TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/10/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1761/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TE Grillo ha pronunciato nell'odierna udienza ex art. 127 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1761/2025 promossa dalla sig.ra:
nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, residente in [...] C, elettivamente domiciliata C.F._1 in Genova, Via Galata 36/4 presso e nello studio dell'avv. Riccardo Marmorato, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti su foglio aggiunto inserito in busta digitale
(PEC: Email_1
-ricorrente-
CONTRO
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore - corrente in Roma - elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avvocato Pietro Capurso (PEC:
t), dall'avvocato Lilia Bonicioli e dall'avvocato Email_2
ST Lo ZO, in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino
-convenuto- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“si conclude Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti:
-in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutorietà del provvedimento CP_2
INPS.3400.12/04/2025. ; P.IVA_2
-in via principale e nel merito, dichiarare la nullità e/o annullabilità del provvedimento
INPS.3400.12/04/2025. , disponendone il totale annullamento e CP_2 P.IVA_2 dichiarando che nulla è dovuto dalla sig.ra all'INPS per i titoli in Parte_1 esso indicati.
Con la vittoria delle spese, diritti, onorari del giudizio e rimborso spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 55 del 10.3.2014, il tutto oltre CPA ed IVA”.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore di parte ricorrente ha rinunciato alle domande e all'azione.
CONVENUTO:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis rejectis, respingere il ricorso perché inammissibile e comunque infondato”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato telematicamente il 6.5.2025, la sig.ra Parte_1
ha convenuto in giudizio l'INPS, per sentire dichiarare la nullità e/o
[...]
l'annullabilità del provvedimento INPS n. INPS.3400.12/04/2025. e che nulla è da P.IVA_2 ella dovuto all'Istituto per i titoli ivi indicati.
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, perché inammissibile e comunque infondato. 2. Nel corso dell'odierna udienza, il difensore di parte ricorrente, munito dei necessari poteri, ha dichiarato la rinuncia della propria assistita “alla domanda e all'azione”
e ha chiesto che le spese di giudizio siano integralmente compensate.
Il difensore dell'INPS ha preso atto della rinuncia della ricorrente, ha insistito come in atti, rimettendosi alla valutazione del Giudice, per quanto concerne le spese.
3. Le domande attrici, interamente rinunciate, debbono essere respinte.
4. Quanto alle spese di lite, esse possono essere integralmente compensate, tra le parti, alla luce della particolare novità della questione giuridica (relativa all'interesse ad agire a fronte di “pretese” dell'INPS desunte dal solo “cassetto previdenziale”) sollevata dall'INPS, a seguito della quale è stata formulata la rinuncia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, respinge il ricorso;
compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Genova, il 14 ottobre 2025.
IL GIUDICE
TE GRILLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TE Grillo ha pronunciato nell'odierna udienza ex art. 127 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1761/2025 promossa dalla sig.ra:
nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, residente in [...] C, elettivamente domiciliata C.F._1 in Genova, Via Galata 36/4 presso e nello studio dell'avv. Riccardo Marmorato, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti su foglio aggiunto inserito in busta digitale
(PEC: Email_1
-ricorrente-
CONTRO
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore - corrente in Roma - elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avvocato Pietro Capurso (PEC:
t), dall'avvocato Lilia Bonicioli e dall'avvocato Email_2
ST Lo ZO, in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino
-convenuto- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“si conclude Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti:
-in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutorietà del provvedimento CP_2
INPS.3400.12/04/2025. ; P.IVA_2
-in via principale e nel merito, dichiarare la nullità e/o annullabilità del provvedimento
INPS.3400.12/04/2025. , disponendone il totale annullamento e CP_2 P.IVA_2 dichiarando che nulla è dovuto dalla sig.ra all'INPS per i titoli in Parte_1 esso indicati.
Con la vittoria delle spese, diritti, onorari del giudizio e rimborso spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 55 del 10.3.2014, il tutto oltre CPA ed IVA”.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore di parte ricorrente ha rinunciato alle domande e all'azione.
CONVENUTO:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis rejectis, respingere il ricorso perché inammissibile e comunque infondato”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato telematicamente il 6.5.2025, la sig.ra Parte_1
ha convenuto in giudizio l'INPS, per sentire dichiarare la nullità e/o
[...]
l'annullabilità del provvedimento INPS n. INPS.3400.12/04/2025. e che nulla è da P.IVA_2 ella dovuto all'Istituto per i titoli ivi indicati.
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, perché inammissibile e comunque infondato. 2. Nel corso dell'odierna udienza, il difensore di parte ricorrente, munito dei necessari poteri, ha dichiarato la rinuncia della propria assistita “alla domanda e all'azione”
e ha chiesto che le spese di giudizio siano integralmente compensate.
Il difensore dell'INPS ha preso atto della rinuncia della ricorrente, ha insistito come in atti, rimettendosi alla valutazione del Giudice, per quanto concerne le spese.
3. Le domande attrici, interamente rinunciate, debbono essere respinte.
4. Quanto alle spese di lite, esse possono essere integralmente compensate, tra le parti, alla luce della particolare novità della questione giuridica (relativa all'interesse ad agire a fronte di “pretese” dell'INPS desunte dal solo “cassetto previdenziale”) sollevata dall'INPS, a seguito della quale è stata formulata la rinuncia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, respinge il ricorso;
compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Genova, il 14 ottobre 2025.
IL GIUDICE
TE GRILLO