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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/08/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA n.
N.R.G. 1021/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 15 Aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 1649/2024 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Francesca Maria Claudia Capelli, promossa
DA
- (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci, presso lo studio dei quali è domiciliata in Monreale (PA), via Roma n. 48
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
in carica, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. , presso i cui uffici è P.IVA_2 domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 27/09/2024.
Per l'appellato: come da memoria di costituzione depositata in data 07/11/2024.
1 FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1649/24 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso della docente
, volto ad “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a Parte_1 percepire € 1.130,13 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1 pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Il Tribunale ha motivato la decisione richiamando precedenti sentenze di merito secondo le quali “Il termine sospensione, contenuto nel comma 54 (dell'art. 1 L.
228/12), non può che riferirsi anche al periodo successivo al termine delle lezioni
(in questo caso dal 9 al 30 giugno) e non solo alle sospensioni che intervengono durante l'anno scolastico, posto che altrimenti il legislatore non avrebbe avuto necessità di escludere gli esami, gli scrutini e le valutazioni, che necessariamente avvengono in concomitanza con la fine delle lezioni….. E' comunque da escludere che, nell'attuale quadro legislativo, il datore di lavoro, in presenza di un calendario scolastico prestabilito, debba comunicare preventivamente i giorni di ferie residui, poiché in base all'interpretazione corretta della norma, il docente, dopo la fine delle lezioni, è da considerarsi in ferie, salvo che non gli sia stato previamente comunicato l'impegno in attività di scrutini, esami e valutazioni…… Come evidenziato dal convenuto, i sei giorni di ferie sono da ritenersi quelli CP_1 fruibili durante l'anno scolastico, con la conseguenza che oltre il 10 giugno vi sono solo giorni liberi”.
Ha proposto tempestivo appello censurando la sentenza per Parte_1 violazione delle norme in materia, richiamando le numerose recenti pronunce di merito e di legittimità a favore.
In particolare la difesa appellante, nel precisare la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 13, comma 8, e 19 del ccnl 2006-2018, dell'articolo 1, comma
54, della l. n. 228/12 e dell'art. 5, comma 8, del dl n. 95/12, ritiene che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale di Milano, le dette disposizioni normative non stabiliscono che tutti i giorni di sospensione delle
2 lezioni siano automaticamente considerati come ferie ma si limitano a specificare che i dirigenti scolastici hanno il dovere di garantire agli insegnanti la possibilità di fruire delle ferie durante i periodi di “sospensione delle lezioni”. La richiesta del docente è, infatti, necessaria per la effettiva fruizione delle ferie così come è stato riconosciuto nelle recenti pronunce dalla Corte di
Cassazione. Pertanto l'indennità sostitutiva per ferie non godute è dovuta per i giorni di ferie rimanenti, calcolati sottraendo dal totale dei giorni di ferie accumulati dal docente nell'anno scolastico:
- sia i giorni di ferie espressamente richiesti dal docente e usufruiti nei periodi di sospensione delle lezioni;
- sia i giorni (fino a un massimo di 6) di ferie esplicitamente richiesti dal docente e usufruiti nel resto dell'anno, previa autorizzazione del dirigente scolastico e a condizione che la sostituzione del personale avvenga senza costi aggiuntivi.
Inoltre eccepisce la violazione dell'art. 74 del tu. n. 297/94 e degli artt. 28 e 29 del ccnl del 29/11/2007 sottolineando che i periodi di sospensione delle lezioni rientrano nell'arco temporale destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (secondo il quale “2.
Le attività didattiche si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno), durante il quale il docente rimane regolarmente in servizio ed è a disposizione dell'istituzione scolastica di appartenenza, che può chiedergli anche di presentarsi fisicamente a scuola, come previsto dalle norme collettive.
L'appellante eccepisce infine la violazione dell'obbligo di privilegiare un'interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 1, comma 54, della l. n.
228/2012, in combinato disposto con gli artt. 2 e 7 della direttiva 2003/88 e con l'art. 31 della cdfue. Cont Resiste il chiedendo il rigetto della impugnazione.
Su richiesta congiunta delle parti la causa ha subito una serie di rinvii in attesa della pronuncia della CORTE di CASSAZIONE su analoga fattispecie e oggetto della pronuncia n. 688/2022 di questa Corte territoriale.
All'udienza del 15 aprile 2025 la causa veniva discussa e decisa, come da
3 dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
L'appello è fondato.
Preliminarmente il Collegio osserva che nel corso del giudizio di primo grado, alla udienza del 28/03/2024, , a mezzo del difensore munito di apposita Parte_1 procura, ha rinunciato espressamente alla domanda per l'anno scolastico
2018/2019; conseguentemente in questo grado di giudizio la disamina della domanda appellante è limitata al periodo compreso agli anni scolastici dal
2019/2020 al 2022/2023.
Sulla fattispecie oggetto della presente controversia la CORTE di CASSAZIONE, nel solco di propri precedenti, è intervenuta con l'ordinanza n. 16715 del
19.03.2024 con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ND ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e
C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno".
In motivazione è stato affermato: “Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di
4 lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ND ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e
C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno
2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 Per_1 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono
5 liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto". La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno ai scuoia - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno
2012. L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile". La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non
6 fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma
8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie". La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54
7 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del
D.L. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, ND sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31
[10] della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli
8 sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli
9 esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno
(data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n.
297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
Alla luce dei principi espressi dalla CORTE di CASSAZIONE a cui questo
Collegio intende uniformarsi, consegue che in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non averne fatto richiesta, anche dopo il termine delle lezioni, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Tenuto conto che il appellante non ha dato prova, a fronte dei giorni CP_1 di ferie e delle festività soppresse maturati dalla docente - nel corso degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 - di aver adeguatamente informato l'insegnante della possibilità di poter godere di giornate di ferie ulteriori rispetto alle giornate di sospensione dell'attività didattica di anno in anno previste dal calendario scolastico, ne consegue il diritto di alla monetizzazione Parte_1 del congedo non utilizzato nella misura di Euro 905,81, come da relativi conteggi precisati dall'appellante già in primo grado (decurtato di quanto inizialmente chiesto per l'a.s. 2018/2019) e non contestati dal appellato. CP_1
Alla luce delle considerazioni esposte – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello proposto dal merita accoglimento con Parte_1 condanna del a corrispondere all'appellante Controparte_1 la somma complessiva di €. 905,81 a titolo di indennità di ferie maturate e non fruite negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 compreso, oltre alla maggior
10 somma tra interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione annuale di ogni singola frazione sino al saldo.
Le spese processuali del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente, come da dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022, n.147, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria;
di conseguenza il va condannato al pagamento della somma complessiva di € CP_3
1.800,00 (€ 800,00 per il primo grado, € 1.000,00 per l'appello), oltre spese generali ed oneri accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari di
. Parte_1
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 1649/2024 del Tribunale di Milano dichiara tenuto e condanna il , in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore, a corrispondere all'appellante la somma complessiva di €. 905,81 a titolo di indennità di ferie maturate e non fruite negli anni scolastici dal 2019/2020 al
2022/2023 compreso, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione annuale di ogni singola frazione sino al saldo.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.800,00, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
Milano, 15 Aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Maria Rosaria Cuomo
11
N.R.G. 1021/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 15 Aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 1649/2024 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Francesca Maria Claudia Capelli, promossa
DA
- (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci, presso lo studio dei quali è domiciliata in Monreale (PA), via Roma n. 48
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
in carica, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. , presso i cui uffici è P.IVA_2 domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 27/09/2024.
Per l'appellato: come da memoria di costituzione depositata in data 07/11/2024.
1 FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1649/24 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso della docente
, volto ad “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a Parte_1 percepire € 1.130,13 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1 pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Il Tribunale ha motivato la decisione richiamando precedenti sentenze di merito secondo le quali “Il termine sospensione, contenuto nel comma 54 (dell'art. 1 L.
228/12), non può che riferirsi anche al periodo successivo al termine delle lezioni
(in questo caso dal 9 al 30 giugno) e non solo alle sospensioni che intervengono durante l'anno scolastico, posto che altrimenti il legislatore non avrebbe avuto necessità di escludere gli esami, gli scrutini e le valutazioni, che necessariamente avvengono in concomitanza con la fine delle lezioni….. E' comunque da escludere che, nell'attuale quadro legislativo, il datore di lavoro, in presenza di un calendario scolastico prestabilito, debba comunicare preventivamente i giorni di ferie residui, poiché in base all'interpretazione corretta della norma, il docente, dopo la fine delle lezioni, è da considerarsi in ferie, salvo che non gli sia stato previamente comunicato l'impegno in attività di scrutini, esami e valutazioni…… Come evidenziato dal convenuto, i sei giorni di ferie sono da ritenersi quelli CP_1 fruibili durante l'anno scolastico, con la conseguenza che oltre il 10 giugno vi sono solo giorni liberi”.
Ha proposto tempestivo appello censurando la sentenza per Parte_1 violazione delle norme in materia, richiamando le numerose recenti pronunce di merito e di legittimità a favore.
In particolare la difesa appellante, nel precisare la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 13, comma 8, e 19 del ccnl 2006-2018, dell'articolo 1, comma
54, della l. n. 228/12 e dell'art. 5, comma 8, del dl n. 95/12, ritiene che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale di Milano, le dette disposizioni normative non stabiliscono che tutti i giorni di sospensione delle
2 lezioni siano automaticamente considerati come ferie ma si limitano a specificare che i dirigenti scolastici hanno il dovere di garantire agli insegnanti la possibilità di fruire delle ferie durante i periodi di “sospensione delle lezioni”. La richiesta del docente è, infatti, necessaria per la effettiva fruizione delle ferie così come è stato riconosciuto nelle recenti pronunce dalla Corte di
Cassazione. Pertanto l'indennità sostitutiva per ferie non godute è dovuta per i giorni di ferie rimanenti, calcolati sottraendo dal totale dei giorni di ferie accumulati dal docente nell'anno scolastico:
- sia i giorni di ferie espressamente richiesti dal docente e usufruiti nei periodi di sospensione delle lezioni;
- sia i giorni (fino a un massimo di 6) di ferie esplicitamente richiesti dal docente e usufruiti nel resto dell'anno, previa autorizzazione del dirigente scolastico e a condizione che la sostituzione del personale avvenga senza costi aggiuntivi.
Inoltre eccepisce la violazione dell'art. 74 del tu. n. 297/94 e degli artt. 28 e 29 del ccnl del 29/11/2007 sottolineando che i periodi di sospensione delle lezioni rientrano nell'arco temporale destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (secondo il quale “2.
Le attività didattiche si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno), durante il quale il docente rimane regolarmente in servizio ed è a disposizione dell'istituzione scolastica di appartenenza, che può chiedergli anche di presentarsi fisicamente a scuola, come previsto dalle norme collettive.
L'appellante eccepisce infine la violazione dell'obbligo di privilegiare un'interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 1, comma 54, della l. n.
228/2012, in combinato disposto con gli artt. 2 e 7 della direttiva 2003/88 e con l'art. 31 della cdfue. Cont Resiste il chiedendo il rigetto della impugnazione.
Su richiesta congiunta delle parti la causa ha subito una serie di rinvii in attesa della pronuncia della CORTE di CASSAZIONE su analoga fattispecie e oggetto della pronuncia n. 688/2022 di questa Corte territoriale.
All'udienza del 15 aprile 2025 la causa veniva discussa e decisa, come da
3 dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
L'appello è fondato.
Preliminarmente il Collegio osserva che nel corso del giudizio di primo grado, alla udienza del 28/03/2024, , a mezzo del difensore munito di apposita Parte_1 procura, ha rinunciato espressamente alla domanda per l'anno scolastico
2018/2019; conseguentemente in questo grado di giudizio la disamina della domanda appellante è limitata al periodo compreso agli anni scolastici dal
2019/2020 al 2022/2023.
Sulla fattispecie oggetto della presente controversia la CORTE di CASSAZIONE, nel solco di propri precedenti, è intervenuta con l'ordinanza n. 16715 del
19.03.2024 con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ND ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e
C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno".
In motivazione è stato affermato: “Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di
4 lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ND ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e
C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno
2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 Per_1 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono
5 liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto". La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno ai scuoia - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno
2012. L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile". La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non
6 fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma
8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie". La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54
7 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del
D.L. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, ND sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31
[10] della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli
8 sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli
9 esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno
(data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n.
297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
Alla luce dei principi espressi dalla CORTE di CASSAZIONE a cui questo
Collegio intende uniformarsi, consegue che in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non averne fatto richiesta, anche dopo il termine delle lezioni, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Tenuto conto che il appellante non ha dato prova, a fronte dei giorni CP_1 di ferie e delle festività soppresse maturati dalla docente - nel corso degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 - di aver adeguatamente informato l'insegnante della possibilità di poter godere di giornate di ferie ulteriori rispetto alle giornate di sospensione dell'attività didattica di anno in anno previste dal calendario scolastico, ne consegue il diritto di alla monetizzazione Parte_1 del congedo non utilizzato nella misura di Euro 905,81, come da relativi conteggi precisati dall'appellante già in primo grado (decurtato di quanto inizialmente chiesto per l'a.s. 2018/2019) e non contestati dal appellato. CP_1
Alla luce delle considerazioni esposte – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello proposto dal merita accoglimento con Parte_1 condanna del a corrispondere all'appellante Controparte_1 la somma complessiva di €. 905,81 a titolo di indennità di ferie maturate e non fruite negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 compreso, oltre alla maggior
10 somma tra interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione annuale di ogni singola frazione sino al saldo.
Le spese processuali del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente, come da dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022, n.147, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria;
di conseguenza il va condannato al pagamento della somma complessiva di € CP_3
1.800,00 (€ 800,00 per il primo grado, € 1.000,00 per l'appello), oltre spese generali ed oneri accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari di
. Parte_1
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 1649/2024 del Tribunale di Milano dichiara tenuto e condanna il , in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore, a corrispondere all'appellante la somma complessiva di €. 905,81 a titolo di indennità di ferie maturate e non fruite negli anni scolastici dal 2019/2020 al
2022/2023 compreso, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione annuale di ogni singola frazione sino al saldo.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.800,00, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
Milano, 15 Aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Maria Rosaria Cuomo
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