Art. 3.
Il canone ed i sopracanoni sono aboliti a far tempo dal 1 gennaio 1976. Entro tale data sara' stabilita con decreto del Ministro per le finanze la misura dell'imposta di concessione governativa dovuta dai titolari delle rivendite di tabacchi per la loro esclusiva di vendita al dettaglio.
Il canone ed i sopracanoni sono aboliti a far tempo dal 1 gennaio 1976. Entro tale data sara' stabilita con decreto del Ministro per le finanze la misura dell'imposta di concessione governativa dovuta dai titolari delle rivendite di tabacchi per la loro esclusiva di vendita al dettaglio.