CASS
Sentenza 18 novembre 2022
Sentenza 18 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2022, n. 43976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43976 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA nel procedimento a carico di: CU PE nato a [...] il [...] RA MM nato a [...] il [...] SS UI nato a [...] il [...] SS NI nato a [...] il [...] CI AE nato a [...] il [...] TT TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere PE COSCIONI;
udite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore dei ricorrenti Avv. PE DI TRANI in sostituzione dell'Avv. SC NG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43976 Anno 2022 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: COSCIONI PE Data Udienza: 26/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del Riesame di Brescia, con ordinanza del 19 aprile 2022, confermava, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cop.pen., l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere a CU SE, MO TO, LE UI RU LE e CI Gaetano, indagati per i reati di cui agli artt. 56,110,112 n.1, 628 commi 1,2,3 nn.1,2,3 bis, 61 n.7 cod.pen., 7 1.895/67, 624 e 625 n.2 e 5 cod.pen.; annullava l'ordinanza impugnata con riferimento ad IN ON, disponendone l'immediata scarcerazione. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia, lamentando che erroneamente era stata esclusa l'aggravante del "metodo mafioso"; osserva che la metodologia utilizzata nell'assalto al caveau di Calcinato di cui al presente procedimento non poteva non richiamare un contesto criminale mafioso foggiano ed integrare quel tipo di condotta che, in sé considerata, per le modalità attraverso cui si realizza, sia tale da evocare dietro quell'azione l'esistenza di consorterie amplificatrici della valenza criminale e della temibilità del singolo reato commesso;
appariva difficilmente sostenibile che un'azione paramilitare che avrebbe messo a ferro e fuoco parte della provincia bresciana, posta in essere da una brigata di professionisti cerignolani contigui al clan mafioso "Piarulli-Ferraro e Di TO", come tali conosciuti all'esterno, non avrebbe evocato nei soggetti passivi (guardie giurate, passanti, forze di polizia ecc.) l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso o la loro fama criminale. 1.2 II Pubblico Ministero aggiunge che era errata anche l'esclusione della aggravante della "agevolazione mafiosa" di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. in quanto, dalle conversazioni intercettate, emergevano in maniera lampante elementi rivelatori della consapevolezza o comunque conoscenza, da parte di tutti gli indagati, della connessione esistente e di una strettissima correlazione personale tra AN LI, ma anche gli altri correi (in particolare MO TO), ed i clan mafiosi calabresi e pugliesi (Pelle-Vottari di San Luca e ER e Di TO di Cerignola). 1.3 lI Pubblico Ministero osserva che, dopo aver riconosciuto nella condotta tenuta da IN un contributo qualificato come agevolatore con il ruolo di ospite Trj )z_ e di autista all'interno del gruppo, aveva ritenuto che mancassero elementi da cui desumere l'effettiva conoscenza in capo all'indagato del più ampio contesto illecito in cui i due cerignolesi che ospitava si muovevano ed il movente delle loro trasferte e, in particolare, l'intenzione di compiere la rapina al deposito di Calcinato;
erano stati quindi ignorati plurimi dati probatori ed elementi fattuali rivelatori del dolo in capo ad IN, quali il suo ruolo di autista per conto di alcuni componenti del commando operativo, l'aver adibito l'appartamento nella propria disponibilità a covo del gruppo criminale, l'aver prestato ospitalità agli indagati anche in circostanze temporali anomale, l'aver utilizzato una delle utenze dedicate già in uso a CI al fine di poter recuperare alcuni componenti del gruppo dopo un sopralluogo, l'aver utilizzato un telefono cellulare contenente una scheda sim dedicata ai soli contatti con i complici di cui, in sede di perquisizione, cercava di disfarsi, l'aver avuto la disponibilità di due radio rice trasmittenti che cercava di occultare, l'aver reso false dichiarazioni durante l'interrogatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso del Pubblico Ministero è infondato. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 - 01; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222 - 01). Nel caso in esame, il Tribunale di Brescia ha correttamente argomentato che le circostanze riportate nell'ordinanza, indicative di un azione "paramilitare", nonché la comune provenienza dei correi dal territorio di Cerignola "non paiono di per sé in grado di sostenere adeguatamente la sussistenza del 'metodo mafioso', che invero non traspare nei fatti , nelle modalità operative dei suoi ideatori e promotori...non è dato cogliere dalle risultanze di indagine nessuna forza intimidatrice o prevaricatrice specificamente evocativa di una organizzazione di tipo mafioso" (pag.25), posto che "l'azione paramilitare" di cui si parla in ricorso avrebbe sì evocato sicuramente l'esistenza di un gruppo organizzato, ma non con i caratteri della mafiosità, non vedendosi da quale 3 ) 7 elemento le persone offese del reato avrebbero dovuto essere convinte di trovarsi di fronte ad una consorteria di origine mafiosa, soprattutto perché i fatti sarebbero avvenuti in un territorio non soggetto ad alta intensità di presenza mafiosa. 1.2 Anche relativamente al secondo motivo di ricorso, la motivazione del Tribunale del Riesame di Brescia, contenuta nelle pagine da 26 a 29, è coerente con le risultanze dell'indagine; sulla stessa, il Pubblico Ministero contrappone inammissibili valutazioni di merito, reiterando censure sulle quali il Tribunale ha già fornito puntuale risposta. 1.3 Analogamente, quanto al terzo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). La sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità o meno del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202001). 4 , Nel caso in esame, il Tribunale ha analizzato tutti gli elementi a sua disposizione, richiamati dal Pubblico Ministero nel ricorso, concludendo per l'insufficienza degli stessi per emettere un giudizio cautelare di sussistenza del reato contestato ad IN, per cui le censure del Pubblico Ministero, tese tutte ad una rivalutazione del materiale esaminato, sono infondate.
P.Q.M.
Rigetta il rìcorso. Così deciso il 26/10/2022
udite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore dei ricorrenti Avv. PE DI TRANI in sostituzione dell'Avv. SC NG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43976 Anno 2022 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: COSCIONI PE Data Udienza: 26/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del Riesame di Brescia, con ordinanza del 19 aprile 2022, confermava, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cop.pen., l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere a CU SE, MO TO, LE UI RU LE e CI Gaetano, indagati per i reati di cui agli artt. 56,110,112 n.1, 628 commi 1,2,3 nn.1,2,3 bis, 61 n.7 cod.pen., 7 1.895/67, 624 e 625 n.2 e 5 cod.pen.; annullava l'ordinanza impugnata con riferimento ad IN ON, disponendone l'immediata scarcerazione. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia, lamentando che erroneamente era stata esclusa l'aggravante del "metodo mafioso"; osserva che la metodologia utilizzata nell'assalto al caveau di Calcinato di cui al presente procedimento non poteva non richiamare un contesto criminale mafioso foggiano ed integrare quel tipo di condotta che, in sé considerata, per le modalità attraverso cui si realizza, sia tale da evocare dietro quell'azione l'esistenza di consorterie amplificatrici della valenza criminale e della temibilità del singolo reato commesso;
appariva difficilmente sostenibile che un'azione paramilitare che avrebbe messo a ferro e fuoco parte della provincia bresciana, posta in essere da una brigata di professionisti cerignolani contigui al clan mafioso "Piarulli-Ferraro e Di TO", come tali conosciuti all'esterno, non avrebbe evocato nei soggetti passivi (guardie giurate, passanti, forze di polizia ecc.) l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso o la loro fama criminale. 1.2 II Pubblico Ministero aggiunge che era errata anche l'esclusione della aggravante della "agevolazione mafiosa" di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. in quanto, dalle conversazioni intercettate, emergevano in maniera lampante elementi rivelatori della consapevolezza o comunque conoscenza, da parte di tutti gli indagati, della connessione esistente e di una strettissima correlazione personale tra AN LI, ma anche gli altri correi (in particolare MO TO), ed i clan mafiosi calabresi e pugliesi (Pelle-Vottari di San Luca e ER e Di TO di Cerignola). 1.3 lI Pubblico Ministero osserva che, dopo aver riconosciuto nella condotta tenuta da IN un contributo qualificato come agevolatore con il ruolo di ospite Trj )z_ e di autista all'interno del gruppo, aveva ritenuto che mancassero elementi da cui desumere l'effettiva conoscenza in capo all'indagato del più ampio contesto illecito in cui i due cerignolesi che ospitava si muovevano ed il movente delle loro trasferte e, in particolare, l'intenzione di compiere la rapina al deposito di Calcinato;
erano stati quindi ignorati plurimi dati probatori ed elementi fattuali rivelatori del dolo in capo ad IN, quali il suo ruolo di autista per conto di alcuni componenti del commando operativo, l'aver adibito l'appartamento nella propria disponibilità a covo del gruppo criminale, l'aver prestato ospitalità agli indagati anche in circostanze temporali anomale, l'aver utilizzato una delle utenze dedicate già in uso a CI al fine di poter recuperare alcuni componenti del gruppo dopo un sopralluogo, l'aver utilizzato un telefono cellulare contenente una scheda sim dedicata ai soli contatti con i complici di cui, in sede di perquisizione, cercava di disfarsi, l'aver avuto la disponibilità di due radio rice trasmittenti che cercava di occultare, l'aver reso false dichiarazioni durante l'interrogatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso del Pubblico Ministero è infondato. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 - 01; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222 - 01). Nel caso in esame, il Tribunale di Brescia ha correttamente argomentato che le circostanze riportate nell'ordinanza, indicative di un azione "paramilitare", nonché la comune provenienza dei correi dal territorio di Cerignola "non paiono di per sé in grado di sostenere adeguatamente la sussistenza del 'metodo mafioso', che invero non traspare nei fatti , nelle modalità operative dei suoi ideatori e promotori...non è dato cogliere dalle risultanze di indagine nessuna forza intimidatrice o prevaricatrice specificamente evocativa di una organizzazione di tipo mafioso" (pag.25), posto che "l'azione paramilitare" di cui si parla in ricorso avrebbe sì evocato sicuramente l'esistenza di un gruppo organizzato, ma non con i caratteri della mafiosità, non vedendosi da quale 3 ) 7 elemento le persone offese del reato avrebbero dovuto essere convinte di trovarsi di fronte ad una consorteria di origine mafiosa, soprattutto perché i fatti sarebbero avvenuti in un territorio non soggetto ad alta intensità di presenza mafiosa. 1.2 Anche relativamente al secondo motivo di ricorso, la motivazione del Tribunale del Riesame di Brescia, contenuta nelle pagine da 26 a 29, è coerente con le risultanze dell'indagine; sulla stessa, il Pubblico Ministero contrappone inammissibili valutazioni di merito, reiterando censure sulle quali il Tribunale ha già fornito puntuale risposta. 1.3 Analogamente, quanto al terzo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). La sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità o meno del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202001). 4 , Nel caso in esame, il Tribunale ha analizzato tutti gli elementi a sua disposizione, richiamati dal Pubblico Ministero nel ricorso, concludendo per l'insufficienza degli stessi per emettere un giudizio cautelare di sussistenza del reato contestato ad IN, per cui le censure del Pubblico Ministero, tese tutte ad una rivalutazione del materiale esaminato, sono infondate.
P.Q.M.
Rigetta il rìcorso. Così deciso il 26/10/2022