il [...], in [...] – CP_1 Parte_1 Persona_2 Tes_1
nata il [...], in [...]; Persona_3
4. – nata il Controparte_3 Persona_2 Tes_1
07/06/1897, in Brasile – nata il [...], in [...] – Persona_3 Controparte_1
[...]
5. – nata il [...], in [...] – Controparte_4 Persona_2 Tes_1
nata il [...], in [...] – ; Persona_3 Controparte_1
6. – , nata il [...], in [...] – Controparte_5 Persona_2 Tes_1
nata il [...], in [...] – ; Persona_3 Controparte_1
7. – nata il [...], in [...] – Controparte_6 Persona_2 Tes_1
nata il [...], in [...] – Persona_3 Controparte_2
8. – nata il [...], in [...] – Controparte_7 Persona_2 Tes_1
nata il [...], in [...] – Persona_3 Controparte_2
9. – , nata il [...], in [...] – Parte_2 Persona_2 Tes_1
nata il [...], in [...] – , nato il [...], in Persona_3 Persona_4
Brasile.
In punto di diritto, rileva precisare che per lungo tempo, sia in epoca pre-unitaria che successivamente e fino all'ufficiale istituzione delle anagrafi civili presso i Comuni, era devoluto alle Parrocchie il compito di tenere registri civili di nascita (e di battesimo) dei soggetti nati presso la circoscrizione ecclesiastica. Pienamente probanti, dunque, i certificati di nascita estratti dai registri parrocchiali.
Inoltre, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza – sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
Ulteriormente, si riporta l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite che, con le sentenze 25317 e 25318 dell'anno 2022, ha affermato che la perdita dello status di cittadino italiano deve avvenire mediante “una manifestazione esplicita di volontà sostanziale”. La rinuncia a tale status deve essere supportata da una “prova piena” dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis, secondo le regole ordinarie dell'onere della prova. Ne discende, dunque, che hai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non occorre depositare il cd.
“certificato negativo di naturalizzazione”, e la prova di ogni eventuale interruzione della linea di discendenza ricadrà sul convenuto , che, nella specie, nulla ha dimostrato. Controparte_8
Ancora, la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera – tuttavia – soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio (Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01).
Pag. 2 di 3 La richiesta formulata da parte del di “rigetto della domanda subordinata Controparte_8 finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione CP_8 dell'eventuale provvedimento favorevole” non può essere accolta nei termini di seguito esposti.
La domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. L'ordine richiesto dall'interessato e riportato, in caso di accoglimento della domanda, nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto e, in sua vece, l'ufficiale Controparte_8 dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego
– in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza.
Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità amministrativamente Controparte_8 competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della
Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n.
267/00), sono comunque tenuti a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Un rifiuto in tal senso, dunque, non rappresenterebbe una inottemperanza a quanto stabilito dal
Giudice bensì costituirebbe una propria e vera violazione di legge.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 17 febbraio 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Carlo D'Angelillo
Pag. 3 di 3
– Sezione Civile –
R.G. 3388/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.T. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. nata in [...]-Brasile), in data 21 Dicembre 1962; Controparte_1
2. nato in [...]-Brasile), in data 19 Marzo 1965; Controparte_2
3. , nata in [...]-Brasile), in data 09 Ottobre 1967; Parte_1
4. nata in [...]-Brasile), in data 19 Maggio Controparte_3
1987;
5. nata in [...]-Brasile), in data 04 Novembre 1989; Controparte_4
6. nata in [...]-Brasile), in data 12 Settembre 1993; Controparte_5
7. nato in [...]-Brasile), in data 11 Novembre 1988; Controparte_6
8. nata in [...]-Brasile), in data 09 Novembre 1991; Controparte_7
9. nata in [...]-Brasile), in data 25 Ottobre 2006, codice Parte_2
Fiscale/CPF. nr. 075.530.969-38, minorenne e rappresentata ai fini del presente procedimento dalla propria madre esercente la potestà parentale;
Persona_1 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Achille Cattaneo;
Contro il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_8 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero; SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 12.07.2024, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto , ritualmente evocato, si è regolarmente costituito. Controparte_8
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è nato il [...], a Persona_2
Caneva, in provincia di Pordenone, all'epoca già territorio italiano (Comune annesso al Regno
d'Italia nel 1866 – https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl? Email_1 casemplice&RicSez=produttori).
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
1. – nata il [...], in Controparte_1 Persona_2 Tes_1
Brasile – nata il [...], in [...]; Persona_3
Pag. 1 di 3 2. – nata il [...], in [...] – Controparte_2 Persona_2 Tes_1
nata il [...], in [...]; Persona_3
3. : – nata il [...], in [...] – CP_1 Parte_1 Persona_2 Tes_1
nata il [...], in [...]; Persona_3
4. – nata il Controparte_3 Persona_2 Tes_1
07/06/1897, in Brasile – nata il [...], in [...] – Persona_3 Controparte_1
[...]
5. – nata il [...], in [...] – Controparte_4 Persona_2 Tes_1
nata il [...], in [...] – ; Persona_3 Controparte_1
6. – , nata il [...], in [...] – Controparte_5 Persona_2 Tes_1
nata il [...], in [...] – ; Persona_3 Controparte_1
7. – nata il [...], in [...] – Controparte_6 Persona_2 Tes_1
nata il [...], in [...] – Persona_3 Controparte_2
8. – nata il [...], in [...] – Controparte_7 Persona_2 Tes_1
nata il [...], in [...] – Persona_3 Controparte_2
9. – , nata il [...], in [...] – Parte_2 Persona_2 Tes_1
nata il [...], in [...] – , nato il [...], in Persona_3 Persona_4
Brasile.
In punto di diritto, rileva precisare che per lungo tempo, sia in epoca pre-unitaria che successivamente e fino all'ufficiale istituzione delle anagrafi civili presso i Comuni, era devoluto alle Parrocchie il compito di tenere registri civili di nascita (e di battesimo) dei soggetti nati presso la circoscrizione ecclesiastica. Pienamente probanti, dunque, i certificati di nascita estratti dai registri parrocchiali.
Inoltre, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza – sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
Ulteriormente, si riporta l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite che, con le sentenze 25317 e 25318 dell'anno 2022, ha affermato che la perdita dello status di cittadino italiano deve avvenire mediante “una manifestazione esplicita di volontà sostanziale”. La rinuncia a tale status deve essere supportata da una “prova piena” dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis, secondo le regole ordinarie dell'onere della prova. Ne discende, dunque, che hai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non occorre depositare il cd.
“certificato negativo di naturalizzazione”, e la prova di ogni eventuale interruzione della linea di discendenza ricadrà sul convenuto , che, nella specie, nulla ha dimostrato. Controparte_8
Ancora, la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera – tuttavia – soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio (Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01).
Pag. 2 di 3 La richiesta formulata da parte del di “rigetto della domanda subordinata Controparte_8 finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione CP_8 dell'eventuale provvedimento favorevole” non può essere accolta nei termini di seguito esposti.
La domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. L'ordine richiesto dall'interessato e riportato, in caso di accoglimento della domanda, nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto e, in sua vece, l'ufficiale Controparte_8 dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego
– in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza.
Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità amministrativamente Controparte_8 competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della
Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n.
267/00), sono comunque tenuti a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Un rifiuto in tal senso, dunque, non rappresenterebbe una inottemperanza a quanto stabilito dal
Giudice bensì costituirebbe una propria e vera violazione di legge.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 17 febbraio 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Carlo D'Angelillo
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