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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/10/2024, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino -riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1480/2021 R.G., avente ad oggetto “Separazione
giudiziale dei coniugi”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Angela Felicita Laudisi;
ricorrente
E
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Umberto Ferrajolo;
resistente
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 29.11.2023, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
1
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.04.2021, proponeva domanda di separazione Parte_1 giudiziale dal proprio coniuge, all'uopo esponendo che :
- in data 24.08.2002 in Sant' Angelo dei Lombardi (Av), contraeva matrimonio concordatario con Controparte_1
- dalla loro unione nascevano due figli: nato ad [...] li 03.09.2003, SO
e , nato ad [...] li 06.06.2008. Persona_2
- sin dall'inizio, il rapporto matrimoniale era stato tormentato dal carattere aggressivo del
, che minacciava e ingiuriava costantemente la moglie;
CP_1
- l'unione dei coniugi era stata per la ricorrente fonte di umiliazioni e di vessazioni giacchè il aveva assunto un atteggiamento di controllo e di potere nei confronti della moglie, non CP_1 rendendola partecipe di alcuna decisione inerente la famiglia ed imponendole costantemente la sua volontà;
- pur avendo a lungo sopportato tali comportamenti, la ricorrente sporgeva querela contro il marito in seguito ad un episodio verificatosi il 23.02.2021 allorquando la stessa, nel rincasare, venne aggredita dapprima verbalmente e poi minacciata con un coltello;
- a seguito del predetto episodio, la ricorrente decideva di non fare più rientro presso l'abitazione coniugale e si vedeva costretta a locare un'abitazione per sè e per i propri figli;
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
1) pronunci la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al sig. CP_1 per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2) disponga l'affidamento
[...] condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
3) stabilisca tempi e modalità di esercizio del diritto di visita dei figli da parte del padre;
4) ponga a carico del l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di euro 500,00 per concorrere al mantenimento dei figli (euro 250,00
[...] per ognuno di loro) assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT nonchè il 50% delle spese straordinarie a sostenersi per la prefata prole;
5)- ponga a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere alla l'assegno mensile di euro 150,00 per
[...] Parte_1 il mantenimento della stessa;
6) disponga che la casa coniugale – sita in Lioni alla c.da
Procisa Nuova n. 48 - resti nella disponibilità del sig. il quale per l'effetto Controparte_1 provvederà a sostenere le relative spese delle varie utenze;
7) ponga a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere il canone di locazione dell'immobile sito in Lioni (Av) alla
[...]
Piazza Vittorio Emanuele III, ove la signora andrà a vivere con i suoi figli Parte_1
e , pari ad euro 250,00 mensili;
8) autorizzi la a ritirare Per_1 Per_2 Parte_1 dalla casa coniugale tutti i beni mobili di sua esclusiva proprietà in quanto donatile dai suoi genitori ossia l'arredo della camera da letto matrimoniale, il corredo, le stoviglie (piatti, bicchieri e pentole etc.) il televisore, l'aspirapolvere, lo scooter, la falciatrice, il fornellone a gas, la macchina per la salsa a corrente, la macchina per cucire nonché tutti gli effetti personali;
9) assegni a ciascuno dei coniugi – in ragione del 50% - il residuo presente sul prefato conto corrente postale n. 001040218693 e sul prefato libretto postale n. Cont 000020403037, nonché la somma portata dai prefati di cui sono cointestatari. 10)
Condanni il alle spese e competenze del giudizio. Controparte_1
2 Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 31.08.2021 si costituiva in giudizio il quale contestava l'avversa prospettazione, assumendo che la crisi Controparte_1 coniugale era da ascrivere alla condotta irrispettosa della ricorrente, mostratasi indifferente alla cura della famiglia. Deduceva, altresì, il che la ricorrente disponeva di mezzi CP_1 sufficienti per il proprio autonomo sostentamento e che i figli e avevano Per_1 Per_2 liberamente scelto di rimanere collocati presso il padre e di recarsi solo saltuariamente presso l'abitazione materna. Eccepiva, infine, l'inammissibilità delle altre domande dirette ad ottenere la divisione dei beni comuni. Tanto premesso, il resistente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla coniuge
- rigettare la domanda di addebito a carico del resistente, nonché tutte le Parte_1 altre domande formulate da parte ricorrente, poiché inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto, ad eccezione di quella avente ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale in favore del resistente;
disporre l'affidamento congiunto del figlio minore Per_2 con conferma del collocamento dello stesso presso il padre, con riconoscimento del diritto di visita della madre in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- assegnare la casa coniugale al resistente - disporre a carico della il contributo Controparte_1 Pt_1 al mantenimento in favore del figlio minore nella misura di Euro 250,00 Persona_2 ed Euro 150,00 in favore del figlio o nella misura ritenuta di Giustizia, nonché il 50% Per_1 delle spese extra assegno ordinarie e delle spese extra assegno straordinarie”. All'esito della fase presidenziale, con ordinanza del 18.11.202, il Presidente, dopo aver ascoltati i figli e adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: Per_2 Per_1
“1) autorizza i coniugi e a vivere separatamente con Parte_1 Controparte_1
l'obbligo di reciproco rispetto. 2) Affida il figlio minore ( ) ad ambedue i genitori, con Per_2 convivenza prevalente con il padre, al quale è assegnata la casa familiare con relativo arredamento;
3) Dispone che la permanenza del figlio con la madre sia così regolata: potrà tenerlo con sé il martedì e il giovedi di ogni settimana, dalle ore 17,00 alle ore 20,00; il primo
e il terzo fine settimana del mese, dall'uscita dalla scuola del sabato (dalle ore 10,00 se non c'è scuola) alle ore 20,00 della domenica;
ad anni e giorni alterni l'8 dicembre, il 24 e il 25 dicembre, il 31.12, il 1.1. e il 6.1 a Pasqua e Pasquetta, con pernottamento fino alle ore 10,00 del giorno seguente, per 15 giorni continuativi in estate il figlio potrà stare con ciascun genitore, con accordo sul preciso periodo entro il 20 maggio;
il tutto con salvezza di diversi accordi tra i coniugi;
le decisioni di ordinaria amministrazione rimangono riservate disgiuntamente ai genitori;
4) Pone a carico del di versare alla moglie entro la fine di CP_1 ogni mese, a mezzo bonifico o altra modalità da concordare, con decorrenza da febbraio 2021, la somma di euro 475,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT,a titolo di contributo fisso periodico per il mantenimento della stessa (euro 275,00) e del figlio Per_1
(Euro 200,00). Pone a carico esclusivo del padre gli oneri relativi alle spese per le esigenze ordinarie per il figlio . 5) Dispone come da motivazione per le spese extra assegno per Per_2 la prole. 6) Fa obbligo ai coniugi di prestare il consenso affinchè siano liquidati i titoli e i conti correnti a loro cointestati, con conseguente ripartizione a metà del netto ricavo;
fa obbligo alla di prestare il consenso ove eventualmente il intenda richiedere Pt_1 CP_1 nelle forme di legge la liquidazione totale o parziale dei risparmi intestati al figlio , Per_2
Depositate le memorie integrative, escussi i testimoni ammessi, acquisita documentazione varia, all'udienza del 29.11.2023 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assegnata
3 in decisione al Collegio con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1.- Le emergenze processuali consentono certamente di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile, tenuto conto, tra l'altro, dell'estrema conflittualità e degli aspri contrasti che, secondo entrambe le parti, hanno caratterizzato negativamente l'ultima fase della vita familiare.
Il Tribunale pertanto, considerato che ricorre, nella fattispecie concreta, l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2.- Quanto alle domande di addebito della separazione avanzate da entrambe le parti, le stesse vanno esaminate separatamente.
Preliminarmente, occorre rammentare che, in base al secondo comma dell'art 151 c.c., il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi essa sia addebitabile in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico degli stessi, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito
(v., Cass. 14042/2008, Cass., n. 14840 del 2006, n. 12383 del 2005, Cass., Sez. 1, Sentenza n.
25843 del 18/11/2013).
Nel caso di specie, è fondata e va accolta la domanda di addebito avanzata dalla . Pt_1
L'istruttoria, orale e documentale, espletata ha consentito, invero, di accertare la fondatezza della prospettazione offerta dalla ricorrente, secondo cui la causa della crisi matrimoniale va individuata nell'atteggiamento prevaricatore ed aggressivo avuto dal nei confronti CP_1 della moglie, tale da indurla ad allontanarsi definitivamente dalla casa coniugale e a porre fine alla convivenza.
In merito, risultano decisive le risultanze del procedimento penale svoltosi a carico del CP_1 per i reati di maltrattamenti e minaccia commessi ai danni della , conclusosi, dopo Pt_1
l'ordinanza applicativa della misura coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla emessa dal GIP in data 12.5.2021, con la sentenza n. 512/2023 Pt_1 depositata il 29.5.2023 con cui il Tribunale di Avellino ha condannato il alla pena di CP_1 anni 2 e mesi 2 di reclusione per i delitti di cui agli artt. 572 e 610 c.p., “perché…maltrattava la coniuge convivente , compiendo abitualmente in suo danno, al margine di litigi Parte_1 dovuti essenzialmente a divergenze sulla gestione familiare, atti di vessazione, minacce e percosse, condizionandone pesantemente la vita, cagionando uno stato di disagio continuo e impedendole di vivere normali condizioni esistenziali..” (cfr. sentenza del Tribunale di
4 Avellino, Sezione Penale, n. 512/2023, riferita a fatti accertati in epoca successiva al 6.10.2016 sino al 25.5.2017).
Come emerge in maniera compiuta ed esaustiva dall'istruttoria espletata anche in sede penale, i maltrattamenti e gli episodi denunciati dalla con la querela sporta in data 23.2.2021 Pt_1 devono ritenersi, sulla base degli elementi acquisiti, realmente accaduti ed è verosimile che, essendosi l'ultimo di detti episodi verificato in epoca prossima alla presentazione del ricorso per separazione, risalente al 12.4.2021, lo stesso abbia determinato la rottura definitiva dell'unione matrimoniale, già, invero, fortemente incrinata. Deve sottolinearsi, in particolare, che ha ricevuto piena conferma l'episodio indicato dalla stessa ricorrente come quello che ha determinato la definitiva frattura, ovvero quello verificatosi in data 23.02.2021, allorquando la , alle ore 20:50 circa, rientrata in casa, Pt_1 veniva aggredita verbalmente dal marito che le contestava il ritardo e poi le strappava di mano il cellulare scaraventandolo sul tavolo e danneggiandolo, si parava contro la che Pt_1 tentava di raggiungere l'uscita dell'abitazione, arrivava a minacciarla con un coltello e, infine, dopo che la stessa era riuscita a guadagnare l'uscita e tentava di fuggire a bordo della sua autovettura, apriva lo sportello dell'auto e prelevava le chiavi dal quadro di accensione, costringendola a darsi alla fuga a piedi.
L'episodio trova riscontro anche nelle risultanze dell'istruttoria orale espletata nel corso del presente giudizio.
In particolare, la testimone , zia del resistente, ha confermato di essere stata Testimone_1 contattata due volte telefonicamente, la sera del 23.2.2021, dal figlio maggiore della coppia,
“sollecitandomi ad andare da loro agitato” e che, mentre si dirigeva in auto con il Per_1 figlio presso l'abitazione delle parti, “lungo la strada abbiamo incrociato la Persona_3 sig.ra e l'abbiamo invitata a salire in macchina. Lei in un primo momento non Parte_1 voleva salire dicendo se volete andare voi a casa io devo andare a Lioni dai carabinieri. Poi noi l'abbiamo invitata a salire in macchina dicendogli che l'avremmo accompagnata noi aglioni punto una volta salita a bordo l'abbiamo accompagnata dal fratello Persona_4
Mentre stavamo in macchina mi ha richiamata sul cellulare chiedendomi se Persona_5 la mamma stava con noi, io gli ho chiesto se loro stavano bene e se da loro era tutto a posto e lui mi ha risposto affermativamente. Dopo che ha detto che era tutto a posto SO
è intervenuto nella conversazione il signor il quale mi ha invitata a farmi i Controparte_1 fatti miei e a non mettermi in mezzo”.
Anche il testimone , figlio di e cugino del resistente, ha Persona_3 Testimone_1 confermato l'episodio dichiarando: “Posso dire che la sera del 23.02.2021, dopo le 21 circa, sono rientrato a casa dove ho trovato mia madre che era agitata perché aveva ricevuto una telefonata da che l'aveva invitata ad andare a casa sua. Così ci siamo messi SO in macchina per andare a casa di Lungo la strada abbiamo incontrato SO
, l'abbiamo invitata a salire in macchina. Lei era molto agitata e ha detto che Parte_1 voleva andare a Lioni dal fratello. Poi noi una volta salita in macchina l'abbiamo accompagnata dal fratello a Lioni. Durante il percorso mia madre ha Persona_4 ricevuto una telefonata da . SO
Anche il testimone fratello di ha confermato che la sera Persona_4 Parte_1 del 23 Febbraio 2021, all'incirca verso le 21:30, “mia sorella è stata accompagnata a Pt_1 casa mia da e ”. Persona_3 Testimone_1
5 Dalle dichiarazioni dei testi e si trae conferma del fatto che effettivamente la Tes_1 Per_3 sera del 23 Febbraio 2021 vi fu una lite a casa , tale da spingere per ben due volte il CP_1 figlio maggiore a chiedere con sollecitudine l'intervento della zia SO [...]
I testimoni hanno confermato inoltre che la a tarda sera si era allontanata Tes_1 Pt_1
a piedi da casa in evidente stato di agitazione e che la sua intenzione era quella di sporgere denuncia per quanto appena accaduto con il marito che, intanto, nel corso di una conversazione telefonica, redarguiva la invitandola a non intromettersi. Tes_1
È documentalmente provato, inoltre, che la stessa sera la si recò presso i Carabinieri Pt_1 di Lioni per sporgere querela e che la mattina seguente, ancora in stato di agitazione, si recò presso il Pronto soccorso del P.O. di Sant'Angelo dei Lombardi.
Dagli atti del procedimento penale, si evince inoltre che:
La gravità dell'episodio denunciato non è smentita dalla testimonianza del figlio SO che, sia in sede penale sia in sede civile, ha reso dichiarazioni in contrasto con quelle rese dai testi e affermando che, la sera del 23.02.2021, tra i genitori vi era stato un Tes_1 Per_3 litigio “ma senza alcuna violenza fisica, dopodiche mia madre è andata via” e di aver chiamato
“una sola volta” la zia “perché volevo sapere se mia madre fosse lì”. Tes_1
Come emerso compiutamente in sede penale, trattasi di dichiarazioni inattendibili.
Inoltre, va evidenziato che la versione resa anche in sede civile da secondo SO cui egli avrebbe chiamato la zia solo dopo che la madre si era già allontanata di Tes_1 casa e solo per saper se si trovava in compagnia della zia, risulta smentita anche dalle dichiarazioni del fratello minore che, escusso in sede penale, dichiarava con maggiore Per_2 spontaneità :
Né può dubitarsi della piena utilizzabilità delle risultanze del procedimento penale in uno a quelle raccolte del presente giudizio ai fini della formazione del libero convincimento del
Collegio, tenuto conto, peraltro, che, rispetto alla produzione della sentenza penale
6 sopravvenuta in corso di causa e depositata da parte ricorrente in data 24.1.2024, parte resistente nulla ha dedotto né con la comparsa conclusionale né con la memoria di replica.
In conclusione, sulla base degli elementi raccolti, può dunque ritenersi accertato che l'episodio del 23.2.2021 si verificò effettivamente con le gravi modalità denunciate dalla . Pt_1
Come si evince, inoltre, dalla esaustiva motivazione della sentenza penale richiamata, la ricorrente è stata vittima di vessazioni e violenze fisiche e psicologiche perpetratesi per circa due anni, che la stessa ha taciuto a lungo per paura di ritorsioni ma che hanno profondamente inciso sul suo equilibrio psicologico, tanto da spingerla, dopo l'ultimo episodio, a lasciare la casa coniugale.
Di contro, nessuna conferma è emersa del fatto che la crisi familiare sarebbe stata determinata dal comportamento disinteressato e noncurante della , non avendo il articolato Pt_1 CP_1 mezzi di prova ammissibili al riguardo.
Per quanto sopra esposto, la domanda di addebito formulata dalla va accolta e, Pt_1 contestualmente, va rigettata quella analoga proposta dal resistente, rimasta priva di riscontro probatorio.
3.- Quanto ai profili cd. accessori, va, in primo luogo, confermato l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione Per_2 paterna.
Sul punto, non vi è contrasto tra le parti, atteso che lo stesso minore , sentito in fase Per_2 presidenziale, ha espresso chiaramente il proprio desiderio di continuare a vivere con il padre.
Si conferma altresì il regime di frequentazione madre-figlio previsto con l'ordinanza presidenziale, con la sola modifica dell'orario previsto per gli incontri nei giorni di martedì e giovedì, in cui, salvo diverso accordo, il figlio starà con la madre dalle ore 13:30 alle ore 16:30.
4.- Alla individuazione del quale genitore collocatario del figlio minore consegue CP_1
l'assegnazione allo stesso della casa coniugale. 5.- Quanto all'assegno inizialmente richiesto da quale contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne con lei (all'epoca) convivente, deve darsi Per_1 atto che nel corso del processo ha trovato lavoro stabile con contratto a tempo Per_1 indeterminato e, successivamente, si è trasferito presso il padre. La ha invero Pt_1 espressamente rinunciato a tale domanda in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. verbale di udienza del 29.11.2023).
Ne consegue che l'assegno di mantenimento di euro 200,00 previsto in sede di ordinanza presidenziale a carico del e a favore della per il mantenimento del figlio CP_1 Pt_1 maggiorenne va revocato con decorrenza dall'1.9.2022 (data di assunzione di Per_1 Per_1 con contratto a tempo indeterminato).
[...]
6.- Con riferimento, poi, alla richiesta avanzata dal diretta ad ottenere il CP_1 riconoscimento in proprio favore di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , con lui convivente, ritiene il Collegio di confermare in parte qua Per_2
l'ordinanza presidenziale, che, in considerazione della complessiva condizione economica delle parti, ha posto integralmente a carico dello stesso l'obbligo di mantenimento CP_1 ordinario per il figlio (quest'ultimo percettore di un'indennità di frequenza pari ad Per_2 euro 290,00 mensili per nove mensilità all'anno).
Le condizioni reddituali delle parti sono infatti estremamente sbilanciate.
7 Attualmente, infatti, il lavora come operaio e percepisce una retribuzione di 1.200- CP_1
1300 euro, vive nella casa coniugale (di cui è comproprietaria anche la ) e non sostiene Pt_1 spese per la sistemazione abitativa (salvo le utenze e i consumi), non è più gravato dal mantenimento del figlio con lui convivente, ma, al contrario, può contare sul Per_1 contributo all'andamento familiare che lo stesso è in grado di fornire attraverso la Per_1 retribuzione che percepisce.
La , invece, percepisce una retribuzione di 400 euro come babysitter (non vi è Pt_1 evidenza che svolga altri lavori) e, dopo l'allontanamento dalla casa coniugale, ha preso in locazione un'abitazione per cui paga un canone mensile di euro 250,00. Con quanto le residua deve provvedere al proprio sostentamento.
La chiara sproporzione reddituale tra le parti giustifica pertanto la limitazione del contributo dovuto dalla per il figlio minore alla sola partecipazione, alle spese di Pt_1 Per_2 mantenimento ordinario extra-assegno e alle spese straordinarie.
Rimangono infatti a carico dei genitori, per metà ciascuno, le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie.
In merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino, così come novellato all'art. 3 dal successivo Protocollo sottoscritto in data 20.4.2022.
Tale Protocollo viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, con la precisazione che l'art. 3 del Protocollo del 28.12.2018 va inteso come integralmente sostituito da quello riportato nel Protocollo del 20.4.2022 pure riportato in calce al presente provvedimento.
7.- La evidenziata sproporzione tra le condizioni economico-reddituali delle parti giustifica altresì il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della . Pt_1
In base all'art. 156 cod. civ., infatti, il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio, atteso che durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio.
Come evidenziato già in sede di ordinanza presidenziale, la , con il proprio stipendio Pt_1 di euro 400,00, depurato degli oneri (tra cui, euro 250,00 per canone di locazione), condurrebbe una vita ai limiti della sussistenza e certamente mai potrebbe condurre un tenore di vita almeno tendenzialmente vicino a quello goduto in costanza di matrimonio.
Sulla base degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, il Collegio ritiene che sussista una chiara condizione di disparità economica tra i coniugi e che la condizione economica della ricorrente vada considerata non solo deteriore rispetto a quella del marito ma anche inidonea a consentirle il mantenimento del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.
Va, quindi, riconosciuto in favore della un assegno di mantenimento, che, tenuto Pt_1 conto della complessiva condizione delle parti e del fatto che il – ancorchè percepisca Pt_2 attualmente uno stipendio inferiore rispetto a quello percepito in fase presidenziale (ovvero
8 1.200,00-euro rispetto agli originari euro 1.500,00)– non è più onerato del mantenimento del figlio il Tribunale ritiene di confermare nella misura, ritenuta congrua, di complessivi Per_1 euro 275,00 mensili (comprensiva del contributo dovuto per la locazione dell'immobile), oltre rivalutazione annuale secondo indici istat.
8.- Vanno infine dichiarate inammissibili nella presente sede le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente con riferimento alla restituzione dei beni personali e alla divisione dei buoni cointestati, stante la mancanza di una ragione di connessione idonea, ai sensi dell'art. 40 c.p.c.,
a consentire la trattazione delle predette domande unitamente a quella, soggetta al rito speciale, della separazione.
9.- Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 (valore indeterminabile;
fase studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), vanno poste a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 con addebito a quest'ultimo;
2) rigetta la domanda di addebito avanzata Controparte_1
3) affida il figlio minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Persona_2 disponendo che lo stesso viva con il padre;
4) assegna la casa familiare a Controparte_1
5) determina il programma di frequentazione tra la madre ed il figlio minore in conformità a quanto indicato in parte motiva;
6) revoca l'assegno di mantenimento per il figlio posto a carico di SO
a far data dall'1.9.2022; Controparte_1
7) pone a carico esclusivo del padre gli oneri per il mantenimento Controparte_1 ordinario del figlio minore;
Per_2
8) disciplina come da motivazione gli altri oneri dei genitori per il figlio , Per_2 dichiarando comunque il Protocollo pure ivi indicato come parte integrante del presente provvedimento;
9) dispone che versi a a titolo di assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma complessiva di € 275,00; oltre rivalutazione istat come per legge;
10) dichiara inammissibili le altre domande avanzate dalla resistente;
11) condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di Controparte_1 giudizio, che si liquidano in euro 98,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario al 15% se dovuti come per legge:
12) ordina che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 69 d.P.R. 3.11.2000, n. 396, sia trasmessa, una volta passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (reg. atti di matrimonio atto n. 17- Parte II- serie A- anno 2002) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello stato civile.
9 13) dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 30.9.2024
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
10 11 12