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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 14/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.1006/2024 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto
“opposizione alla esecuzione ex art. 615 cpc e agli atti esecutivi ex art. 617 cpc”
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa Giuseppe Parte_1 C.F._1 F cui stu XV Aprile n.60 è eletto domicilio
–opponente– contro
CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
il la via Monte Nero n.50 è eletto domicilio
–opposto–
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso di aver ricevuto in notifica da Parte_1 [...] atto di precetto della somma di € 132.880,87 sulla base di titolo CP_1 esecutivo rappresentato dal decreto di accoglimento n.227/2021 del 20.05.2021 – RG n.50/2021 – rep.606/2021 del 20.05.2021 – della Corte di Appello di Genova ove veniva dichiarata l'esecutività in Italia della ricognizione di debito sottoscritta da
[...]
autenticata da Notaio di Berlino il 18.02.1991, rilevato che sulla base del detto Pt_1 imento di debito il Tribunale di Imperia aveva concesso, in data 12.05.2016, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 262/2016 per l'importo di € 22.455,19 che, tempestivamente opposto, veniva definitivamente revocato, con sentenza della CdA di Genova n.31/2024 del 11.01.2024 che rigettava l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Imperia n. 319/2019, per intervenuta prescrizione del credito azionato, dedotta l'intervenuta prescrizione del credito oggetto dell'atto di precetto, lamentata l'illegittimità del tasso di interesse applicato nell'atto di precetto, eccepita le prescrizione degli interessi, allegata la mancata notifica di valida copia del titolo esecutivo con riferimento al riconoscimento del debito, con atto di citazione in opposizione alla esecuzione e agli atti esecutivi, ritualmente notificato, evocava in giudizio , instando, previa sospensione dell'efficacia esecutiva Controparte_1 del titolo e dell'esecuzione, in rito, per la declaratoria di nullità/invalidità/irregolarità del precetto, nel merito, per la declaratoria di inefficacia del precetto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
1 dott. Pasquale LONGARINI 1.1) Si costituiva in giudizio che, ritenuto che il credito Controparte_1 dichiarato estinto per intervenuta prescrizione era quello derivante da semplice ricognizione di debito e non anche quello fondato su titolo esecutivo tedesco oggetto di exequatur e soggetto a prescrizione trentennale, allegata la irrilevanza della L. 108/1996 atteso che il debito era stato contratto nel 1991 e difettava la domanda di inefficacia ex nunc della clausola contrattuale riguardante gli interessi, contestato l'applicabilità del diritto italiano alla prescrizione degli interessi, rilevato di aver notificato una copia dell'atto notarile dichiarata conforme dal difensore, instava per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. 1.3) La causa veniva trattenuta a decisione nell'udienza figurata 14.05.2025.
(2) sul merito della opposizione. L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento. 2.1) Secondo il § 195 del codice civile tedesco (BGB), il termine ordinario di prescrizione è di tre anni;
a mente del § 197, si prescrivono dopo 30 anni i crediti derivanti da atti esecutivi. Come confermato dal parere del giurista tedesco RA (prod. Persona_1
6 convenuto in opposizione), nel diritto tedesco opera la distinzione tra prescrizione di una pretesa e prescrizione della esecuzione, che, seppur non conosciuta dal diritto italiano, non significa che essa sia contraria all'ordine pubblico, come correttamente rilevato dalla CdA di Genova n. 1062/2023, laddove, ravvisando una evidente similarità dell'art. 197 BGB (che stabilisce la prescrizione trentennale dei crediti in quanto
“derivanti … da atti esecutivi”) con la previsione dell'art. 2953 cc (intitolato agli “Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi”, in forza del quale: “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”) in ragione della quale per i crediti originariamente assoggettati a prescrizione, qualora siano accertati con sentenza passata in giudicato, decorre un nuovo termine di prescrizione, questa volta decennale, dal momento del passaggio in giudicato, rilevava «che anche al diritto italiano non è estranea la distinzione tra prescrizione del diritto e prescrizione del medesimo diritto una volta che sia stato accertato in un determinato titolo, che per il diritto italiano può essere solo la sentenza, mentre il diritto tedesco considera sufficiente il riconoscimento contenuto in un atto notarile per giustificare il decorso di un nuovo e autonomo termine di prescrizione». 2.2) Ritiene il creditore/opposto che nel caso di specie «esiste un credito originario ed un credito derivante da titolo munito di forza esecutiva nell'ordinamento tedesco» (pag. 2 comparsa conclusionale), come asseritamente ritenuto dalla CdA di Genova n. 1062/2023 allorchè, a pagina 5, così si esprimeva « [….] si tratta di verificare se ciò significhi effettivamente, come ritenuto nella sentenza del Tribunale di Imperia n. 319/2019, che il creditore abbia azionato, ricorrendo al rito monitorio, il credito originario e non quello derivante dal titolo munito di forza esecutiva nell'ordinamento tedesco, vale a dire l'atto notarile nel quale era contenuto il riconoscimento di debito, con la conseguente applicabilità della prescrizione ordinaria triennale prevista dall'art. 195 BGB, oppure se il creditore abbia voluto azionare il credito fondato sul titolo esecutivo e abbia fatto ricorso al procedimento monitorio, non potendo metterlo direttamente in esecuzione in assenza della declaratoria di esecutività prevista dal Regolamento CE 44/2001, con la conseguenza che, sulla domanda così formulata, basata pur sempre su diritto assistito da titolo esecutivo, per il quale il diritto tedesco prevede il termine di prescrizione trentennale, dovrà essere ritenuto applicabile detto termine di prescrizione e non quello ordinario triennale». In ragione di siffatta distinzione, con successiva ed automa iniziativa rispetto al ricorso monitorio, ove non pretendeva di avvalersi direttamente del titolo esecutivo, ma ponendolo a base dell'azione esercitata per l'ottenimento di un titolo giudiziale all'interno del nostro ordinamento, il creditore,
2 dott. Pasquale LONGARINI prima dello spirare del trentennio, azionava direttamente il credito derivante dall'atto notarile tedesco, soggetto a prescrizione trentennale, chiedendo l'exequatur alla Corte di Appello e sul decreto di accoglimento del 12.5.2021 che dichiarava l'esecutività in Italia della ricognizione di debito sottoscritta da di cui all'atto notarile Parte_1 tedesco del 18.2.1991, ha fondato il precetto, oggetto di opposizione ex artt. 615 e 617 cpc. 2.3) Le opposizioni nel processo esecutivo del debitore sono, da un lato, l'opposizione all'esecuzione e, dall'altro lato, l'opposizione agli atti esecutivi. L'opposizione all'esecuzione è quella con la quale si contesta il “sé” dell'esecuzione, più precisamente, quella con la quale «si contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata», diritto che condiziona la legittimità dell'intero processo esecutivo e che si concreta nell'esistenza di un valido titolo esecutivo. Con essa si contesta il tipico effetto processuale del titolo esecutivo attraverso la negazione dell'esistenza di un titolo, fin dall'origine o la nullità sopravvenuta per caducazione;
o attraverso la negazione della idoneità soggettiva del titolo a fondare l'esecuzione ad opera di quel soggetto o contro quel soggetto;
o attraverso la negazione della idoneità del titolo a fondare quell'esecuzione; o attraverso la negazione della corrispondenza della misura richiesta col contenuto del titolo;
oppure per ragioni di merito. L'opposizione agli atti esecutivi è quella con la quale si contesta il “come” dell'esecuzione, ossia non si nega che il creditore abbia l'azione esecutiva, ma si contesta la legittimità del modo con quale l'esercizio dell'azione è avvenuto, o è stato preannunciato. In altri termini, si contesta la regolarità formale dei singoli atti o di un singolo atto del processo esecutivo o degli atti che lo preannunciano o lo introducono. Ed infatti, il giudice di legittimità individua «il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ovvero nell'esecuzione per espropriazione, della pignorabilità dei beni), mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo o di quelli preliminari all'azione esecutiva» (cass. 667/2003; cass. n. 1452/2000; cass. 6871/1997). 2.3.1) L'opposizione all'esecuzione è quella con la quale si contesta il “se” dell'esecuzione, più precisamente, così testualmente l'art. 615, co.
1. Cpc, quella con la quale «si contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata», diritto che condiziona la legittimità dell'intero processo esecutivo e che si concreta nell'esistenza di un valido titolo esecutivo. Sotto il profilo soggettivo attivo, l'opposizione può essere proposta da tutti coloro che in concreto subiscono l'esecuzione, o il suo preannuncio, con l'intimazione del precetto, coloro che la parte istante attribuisce o pretende di attribuire il ruolo di “debitore”, sia che tale veste risulti e sia che non risulti dal titolo esecutivo. Legittimata passivamente è invece la parte istante, e cioè il creditore procedente e i creditori intervenuti. Sotto il profilo oggettivo il «diritto di procedere ad esecuzione forzata» altro non è che l'azione esecutiva che si fonda sul titolo esecutivo. Con l'opposizione all'esecuzione si contesta il tipico effetto processuale del titolo attraverso la negazione dell'esistenza di un titolo, fin dall'origine o la nullità sopravvenuta per caducazione;
o attraverso la negazione della idoneità soggettiva del titolo a fondare la esecuzione ad opera di quel soggetto o contro quel soggetto;
o attraverso la negazione della idoneità del titolo a fondare quella esecuzione;
o attraverso la negazione della corrispondenza della misura richiesta col contenuto del titolo;
oppure pe ragioni di merito, attraverso la negazione dell'esistenza attuale del diritto per la cui attuazione si procede ad esecuzione forzata, contestando la situazione sostanziale così come è
3 dott. Pasquale LONGARINI enunciata nel titolo, attraverso la allegazione di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti o insussistenti al momento della notifica del precetto. 2.4) Tanto premesso, il credito portato in precetto è unico, ovvero quello fondato sulla scrittura di riconoscimento del debito, e lo stesso, applicando la legge tedesca, è stato ritenuto prescritto dai giudici italiani (Tribunale di Imperia e Corte di appello di Genova) con sentenza passata in giudicato. Non esiste un credito fondato su un credito fondato su un riconoscimento di debito ed un credito fondato sull'atto notarile tedesco: il credito restitutorio di un prestito è il medesimo, ed è prescritto, come da giudicato civile. 2.5) La circostanza che, con separata e distinta procedura della Corte di Appello, sia stata dichiarata l'esecutività del detto riconoscimento di debito, è priva di rilievo, avendo, detto riconoscimento, effetti meramente processuali, limitandosi ad accertare l'esistenza dei requisiti per procedere ad esecuzione forzata, «fermo restando il diritto di ogni interessato a far valere gli eventuali vizi del titolo negoziale, opponendosi all'esecuzione forzata nelle forme consentite dall'ordinamento italiano» (cass. n. 11198/2018; Corte di Appello di Genova n. 1062/2023). Come condivisibilmente rilevato dalla Corte di Appello di Genova n. 1062/2023, «L'azione tesa al riconoscimento in Italia di atti pubblici rogati all'estero non è soggetta a prescrizione, trattandosi di un'azione autonoma tendente ad una pronunzia ad effetti meramente processuali, che non assume alcuna efficacia costitutiva, limitandosi ad accertare l'esistenza dei requisiti per procedere ad esecuzione forzata ai sensi dell'art 68 della l. n. 218 del 1995» 2.6) Nella specie, essendo stato dichiarato prescritto, con sentenza definitiva, il credito fondato sulla scrittura di riconoscimento del debito, azionato e portato in precetto, a nulla rilevando la declaratoria di esecutività dell'atto notarile del 18.2.1991, non assumendo questa alcuna efficacia costitutiva, non sussiste, sotto il profilo oggettivo, il «diritto di procedere ad esecuzione forzata», preannunciato con la notifica dell'atto di precetto, non esistendo attualmente il diritto per la cui attuazione si intende procedere ad esecuzione forzata, non esiste la situazione sostanziale così come è enunciata nel titolo, titolo inidoneo a fondare l'esecuzione preannunciata con la notifica dell'atto di precetto. 2.7) , atteso che «l'azione volta alla delibazione di una sentenza straniera non integra una Pt_2 domanda diretta a far valere un diritto ex art. 2907 c.c., dovendosi riconoscere alla stessa un'efficacia meramente processuale, consistente nel dare impulso ad un procedimento di giurisdizione oggettiva, con la conseguenza che essa, oltre ad essere imprescrittibile, non è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto di credito posto a fondamento dell'accertamento contenuto nel giudicato estero (Cass. n. 15023/2023; CdA Genova n. 1062/2023), entro i trent'anni doveva essere iniziata l'esecuzione e non, come ritenuto da parte opposta, la mera introduzione della procedura per ottenere l'esecutività in Italia. Essendo stato notificato il precetto il 23.05.2024, a fronte della scrittura notarile di riconoscimento del debito del 18.2.1991, il detto termine trentennale è ampiamente trascorso. 2.8) Da tutto quanto sopra consegue che non aveva titolo per Controparte_1 intimare precetto per il capitale e gli interessi, portati in detto documento. L'accoglimento del primo motivo assorbe gli altri motivi di opposizione.
(4) sulla condanna ex art. 96 cpc. Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta della parte opposta, e non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice (cass, n.19298/2016; cass. n.3376/2016; cass. n.15030/2015), non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al
4 dott. Pasquale LONGARINI comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cass. n.21570/2010).
(5) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1)) In ragione della soccombenza, devono essere dichiarato Controparte_1 tenuto e condannato a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, Parte_1 così come liquidate in dispositivo, el DM n.147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversia, del decisum, del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'assenza di una fase istruttoria/trattazione, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 52.000,00 ad € 260.000: _ per la fase di studio, € 2.552,00 _ per la fase introduttiva, € 1.628,00 _ per la fase decisionale, € 4.253,00 per un compenso complessivo pari ad € 9.697,95, di cui € 8.433,00 per compenso tabellare ed € 1.264,95 per spese generali al 15%, oltre € 759,00 per contributo unificato, e 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando:
1) dichiara la nullità dell'atto di precetto del 09.05.2024 e, per l'effetto, fatta eccezione per le spese legali liquidate nel decreto di esecutività dell'atto notarile e del successivo giudizio di rigetto della relativa opposizione, da cui detrarre il credito dell'opponente in forza della sentenza n. 31/2024 della Corte di Appello di Genova, nulla Parte_1 deve a Controparte_1
2) co al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di giudi ,95, di cui € 8.433,00 per re ed
€ 1.264,95 per spese generali al 15%, oltre € 759,00 per contributo unificato, e 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA come per legge 3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti
5 dott. Pasquale LONGARINI elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati
Il Giudice Imperia, 14.05.2025
dott. Pasquale LONGARINI
(firmato digitalmente)
6 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.1006/2024 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto
“opposizione alla esecuzione ex art. 615 cpc e agli atti esecutivi ex art. 617 cpc”
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa Giuseppe Parte_1 C.F._1 F cui stu XV Aprile n.60 è eletto domicilio
–opponente– contro
CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
il la via Monte Nero n.50 è eletto domicilio
–opposto–
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso di aver ricevuto in notifica da Parte_1 [...] atto di precetto della somma di € 132.880,87 sulla base di titolo CP_1 esecutivo rappresentato dal decreto di accoglimento n.227/2021 del 20.05.2021 – RG n.50/2021 – rep.606/2021 del 20.05.2021 – della Corte di Appello di Genova ove veniva dichiarata l'esecutività in Italia della ricognizione di debito sottoscritta da
[...]
autenticata da Notaio di Berlino il 18.02.1991, rilevato che sulla base del detto Pt_1 imento di debito il Tribunale di Imperia aveva concesso, in data 12.05.2016, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 262/2016 per l'importo di € 22.455,19 che, tempestivamente opposto, veniva definitivamente revocato, con sentenza della CdA di Genova n.31/2024 del 11.01.2024 che rigettava l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Imperia n. 319/2019, per intervenuta prescrizione del credito azionato, dedotta l'intervenuta prescrizione del credito oggetto dell'atto di precetto, lamentata l'illegittimità del tasso di interesse applicato nell'atto di precetto, eccepita le prescrizione degli interessi, allegata la mancata notifica di valida copia del titolo esecutivo con riferimento al riconoscimento del debito, con atto di citazione in opposizione alla esecuzione e agli atti esecutivi, ritualmente notificato, evocava in giudizio , instando, previa sospensione dell'efficacia esecutiva Controparte_1 del titolo e dell'esecuzione, in rito, per la declaratoria di nullità/invalidità/irregolarità del precetto, nel merito, per la declaratoria di inefficacia del precetto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
1 dott. Pasquale LONGARINI 1.1) Si costituiva in giudizio che, ritenuto che il credito Controparte_1 dichiarato estinto per intervenuta prescrizione era quello derivante da semplice ricognizione di debito e non anche quello fondato su titolo esecutivo tedesco oggetto di exequatur e soggetto a prescrizione trentennale, allegata la irrilevanza della L. 108/1996 atteso che il debito era stato contratto nel 1991 e difettava la domanda di inefficacia ex nunc della clausola contrattuale riguardante gli interessi, contestato l'applicabilità del diritto italiano alla prescrizione degli interessi, rilevato di aver notificato una copia dell'atto notarile dichiarata conforme dal difensore, instava per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. 1.3) La causa veniva trattenuta a decisione nell'udienza figurata 14.05.2025.
(2) sul merito della opposizione. L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento. 2.1) Secondo il § 195 del codice civile tedesco (BGB), il termine ordinario di prescrizione è di tre anni;
a mente del § 197, si prescrivono dopo 30 anni i crediti derivanti da atti esecutivi. Come confermato dal parere del giurista tedesco RA (prod. Persona_1
6 convenuto in opposizione), nel diritto tedesco opera la distinzione tra prescrizione di una pretesa e prescrizione della esecuzione, che, seppur non conosciuta dal diritto italiano, non significa che essa sia contraria all'ordine pubblico, come correttamente rilevato dalla CdA di Genova n. 1062/2023, laddove, ravvisando una evidente similarità dell'art. 197 BGB (che stabilisce la prescrizione trentennale dei crediti in quanto
“derivanti … da atti esecutivi”) con la previsione dell'art. 2953 cc (intitolato agli “Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi”, in forza del quale: “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”) in ragione della quale per i crediti originariamente assoggettati a prescrizione, qualora siano accertati con sentenza passata in giudicato, decorre un nuovo termine di prescrizione, questa volta decennale, dal momento del passaggio in giudicato, rilevava «che anche al diritto italiano non è estranea la distinzione tra prescrizione del diritto e prescrizione del medesimo diritto una volta che sia stato accertato in un determinato titolo, che per il diritto italiano può essere solo la sentenza, mentre il diritto tedesco considera sufficiente il riconoscimento contenuto in un atto notarile per giustificare il decorso di un nuovo e autonomo termine di prescrizione». 2.2) Ritiene il creditore/opposto che nel caso di specie «esiste un credito originario ed un credito derivante da titolo munito di forza esecutiva nell'ordinamento tedesco» (pag. 2 comparsa conclusionale), come asseritamente ritenuto dalla CdA di Genova n. 1062/2023 allorchè, a pagina 5, così si esprimeva « [….] si tratta di verificare se ciò significhi effettivamente, come ritenuto nella sentenza del Tribunale di Imperia n. 319/2019, che il creditore abbia azionato, ricorrendo al rito monitorio, il credito originario e non quello derivante dal titolo munito di forza esecutiva nell'ordinamento tedesco, vale a dire l'atto notarile nel quale era contenuto il riconoscimento di debito, con la conseguente applicabilità della prescrizione ordinaria triennale prevista dall'art. 195 BGB, oppure se il creditore abbia voluto azionare il credito fondato sul titolo esecutivo e abbia fatto ricorso al procedimento monitorio, non potendo metterlo direttamente in esecuzione in assenza della declaratoria di esecutività prevista dal Regolamento CE 44/2001, con la conseguenza che, sulla domanda così formulata, basata pur sempre su diritto assistito da titolo esecutivo, per il quale il diritto tedesco prevede il termine di prescrizione trentennale, dovrà essere ritenuto applicabile detto termine di prescrizione e non quello ordinario triennale». In ragione di siffatta distinzione, con successiva ed automa iniziativa rispetto al ricorso monitorio, ove non pretendeva di avvalersi direttamente del titolo esecutivo, ma ponendolo a base dell'azione esercitata per l'ottenimento di un titolo giudiziale all'interno del nostro ordinamento, il creditore,
2 dott. Pasquale LONGARINI prima dello spirare del trentennio, azionava direttamente il credito derivante dall'atto notarile tedesco, soggetto a prescrizione trentennale, chiedendo l'exequatur alla Corte di Appello e sul decreto di accoglimento del 12.5.2021 che dichiarava l'esecutività in Italia della ricognizione di debito sottoscritta da di cui all'atto notarile Parte_1 tedesco del 18.2.1991, ha fondato il precetto, oggetto di opposizione ex artt. 615 e 617 cpc. 2.3) Le opposizioni nel processo esecutivo del debitore sono, da un lato, l'opposizione all'esecuzione e, dall'altro lato, l'opposizione agli atti esecutivi. L'opposizione all'esecuzione è quella con la quale si contesta il “sé” dell'esecuzione, più precisamente, quella con la quale «si contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata», diritto che condiziona la legittimità dell'intero processo esecutivo e che si concreta nell'esistenza di un valido titolo esecutivo. Con essa si contesta il tipico effetto processuale del titolo esecutivo attraverso la negazione dell'esistenza di un titolo, fin dall'origine o la nullità sopravvenuta per caducazione;
o attraverso la negazione della idoneità soggettiva del titolo a fondare l'esecuzione ad opera di quel soggetto o contro quel soggetto;
o attraverso la negazione della idoneità del titolo a fondare quell'esecuzione; o attraverso la negazione della corrispondenza della misura richiesta col contenuto del titolo;
oppure per ragioni di merito. L'opposizione agli atti esecutivi è quella con la quale si contesta il “come” dell'esecuzione, ossia non si nega che il creditore abbia l'azione esecutiva, ma si contesta la legittimità del modo con quale l'esercizio dell'azione è avvenuto, o è stato preannunciato. In altri termini, si contesta la regolarità formale dei singoli atti o di un singolo atto del processo esecutivo o degli atti che lo preannunciano o lo introducono. Ed infatti, il giudice di legittimità individua «il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ovvero nell'esecuzione per espropriazione, della pignorabilità dei beni), mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo o di quelli preliminari all'azione esecutiva» (cass. 667/2003; cass. n. 1452/2000; cass. 6871/1997). 2.3.1) L'opposizione all'esecuzione è quella con la quale si contesta il “se” dell'esecuzione, più precisamente, così testualmente l'art. 615, co.
1. Cpc, quella con la quale «si contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata», diritto che condiziona la legittimità dell'intero processo esecutivo e che si concreta nell'esistenza di un valido titolo esecutivo. Sotto il profilo soggettivo attivo, l'opposizione può essere proposta da tutti coloro che in concreto subiscono l'esecuzione, o il suo preannuncio, con l'intimazione del precetto, coloro che la parte istante attribuisce o pretende di attribuire il ruolo di “debitore”, sia che tale veste risulti e sia che non risulti dal titolo esecutivo. Legittimata passivamente è invece la parte istante, e cioè il creditore procedente e i creditori intervenuti. Sotto il profilo oggettivo il «diritto di procedere ad esecuzione forzata» altro non è che l'azione esecutiva che si fonda sul titolo esecutivo. Con l'opposizione all'esecuzione si contesta il tipico effetto processuale del titolo attraverso la negazione dell'esistenza di un titolo, fin dall'origine o la nullità sopravvenuta per caducazione;
o attraverso la negazione della idoneità soggettiva del titolo a fondare la esecuzione ad opera di quel soggetto o contro quel soggetto;
o attraverso la negazione della idoneità del titolo a fondare quella esecuzione;
o attraverso la negazione della corrispondenza della misura richiesta col contenuto del titolo;
oppure pe ragioni di merito, attraverso la negazione dell'esistenza attuale del diritto per la cui attuazione si procede ad esecuzione forzata, contestando la situazione sostanziale così come è
3 dott. Pasquale LONGARINI enunciata nel titolo, attraverso la allegazione di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti o insussistenti al momento della notifica del precetto. 2.4) Tanto premesso, il credito portato in precetto è unico, ovvero quello fondato sulla scrittura di riconoscimento del debito, e lo stesso, applicando la legge tedesca, è stato ritenuto prescritto dai giudici italiani (Tribunale di Imperia e Corte di appello di Genova) con sentenza passata in giudicato. Non esiste un credito fondato su un credito fondato su un riconoscimento di debito ed un credito fondato sull'atto notarile tedesco: il credito restitutorio di un prestito è il medesimo, ed è prescritto, come da giudicato civile. 2.5) La circostanza che, con separata e distinta procedura della Corte di Appello, sia stata dichiarata l'esecutività del detto riconoscimento di debito, è priva di rilievo, avendo, detto riconoscimento, effetti meramente processuali, limitandosi ad accertare l'esistenza dei requisiti per procedere ad esecuzione forzata, «fermo restando il diritto di ogni interessato a far valere gli eventuali vizi del titolo negoziale, opponendosi all'esecuzione forzata nelle forme consentite dall'ordinamento italiano» (cass. n. 11198/2018; Corte di Appello di Genova n. 1062/2023). Come condivisibilmente rilevato dalla Corte di Appello di Genova n. 1062/2023, «L'azione tesa al riconoscimento in Italia di atti pubblici rogati all'estero non è soggetta a prescrizione, trattandosi di un'azione autonoma tendente ad una pronunzia ad effetti meramente processuali, che non assume alcuna efficacia costitutiva, limitandosi ad accertare l'esistenza dei requisiti per procedere ad esecuzione forzata ai sensi dell'art 68 della l. n. 218 del 1995» 2.6) Nella specie, essendo stato dichiarato prescritto, con sentenza definitiva, il credito fondato sulla scrittura di riconoscimento del debito, azionato e portato in precetto, a nulla rilevando la declaratoria di esecutività dell'atto notarile del 18.2.1991, non assumendo questa alcuna efficacia costitutiva, non sussiste, sotto il profilo oggettivo, il «diritto di procedere ad esecuzione forzata», preannunciato con la notifica dell'atto di precetto, non esistendo attualmente il diritto per la cui attuazione si intende procedere ad esecuzione forzata, non esiste la situazione sostanziale così come è enunciata nel titolo, titolo inidoneo a fondare l'esecuzione preannunciata con la notifica dell'atto di precetto. 2.7) , atteso che «l'azione volta alla delibazione di una sentenza straniera non integra una Pt_2 domanda diretta a far valere un diritto ex art. 2907 c.c., dovendosi riconoscere alla stessa un'efficacia meramente processuale, consistente nel dare impulso ad un procedimento di giurisdizione oggettiva, con la conseguenza che essa, oltre ad essere imprescrittibile, non è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto di credito posto a fondamento dell'accertamento contenuto nel giudicato estero (Cass. n. 15023/2023; CdA Genova n. 1062/2023), entro i trent'anni doveva essere iniziata l'esecuzione e non, come ritenuto da parte opposta, la mera introduzione della procedura per ottenere l'esecutività in Italia. Essendo stato notificato il precetto il 23.05.2024, a fronte della scrittura notarile di riconoscimento del debito del 18.2.1991, il detto termine trentennale è ampiamente trascorso. 2.8) Da tutto quanto sopra consegue che non aveva titolo per Controparte_1 intimare precetto per il capitale e gli interessi, portati in detto documento. L'accoglimento del primo motivo assorbe gli altri motivi di opposizione.
(4) sulla condanna ex art. 96 cpc. Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta della parte opposta, e non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice (cass, n.19298/2016; cass. n.3376/2016; cass. n.15030/2015), non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al
4 dott. Pasquale LONGARINI comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cass. n.21570/2010).
(5) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1)) In ragione della soccombenza, devono essere dichiarato Controparte_1 tenuto e condannato a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, Parte_1 così come liquidate in dispositivo, el DM n.147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversia, del decisum, del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'assenza di una fase istruttoria/trattazione, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 52.000,00 ad € 260.000: _ per la fase di studio, € 2.552,00 _ per la fase introduttiva, € 1.628,00 _ per la fase decisionale, € 4.253,00 per un compenso complessivo pari ad € 9.697,95, di cui € 8.433,00 per compenso tabellare ed € 1.264,95 per spese generali al 15%, oltre € 759,00 per contributo unificato, e 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando:
1) dichiara la nullità dell'atto di precetto del 09.05.2024 e, per l'effetto, fatta eccezione per le spese legali liquidate nel decreto di esecutività dell'atto notarile e del successivo giudizio di rigetto della relativa opposizione, da cui detrarre il credito dell'opponente in forza della sentenza n. 31/2024 della Corte di Appello di Genova, nulla Parte_1 deve a Controparte_1
2) co al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di giudi ,95, di cui € 8.433,00 per re ed
€ 1.264,95 per spese generali al 15%, oltre € 759,00 per contributo unificato, e 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA come per legge 3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti
5 dott. Pasquale LONGARINI elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati
Il Giudice Imperia, 14.05.2025
dott. Pasquale LONGARINI
(firmato digitalmente)
6 dott. Pasquale LONGARINI