Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 15/07/2025, n. 5326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5326 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05326/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05395/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AM
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5395 del 2024, proposto da C.A.C. - Consorzio Autoscuole Campane - scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Abbamonte, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Melisurgo n. 15, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliato, in Napoli, via Diaz, 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR AM, Napoli, Sez. III, n. 5299 del 10 novembre 2017, emessa nell’ambito del giudizio RG n. 5299/2021, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 690 del 22 gennaio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che con ricorso, notificato in data 28 ottobre 2024 e depositato in data 31 ottobre 2024, il C.A.C. - Consorzio Autoscuole Campane - scarl ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR AM, Napoli, Sez. III, n. 5299 del 10 novembre 2017, emessa nell’ambito del giudizio RG n. 5299/2021, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 690 del 22 gennaio 2024, limitatamente alla parte in cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato condannato al pagamento delle relative spese legali in suo favore;
CONSIDERATO che:
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con atto meramente formale;
- in data 20 marzo del 25 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato una memoria con la quale ha chiesto che fosse dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo l’amministrazione ottemperato alla sentenza azionata, come attestato dalla documentazione in atti;
CONSIDERATO che in data 15 aprile 2025 parte ricorrente ha prodotto una memoria con la quale ha dato atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva provveduto a depositare documentazione attestante l’ottemperanza alla sentenza per cui è causa; avendo ottenuto il pagamento solo a seguito della proposizione del presente ricorso per ottemperanza ha chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta cessata materia del contendere, con l’accertamento della soccombenza virtuale dell’amministrazione resistente e conseguente condanna in proprio favore del pagamento delle spese legali del presente giudizio e del rimborso del contributo unificato;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 16 aprile 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;
RITENUTO che, alla luce della dichiarazione di cessata materia del contendere resa da entrambe le parti nelle suddette memorie, atteso l’avvenuto pagamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come risultante dalla documentazione prodotta in giudizio da parte resistente, la pretesa di parte ricorrente è risultata pienamente soddisfatta, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
RITENUTO di dover conseguentemente dichiarare la cessazione della materia del contendere nel presente ricorso;
RITENUTO, quanto alle spese, che, secondo il principio della soccombenza virtuale, debbano porsi a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, poiché il pagamento è avvenuto solo a seguito della proposizione del presente ricorso, nell’importo liquidato nel dispositivo, tenuto conto della linearità della controversia, in favore di parte ricorrente, e con la refusione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AM (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, e refusione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosalba Giansante | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO